Articolo 14 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 novembre 1961
Art. 14.
Per un triennio dalla data, di entrata, in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica, di segretario principale e segretario, capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma, precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 10 cento nel primo anno;
non piu' del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi, e, comunque, non oltre il terzo anno.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961