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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 4.3.2025
Causa n. 2507/2024
Compare per la parte ricorrente l'avv. Fornaciari
Il procuratore della parte discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 4.3.2025 giorno ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2507 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/10/2024 avente ad oggetto: impugnazione licenziamento disciplinare/tutela reintegratoria da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Parte_1 C.F._1
ERMANNO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
(CONTUMACE)
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 29.10.2024 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni: «In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità del licenziamento di cui è causa e condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante por tempore, alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro del Sig. , con Parte_1
contestuale condanna al pagamento delle mensilità maturate dal la data di interruzione del rapporto, sino all'avvenuta reintegra, salvo l'esercizio del diritto di opzione. In via subordinata: 2) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia del licenziamento impugnato e, di conseguenza, condannarsi la citata resistente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, o nella diversa misura che l'Ill.mo Giudice vorrà accordare sulla base di altri criteri o valutazioni. In ogni caso: 3) Condannarsi controparte al pagamento dell'indennità di preavviso spettante al ricorrente e pari a due mensilità della retribuzione percepita, o nella diversa misura che risulterà dovuta ex CCNL del settore o diverso criterio. 4)
1 Con vittoria di spese e compensi di legge, rimb. forf., CPA ed Iva per distrazione al procuratore di parte ricorrente.»
2. La società resistente, regolarmente citata (RdAC del 11.11.2024), non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 22.1.2025.
3. La causa, interrogato il ricorrente comparso personalmente, è stata decisa all'odierna udienza fissata per la discussione, all'esito della camera di consiglio mediante deposito telematico della presente sentenza.
4.Il ricorrente ha allegato e documentato di essere stato assunto dalla resistente che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti ed è titolare di un centro di stoccaggio per le attività di essa in riserva e cernita di rifiuti speciali e materiali di recupero, con una media di 25 dipendenti come da visura camerale (doc. 16), dapprima con contratto a tempo determinato (27.11.2007), poi prorogato e trasformato (dal 1.1.2009) a tempo indeterminato, come operaio con inquadramento al livello B CCNL Igiene Ambientale, con mansioni di magazziniere (doc. 1).
4.1 Ha altresì dedotto e documentato di avere subito un infortunio sul lavoro in data 17.5.2019
(mentre stava svolgendo le proprie mansioni, un collega di lavoro alla guida di un muletto molto grande, portata da 65 quintali, lo colpiva violentemente alle spalle, lo faceva cadere a terra fino a salirgli sopra il corpo con le ruote. Gli esiti principali di questo politrauma erano: la frattura complessa del femore destro, la frattura del piede destro e di quello sinistro, con conseguente riduzione della motilità dell'anca destra e ginocchio destro) all'esito del quale il medico competente gli aveva imposto limitazioni (uso di scarpe infortunistiche con apposito plantare, possibilità durante il lavoro di alternare la posizione eretta con quella seduta, doc. 2 e 3).
4.2 Ha poi dedotto di essere stato solo inizialmente adibito a mansioni pienamente compatibili con il suo stato di salute e di avere successivamente subito un ulteriore intervenuto chirurgico collegato al predetto infortunio che veniva riaperto. Rientrato al lavoro, dopo questo secondo intervento, ha dedotto, in particolare, di essere stato adibito a lavorare presso il “nastro”, dove passano i rifiuti da gestire. Questo lavoro, secondo la prospettazione attorea, obbligava il ricorrente a mantenere per troppo tempo una stazione eretta e quindi era costretto di volta in volta ad andare a sedersi su un bidone che si era lui stesso avvicinato al posto di lavoro (non essendoci sedie a disposizione). Queste sue soste dal lavoro attivo iniziavano ad incrinare i rapporti con il suo superiore, che lo accusava di approfittare troppo delle Persona_1
limitazioni imposte dal medico. Nel frattempo, il procedimento penale che era stato avviato dalla Procura, a seguito dell'infortunio di cui si è detto, si concludeva con una conciliazione tra
2 il dipendente e la che risarciva al primo una somma di denaro tramite la propria Controparte_2
assicurazione. Anche questo esborso, seppur non diretto, aumentava i dissapori tra le parti.
4.5 Ha dedotto altresì che, il fatto di doversi spesso sedere, o comunque riposarsi, per non aggravare il suo stato fisico, creava con i propri superiori, ed in particolare con
[...]
, parecchie tensioni: veniva di continuo accusato di essere uno sfaticato, un Per_2
approfittatore. Durante l'orario lavorativo erano quindi frequenti alterchi che culminavano con insulti rivolti al dipendente.
4.6 Ha dedotto altresì che dal settembre 2023, secondo quanto esposto, al ricorrente venivano in parte cambiate le mansioni: oltre al lavoro al “nastro”, era obbligato a svolgere le pulizie nel piazzale e a tagliare l'erba dei giardini. Regolarmente, appena si sedeva, arrivava qualche superiore a riprenderlo.
4.7 In tale contesto, a partire dall'ottobre 2023, venivano avviati una serie di procedimenti disciplinari: il primo, nell'ottobre 2023 (doc. 04-Contestazione 3-10-23- risposta 10-10-23); il secondo nel febbraio 2024 (doc. 05-Contestazione 19-2-24, risposta 26-2-24, sanzione 22-3-24); il terzo nel marzo 2024 (doc. 06-contestazione 27-3-24, addebito 22-4-24); fino alle tre contestazioni nell'aprile successivo, poi “riunite” e sanzionate complessivamente con 5 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. (doc. 07-contestazioni del 11e12-4-24, risposta 18-
4-24, addebito 24-4-24).
4.8 A tutte queste contestazioni erano seguite delle giustificazioni da parte del dipendente, curate dal sindacato FIT-CISL, al quale egli aveva dato mandato in tal senso (cfr. all. da 4 a 7).
Questi procedimenti disciplinari e relative sanzioni, si basano sul presupposto che il ricorrente fosse un “lavativo” (termine spesso utilizzato da , e non consideravano il Persona_2 fatto che il lavoratore a causa dell'infortunio subito avesse il diritto a non svolgere lavori pesanti, o comunque a riposarsi spesso, intervallando la posizione eretta a quella seduta in base al suo bisogno.
4.9 Il ricorrente deduceva inoltre che alcune delle mansioni richieste dall'ottobre 2023 in avanti, per esempio la pulizia del piazzale (contestazione del 27 marzo 2024), oppure lo sfalcio
(contestazione del 12 aprile 2024), nulla avevano a che fare con le mansioni che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto svolgere;
altre mansioni, invece, erano in contrasto con le fobie che l'infortunio gli aveva causato, come lavorare in un locale dove si trovava inevitabilmente a gestire lo spazio con i mulettisti (cfr. contestazione del 12 aprile).
3 4.10 Il 13 giugno 2024, il ricorrente, per come dedotto e per come si evince dalla registrazione audio prodotta, (doc. 09-Audio_06_13_2024_10_24_12) veniva allontanato dal lavoro ad opera di Persona_2
4.11 Dalla suddetta registrazione, si può trovare riscontro di quanto accaduto e di quanto dedotto in ricorso: il viene visto dal ancora seduto, mentre aspetta che finiscano un altro Pt_1 Per_2
lavoro. va su tutte le furie e, tra una bestemmia e un insulto, lo obbliga ad andarsene a Per_2 casa perché “licenziato verbalmente”. Alla fine della conversazione arriva anche Per_3
che inizia a spintonare il ricorrente (così perlomeno afferma il ricorrente nella
[...]
registrazione) fino a mandarlo fuori dall'azienda (doc. 010-Trascrizione vocale).
4.12 Proprio in relazione a questi fatti, seguiva l'avvio dell'ultimo procedimento disciplinare avviato da parte resistente e sul quale si basa il licenziamento contestato.
4.13 Con raccomandata datata 17.06.224 (doc. 011-Contestazione 17-6-24.pdf), ritirata dal dipendente il 25 dello stesso mese, parte datoriale ricostruisce lo stesso episodio di cui alla registrazione sopra citata, asserendo che in quel frangente (sempre poco dopo le ore 10 del 13 giugno), il sarebbe stato visto seduto in un luogo pericoloso dal quale non voleva spostarsi. Pt_1
Per questo si sarebbe bloccata la produzione e sarebbe dovuto intervenire che Persona_2
avrebbe invitato il dipendente a spostarsi e riprendere la sua attività lavorativa. Il si sarebbe Pt_1 invece rifiutato sia di spostarsi da quel “luogo assolutamente pericoloso” ed anche di
“riprendere la normale attività lavorativa”. Poi la lettera prosegue come segue: “Di conseguenza il sig. le intimava di allontanarsi dall'azienda assegnandole ferie, cosa Per_2
che lei faceva solo dopo avere effettuato ripetute telefonate con il suo cellulare, in spregio al noto divieto di portare il proprio telefono sui luoghi di lavoro”.
4.14 A questa contestazione, seguiva la p.e.c. del difensore del lavoratore (doc. 012-PEC
26-6-24) che ribadiva esserci una precisa registrazione di quanto avvenuto, Controparte_3
ma nonostante le puntuali difese, il datore decideva per un licenziamento in tronco (doc. 013-
Sanzione 8-7-24), adducendo le stesse motivazioni (sicurezza e blocco della produzione). Il licenziamento veniva impugnato con lettera del 31.07.2024 (doc. 014-Imp-licenziamento 31-7-
24, Racc con cartoline).
5. In sede di interrogatorio (v. verbale del 22.1.2025) il ricorrente ha dichiarato: “noi abbiamo il lavoro sul nastro, ma ogni tanto c'è da fare il lavoro per terra che io non riesco a fare. Vicino al muletto, intorno al muletto si divideva il materiale per terra. ADR: il giorno del fatto contestato, io mi ero messo a sedere su una balla di carta, mentre gli altri aspettavano che arrivasse il muletto per liberare la zona. Gli altri avevano separato il materiale e aspettavano
4 che arrivasse il muletto per portarlo via, magari nel frattempo qualcuno spazzava. Io prima avevo lavorato sulla linea e anche per terra. ADR: la balla non era in un posto pericoloso, perché era vicino dove eravamo noi a lavorare e quindi non poteva essere un posto pericoloso.
Poi è arrivato che ha chiamato . ADR: quando il primo è arrivato non Per_1 Persona_2
mi ha detto niente. Poi è arrivato e mi ha detto quello che si sente nella registrazione in Per_2 atti. ADR: prima che arrivasse non stavo usando il cellullare, io l'ho preso in mano Per_2
solo quando mi ha detto di andare a casa, in realtà volevo contattare il sindacalista e Per_2 anche l'avvocato per capire se dovevo andare a casa o no. Avendolo in mano sentendo quello che mi veniva detto ho cominciato a registrare”.
6. Il riportato raffronto tra le versioni dei fatti che hanno condotto al licenziamento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di interrogatorio, nonché in ragione della contumacia del datore di lavoro gravato dell'onere di provare tutte le circostanze poste a fondamento del licenziamento nonché la loro rilevanza disciplinare (art. 5 legge n. 604 del
1966), conducono all'accoglimento del ricorso e al riconoscimento della tutela ex art. 18, comma 4, St. Lav., non risultando provato il fatto disciplinarmente rilevante.
7. Come documentato, il ricorrente percepiva al momento dell'interruzione del rapporto una retribuzione lorda mensile pari ad € 2.060,07= (015-Busta paga aprile), da intendersi quale unica allegazione relativa alla retribuzione globale di fatto percepita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile, scaglione 26.000-52000), considerata la limitata attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, senza istruttoria), nonché la contumacia della resistente, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera dell'8.7.2024 e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.060,07 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
5 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali senza applicazione di sanzioni;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 4.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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