TAR Bari, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 223
TAR
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
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Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza dei requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali

    Il Collegio ritiene che l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in Categoria 1, classe B, sia un requisito di idoneità professionale proporzionato all'oggetto dell'appalto e sottratto alla discrezionalità della Stazione appaltante. L'eterointegrazione della lex specialis è necessaria e legittima, dato che la normativa impone la classe B per la popolazione servita. L'aggiudicataria non possiede tale requisito.

  • Accolto
    Connessione con la illegittimità dell'aggiudicazione

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento dell'aggiudicazione, rendendo di fatto assorbiti i motivi di impugnazione dei verbali.

  • Accolto
    Interpretazione difforme dei documenti di gara

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento dell'aggiudicazione, rendendo di fatto assorbiti i motivi di impugnazione dei documenti di gara.

  • Accolto
    Connessione con l'atto impugnato

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento dell'aggiudicazione, rendendo di fatto assorbiti i motivi di impugnazione degli atti connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 223
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 223
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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