TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12514/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 da , con Parte_1
il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA, per mandato in calce al ricorso, e
, con il proc. e dom. avv. CATTIVELLO PAOLA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- visti i documenti a chiarimento, in particolare l'atto di matrimonio;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/04/2019, in
BARRANQUILLA - ATLANTICO (COLOMBIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 170, Parte 2,
Serie C, dell'anno 2019;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 09/03/2013), minorenne;
Per_1
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
CALI VALLE (COLOMBIA) il 05/11/1980, e , nato a Parte_2
FUSAGASUGA' (COLOMBIA) il 27/06/1978, uniti in matrimonio in data
09/04/2019 in BARRANQUILLA - ATLANTICO (COLOMBIA), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la rispettiva residenza ove riterranno opportuno.
2) Dispone che il figlio minore rimanga affidato in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) Dispone che il padre terrà con sé il bambino a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo personalmente o con l'ausilio di un suo familiare a casa della madre quando il padre è al lavoro, alla domenica sera quando lo riaccompagnerà nell'abitazione materna dopo cena entro le ore 21.00
(o subito dopo pranzo nel caso in cui il padre abbia il turno lavorativo pomeridiano) nonché, nelle settimane senza il fine settimana di competenza, almeno un giorno da individuare esclusivamente fra le giornate in cui, in base al calendario lavorativo, avrà riposo, comunicando le date e gli orari di prelievo e riaccompagnamento ad inizio del mese non appena in possesso dei turni.
Dispone che trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, i giorni di Natale e Per_1
Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, suddividendo equamente i restanti giorni di vacanza, nonché potrà stare con
2 ciascun genitore quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio.
4) Dispone che il signor verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00
(trecentocinquanta//00) in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, per dodici mesi, sul già noto conto corrente intestato alla moglie e con aggiornamento Istat come per legge, e ciò sino alla raggiunta autosufficienza economica del minore.
5) Dà atto che i coniugi concordano altresì che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre, così come ogni altra presente o futura sovvenzione o beneficio economico statale.
6) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore del figlio, in ossequio alle previsioni del Protocollo
d'intesa fra Magistrati ed Avvocati redatto dal Tribunale di Udine congiuntamente all' di famiglia Sezione Controparte_1
territoriale di Udine il 28.08.2015, n. 3477/15. Dà atto che la detrazione delle spese spetterà al 50% a ciascuno dei genitori.
7) Prende atto che i coniugi concordano che il sig. provvederà a versare Parte_2
gli arretrati delle spese straordinarie anticipate dalla madre, pari ad euro 243,80, entro la data del 31.12.2024.
8) Prende atto che i coniugi nulla convengono per il reciproco mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti e danno altresì atto che non sussistono altre questioni patrimoniali pendenti tra le parti.
9) Prende atto che i coniugi, nel preminente interesse di Lyam, si impegnano ad inserire in maniera graduale e a distanza di tempo dalla presente separazione i nuovi partners nella vita del bambino, nel rispetto della sua sensibilità mantenendo come primario interesse la serenità ed il benessere del proprio figlio.
10) Nulla per le spese.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 170, parte 2, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/3/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12514/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 da , con Parte_1
il proc. e dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA, per mandato in calce al ricorso, e
, con il proc. e dom. avv. CATTIVELLO PAOLA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- visti i documenti a chiarimento, in particolare l'atto di matrimonio;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/04/2019, in
BARRANQUILLA - ATLANTICO (COLOMBIA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di UDINE (UD) al n. 170, Parte 2,
Serie C, dell'anno 2019;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 09/03/2013), minorenne;
Per_1
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
CALI VALLE (COLOMBIA) il 05/11/1980, e , nato a Parte_2
FUSAGASUGA' (COLOMBIA) il 27/06/1978, uniti in matrimonio in data
09/04/2019 in BARRANQUILLA - ATLANTICO (COLOMBIA), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la rispettiva residenza ove riterranno opportuno.
2) Dispone che il figlio minore rimanga affidato in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) Dispone che il padre terrà con sé il bambino a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo personalmente o con l'ausilio di un suo familiare a casa della madre quando il padre è al lavoro, alla domenica sera quando lo riaccompagnerà nell'abitazione materna dopo cena entro le ore 21.00
(o subito dopo pranzo nel caso in cui il padre abbia il turno lavorativo pomeridiano) nonché, nelle settimane senza il fine settimana di competenza, almeno un giorno da individuare esclusivamente fra le giornate in cui, in base al calendario lavorativo, avrà riposo, comunicando le date e gli orari di prelievo e riaccompagnamento ad inizio del mese non appena in possesso dei turni.
Dispone che trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, i giorni di Natale e Per_1
Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, suddividendo equamente i restanti giorni di vacanza, nonché potrà stare con
2 ciascun genitore quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio.
4) Dispone che il signor verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00
(trecentocinquanta//00) in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, per dodici mesi, sul già noto conto corrente intestato alla moglie e con aggiornamento Istat come per legge, e ciò sino alla raggiunta autosufficienza economica del minore.
5) Dà atto che i coniugi concordano altresì che l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre, così come ogni altra presente o futura sovvenzione o beneficio economico statale.
6) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore del figlio, in ossequio alle previsioni del Protocollo
d'intesa fra Magistrati ed Avvocati redatto dal Tribunale di Udine congiuntamente all' di famiglia Sezione Controparte_1
territoriale di Udine il 28.08.2015, n. 3477/15. Dà atto che la detrazione delle spese spetterà al 50% a ciascuno dei genitori.
7) Prende atto che i coniugi concordano che il sig. provvederà a versare Parte_2
gli arretrati delle spese straordinarie anticipate dalla madre, pari ad euro 243,80, entro la data del 31.12.2024.
8) Prende atto che i coniugi nulla convengono per il reciproco mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti e danno altresì atto che non sussistono altre questioni patrimoniali pendenti tra le parti.
9) Prende atto che i coniugi, nel preminente interesse di Lyam, si impegnano ad inserire in maniera graduale e a distanza di tempo dalla presente separazione i nuovi partners nella vita del bambino, nel rispetto della sua sensibilità mantenendo come primario interesse la serenità ed il benessere del proprio figlio.
10) Nulla per le spese.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 170, parte 2, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/3/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4