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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3423/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
GU (CF ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1970, e residente in Castelvolturno (CE ) alla via Fiorenzuola rappresentata e dall'Avv.to Eduardo Izzo e domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_2
in Pozzuoli (NA) via Miseno n. 4
RICORRENTE
Contro
, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA
RESISTENTE Contumace
Nonché
in persona del Direttore legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in via santa chiara 40 - 81100 ; CP_2
RESISTENTE Contumace Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/05/2023, la si.ra ha convenuto Parte_2
dinanzi a questo giudice il , nonché l' , Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione, in data 07/04/2023, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere GUP Dott. D'angelo nell'ambito del procedimento penale n. 3476/2022 R.G.
GIP.
In particolare, il ricorrente, avendo premesso di aver depositato istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato in data 24/02/2023, ha contestato il provvedimento di rigetto, fondato sulla motivazione per cui “…Si rigetta allo stato l'istanza atteso che non risulta
l'istanza corredata con certificazione dell'autorità consolare competente ai sensi dell'art 79 DPR
2002/115”. Nello specifico, il ricorrente lamentava di aver depositato tempestivamente istanza di ammissione al gratuito patrocinio corredata da specifica e puntuale autodichiarazione ( corredata da certificazione ISEE), e contente altresì la clausola “ si chiede in oltre a concessione di un termine per l'integrazione della documentazione eventualmente carente”; ragioni per cui sarebbe stata sufficiente la già trasmessa autocertificazione di assenza di redditi nel paese di origine o la concessione di un termine per sanare l'eventuale carenza prima di vedersi rigettata l'istanza.
Non si costituivano le resistenti, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 19/11/2025 ed è stata riservata la decisione.
In via preliminare occorre fare una precisazione.
Nel d.p.r. 115/2002 sono previsti due diversi strumenti di opposizione in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato: a) quello previsto dall'art. 84 TUSG (che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di Spese di Giustizia, che non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, e nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 (a causa di un errore di computo, di un errore di parametrazione o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione;
b) quello previsto dall'art. 99 TUSG, con il quale si impugna invece il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che incide dunque sull'esistenza dei presupposti per la suddetta ammissione, circostanza che costituisce un prius rispetto alla mera liquidazione dei compensi del difensore dell'ammesso.
Tale distinzione, che risulta rilevante in astratto e nel caso di specie, ha anche delle conseguenze con riferimento alla legittimazione attiva. Invero, la legittimazione a impugnare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte, e non direttamente al difensore. Si veda sul punto Cass. Civ., sent. n.
21997/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”; “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 10705/2014; Cass. Civ. sent. n.
1539/2015 e Cass. S.U. sent. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del d.P.R. n.
115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita alla sola interessata e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
Ebbene, quanto alla presente fattispecie, non si verifica alcun difetto di legittimazione attiva, avendo agito la parte ammessa, ma dell'oggetto dell'impugnazione occorre tener conto al fine di individuare quale siano le circostanze rilevanti.
Invero, si è opposto un decreto di rigetto all'ammissione a gratuito patrocinio, ragion per cui sono decisivi l'esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Ciò precisato, e passando al solo oggetto della domanda in questione, occorre ricordare come l'istanza di ammissione era stata rigettata dal Giudice del procedimento penale in quanto “Si rigetta allo stato l'istanza atteso che non risulta l'istanza corredata con certificazione dell'autorità consolare competente ai sensi dell'art 79 DPR 2002/115” .
Orbene, l'art. 79 del DPR 115/02 stabilisce che l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. Per i redditi prodotti all'estero il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
L'art. 94 disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1 con riferimento all'art. 79 comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione
Europea (comma 2 con riferimento dell'art. 79 comma 2) a presentare la documentazione necessaria al fine della verifica della veridicità prevedendo che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79 comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma
2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (trattandosi di compensi nell'ambito di processo penale non viene in rilievo la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 157/2021, citata dal ricorrente, essendovi una norma apposita che disciplina la possibilità per l'ammesso di avvalersi di autocertificazione).
Vale precisare inoltre come, stante l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice dell'opposizione abbia il potere/dovere di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto.
Ebbene, dalla lettura dell'istanza originaria effettivamente non erano minimamente allegate le ragioni per le quali l'istante si trovava nell'impossibilità di provvedere al reperimento della certificazione suddetta;
il provvedimento impugnato, dunque, non pare essere connotato dai profili di erroneità indicati dall'istante, tuttavia pur in assenza della menzionata certificazione o di prova che tale certificazione sia stata richiesta, la decisione merita di essere rimediata in quanto sussistente l'ipotesi disciplinata dall'art. 94 co. 2 d.p.r. cit. e considerata, pertanto, sufficiente l'autodichiarazione, dettagliata e precisa, contenuta nell'istanza originaria. Ed infatti l'art.94 co 2 d.p.r., sanziona a pena di inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente.
Pertanto, questo giudice ritiene che, sulla base delle considerazioni sopra svolte, debba essere revocato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, di conseguenza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ammette la signora al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Si ritengono sussistenti giusti motivi, in considerazione anche della contumacia delle parti resistenti, per compensare le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, cosi provvede: accoglie il ricorso proposto per i motivi sopraesposti e ritenendo sussistenti i presupposti di legge ammette, pertanto, il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
compensa le spese
S. Maria C.V., 10/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
GU (CF ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1970, e residente in Castelvolturno (CE ) alla via Fiorenzuola rappresentata e dall'Avv.to Eduardo Izzo e domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_2
in Pozzuoli (NA) via Miseno n. 4
RICORRENTE
Contro
, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA
RESISTENTE Contumace
Nonché
in persona del Direttore legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in via santa chiara 40 - 81100 ; CP_2
RESISTENTE Contumace Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/05/2023, la si.ra ha convenuto Parte_2
dinanzi a questo giudice il , nonché l' , Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione, in data 07/04/2023, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere GUP Dott. D'angelo nell'ambito del procedimento penale n. 3476/2022 R.G.
GIP.
In particolare, il ricorrente, avendo premesso di aver depositato istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato in data 24/02/2023, ha contestato il provvedimento di rigetto, fondato sulla motivazione per cui “…Si rigetta allo stato l'istanza atteso che non risulta
l'istanza corredata con certificazione dell'autorità consolare competente ai sensi dell'art 79 DPR
2002/115”. Nello specifico, il ricorrente lamentava di aver depositato tempestivamente istanza di ammissione al gratuito patrocinio corredata da specifica e puntuale autodichiarazione ( corredata da certificazione ISEE), e contente altresì la clausola “ si chiede in oltre a concessione di un termine per l'integrazione della documentazione eventualmente carente”; ragioni per cui sarebbe stata sufficiente la già trasmessa autocertificazione di assenza di redditi nel paese di origine o la concessione di un termine per sanare l'eventuale carenza prima di vedersi rigettata l'istanza.
Non si costituivano le resistenti, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 19/11/2025 ed è stata riservata la decisione.
In via preliminare occorre fare una precisazione.
Nel d.p.r. 115/2002 sono previsti due diversi strumenti di opposizione in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato: a) quello previsto dall'art. 84 TUSG (che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di Spese di Giustizia, che non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, e nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 (a causa di un errore di computo, di un errore di parametrazione o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione;
b) quello previsto dall'art. 99 TUSG, con il quale si impugna invece il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che incide dunque sull'esistenza dei presupposti per la suddetta ammissione, circostanza che costituisce un prius rispetto alla mera liquidazione dei compensi del difensore dell'ammesso.
Tale distinzione, che risulta rilevante in astratto e nel caso di specie, ha anche delle conseguenze con riferimento alla legittimazione attiva. Invero, la legittimazione a impugnare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte, e non direttamente al difensore. Si veda sul punto Cass. Civ., sent. n.
21997/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”; “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 10705/2014; Cass. Civ. sent. n.
1539/2015 e Cass. S.U. sent. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del d.P.R. n.
115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita alla sola interessata e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
Ebbene, quanto alla presente fattispecie, non si verifica alcun difetto di legittimazione attiva, avendo agito la parte ammessa, ma dell'oggetto dell'impugnazione occorre tener conto al fine di individuare quale siano le circostanze rilevanti.
Invero, si è opposto un decreto di rigetto all'ammissione a gratuito patrocinio, ragion per cui sono decisivi l'esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Ciò precisato, e passando al solo oggetto della domanda in questione, occorre ricordare come l'istanza di ammissione era stata rigettata dal Giudice del procedimento penale in quanto “Si rigetta allo stato l'istanza atteso che non risulta l'istanza corredata con certificazione dell'autorità consolare competente ai sensi dell'art 79 DPR 2002/115” .
Orbene, l'art. 79 del DPR 115/02 stabilisce che l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. Per i redditi prodotti all'estero il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
L'art. 94 disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1 con riferimento all'art. 79 comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione
Europea (comma 2 con riferimento dell'art. 79 comma 2) a presentare la documentazione necessaria al fine della verifica della veridicità prevedendo che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'art. 79 comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma
2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (trattandosi di compensi nell'ambito di processo penale non viene in rilievo la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 157/2021, citata dal ricorrente, essendovi una norma apposita che disciplina la possibilità per l'ammesso di avvalersi di autocertificazione).
Vale precisare inoltre come, stante l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice dell'opposizione abbia il potere/dovere di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto.
Ebbene, dalla lettura dell'istanza originaria effettivamente non erano minimamente allegate le ragioni per le quali l'istante si trovava nell'impossibilità di provvedere al reperimento della certificazione suddetta;
il provvedimento impugnato, dunque, non pare essere connotato dai profili di erroneità indicati dall'istante, tuttavia pur in assenza della menzionata certificazione o di prova che tale certificazione sia stata richiesta, la decisione merita di essere rimediata in quanto sussistente l'ipotesi disciplinata dall'art. 94 co. 2 d.p.r. cit. e considerata, pertanto, sufficiente l'autodichiarazione, dettagliata e precisa, contenuta nell'istanza originaria. Ed infatti l'art.94 co 2 d.p.r., sanziona a pena di inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente.
Pertanto, questo giudice ritiene che, sulla base delle considerazioni sopra svolte, debba essere revocato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, di conseguenza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ammette la signora al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Si ritengono sussistenti giusti motivi, in considerazione anche della contumacia delle parti resistenti, per compensare le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, cosi provvede: accoglie il ricorso proposto per i motivi sopraesposti e ritenendo sussistenti i presupposti di legge ammette, pertanto, il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
compensa le spese
S. Maria C.V., 10/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo