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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9800 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26165/2023 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo Parlato (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 256
- Opponente
e
(P. IVA ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , rappresentate e difese giusta procura alle liti Controparte_2 P.IVA_1 agli atti dall'avv. Carlotta Casamorata (C.F. ) e dall'avv. Marina C.F._3
Vandini (C.F. ed elettivamente domiciliate in Ravenna alla via C.F._4
LF RI n. 52
- Opposta nonché
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
- Opposta contumace
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 4/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi Controparte_3 Controparte_1
SENTENZA 1 all'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 con il quale il Tribunale di Napoli lo ingiungeva, in solido con la
, e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento di € 547.506,30 oltre interessi al tasso del 13,25% da gennaio CP_8
2011 e fino al soddisfo nonché spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
Secondo quanto prospettato dall'opponente, il decreto ingiuntivo veniva emesso nei suoi confronti in virtù di un atto di fideiussione dallo stesso sottoscritto in data 4 giugno 2020 fino alla concorrenza dell'importo di € 1.100.000,00 in favore della ed a Pt_2 garanzia dei fidi accordati alla società Controparte_4
L'opponente lamentava la vessatorietà delle clausole contrattuali in elusione alla disciplina consumeristica ed agiva in giudizio onde sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) Accertata e dichiarata la violazione dell'art 33 del Codice del Consumo in dipendenza delle pattuizioni sottoscritte dall'opponente nell'atto di fideiussione sottoscritto in data 4 giugno 2010 come meglio indicati in parte assertiva e accertata e dichiarata la sussistenza della qualità di consumatore in capo al medesimo opponente come provato per tabulas, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 6473/2011 reso dal Tribunale di Napoli in data 6/12 ottobre 2011 notificato in data 18 gennaio
2012; 2) Condannare le parti opposte in solido tra loro al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
3) In via istruttoria esaminare la documentazione posta a sostegno della prova offerta dall'opponente della sua qualità di consumatore, rigettando ogni avversa prova diretta ad estendere il contraddittorio al di fuori dei confini giurisprudenziali fissati per la opposizione tardiva al decreto ingiuntivo opposto”.
La citata on si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta, e per essa Controparte_1 [...]
, esponeva di essere cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti in essere al 30 settembre 2016 di titolarità di a sua volta CP_9
cessionaria di , tra cui il credito de quo. Controparte_3
L'opposta, in particolare, contestava la qualifica di consumatore vantata dall'opponente
CP_10 in ragione dei rapporti di quest'ultimo con la società garantita. Concludeva dunque domandando “In via preliminare Accertare la nullità della vocatio in jus per erronea proposizione del rito di cui al D. Lgs. 149/2022 e dichiarare l'improcedibilità della domanda o, in subordine, disporre il mutamento del rito Nel merito Rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
6473/2011 del Tribunale di Napoli In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
All'udienza del 23/4/2024, il Giudice, ritenuto non applicabile nel caso di specie il rito cd. Cartabia, disponeva il mutamento del rito ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Successivamente, con ordinanza veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 7/7/2025, il Giudice riservava dunque la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva in capo all'opposta, avendo la stessa provato di essere titolare del credito oggetto di opposizione, documentando le vicende successorie che hanno interessato lo stesso.
Invero, deve ritenersi provata la prima cessione del credito avvenuta tra CP_11
e come da relativo avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato
[...] Parte_2
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 73 del 22-6-
2013 da cui si evince che acquistava tutti i crediti di titolarità di Controparte_11
classificati a sofferenza alla data del 31/05/2013, tra cui appunto quello in Parte_2 esame (doc. 1 opposta).
Parimenti provata è da ritenersi la seconda cessione del credito avvenuta tra
[...]
e sulla scorta della documentazione prodotta in CP_11 Controparte_12
giudizio (v. contratto di cessione, elenco crediti ceduti e pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale allegati alla comparsa di costituzione).
SENTENZA 3 Inoltre, occorre precisare che, contrariamente a quanto rappresentato dall'opponente, la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta ed in particolare la memoria dalla stessa depositata anteriormente al mutamento del rito, è ammissibile e pertanto utilizzabile ai fini della decisione essendo stata depositata entro i termini istruttori così come assegnati dal Giudice.
Tanto premesso, va rilevato che in ossequio alla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria formatasi sul punto( v. sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 68/23
e CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e) , laddove trovi applicazione il codice del consumo e non sia stato effettuato il vaglio sull'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto in sede monitoria, è ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata oltre il termine di cui all'art. 641 cp.c., pur non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c. limitatamente all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole apposte al contratto.
Ciò posto , passando all'esame dell'opposizione de qua, giova ricordare che ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 2006/2005, per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Pertanto, la qualifica di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto a verificare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e, in particolare, nel caso di rilascio di una fideiussione da parte di una persona fisica in favore di una società, al fine di determinare se tale persona sia qualificabile o meno quale consumatore, occorre verificare se questa abbia agito per scopi di natura privata ovvero nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che Pt_1
ha rivestito la qualità di socio di in quanto avente una
[...] Controparte_8 quota nominale pari a € 24.000,00 (vd. visura . Ebbene, tale società Controparte_8
risulta a sua volta controllante della debitrice principale Controparte_8 CP_4
, avendo una partecipazione del 71% all'interno della stessa (all.1 parte
[...]
opponente).
SENTENZA 4 Pertanto, attesa la partecipazione dell'opponente all'interno della società controllante della debitrice principale, allo stesso non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore.
Invero, è evidente che l'opponente, nel rilasciare garanzia a favore della
[...]
, non ha agito per scopi di natura privata, quanto piuttosto nell'ambito della CP_13
sua attività professionale o, ad ogni modo, sulla base di collegamenti funzionali che lo legano a tale società.
Non potendo dunque trovare applicazione nel caso di specie la disciplina consumeristica,
l'opposizione spiegata in quanto tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c. è da ritenersi inammissibile.
Il Tribunale, in conclusione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Pt_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 emesso in data
[...]
6/10/2011.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6473/2011, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
6473/2011 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6/10/2011 che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 14.598,00 professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26165/2023 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo Parlato (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 256
- Opponente
e
(P. IVA ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , rappresentate e difese giusta procura alle liti Controparte_2 P.IVA_1 agli atti dall'avv. Carlotta Casamorata (C.F. ) e dall'avv. Marina C.F._3
Vandini (C.F. ed elettivamente domiciliate in Ravenna alla via C.F._4
LF RI n. 52
- Opposta nonché
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
- Opposta contumace
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 4/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi Controparte_3 Controparte_1
SENTENZA 1 all'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 con il quale il Tribunale di Napoli lo ingiungeva, in solido con la
, e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento di € 547.506,30 oltre interessi al tasso del 13,25% da gennaio CP_8
2011 e fino al soddisfo nonché spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
Secondo quanto prospettato dall'opponente, il decreto ingiuntivo veniva emesso nei suoi confronti in virtù di un atto di fideiussione dallo stesso sottoscritto in data 4 giugno 2020 fino alla concorrenza dell'importo di € 1.100.000,00 in favore della ed a Pt_2 garanzia dei fidi accordati alla società Controparte_4
L'opponente lamentava la vessatorietà delle clausole contrattuali in elusione alla disciplina consumeristica ed agiva in giudizio onde sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) Accertata e dichiarata la violazione dell'art 33 del Codice del Consumo in dipendenza delle pattuizioni sottoscritte dall'opponente nell'atto di fideiussione sottoscritto in data 4 giugno 2010 come meglio indicati in parte assertiva e accertata e dichiarata la sussistenza della qualità di consumatore in capo al medesimo opponente come provato per tabulas, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 6473/2011 reso dal Tribunale di Napoli in data 6/12 ottobre 2011 notificato in data 18 gennaio
2012; 2) Condannare le parti opposte in solido tra loro al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
3) In via istruttoria esaminare la documentazione posta a sostegno della prova offerta dall'opponente della sua qualità di consumatore, rigettando ogni avversa prova diretta ad estendere il contraddittorio al di fuori dei confini giurisprudenziali fissati per la opposizione tardiva al decreto ingiuntivo opposto”.
La citata on si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta, e per essa Controparte_1 [...]
, esponeva di essere cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti in essere al 30 settembre 2016 di titolarità di a sua volta CP_9
cessionaria di , tra cui il credito de quo. Controparte_3
L'opposta, in particolare, contestava la qualifica di consumatore vantata dall'opponente
CP_10 in ragione dei rapporti di quest'ultimo con la società garantita. Concludeva dunque domandando “In via preliminare Accertare la nullità della vocatio in jus per erronea proposizione del rito di cui al D. Lgs. 149/2022 e dichiarare l'improcedibilità della domanda o, in subordine, disporre il mutamento del rito Nel merito Rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
6473/2011 del Tribunale di Napoli In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
All'udienza del 23/4/2024, il Giudice, ritenuto non applicabile nel caso di specie il rito cd. Cartabia, disponeva il mutamento del rito ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Successivamente, con ordinanza veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 7/7/2025, il Giudice riservava dunque la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva in capo all'opposta, avendo la stessa provato di essere titolare del credito oggetto di opposizione, documentando le vicende successorie che hanno interessato lo stesso.
Invero, deve ritenersi provata la prima cessione del credito avvenuta tra CP_11
e come da relativo avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato
[...] Parte_2
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 73 del 22-6-
2013 da cui si evince che acquistava tutti i crediti di titolarità di Controparte_11
classificati a sofferenza alla data del 31/05/2013, tra cui appunto quello in Parte_2 esame (doc. 1 opposta).
Parimenti provata è da ritenersi la seconda cessione del credito avvenuta tra
[...]
e sulla scorta della documentazione prodotta in CP_11 Controparte_12
giudizio (v. contratto di cessione, elenco crediti ceduti e pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale allegati alla comparsa di costituzione).
SENTENZA 3 Inoltre, occorre precisare che, contrariamente a quanto rappresentato dall'opponente, la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta ed in particolare la memoria dalla stessa depositata anteriormente al mutamento del rito, è ammissibile e pertanto utilizzabile ai fini della decisione essendo stata depositata entro i termini istruttori così come assegnati dal Giudice.
Tanto premesso, va rilevato che in ossequio alla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria formatasi sul punto( v. sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 68/23
e CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e) , laddove trovi applicazione il codice del consumo e non sia stato effettuato il vaglio sull'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto in sede monitoria, è ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata oltre il termine di cui all'art. 641 cp.c., pur non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c. limitatamente all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole apposte al contratto.
Ciò posto , passando all'esame dell'opposizione de qua, giova ricordare che ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 2006/2005, per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Pertanto, la qualifica di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto a verificare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e, in particolare, nel caso di rilascio di una fideiussione da parte di una persona fisica in favore di una società, al fine di determinare se tale persona sia qualificabile o meno quale consumatore, occorre verificare se questa abbia agito per scopi di natura privata ovvero nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che Pt_1
ha rivestito la qualità di socio di in quanto avente una
[...] Controparte_8 quota nominale pari a € 24.000,00 (vd. visura . Ebbene, tale società Controparte_8
risulta a sua volta controllante della debitrice principale Controparte_8 CP_4
, avendo una partecipazione del 71% all'interno della stessa (all.1 parte
[...]
opponente).
SENTENZA 4 Pertanto, attesa la partecipazione dell'opponente all'interno della società controllante della debitrice principale, allo stesso non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore.
Invero, è evidente che l'opponente, nel rilasciare garanzia a favore della
[...]
, non ha agito per scopi di natura privata, quanto piuttosto nell'ambito della CP_13
sua attività professionale o, ad ogni modo, sulla base di collegamenti funzionali che lo legano a tale società.
Non potendo dunque trovare applicazione nel caso di specie la disciplina consumeristica,
l'opposizione spiegata in quanto tardiva, non sussistendo i presupposti di cui all'art 650 cp.c. è da ritenersi inammissibile.
Il Tribunale, in conclusione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Pt_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6473/2011 emesso in data
[...]
6/10/2011.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6473/2011, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
6473/2011 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6/10/2011 che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 14.598,00 professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5