Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 100
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità del comma 187 della L. 197/2022

    La Corte ritiene che, in assenza di una sentenza d'appello con soccombenza dell'Agenzia al momento della definizione agevolata, sia applicabile il comma 187 della L. 197/2022 e non il comma 188, revocando l'ordinanza di estinzione.

  • Rigettato
    Reclamo contro ordinanza istruttoria

    La Corte rigetta il reclamo ritenendolo non pertinente, in quanto l'ordinanza istruttoria era rivolta alla segreteria per acquisire documentazione utile alla decisione sulla revoca dell'ordinanza di estinzione.

  • Rigettato
    Calcolo dell'importo per la definizione agevolata

    La Corte, nel decidere sul ricorso per revocazione, ha implicitamente rigettato questa domanda stabilendo che l'applicazione del comma 187 della L. 197/2022 comportava la revoca dell'estinzione, ma non ha accolto la richiesta di dichiarare illegittimo il diniego dell'ufficio in sé, bensì ha revocato l'estinzione basata su tale diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 100
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo