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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/10/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 2.10.2025, alle ore 11.46, compaiono i procuratori delle parti l'Avv. ENGL UL anche in sostituzione dell'Avv. PASQUINI Alessandro per la parte ricorrente e l'Avv. TR OL anche in sostituzione dell'Avv. TR Maurizio per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 11.49. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa SS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 763/2023 promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti PASQUINI Alessandro e ENGL Parte_1
UL
C o n t r o
LL OU, con il patrocinio degli Avv.ti TR Maurizio e
TR OL
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 14.11.2023 la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo numero 210/2023 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data 13.10.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
La ricorrente narrava di essere stata destinataria del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Massa per l'importo complessivo di €. 18.182,77 emesso su richiesta del signor che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 medesima. Eccepiva che in data 30.8.2023, la società medesima e il lavoratore ingiungente avevano sottoscritto, alla presenza del rappresentante sindacale , un Parte_3 accordo transattivo con il quale il lavoratore dichiarava di non vantare alcunchè nei confronti della società.
Evidenziava ad ogni buon conto che, alla data di deposito del ricorso per ingiunzione, il credito da TFR non fosse ancora esigibile e che, relativamente alla tredicesima, il
3.10.2023, dunque in data precedente all'emissione del decreto ingiuntivo ma successiva rispetto alla data di presentazione dell'istanza ingiuntiva, il credito fosse stato integralmente soddisfatto producendo all'uopo la relativa contabile di pagamento.
Così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, sezione lavoro, Giudice designando, contrariis reiectis,
In accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'insussistenza del credito monitoriamente azionato e intimato con l'atto di precetto qui impugnato, revocare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa, sezione Lavoro, il 13.10.2023 (Giudice Dott.ssa
MI GO), pubblicato in data 16.10,2023, recante n. 210/2023 (R.G. n. 630/2023), notificato a mezzo pec unitamente ad atto di precetto in data 16.10.2023 alla società ingiunta/intimata e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di cui al precetto qui impugnato.
Condannare il ricorrente a rifondere a le spese ed i compensi relativi al presente Parte_1 giudizio di opposizione, oltre accessori di legge, ponendo a definitivo carico del ricorrente-opposto le spese relative al procedimento di ingiunzione.
Si costituiva, in data 4.1.2024, parte resistente LL OU il quale evidenziava anzitutto che il lavoratore ingiungente non aveva affatto sottoscritto l'accordo sindacale che era stato prodotto da parte opponente, rilevando come infatti fosse del tutto privo di
2 sottoscrizione, e dunque alcuna rinuncia potesse essere al medesimo opposta sì che allo stesso fosse dovuta per intero l'indennità di mancato preavviso pari ad €. 3.690,54 lordi.
Evidenziava che, stante la situazione di insolvenza della debitrice, come provato dall'istanza di concordato preventivo proposta al Tribunale fallimentare di Massa, la stessa doveva dirsi decaduta dal beneficio del termine, sì che l'adempimento, ex art.1186 c.c., potesse essere immediatamente preteso.
Quanto all'ammontare delle somma ingiunta, riconosceva intervenuto effettivamente, in data successiva alla presentazione dell'istanza ingiuntiva e precisamente il 3.10.2023, il pagamento della somma di €. 873,55 relativa alla tredicesima portata dalla busta paga di settembre 2023. Insisteva tuttavia quanto alla correttezza dei conteggi operati risultando che le somme dovessero essere corrisposte al lordo degli oneri fiscali e previdenziali non avendo l'opponente fornito la prova del versamento di tali emolumenti.
Così concludeva:
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti,
In via preliminare:
REVOCARE, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, emesso con decreto del 16 novembre 2023.
Nel merito:
RESPINGERE l'opposizione perché infondata in fatto e diritto così confermando in toto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 210/2023 – RGL n. 630/2023 emesso il 13/10/2023 e depositato il
16/10/2023, dal Tribunale di Massa, Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa MI AGOSTINI e notificato a mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 16/10/2023;
CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'ulteriore somma di €. 4.621,42;
CONDANNARE la opponente al pagamento del risarcimento del danno subito dall'odierno opposto ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNARE la opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
La causa veniva fissata in discussione al 18.1.2024, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo: in udienza, all'esito delle produzioni documentali di parte resistente, veniva revocata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissata la discussione, da ultimo, all'udienza del 2.10.2025.
Occorre preliminarmente osservare che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in particolare €.18.182,77 costituisce la sommatoria delle voci di cui al ricorso ingiuntivo
3 medesimo e in particolare risulta definita nel conteggio allegato all'istanza ingiuntiva e posto a fondamento della stessa (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Occorre altresì precisare che parte opponente, nell'atto introduttivo (cfr. pag. 4) riconosce il credito del lavoratore come “certo, liquido ed esigibile” nella misura di €. 15.188,95 quale sommatoria delle somme dovute a titolo di TFR, indicate in €. 14.919,95 (cfr. doc. 4 di parte opponente) a cui si aggiunge la somma di €. 269 relativa alla mensilità settembre
2020 congelata come da missiva proveniente dall'opponente medesimo (doc. 6 delle produzioni di parte opposta).
Ne consegue che, intanto, dette somme, in quanto non contestate e contenute nel decreto ingiuntivo opposto, debbano dirsi accertate e dovute al lavoratore ingiungente e, conseguentemente, per quella parte il decreto ingiuntivo merita piena conferma.
Al lavoratore spetta altresì la somma di €. 3.690,54 lordi, in quanto indennità dovuta, nella misura determinata dall'anzianità di servizio acquisita, in ragione del mancato preavviso all'atto del licenziamento intervenuto per giustificato motivo oggettivo il 1.9.2023 (cfr. doc. 4 di parte opposta): e dunque anche relativamente a tale importo inserito nel decreto ingiuntivo opposto il decreto ingiuntivo merita conferma poiché il verbale di conciliazione sindacale sulla base del quale il lavoratore avrebbe rinunciata a tale diritto non è stato firmato dal lavoratore e conseguentemente non lo impegna.
Né d'altra parte altre ragioni sono invocate dall'opponente a fondamento dell'inesistenza del diritto all'indennità di preavviso domanda dal lavoratore con l'istanza ingiuntiva.
Le somme dovute inoltre, come correttamente sostenuto da parte opposta, debbono essere liquidate al lordo, non avendo il datore di lavoro prodotto -ma neppure allegato- di aver proceduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti, sì da doversi procedere alla liquidazione delle somme al netto.
La Cassazione si è espressa con grande chiarezza nella sentenza n. 13164 del 25 maggio
2018 sul punto: “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a
4 carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013). Riguardo alla dedotta disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, va osservato che, nella fattispecie, i datori di lavoro non hanno dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali ….; per la qual cosa, le somme effettivamente corrisposte non possono essere considerate al netto di alcunché e rappresentano, quindi, l'importo lordo corrisposto …”.
Alle somme così determinate deve ancora essere aggiunto quanto dovuto al lavoratore in ragione delle ferie e permessi ROL di cui alla busta paga di agosto 2023 (cfr.doc. 8 di parte opposta) per un importo pari a €. 2.797,13 lordi.
Relativamente viceversa alla somma di €. 615,09 lorda, inserita nel decreto ingiuntivo opposto e costituente i ratei di tredicesima 2023, essi risultano essere stati oggetto dell'emissione del cedolino settembre 2023 (cfr. doc. 3 di parte opponente) e integralmente versate al lavoratore: sul punto si veda la contabile bancaria prodotta (cfr. doc. 5 di parte opponente) e la stessa memoria di costituzione dell'opposto che riconosce intervenuto tale pagamento (esso era già intervenuto alla data di emissione del decreto ingiuntivo ma tale circostanza non è stata portata a conoscenza del giudicante da parte dell'ingiungente). Dunque tale ammontare (peraltro inferiore a quanto versato) deve essere detratto dal dovuto e -per questa parte- il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ora deve evidenziarsi che parte opposta, costituendosi, ha chiesto, oltre alla conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della maggior somma di €. 4.621,42, assumendo che, dalla documentazione prodotta con
5 l'opposizione, emerga con chiarezza un maggior credito del lavoratore per le medesime causali per cui si è proceduto con la richiesta ingiuntiva.
Occorre pronunciarsi anzitutto sulla ammissibilità della relativa domanda.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo possono formularsi domande alternative aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria (cfr.
