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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 648/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 V.09990 N.000707 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti e per la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo con Avviso di liquidazione meglio distinto in atti richiedeva alla
Contribuente Resistente_1 maggiori imposte ipotecarie per euro 6.824,00 e catastali per euro 3.412,00 (non versate in autoliquidazione) in relazione alla dichiarazione di successione del de cuius Nominativo_2
(deceduto Dati_1).
La contribuente impugnava il provvedimento in parola deducendo l'illegittimità del provvedimento e della pretesa: errata indicazione dell'imposta principale in successione in luogo di quelle ipotecarie e catastali;
difetto di motivazione nonché la mancata indicazione della base imponibile (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1369/11/2023, accoglieva il ricorso ritenendo il difetto di motivazione nella considerazione che l' Agenzia aveva rettificato i dati esposti nella dichiarazione di successione “ … non riconoscendo per alcuni immobili la richiesta agevolazione …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Entrate di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto ha ribadito il difetto motivazionale del provvedimento originariamente impugnato (“ … Nell'impugnare l'atto impositivo è stato evidenziato che dalla stringata affermazione contenuta nell'avviso di liquidazione non è dato comprendere le ragioni che consentono di ritenere “insufficiente” il versamento eseguito in autoliquidazione, potendosi verificare la fattispecie contestata per una moltitudine di ragioni e per svariate ipotesi di decadenza … L'atto impugnato nel primo grado di giudizio, è palesemente carente di motivazione idonea ad illustrare le ragioni della pretesa, in aperta violazione dell'art. 7, comma 1 della legge 212/2000 e degli articoli 13 e 27 del Dlgs 347/90…” – cfr. controdeduzioni in atti), ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha, erroneamente, ritenuto che la liquidazione fosse stata effettuata a mente delle disposizioni contenute nell' art. 27 d.lgs. 346/1990 e, conseguentemente, che sussistesse il difetto di motivazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … diversa e maggiormente specifica e dettagliata deve essere la motivazione relativa ad un atto impositivo, quale un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione, nel quale l'Amministrazione finanziaria effettua valutazioni sull'imponibile, rispetto alla motivazione relativa ad un mero avviso di liquidazione, quale ad es. quello relativo all' imposta principale di registro, nel quale l'operato dell'A.F. consiste semplicemente nell'effettuare la liquidazione d'ufficio … sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta dal contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati” (Cassazione n. 9856/2017 – conforme: 4710/2003). Nella fattispecie, l'Agenzia aveva richiesto le maggiori imposte ipotecarie e catastali sugli immobili ereditati, escludendo le agevolazioni richieste e non spettanti (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- Il Giudice di vertice (Cassazione, Ordinanza n. 27406 del 1 dicembre 2020) ha ritenuto (in breve) che in tema di Imposta di successione, la liquidazione dell'ufficio che consegue alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, e che consiste nella semplice correzione di errori materiali e di calcolo, riguarda l'imposta principale e, pertanto, non richiede una specifica motivazione.
Qualora l'Agenzia corregga errori materiali o di calcolo l'imposta viene determinata operando sui dati dichiarati dal contribuente.
Nella fattispecie – come detto - l' Agenzia ha escluso le agevolazioni non spettanti correggendo l'errore di calcolo della somma aritmetica dei valori dei terreni riportati nell'attivo ereditario.
Pertanto, l'Agenzia non ha “rettificato” i dati dichiarati in successione bensì richiesto le “maggiori imposte ipotecarie e catastali” dovute sull'imponibile dichiarato escludendo le agevolazioni non spettanti (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
3.- E' onere del contribuente - oltre alla presentazione della dichiarazione di successione - anche calcolare e versare le imposte principali ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa ipotecaria e i tributi speciali.
L'Agenzia, con il provvedimento originariamente in contestazione, non ha riconosciuto (per alcuni immobili) la richiesta agevolazione ed ha, quindi - legittimamente - proceduto alla riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali sulla base dei valori immobiliari che la stessa contribuente aveva dichiarato.
Dalla motivazione del provvedimento in contestazione si evincono gli estremi degli immobili, il metodo di determinazione della base imponibile, la quota ereditaria, la determinazione dell'imposta: versata e da versare (Cassazione, sentenza, n. 30039 del 2018).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il presente grado.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 648/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 V.09990 N.000707 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti e per la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo con Avviso di liquidazione meglio distinto in atti richiedeva alla
Contribuente Resistente_1 maggiori imposte ipotecarie per euro 6.824,00 e catastali per euro 3.412,00 (non versate in autoliquidazione) in relazione alla dichiarazione di successione del de cuius Nominativo_2
(deceduto Dati_1).
La contribuente impugnava il provvedimento in parola deducendo l'illegittimità del provvedimento e della pretesa: errata indicazione dell'imposta principale in successione in luogo di quelle ipotecarie e catastali;
difetto di motivazione nonché la mancata indicazione della base imponibile (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1369/11/2023, accoglieva il ricorso ritenendo il difetto di motivazione nella considerazione che l' Agenzia aveva rettificato i dati esposti nella dichiarazione di successione “ … non riconoscendo per alcuni immobili la richiesta agevolazione …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Entrate di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto ha ribadito il difetto motivazionale del provvedimento originariamente impugnato (“ … Nell'impugnare l'atto impositivo è stato evidenziato che dalla stringata affermazione contenuta nell'avviso di liquidazione non è dato comprendere le ragioni che consentono di ritenere “insufficiente” il versamento eseguito in autoliquidazione, potendosi verificare la fattispecie contestata per una moltitudine di ragioni e per svariate ipotesi di decadenza … L'atto impugnato nel primo grado di giudizio, è palesemente carente di motivazione idonea ad illustrare le ragioni della pretesa, in aperta violazione dell'art. 7, comma 1 della legge 212/2000 e degli articoli 13 e 27 del Dlgs 347/90…” – cfr. controdeduzioni in atti), ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha, erroneamente, ritenuto che la liquidazione fosse stata effettuata a mente delle disposizioni contenute nell' art. 27 d.lgs. 346/1990 e, conseguentemente, che sussistesse il difetto di motivazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … diversa e maggiormente specifica e dettagliata deve essere la motivazione relativa ad un atto impositivo, quale un avviso di accertamento o di rettifica e liquidazione, nel quale l'Amministrazione finanziaria effettua valutazioni sull'imponibile, rispetto alla motivazione relativa ad un mero avviso di liquidazione, quale ad es. quello relativo all' imposta principale di registro, nel quale l'operato dell'A.F. consiste semplicemente nell'effettuare la liquidazione d'ufficio … sulla base dello stesso atto presentato, in controversia ben conosciuta dal contribuente, e non sussistendo neppure profili problematici afferenti i valori dichiarati” (Cassazione n. 9856/2017 – conforme: 4710/2003). Nella fattispecie, l'Agenzia aveva richiesto le maggiori imposte ipotecarie e catastali sugli immobili ereditati, escludendo le agevolazioni richieste e non spettanti (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- Il Giudice di vertice (Cassazione, Ordinanza n. 27406 del 1 dicembre 2020) ha ritenuto (in breve) che in tema di Imposta di successione, la liquidazione dell'ufficio che consegue alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, e che consiste nella semplice correzione di errori materiali e di calcolo, riguarda l'imposta principale e, pertanto, non richiede una specifica motivazione.
Qualora l'Agenzia corregga errori materiali o di calcolo l'imposta viene determinata operando sui dati dichiarati dal contribuente.
Nella fattispecie – come detto - l' Agenzia ha escluso le agevolazioni non spettanti correggendo l'errore di calcolo della somma aritmetica dei valori dei terreni riportati nell'attivo ereditario.
Pertanto, l'Agenzia non ha “rettificato” i dati dichiarati in successione bensì richiesto le “maggiori imposte ipotecarie e catastali” dovute sull'imponibile dichiarato escludendo le agevolazioni non spettanti (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
3.- E' onere del contribuente - oltre alla presentazione della dichiarazione di successione - anche calcolare e versare le imposte principali ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa ipotecaria e i tributi speciali.
L'Agenzia, con il provvedimento originariamente in contestazione, non ha riconosciuto (per alcuni immobili) la richiesta agevolazione ed ha, quindi - legittimamente - proceduto alla riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali sulla base dei valori immobiliari che la stessa contribuente aveva dichiarato.
Dalla motivazione del provvedimento in contestazione si evincono gli estremi degli immobili, il metodo di determinazione della base imponibile, la quota ereditaria, la determinazione dell'imposta: versata e da versare (Cassazione, sentenza, n. 30039 del 2018).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di cui euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il presente grado.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO