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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 100/2026
Il LA Depositata il 28/01/2026 Depositata il 28/01/2026
RO CU Il Segretario
NZ AN
Il Presidente
RT UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC RT, Presidente
CU RO, LA
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 223/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di NO - C.so Bolzano, 30 10121 NO TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 302/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
PIEMONTE sez. 3 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070003525285 IVA-ALTRO 2002
- INT PAGAMENTO n. 110201690211533650000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: espone i fatti e si richiama agli atti
Resistente/Appellato: espone i fatti e si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza del 13/1/2026 di rinvio della precedente del 14/10/2025, come da Ordinanza n. 263, emessa nella medesima data, viene trattato il ricorso per revocazione (R.G.A. n. 223/2024), promosso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I^ di NO contro l'ordinanza della C.G.T. di II^ grado del
Piemonte, Sez. 3^, n. 302 del 29/11/2023 in materia di domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022, relativa a vertenza su cartella di pagamento ed intimazione di pagamento per IVA per gli anni d'imposta dal 2001 al 2005.
Il contribuente, sig. Resistente_1, nel corso della vertenza contro l'A.E. Dir. Prov. di NO I^, rubricata al R.G.A. n. 720/2022, dinnanzi alla C.G. T. di II° grado del Piemonte, rappresentava di aver provveduto, in data 13/9/2023, a definire, in misura agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022, la vertenza sub judice.
Nell'udienza dibattimentale del 29/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte emetteva l'Ordinanza n. 302/2023 di estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.
L'attuale ricorrente in revocazione, esponeva che a seguito di istruttoria sulla domanda di definizione agevolata di cui sopra, notificava all'interessato, in data 24/1/2024, il netto diniego della domanda di definizione agevolata.
In particolare, l'Ufficio Tributario precisava che “l'importo dovuto ai fini della definizione è pari al 90% del valore della controversia”, corrispondente ad euro 51.608,70, a fronte della quale, il contribuente aveva versato, ex art.1, co. 187, L. 197/2022, in data 31/8/2023, la 1^ rata ( di n. 20 rate), pari a soli euro
433,65, “misura insufficiente rispetto all'importo dovuto di euro 2.534,27”.
Da qui, il non perfezionamento della controversia tributaria.
Chiedeva ai sensi dell'art. 1, comma 201, L. 197/2022, la revocazione del provvedimento di estinzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e la conseguente prosecuzione del giudizio.
Parte Resistente alla revoca dell'Ordinanza di estinzione della controversia, esponeva che “la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sez. 3, constatata la non opposizione dell'Ufficio ….. emetteva Ordinanza n. 302/2023 di estinzione del giudizio”.
Va, preliminarmente, precisato che la vertenza tra le predette Parti, era nella fase di giudizio di rinvio dopo Ordinanza di n. 5789/2022 della Corte di Cassazione.
Ciò detto, la Resistente specificava che era erroneo il diniego dell'Ufficio alla definizione agevolata della controversia a partire dalle “somme dovute”. Secondo Parte contribuente, in base all'art. 1, co. 188, L. 197/2022, l'importo della definizione agevolata doveva essere pari al 15% di euro 57.820,84, dunque euro 8.673,13 ; per contro l'Ufficio aveva conteggiato il 90% del valore della controversia, determinando così la somma di euro 51.608,702.
Chiedeva di dichiarare l'illegittimità del diniego alla definizione stabilito dall'Agenzia delle Entrate – DP I di
NO ; in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di cui sopra, la revocazione del provvedimento di estinzione del processo iscritto con R.G.A. 720/2022 e la conseguente prosecuzione del giudizio;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa del 18/9/2025, in atti dal 22/9/2025, Parte Resistente nel presente giudizio, esponeva le proprie ragioni nell'ipotesi di proseguimento del giudizio rubricato al n. 720/2022 di RGA.
In data 14/10/2025, al termine del dibattimento, veniva emessa la seguente Ordinanza n. 263 : “Il
Collegio, considerato che l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria comporterebbe la necessità di procedere alla definizione della causa di merito e che, allo stato, nei fascicoli telematici non sono previsti i documenti e gli atti di causa necessari alla decisione, rinvia all'udienza del 13 gennaio
2026, onerando la segreteria dell'acquisizione, in favore del giudice istruttore, dei documenti contenuti nel fascicolo RGA 223/24, anche per l'eventuale riunione”.
Nelle more dell'udienza dibattimentale del 13/1/2026, Parte Resistente al ricorso per revocazione, presentava reclamo avverso l'Ordinanza istruttoria n. 263 del 14/10/2025 in quanto reputava che tutti i documenti utili a formulare la decisione fossero già nel fascicolo processuale e che l'ulteriore rinvio per attività istruttorie fosse non necessario ed erroneo e, di conseguenza, chiedeva di revocare la cit.
Ordinanza.
Sul tema, l'Ufficio contestava l'ammissibilità del suddetto reclamo, in quanto l'ordinanza impugnata non rientrava tra i provvedimenti reclamabili ai sensi dell'art. 28 D.lgs.
546/1992 ed, inoltre, che il rinvio disposto dalla C.G.T. “non determina preclusioni né effetti irreversibili, ma al contrario, è finalizzato a garantire la completezza istruttoria”
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'Ordinanza n. 263/25 di questa Corte, si osserva che essa era rivolta alla Segreteria e non alle Parti in causa allo scopo di acquisire dal fascicolo processuale rubricato RGA n. 720/2022, documentazione utile ai fini della decisione da prendere in merito alla revoca o meno dell'Ordinanza n. 302 del 29/11/2023, che aveva preso atto della definizione agevolata della vertenza.
Oltretutto, la necessità di consultare la documentazione presente nel fascicolo processuale relativo al n. di RGA 720/2022 è dipeso, da un lato, dal “Sistema” di accesso al processo telematico e, dall'altro, alla proliferazione sulla medesima vertenza tra le Parti per le diverse annualità di una pluralità di contenziosi giurisdizionali.
Pertanto, si rigetta il reclamo del sig. Resistente_1 in quanto assolutamente non pertinente.
2. Venendo al ricorso, promosso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I^ di NO, esso va accolto.
3. Preliminarmente si osserva che della vertenza tra l'A.E. Dir. Prov. I^ di NO, affiancata in taluni processi anche dall'Ente Riscossivo, e il sig. Resistente_1, si sono, a vario titolo, occupati quasi la metà dei Membri della presente Corte di Giustizia, ma l'attuale vertenza è del tutto sganciata dal lungo iter, che ha visto un giudizio di I° grado, uno di II^, il giudizio di Cassazione e successivo giudizio di rinvio in II^ grado, e ciò perché con l'ordinanza n. 302, depositata il 29/11/2023, era intervenuto un fatto
“nuovo”, ossia la presentazione da parte del sig. Resistente_1 di domanda di definizione agevolata dell'annosa vertenza pendente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n.
197/2022.
Ebbene, nell'udienza del 10/10/2023, la P.A. Finanziaria, costituita e presente in udienza, si associava alla richiesta di estinzione del giudizio “per intervenuta definizione”.
4. Ciò precisato, alla luce della domanda di revocazione ed alla sua opposizione, questo Collegio reputa che nel caso in esame, siano da verificare l'applicazione al caso concreto dei commi 186, 187 e 188, dell'art 1 della cit. L. n. 197/2022 unitamente all'originaria pretesa impositiva di cui alla cartella esattoriale n. 110200700035252850000, quale importo era dovuto dal cit. Contribuente, cioè pari al 15%, ossia di euro 8.673,13, diviso per n. 20 rate, che corrisponde ad euro 433,66, che è, appunto, l'importo versato, come 1^ rata, dal sig. Resistente_1 ovvero, se doveva essere pari a euro 51.608,702, pari al 90% del valore della controversia, come sosteneva l'Ufficio, dopo il riesame dell'istanza di definizione agevolata della controversia.
5. Ebbene, questo Collegio Giudicante reputa che nella presente vertenza, al momento della definizione agevolata, non c'era la sentenza d'appello a seguito del rinvio dalla Cassazione a questa Corte, come da
Ordinanza n. 5789/2022 e, pertanto, non è applicabile l'art. 1, comma 188, bensì l'art. 1, comma 187, della L. n. 197/2022.
6. A conferma di quanto al precedente punto n. 5 della motivazione, si rileva che, in relazione alla ratio di cui alla legge n. 197/2022, cit. art. 1, comma 188 (riduzione dell'importo per la definizione in misura favorevole al contribuente), anche non ipotizzando la riviviscenza della sentenza di primo grado, non si può ritenere sussistente una pronuncia di appello con soccombenza dell'Agenzia.
Si ripete, nel caso in esame, trova applicazione il comma 188 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, oltretutto, anche in coerenza con la previsione dell'art. 68, comma 1, lettera c-bis), D. Lgs. 546/1992, in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
7. Di conseguenza, l'Ordinanza n. n. 302 del 29/11/2023, emessa da questa Sezione della C.G.T. di II^ grado del Piemonte, è revocata.
8. Circa le spese di lite della presente fase, in considerazione della particolare, anzi, “unicità” della vertenza, in deroga al principio di soccombenza, si reputa di compensarle interamente tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'ordinanza che ne è oggetto, stante la non applicabilità alla fattispecie del co. 188. Spese della presente fase compensate fra le parti.
Il LA Depositata il 28/01/2026 Depositata il 28/01/2026
RO CU Il Segretario
NZ AN
Il Presidente
RT UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC RT, Presidente
CU RO, LA
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 223/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di NO - C.so Bolzano, 30 10121 NO TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 302/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
PIEMONTE sez. 3 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070003525285 IVA-ALTRO 2002
- INT PAGAMENTO n. 110201690211533650000 IVA-ALTRO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: espone i fatti e si richiama agli atti
Resistente/Appellato: espone i fatti e si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza del 13/1/2026 di rinvio della precedente del 14/10/2025, come da Ordinanza n. 263, emessa nella medesima data, viene trattato il ricorso per revocazione (R.G.A. n. 223/2024), promosso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I^ di NO contro l'ordinanza della C.G.T. di II^ grado del
Piemonte, Sez. 3^, n. 302 del 29/11/2023 in materia di domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022, relativa a vertenza su cartella di pagamento ed intimazione di pagamento per IVA per gli anni d'imposta dal 2001 al 2005.
Il contribuente, sig. Resistente_1, nel corso della vertenza contro l'A.E. Dir. Prov. di NO I^, rubricata al R.G.A. n. 720/2022, dinnanzi alla C.G. T. di II° grado del Piemonte, rappresentava di aver provveduto, in data 13/9/2023, a definire, in misura agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022, la vertenza sub judice.
Nell'udienza dibattimentale del 29/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte emetteva l'Ordinanza n. 302/2023 di estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.
L'attuale ricorrente in revocazione, esponeva che a seguito di istruttoria sulla domanda di definizione agevolata di cui sopra, notificava all'interessato, in data 24/1/2024, il netto diniego della domanda di definizione agevolata.
In particolare, l'Ufficio Tributario precisava che “l'importo dovuto ai fini della definizione è pari al 90% del valore della controversia”, corrispondente ad euro 51.608,70, a fronte della quale, il contribuente aveva versato, ex art.1, co. 187, L. 197/2022, in data 31/8/2023, la 1^ rata ( di n. 20 rate), pari a soli euro
433,65, “misura insufficiente rispetto all'importo dovuto di euro 2.534,27”.
Da qui, il non perfezionamento della controversia tributaria.
Chiedeva ai sensi dell'art. 1, comma 201, L. 197/2022, la revocazione del provvedimento di estinzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e la conseguente prosecuzione del giudizio.
Parte Resistente alla revoca dell'Ordinanza di estinzione della controversia, esponeva che “la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sez. 3, constatata la non opposizione dell'Ufficio ….. emetteva Ordinanza n. 302/2023 di estinzione del giudizio”.
Va, preliminarmente, precisato che la vertenza tra le predette Parti, era nella fase di giudizio di rinvio dopo Ordinanza di n. 5789/2022 della Corte di Cassazione.
Ciò detto, la Resistente specificava che era erroneo il diniego dell'Ufficio alla definizione agevolata della controversia a partire dalle “somme dovute”. Secondo Parte contribuente, in base all'art. 1, co. 188, L. 197/2022, l'importo della definizione agevolata doveva essere pari al 15% di euro 57.820,84, dunque euro 8.673,13 ; per contro l'Ufficio aveva conteggiato il 90% del valore della controversia, determinando così la somma di euro 51.608,702.
Chiedeva di dichiarare l'illegittimità del diniego alla definizione stabilito dall'Agenzia delle Entrate – DP I di
NO ; in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di cui sopra, la revocazione del provvedimento di estinzione del processo iscritto con R.G.A. 720/2022 e la conseguente prosecuzione del giudizio;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
Con memoria illustrativa del 18/9/2025, in atti dal 22/9/2025, Parte Resistente nel presente giudizio, esponeva le proprie ragioni nell'ipotesi di proseguimento del giudizio rubricato al n. 720/2022 di RGA.
In data 14/10/2025, al termine del dibattimento, veniva emessa la seguente Ordinanza n. 263 : “Il
Collegio, considerato che l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria comporterebbe la necessità di procedere alla definizione della causa di merito e che, allo stato, nei fascicoli telematici non sono previsti i documenti e gli atti di causa necessari alla decisione, rinvia all'udienza del 13 gennaio
2026, onerando la segreteria dell'acquisizione, in favore del giudice istruttore, dei documenti contenuti nel fascicolo RGA 223/24, anche per l'eventuale riunione”.
Nelle more dell'udienza dibattimentale del 13/1/2026, Parte Resistente al ricorso per revocazione, presentava reclamo avverso l'Ordinanza istruttoria n. 263 del 14/10/2025 in quanto reputava che tutti i documenti utili a formulare la decisione fossero già nel fascicolo processuale e che l'ulteriore rinvio per attività istruttorie fosse non necessario ed erroneo e, di conseguenza, chiedeva di revocare la cit.
Ordinanza.
Sul tema, l'Ufficio contestava l'ammissibilità del suddetto reclamo, in quanto l'ordinanza impugnata non rientrava tra i provvedimenti reclamabili ai sensi dell'art. 28 D.lgs.
546/1992 ed, inoltre, che il rinvio disposto dalla C.G.T. “non determina preclusioni né effetti irreversibili, ma al contrario, è finalizzato a garantire la completezza istruttoria”
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'Ordinanza n. 263/25 di questa Corte, si osserva che essa era rivolta alla Segreteria e non alle Parti in causa allo scopo di acquisire dal fascicolo processuale rubricato RGA n. 720/2022, documentazione utile ai fini della decisione da prendere in merito alla revoca o meno dell'Ordinanza n. 302 del 29/11/2023, che aveva preso atto della definizione agevolata della vertenza.
Oltretutto, la necessità di consultare la documentazione presente nel fascicolo processuale relativo al n. di RGA 720/2022 è dipeso, da un lato, dal “Sistema” di accesso al processo telematico e, dall'altro, alla proliferazione sulla medesima vertenza tra le Parti per le diverse annualità di una pluralità di contenziosi giurisdizionali.
Pertanto, si rigetta il reclamo del sig. Resistente_1 in quanto assolutamente non pertinente.
2. Venendo al ricorso, promosso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I^ di NO, esso va accolto.
3. Preliminarmente si osserva che della vertenza tra l'A.E. Dir. Prov. I^ di NO, affiancata in taluni processi anche dall'Ente Riscossivo, e il sig. Resistente_1, si sono, a vario titolo, occupati quasi la metà dei Membri della presente Corte di Giustizia, ma l'attuale vertenza è del tutto sganciata dal lungo iter, che ha visto un giudizio di I° grado, uno di II^, il giudizio di Cassazione e successivo giudizio di rinvio in II^ grado, e ciò perché con l'ordinanza n. 302, depositata il 29/11/2023, era intervenuto un fatto
“nuovo”, ossia la presentazione da parte del sig. Resistente_1 di domanda di definizione agevolata dell'annosa vertenza pendente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n.
197/2022.
Ebbene, nell'udienza del 10/10/2023, la P.A. Finanziaria, costituita e presente in udienza, si associava alla richiesta di estinzione del giudizio “per intervenuta definizione”.
4. Ciò precisato, alla luce della domanda di revocazione ed alla sua opposizione, questo Collegio reputa che nel caso in esame, siano da verificare l'applicazione al caso concreto dei commi 186, 187 e 188, dell'art 1 della cit. L. n. 197/2022 unitamente all'originaria pretesa impositiva di cui alla cartella esattoriale n. 110200700035252850000, quale importo era dovuto dal cit. Contribuente, cioè pari al 15%, ossia di euro 8.673,13, diviso per n. 20 rate, che corrisponde ad euro 433,66, che è, appunto, l'importo versato, come 1^ rata, dal sig. Resistente_1 ovvero, se doveva essere pari a euro 51.608,702, pari al 90% del valore della controversia, come sosteneva l'Ufficio, dopo il riesame dell'istanza di definizione agevolata della controversia.
5. Ebbene, questo Collegio Giudicante reputa che nella presente vertenza, al momento della definizione agevolata, non c'era la sentenza d'appello a seguito del rinvio dalla Cassazione a questa Corte, come da
Ordinanza n. 5789/2022 e, pertanto, non è applicabile l'art. 1, comma 188, bensì l'art. 1, comma 187, della L. n. 197/2022.
6. A conferma di quanto al precedente punto n. 5 della motivazione, si rileva che, in relazione alla ratio di cui alla legge n. 197/2022, cit. art. 1, comma 188 (riduzione dell'importo per la definizione in misura favorevole al contribuente), anche non ipotizzando la riviviscenza della sentenza di primo grado, non si può ritenere sussistente una pronuncia di appello con soccombenza dell'Agenzia.
Si ripete, nel caso in esame, trova applicazione il comma 188 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, oltretutto, anche in coerenza con la previsione dell'art. 68, comma 1, lettera c-bis), D. Lgs. 546/1992, in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
7. Di conseguenza, l'Ordinanza n. n. 302 del 29/11/2023, emessa da questa Sezione della C.G.T. di II^ grado del Piemonte, è revocata.
8. Circa le spese di lite della presente fase, in considerazione della particolare, anzi, “unicità” della vertenza, in deroga al principio di soccombenza, si reputa di compensarle interamente tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'ordinanza che ne è oggetto, stante la non applicabilità alla fattispecie del co. 188. Spese della presente fase compensate fra le parti.