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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3528/2024, avente ad oggetto: contratti atipici per la raccolta del gioco lecito
TRA
), in giudizio a mezzo del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore avv. rappr.ta e difesa dall'avv. Claudio Ghia Controparte_1 del Foro di Roma
ATTRICE
E
), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappr.ta e difesa dall'avv. Michele Costabile del Foro di Avellino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 12.3.2025: la concludeva riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso Parte_1 introduttivo;
nessuno compariva per la al fine di rendere le definitive Controparte_2 conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (società Parte_1 risultante dalla fusione per incorporazione di in Controparte_4 [...]
[...] deduceva, in sintesi: a) di essere titolare delle Controparte_5 concessioni per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi leciti mediante apparecchi di intrattenimento nonché dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma secondo, del D.L. 223/2006; b) che, in tale qualità, aveva stipulato con la un contratto per punto di gioco Controparte_2 sportivo, un contratto per la raccolta delle giocate mediante apparecchi da intrattenimento, un contratto per punto vendita di giochi a totalizzatore nazionale nonché un contratto per la fornitura di servizi addizionali;
c) che, in forza di tali contratti, il gestore si era obbligato a riversare ad essa attrice gli importi dovuti in relazione alla raccolta del gioco ed all'erogazione dei servizi così come risultanti dai resoconti settimanali ad esso inviati settimanalmente;
d) che le parti avevano, inoltre, pattuito che detti resoconti (cd. borderò) avrebbero acquisito valore definitivo ed incontestabile se non contestati dal gestore entro quindici giorni dalla ricezione degli stessi;
e) che, nella specie, come risultava, appunto, dai borderò contabili non contestati dal gestore, la aveva omesso di corrispondere ad essa attrice la somma di € CP_2
11.529,10; f) che, in ragione di quanto sopra, e stante il mancato pagamento della predetta somma da parte della neppure a seguito di apposita CP_2 diffida del 29.5.2023, essa attrice, con comunicazione del 15.6.2023, aveva dichiarato risolti tutti i contratti inter partes, avvalendosi delle clausole risolutive espresse in essi previsti, ed aveva, altresì, domandato il pagamento della complessiva somma di € 78.000,00 a titolo di penali;
g) che, infatti, essa attrice, in forza delle previsioni di cui all'art. 16, secondo paragrafo, del contratto per punto di gioco sportivo nonché dell'art. 10, secondo paragrafo, del contratto per la raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento, aveva, appunto, diritto a conseguire le penali nelle misure ivi rispettivamente previste di € 30.000,00 ed € 48.000,00.
La instava, pertanto, per la declaratoria di risoluzione dei contratti Parte_1 inter partes “ai sensi dell'art. 1456 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 1453 c.c.” nonché per la condanna della convenuta al pagamento delle somme di € 11.529,10 “a titolo di insoluto” e di € 78.000,00 “a titolo di penali”… “oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo”.
La costituitasi deduceva: a) che il presunto insoluto derivava da Controparte_2
“calcoli errati” e da importi non corrispondenti “con i dati dei contatori delle awp slot-machine”; b) che, inoltre, essa convenuta aveva più volte lamentato il malfunzionamento “della linea di servizio slot” con conseguente impedimento del “regolare utilizzo dei dispositivi di gioco da parte dei clienti”; c) che, ancora, la non aveva provveduto al ritiro temporaneo dei Pt_1 propri apparecchi così come le era stato richiesto con apposita comunicazione del 23.6.2020, impedendo, in tal modo, ad essa convenuta di effettuare le necessarie opere di ristrutturazione dei propri locali;
d) che le invocate penali erano “del tutto abnormi e vessatorie”.
2 La convenuta instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, “previa declaratoria di nullità, illegittimità, inapplicabilità, abusività o vessatorietà delle penali invocate da ,”, perché la Parte_1 propria condanna fosse contenuta nel solo importo di € 11.528,19.
Tutto ciò premesso, le domande attoree possono dirsi fondate nei termini di cui in appresso.
Pacifica e documentata la stipula dei contratti inter partes indicati dall'attrice, quanto alla sussistenza di una condotta di inadempimento della convenuta consistente nel mancato versamento della complessiva somma di € 11.529,10, deve, in primo luogo, rilevarsi come le contestazioni mosse dalla D.M.G. circa l'esistenza in sé di tale propria posizione debitoria si appalesino come del tutto generiche, non avendo la convenuta minimamente precisato in cosa consisterebbero gli adombrati “calcoli errati” ovvero le adombrate “non corrispondenze” rispetto ai “dati dei contatori delle awp slot-machine”, di guisa che neppure può ritenersi che la convenuta abbia operato un effettivo e rituale disconoscimento dei borderò contabili prodotti in atti dall'attrice - documenti da qualificarsi, per la loro modalità di formazione, quali riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c..
Alcun dubbio può, dunque, sorgere circa l'effettiva sussistenza dell'
“insoluto” di € 11.529,10 indicato dalla . Parte_1
A fronte di tanto, poi, sono del tutto inidonee a paralizzare, in termini sinallagmatici, tale pretesa creditoria attorea, le ulteriori deduzioni della D.M.G. (anch'esse, peraltro, formulate in maniera assolutamente generica) circa la sussistenza di, non meglio specificati, malfunzionamenti “della linea di servizio slot” ovvero circa il mancato “ritiro temporaneo” degli apparecchi da gioco da parte della , dovendosi rilevare, al riguardo, per un Parte_1 verso, come la convenuta non ha minimamente contestato quanto precisato dall'attrice in ordine al fatto che eventuali malfunzionamenti della propria rete telematica non avrebbero, potuto, in ogni caso, in alcun modo, influire, dal punto di vista tecnico, sulla possibilità di raccolta delle giocate a mezzo degli apparecchi AWP e, per altro verso, che la “questione” relativa all'invocato
“ritiro temporaneo” degli apparecchi da gioco, a prescindere da ogni altra possibile considerazione al riguardo, risale, secondo la stessa (generica) prospettazione della convenuta, all'anno 2020, di guisa, che risulta evidente come la stessa non abbia alcuna attinenza rispetto agli “insoluti” accumulatisi a partire da maggio 2023.
Stante l'esistenza della cennata condotta di inadempimento della convenuta, dunque, da un lato, deve effettivamente ritenersi che la si sia Parte_1 legittimamente avvalsa delle richiamate clausole risolutive espresse contenute
3 nei contratti inter partes, i quali conseguentemente si sono risolti di diritto, e, dall'altro lato, la va effettivamente condannata al pagamento della CP_2 medesima somma di € 11.529,10.
Quanto alla domanda di pagamento delle penali deve, invece, osservarsi quanto segue.
La ha invocato il pagamento: a) di una penale di € 30.000,00 in relazione Pt_1 all'art. 16, secondo paragrafo, del contratto per punto di gioco sportivo, il quale, con riferimento alle ipotesi di anticipata risoluzione per fatto del gestore, testualmente prevede “il pagamento di una penale pari a 12 (dodici) volte l'aggio mensile conseguito per i giochi pubblici raccolti e comunque non inferiore ad Euro 30.000,00”; b) di un'ulteriore penale di € 48.000,00 in relazione all'art. 10, secondo paragrafo, del contratto avente ad oggetto la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, il quale, sempre con riferimento all'ipotesi di anticipata risoluzione per fatto del gestore, a sua volta, testualmente prevede il pagamento “di una penale di rimborso per le spese amministrative, di installazione e di riallocazione pari ad € 6.000,00 (Euro seimila/00) per ogni Apparecchio di gioco installato presso l'Esercizio” (nella specie si tratta di otto apparecchi).
Orbene, tali penali, ad avviso di questo Giudicante, sono di importo manifestamente eccessivo e vanno, pertanto, ridotte ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Al riguardo, come già rilevato dal Tribunale in precedenti decisioni su fattispecie del tutto analoghe alla presente (si veda, per prima, la sentenza resa all'esito del giudizio R.G. 38705/2017 – est. Gattari), va, in primo luogo, osservato che le penali di cui si discute, contenute – peraltro – in contratti unilateralmente predisposti dall'odierna attrice, prescindono totalmente dal valore della prestazione rimasta inadempiuta, dalla durata pregressa e residua del rapporto contrattuale e, finanche, dall'utile che il concessionario avrebbe potuto ragionevolmente ricavare dalla corretta esecuzione del contratto da parte del gestore esercente (è da notare come tale ultima affermazione valga anche in relazione alla penale di cui all'art. 16 del contratto per punto di gioco sportivo in relazione alla previsione ivi contenuta, e la cui applicazione è in concreto invocata dall'attrice, facente riferimento ad una penale in misura minima fissa di € 30.000,00).
Con riferimento al caso concreto, è agevole, poi, rilevare che a fronte di un inadempimento della convenuta per somma pari complessivamente a circa 11.000,00 (ed in parte, peraltro, riferito agli altri due contratti intercorsi tra le parti diversi da quelli che contengono le previsioni relative alle penali ora in commento) e di un pregresso esatto adempimento da parte della dei CP_2 due contratti per punto di gioco sportivo e per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento di cui si discute per il non trascurabile
4 periodo rispettivamente di circa otto anni e di circa tre anni, sia, appunto, manifesta l'eccessività della pretesa di penali per complessivi € 78.000,00.
D'altronde l'attrice, pur avendo questo Giudicante espressamente sollecitato il contraddittorio delle parti sul punto, non ha offerto alcun elemento fattuale a sostegno della “congruità” degli importi penali di cui si discute così come domandate in relazione al caso concreto che ci occupa.
Dovendosi, pertanto, procedere alla riduzione delle invocate penali ai sensi dell'art. 1384 c.c. in misura che risulti equa, ad avviso del Tribunale, le stesse, avuto riguardo all'effettiva consistenza dell'inadempimento della D.M.G., alla pregressa durata dell'efficacia dei contratti di cui si tratta, alla natura ed all'oggetto di tali contratti, al tipo di pregiudizio economico che le parti hanno inteso forfettizzare preventivamente e, conseguentemente, al concreto interesse contrattuale della società attrice anche in riferimento alla possibilità di reperire altro soggetto gestore, vanno rideterminate in complessivi € 10.000,00.
La convenuta va, pertanto, ulteriormente condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della medesima somma di € 10.000,00 a titolo di penali.
Su entrambe le somme al cui pagamento va, per quanto detto, condannata la convenuta sono, inoltre, dovuti gli interessi moratori con decorrenza, così come domandato, dalla domanda giudiziale ed al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta la risoluzione di diritto dei contratti per i quali è lite per inadempimento della Controparte_2
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1 delle somme di € 11.528,19 e di € 10.000,00, oltre interessi sulle stesse somme, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
3. condanna la al rimborso, in favore della Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
5 Così deciso in Milano addì 13.3.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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