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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3532/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/8/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA FONTANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Leonardo Da Vinci n. 246, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ra nata a [...]_1
(Lu) il 28.2.1974, cod. fisc. ) e il sig. nato a [...]_3 Parte_2 il 24.2.1969, cod. fisc. ), autorizzando gli stessi a vivere separatamente e a CodiceFiscale_4 fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno. Pertanto, la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà. Parte_1
Mentre, a partire dal 1° ottobre 2025, il sig. si trasferirà nell'immobile sito in Camaiore, Pt_2 via delle Muretta, n. 71, dallo stesso condotto in locazione. Fino a quel momento, continuerà ad abitare presso la casa coniugale. Con espresso consenso, per quanto occorrer possa, al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti occorrenti per l'espatrio. 2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, indipendenti e autonomi in virtù delle
1 rispettive attività lavorative, con loro consequenziale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di mantenimento. Più in particolare, il sig. dipendente della soc. Altea s.r.l., con profilo di impiegato Parte_2 tecnico e percepisce in media un reddito mensile di € 2.000,00 circa (doc. n. 3). Mentre, la sig.ra è dipendente della soc. Unicoop Firenze SC-punto vendita di Parte_1
Lucca e percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 circa. (doc. n. 3). 3) La figlia è economicamente autosufficiente. Pertanto, nessun contributo sarà previsto a Per_1 carico del sig. Pt_2
4) Per quanto riguarda, invece, il figlio , nel mese di giugno del corrente anno, quest'ultimo Per_2 ha completato gli studi diplomandosi presso l'istituto di istruzione superiore “Galileo-Artiglio” di Viareggio ed attualmente lavora come cameriere. In ogni caso, in considerazione dell'età e del tempo paritetico di permanenza presso ciascun genitore (vista la sua età, non viene evidentemente previsto un calendario: potrà frequentare Per_2 liberamente il padre e la madre con cui ha ottimi rapporti), a partire dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare sarà obbligato a corrispondere direttamente al figlio la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul c.c. o carta prepagata intestati al ragazzo. Mentre, per quanto concerne le spese straordinarie, quest'ultime graveranno sui genitori nella misura del 50% ciascuno (con le conseguenti detrazioni fiscali al 50%) e saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Lucca del 7 ottobre 2020 e successive integrazioni e modifiche, che le parti, sia pure tenuto conto dell'età di , con la sottoscrizione del presente accordo, si Per_2 obbligano a rispettare e che, ad ogni buon conto, si riporta. a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dall'urgenza e dalla necessità, i trattamenti sanitari, gli esami, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali. A titolo meramente esemplificativo, si annoverano in questa categoria le spese oculistiche (compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto), ortopediche, acustiche, di psicoterapia, di fisioterapia, di logopedia, degli impianti di ausilio sanitario e delle protesi;
- spese scolastiche: le tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
i libri di testo e il materiale di corredo scolastico di inizio anno;
il trasporto pubblico (tessera, abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo di locomozione utilizzato dal figlio);
- spese extra scolastiche: spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) dei mezzi di locomozione del figlio (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, anche se erogati dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia erogati da specialisti scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
- spese scolastiche: corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese quelle per l'alloggio fuori sede e le
2 relative utenze domestiche); scuole e università private;
- spese extra scolastiche: viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
cellulare; spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà farne formale richiesta scritta (tramite whatsapp, sms, email, fax, p.e.c., etc.) all'altro, il quale dovrà manifestare motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. In ogni caso, tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, e dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo della spesa da sostenere dovesse essere già conosciuto, il genitore, che vi provvederà, potrà domandare all'altro il versamento anticipato della propria quota e, una volta effettuato il pagamento, dovrà fornirgli la relativa documentazione. Infine, qualora per la stessa spesa extra, dovessero essere redatti due preventivi di diverso importo, potrà essere scelto anche quello più alto, a condizione, però, che il genitore che lo ha proposto si faccia integralmente carico della somma eccedente rispetto quello più basso, proposto, invece, dall'altro genitore. Il sig. si obbliga, altresì, a versare, fino alla sua naturale conclusione, il premio mensile Pt_2 di € 65,00 di una polizza assicurativa alla cui scadenza il figlio beneficerà della somma di Per_2
€ 12.700,00 circa (doc. n. 4).
5) Sotto ulteriore e diverso profilo, i coniugi dichiarano di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, avendo comunque già definito, anche in via transattiva, ogni altra e diversa questione economica, perfino di natura risarcitoria, fatta eccezione di quanto sopra specificato.
6) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. . Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 20/5/2001, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1 Per_2
14/8/2006), anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 20/5/2001, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 21, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
4 Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/8/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA FONTANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Leonardo Da Vinci n. 246, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.ra nata a [...]_1
(Lu) il 28.2.1974, cod. fisc. ) e il sig. nato a [...]_3 Parte_2 il 24.2.1969, cod. fisc. ), autorizzando gli stessi a vivere separatamente e a CodiceFiscale_4 fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno. Pertanto, la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà. Parte_1
Mentre, a partire dal 1° ottobre 2025, il sig. si trasferirà nell'immobile sito in Camaiore, Pt_2 via delle Muretta, n. 71, dallo stesso condotto in locazione. Fino a quel momento, continuerà ad abitare presso la casa coniugale. Con espresso consenso, per quanto occorrer possa, al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti occorrenti per l'espatrio. 2) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, indipendenti e autonomi in virtù delle
1 rispettive attività lavorative, con loro consequenziale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di mantenimento. Più in particolare, il sig. dipendente della soc. Altea s.r.l., con profilo di impiegato Parte_2 tecnico e percepisce in media un reddito mensile di € 2.000,00 circa (doc. n. 3). Mentre, la sig.ra è dipendente della soc. Unicoop Firenze SC-punto vendita di Parte_1
Lucca e percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 circa. (doc. n. 3). 3) La figlia è economicamente autosufficiente. Pertanto, nessun contributo sarà previsto a Per_1 carico del sig. Pt_2
4) Per quanto riguarda, invece, il figlio , nel mese di giugno del corrente anno, quest'ultimo Per_2 ha completato gli studi diplomandosi presso l'istituto di istruzione superiore “Galileo-Artiglio” di Viareggio ed attualmente lavora come cameriere. In ogni caso, in considerazione dell'età e del tempo paritetico di permanenza presso ciascun genitore (vista la sua età, non viene evidentemente previsto un calendario: potrà frequentare Per_2 liberamente il padre e la madre con cui ha ottimi rapporti), a partire dal momento in cui il marito lascerà la casa familiare sarà obbligato a corrispondere direttamente al figlio la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul c.c. o carta prepagata intestati al ragazzo. Mentre, per quanto concerne le spese straordinarie, quest'ultime graveranno sui genitori nella misura del 50% ciascuno (con le conseguenti detrazioni fiscali al 50%) e saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Lucca del 7 ottobre 2020 e successive integrazioni e modifiche, che le parti, sia pure tenuto conto dell'età di , con la sottoscrizione del presente accordo, si Per_2 obbligano a rispettare e che, ad ogni buon conto, si riporta. a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dall'urgenza e dalla necessità, i trattamenti sanitari, gli esami, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali. A titolo meramente esemplificativo, si annoverano in questa categoria le spese oculistiche (compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto), ortopediche, acustiche, di psicoterapia, di fisioterapia, di logopedia, degli impianti di ausilio sanitario e delle protesi;
- spese scolastiche: le tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
i libri di testo e il materiale di corredo scolastico di inizio anno;
il trasporto pubblico (tessera, abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo di locomozione utilizzato dal figlio);
- spese extra scolastiche: spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) dei mezzi di locomozione del figlio (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, anche se erogati dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia erogati da specialisti scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
- spese scolastiche: corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese quelle per l'alloggio fuori sede e le
2 relative utenze domestiche); scuole e università private;
- spese extra scolastiche: viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
cellulare; spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà farne formale richiesta scritta (tramite whatsapp, sms, email, fax, p.e.c., etc.) all'altro, il quale dovrà manifestare motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta;
in difetto, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. In ogni caso, tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, e dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo della spesa da sostenere dovesse essere già conosciuto, il genitore, che vi provvederà, potrà domandare all'altro il versamento anticipato della propria quota e, una volta effettuato il pagamento, dovrà fornirgli la relativa documentazione. Infine, qualora per la stessa spesa extra, dovessero essere redatti due preventivi di diverso importo, potrà essere scelto anche quello più alto, a condizione, però, che il genitore che lo ha proposto si faccia integralmente carico della somma eccedente rispetto quello più basso, proposto, invece, dall'altro genitore. Il sig. si obbliga, altresì, a versare, fino alla sua naturale conclusione, il premio mensile Pt_2 di € 65,00 di una polizza assicurativa alla cui scadenza il figlio beneficerà della somma di Per_2
€ 12.700,00 circa (doc. n. 4).
5) Sotto ulteriore e diverso profilo, i coniugi dichiarano di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, avendo comunque già definito, anche in via transattiva, ogni altra e diversa questione economica, perfino di natura risarcitoria, fatta eccezione di quanto sopra specificato.
6) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del sig. . Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 20/5/2001, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1 Per_2
14/8/2006), anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 20/5/2001, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 21, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
4 Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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