Sez. U., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Dunque nel caso di specie, atteso che il credito che il lavoratore vanta, trae origine nella medesima ragione, la prestazione lavorativa e che, quando il creditore ha avanzato l'istanza non era in possesso delle buste paga di settembre e ottobre 2023, formate solo successivamente, ha certamente titolo a richiedere in astratto l'intero ammontare del credito che deriva dalla prestazione lavorativa resa.
Ora, nel caso di specie, il lavoratore chiede la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €. 4.621,42 costituente la differenza tra quanto a lui corrisposto con il decreto ingiuntivo impugnato e quanto allo stesso spettante in ragione della documentazione depositata con il ricorso da parte opponente.
Dunque €. 22.804,19 (quale sommatoria della somme di €. 15.774,48 [tfr]+ 3.070,19 [ferie e permessi]+269,00 [settembre 2020]+3.690,54 [indennità di mancato preavviso]) in luogo di quanto corrisposto con il decreto ingiuntivo n. 210/2023 pari a €. 18.182,17.
Come noto, le buste paga proveniente dal datore di lavoro, hanno natura sostanzialmente confessoria con riguardo al riconoscimento delle somme dovute al lavoratore come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto documenti provenienti dal datore di lavoro (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017) secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute”
6 quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità.
Pertanto, la domanda del lavoratore opposto può essere accolta e il datore di lavoro deve essere condannato al versamento della ulteriore somma richiesta.
Merita infine di essere disattesa, perché non condivisibile, l'eccezione di parte opponente relativa alla non azionabilità del credito all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo. E ciò non solo perché la parte, versando on stato di insolvenza, risultava comunque decaduta dal beneficio del termine ma perché comunque, nel proseguio, il credito è divenuto certamente azionabilità e la questione successivamente capziosa.
Infine, quanto infine alle spese di causa, attesa la sostanziale soccombenza, debbono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate, secondo valore, nei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
Viceversa, non si ritengono integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. quantomeno atteso che il datore di lavoro aveva provveduto a versare una parte della somma già in data precedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie nei soli limiti di cui in motivazione l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto, revocato il decreto opposto, così provvede, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara il diritto di credito di LO TA al pagamento della somma complessiva per i titoli di cui in motivazione, di €. 22.804,19 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione del diritto alla corresponsione della somma sino al giorno del saldo effettivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €.4.216,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge di cui dispone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 2 ottobre 2025 Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa SS Soffio
7
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 11.49. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa SS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 763/2023 promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti PASQUINI Alessandro e ENGL Parte_1
UL
C o n t r o
LL OU, con il patrocinio degli Avv.ti TR Maurizio e
TR OL
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 14.11.2023 la società proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo numero 210/2023 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data 13.10.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
La ricorrente narrava di essere stata destinataria del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Massa per l'importo complessivo di €. 18.182,77 emesso su richiesta del signor che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 medesima. Eccepiva che in data 30.8.2023, la società medesima e il lavoratore ingiungente avevano sottoscritto, alla presenza del rappresentante sindacale , un Parte_3 accordo transattivo con il quale il lavoratore dichiarava di non vantare alcunchè nei confronti della società.
Evidenziava ad ogni buon conto che, alla data di deposito del ricorso per ingiunzione, il credito da TFR non fosse ancora esigibile e che, relativamente alla tredicesima, il
3.10.2023, dunque in data precedente all'emissione del decreto ingiuntivo ma successiva rispetto alla data di presentazione dell'istanza ingiuntiva, il credito fosse stato integralmente soddisfatto producendo all'uopo la relativa contabile di pagamento.
Così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, sezione lavoro, Giudice designando, contrariis reiectis,
In accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'insussistenza del credito monitoriamente azionato e intimato con l'atto di precetto qui impugnato, revocare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa, sezione Lavoro, il 13.10.2023 (Giudice Dott.ssa
MI GO), pubblicato in data 16.10,2023, recante n. 210/2023 (R.G. n. 630/2023), notificato a mezzo pec unitamente ad atto di precetto in data 16.10.2023 alla società ingiunta/intimata e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di cui al precetto qui impugnato.
Condannare il ricorrente a rifondere a le spese ed i compensi relativi al presente Parte_1 giudizio di opposizione, oltre accessori di legge, ponendo a definitivo carico del ricorrente-opposto le spese relative al procedimento di ingiunzione.
Si costituiva, in data 4.1.2024, parte resistente LL OU il quale evidenziava anzitutto che il lavoratore ingiungente non aveva affatto sottoscritto l'accordo sindacale che era stato prodotto da parte opponente, rilevando come infatti fosse del tutto privo di
2 sottoscrizione, e dunque alcuna rinuncia potesse essere al medesimo opposta sì che allo stesso fosse dovuta per intero l'indennità di mancato preavviso pari ad €. 3.690,54 lordi.
Evidenziava che, stante la situazione di insolvenza della debitrice, come provato dall'istanza di concordato preventivo proposta al Tribunale fallimentare di Massa, la stessa doveva dirsi decaduta dal beneficio del termine, sì che l'adempimento, ex art.1186 c.c., potesse essere immediatamente preteso.
Quanto all'ammontare delle somma ingiunta, riconosceva intervenuto effettivamente, in data successiva alla presentazione dell'istanza ingiuntiva e precisamente il 3.10.2023, il pagamento della somma di €. 873,55 relativa alla tredicesima portata dalla busta paga di settembre 2023. Insisteva tuttavia quanto alla correttezza dei conteggi operati risultando che le somme dovessero essere corrisposte al lordo degli oneri fiscali e previdenziali non avendo l'opponente fornito la prova del versamento di tali emolumenti.
Così concludeva:
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti,
In via preliminare:
REVOCARE, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, emesso con decreto del 16 novembre 2023.
Nel merito:
RESPINGERE l'opposizione perché infondata in fatto e diritto così confermando in toto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 210/2023 – RGL n. 630/2023 emesso il 13/10/2023 e depositato il
16/10/2023, dal Tribunale di Massa, Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa MI AGOSTINI e notificato a mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 16/10/2023;
CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'ulteriore somma di €. 4.621,42;
CONDANNARE la opponente al pagamento del risarcimento del danno subito dall'odierno opposto ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNARE la opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
La causa veniva fissata in discussione al 18.1.2024, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo: in udienza, all'esito delle produzioni documentali di parte resistente, veniva revocata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissata la discussione, da ultimo, all'udienza del 2.10.2025.
Occorre preliminarmente osservare che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in particolare €.18.182,77 costituisce la sommatoria delle voci di cui al ricorso ingiuntivo
3 medesimo e in particolare risulta definita nel conteggio allegato all'istanza ingiuntiva e posto a fondamento della stessa (cfr. doc. 5 di parte opposta).
Occorre altresì precisare che parte opponente, nell'atto introduttivo (cfr. pag. 4) riconosce il credito del lavoratore come “certo, liquido ed esigibile” nella misura di €. 15.188,95 quale sommatoria delle somme dovute a titolo di TFR, indicate in €. 14.919,95 (cfr. doc. 4 di parte opponente) a cui si aggiunge la somma di €. 269 relativa alla mensilità settembre
2020 congelata come da missiva proveniente dall'opponente medesimo (doc. 6 delle produzioni di parte opposta).
Ne consegue che, intanto, dette somme, in quanto non contestate e contenute nel decreto ingiuntivo opposto, debbano dirsi accertate e dovute al lavoratore ingiungente e, conseguentemente, per quella parte il decreto ingiuntivo merita piena conferma.
Al lavoratore spetta altresì la somma di €. 3.690,54 lordi, in quanto indennità dovuta, nella misura determinata dall'anzianità di servizio acquisita, in ragione del mancato preavviso all'atto del licenziamento intervenuto per giustificato motivo oggettivo il 1.9.2023 (cfr. doc. 4 di parte opposta): e dunque anche relativamente a tale importo inserito nel decreto ingiuntivo opposto il decreto ingiuntivo merita conferma poiché il verbale di conciliazione sindacale sulla base del quale il lavoratore avrebbe rinunciata a tale diritto non è stato firmato dal lavoratore e conseguentemente non lo impegna.
Né d'altra parte altre ragioni sono invocate dall'opponente a fondamento dell'inesistenza del diritto all'indennità di preavviso domanda dal lavoratore con l'istanza ingiuntiva.
Le somme dovute inoltre, come correttamente sostenuto da parte opposta, debbono essere liquidate al lordo, non avendo il datore di lavoro prodotto -ma neppure allegato- di aver proceduto al versamento dei contributi previdenziali dovuti, sì da doversi procedere alla liquidazione delle somme al netto.
La Cassazione si è espressa con grande chiarezza nella sentenza n. 13164 del 25 maggio
2018 sul punto: “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a
4 carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013). Riguardo alla dedotta disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, va osservato che, nella fattispecie, i datori di lavoro non hanno dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali ….; per la qual cosa, le somme effettivamente corrisposte non possono essere considerate al netto di alcunché e rappresentano, quindi, l'importo lordo corrisposto …”.
Alle somme così determinate deve ancora essere aggiunto quanto dovuto al lavoratore in ragione delle ferie e permessi ROL di cui alla busta paga di agosto 2023 (cfr.doc. 8 di parte opposta) per un importo pari a €. 2.797,13 lordi.
Relativamente viceversa alla somma di €. 615,09 lorda, inserita nel decreto ingiuntivo opposto e costituente i ratei di tredicesima 2023, essi risultano essere stati oggetto dell'emissione del cedolino settembre 2023 (cfr. doc. 3 di parte opponente) e integralmente versate al lavoratore: sul punto si veda la contabile bancaria prodotta (cfr. doc. 5 di parte opponente) e la stessa memoria di costituzione dell'opposto che riconosce intervenuto tale pagamento (esso era già intervenuto alla data di emissione del decreto ingiuntivo ma tale circostanza non è stata portata a conoscenza del giudicante da parte dell'ingiungente). Dunque tale ammontare (peraltro inferiore a quanto versato) deve essere detratto dal dovuto e -per questa parte- il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ora deve evidenziarsi che parte opposta, costituendosi, ha chiesto, oltre alla conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della maggior somma di €. 4.621,42, assumendo che, dalla documentazione prodotta con
5 l'opposizione, emerga con chiarezza un maggior credito del lavoratore per le medesime causali per cui si è proceduto con la richiesta ingiuntiva.
Occorre pronunciarsi anzitutto sulla ammissibilità della relativa domanda.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo possono formularsi domande alternative aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria (cfr.
Sez. U., Sentenza n. 26727 del 15/10/2024): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Dunque nel caso di specie, atteso che il credito che il lavoratore vanta, trae origine nella medesima ragione, la prestazione lavorativa e che, quando il creditore ha avanzato l'istanza non era in possesso delle buste paga di settembre e ottobre 2023, formate solo successivamente, ha certamente titolo a richiedere in astratto l'intero ammontare del credito che deriva dalla prestazione lavorativa resa.
Ora, nel caso di specie, il lavoratore chiede la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €. 4.621,42 costituente la differenza tra quanto a lui corrisposto con il decreto ingiuntivo impugnato e quanto allo stesso spettante in ragione della documentazione depositata con il ricorso da parte opponente.
Dunque €. 22.804,19 (quale sommatoria della somme di €. 15.774,48 [tfr]+ 3.070,19 [ferie e permessi]+269,00 [settembre 2020]+3.690,54 [indennità di mancato preavviso]) in luogo di quanto corrisposto con il decreto ingiuntivo n. 210/2023 pari a €. 18.182,17.
Come noto, le buste paga proveniente dal datore di lavoro, hanno natura sostanzialmente confessoria con riguardo al riconoscimento delle somme dovute al lavoratore come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto documenti provenienti dal datore di lavoro (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017) secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute”
6 quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità.
Pertanto, la domanda del lavoratore opposto può essere accolta e il datore di lavoro deve essere condannato al versamento della ulteriore somma richiesta.
Merita infine di essere disattesa, perché non condivisibile, l'eccezione di parte opponente relativa alla non azionabilità del credito all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo. E ciò non solo perché la parte, versando on stato di insolvenza, risultava comunque decaduta dal beneficio del termine ma perché comunque, nel proseguio, il credito è divenuto certamente azionabilità e la questione successivamente capziosa.
Infine, quanto infine alle spese di causa, attesa la sostanziale soccombenza, debbono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate, secondo valore, nei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
Viceversa, non si ritengono integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. quantomeno atteso che il datore di lavoro aveva provveduto a versare una parte della somma già in data precedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie nei soli limiti di cui in motivazione l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto, revocato il decreto opposto, così provvede, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara il diritto di credito di LO TA al pagamento della somma complessiva per i titoli di cui in motivazione, di €. 22.804,19 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione del diritto alla corresponsione della somma sino al giorno del saldo effettivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €.4.216,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge di cui dispone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 2 ottobre 2025 Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa SS Soffio
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