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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 270/2025
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Cristiano Osti e Francesco Favari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada Abbeveratoia,
n. 65/A;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in virtù CP_2
di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell' , sito in Parma alla via CP_1
Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE ;
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 18.03.2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio esponendo: a) Parte_1 CP_1
che, dopo un iniziale periodo (da aprile 2007 a settembre 2007) quale lavoratore somministrato alle dipendenze di AN at WO (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a far data dall'1.10.2007, il sig. ha lavorato, quale socio lavoratore, per IM DE Pt_1
Cooperativa Servizi, Logistica e Movimentazione Merci (c.f.: 00245900345) (doc. 2 fasc. parte ricorrente), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di facchino carrellista, inquadrato nel livello IV del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) che, a partire dall'1.09.2020, il rapporto di lavoro è proseguito con (doc. 4 fasc. Controparte_3
parte ricorrente), in forza di affitto di ramo di azienda (successivamente ceduto), e successivamente, dall'1.11.2023, con NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA, attuale datore di lavoro (doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che il sig. a partire da aprile Pt_1
2007 a tutt'oggi, alle dipendenze dei predetti datori di lavoro, ha sempre lavorato presso il magazzino “prodotti finiti” di , sito in Parma, via ANtova 166, Pt_2
osservando i seguenti orari di lavoro su turni 05 - 13; 13 -21; 21-05; 6 giorni su 7; d) che il sig. ha sempre svolto l'attività lavorativa di carico e scarico di container Pt_1
o camion, alla guida di carrelli elevatori frontali, coprendo la distanza tra il sito di stoccaggio dei prodotti nel magazzino citato e il mezzo destinato al trasporto (e Pt_2
viceversa), oltre a compiere una residuale attività di movimentazione manuale dei carichi (nella misura del 10 – 15% dell'intera attività lavorativa prestata); e) che, in particolare, per ogni turno di lavoro, il ricorrente ha sempre caricato o scaricato circa
4 camion/container, movimentando approssimativamente dai 240 ai 300 bancali di prodotti (per ogni turno); f) che i carrelli elevatori utilizzati - modello CARRIER dal 2007 (data di assunzione) fino al 2012, modello CESAB, dal 2012 a maggio 2021 - non erano muniti di ammortizzatori, né alle ruote (c.d. sospensioni), né sui sedili e sovente erano dati in uso con pneumatici usurati;
g) che la pavimentazione del magazzino di via ANtova 166 (area carico e scarico merce), su cui il lavoratore Pt_2
transitava continuamente, è sempre stata estremamente irregolare, con avvallamenti, buche, dossi, asfalto sbrecciato in più punti, giunzioni (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
h) che, inoltre, per trasportare la merce sul pianale di carico (oppure dal pianale di carico, in fase di scarico), il lavoratore doveva (e deve) percorrere, con i carrelli rigidi sopra descritti, un ponte inclinato con rilievi di antislittamento (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che, per il carico o scarico di un container (o camion), l'operatore su carrello deve effettuare circa 50 salite ed altrettante discese e, dunque, considerato il numero giornaliero di container o camion caricati o scaricati (circa 4), il corpo del lavoratore (e quindi, segnatamente, la colonna vertebrale) è esposto a succussioni/vibrazioni perduranti l'intero transito sui ponti fino a 400 volte al giorno
(circa 2.400 volte a settimana); l) che l'uso di carrelli elevatori privi di ammortizzatori
(fino a maggio 2021), la pavimentazione irregolare del magazzino e la zigrinatura dei ponti inclinati hanno comportato il verificarsi di vibrazioni tali da esporre il lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico sulla colonna vertebrale per almeno 14 anni, dal 2007
a maggio 2021; m) che, da giugno 2021, sono stati introdotti carrelli con ammortizzatori al sedile, ma le altre criticità (pavimentazione e zigrinatura ponti) sono rimaste in essere, compresa la scarsa manutenzione dei carrelli, con frequente utilizzo di mezzi con pneumatici usurati;
n) che la descritta esposizione a vibrazioni, protrattasi per molti anni (sin dalla data di assunzione), ha causato al ricorrente l'insorgere di una diffusa patologia degenerativa dei dischi intervertebrali lombari e un'ernia discale L5-
S1; o) che dette patologie sono causa di notevoli sofferenze per il sig. che è Pt_1
costretto ad assumere continuativamente farmaci antidolorifici sempre più forti per lenire gli intensi dolori che, ormai costantemente, non solo gli impediscono l'attività lavorativa, ma addirittura non gli consentono lo svolgimento delle ordinarie faccende della vita quotidiana;
p) che la risonanza magnetica effettuata in data 27.05.2023 (doc. 8 fasc. parte ricorrente) ha così evidenziato: “Presenza di numerose ernie intraspongiose con lieve edema della spongiosa periferica. Modificazioni involutive a carico delle unità disco-somatiche L3-L4, L4-L5 e L5-51 consistenti in riduzione dello spessore e iposegnale dei dischi. Lieve ipertrofia delle articolazioni intervertebrali posteriori. Bulging discale simmetrico L3-L4. Protrusione discale mediana paramediana destra in parte intraforaminale L4-L5 con impronta sul sacco durale.
Lieve retrolistesi di L5 su S1 associata a protrusione discale mediana con impronta sul sacco durale. Normale morfologia e segnale del cono-cauda. Non alterazioni di segnale dei metameri esaminati”; q) che, in ragione della predetta RMN lombare, in data 19.7.2023, il dott. ha redatto un certificato di malattia Persona_1
professionale, con diagnosi DISCOPATIE LOMBARI DA SOLLECITAZIONI
BI (doc. 9 fasc. parte ricorrente); r) che l' ha, quindi, preso CP_1
atto della certificazione di malattia professionale e ha dato corso alla relativa istruttoria tramite questionario inviato ai datori di lavoro “IM DE” e “Sincro”, ove è stata richiesta una descrizione dettagliata dell' attività aziendale (ciclo produttivo generale)
e dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato con particolare riferimento al rischio da movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) nonché la compilazione del questionario per la movimentazione manuale del carichi;
s) che, nella risposta al questionario, le citate società hanno riferito che “la movimentazione manuale dei carichi non era la mansione abituale dell'assicurato, che usava principalmente il carrello elevatore”; t) che, rispetto all'utilizzo dei carrelli elevatori,
IM DE e hanno, inoltre, risposto negativamente alla domanda: CP_3
“Nell'ambiente di lavoro vi sono rampe, discese, superfici irregolari?” (p. 5 del questionario); u) che dette risposte sono da ritenersi, sotto ogni profilo, non corrispondenti al vero (doc. 10 e 11 fasc. parte ricorrente); v) che il sig. è stato, Pt_1
quindi, sottoposto a visita in data 22.8.2023, ma l'istituto ha rigettato la CP_1
domanda di riconoscimento di malattia professionale con la seguente motivazione:
“GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELA
MALATTIA PROFESSIONALE HANNO EVIDENZIATO CHE IL RISCHIO LAVORATIVO CUI È STATO ESPOSTO NON È IDONEO A PROVOCARE LA
MALATTIA DENUNCIATA” (doc. ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente); z) che il lavoratore, quindi, con l'assistenza del patronato INAS ha promosso opposizione, allegando certificato in data 28.2.2024 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); aa) che nulla, tuttavia, è valsa detta opposizione, posto che – considerate le risultanze della collegiale medica sugli atti, conclusasi in maniera discorde, senza sintesi condivisa (doc. 15 fasc. parte ricorrente) – , con provvedimento del 5.4.2024 (doc. 16 fasc. parte ricorrente) CP_1
ha archiviato la pratica con la seguente motivazione “GLI ACCERTAMENTI
EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
HANNO EVIDENZIATO CHE IL RISCHIO LAVORATIVO CUI E' STATO/E'
ESPOSTO NON E' IDONEO A PROVOCARE LA MALATTIA DENUNCIATA. LA
PRATICA PERTANTO VIENE ARCHIVIATA. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
VEINE EMESO A SEGUITO DI COLLEGIALE MEDICA.”; bb) che, in data
19.11.2024, il dott. dopo avere visitato il sig. ha, invece, Persona_2 Pt_1
accertato che: • in qualità di carrellista, è stato esposto a rischio Parte_1
vibrazioni sul rachide lombare;
• considerato il periodo di attività lavorativa continuativa in tale mansione (oltre 15 anni), e le caratteristiche di questa, il rischio risulta quantitativamente e qualitativamente idoneo a configurare una noxa patogena, tale da determinare una diffusa patologia degenerativa dei dischi intervertebrali lombari ed un'ernia discale L5-S1; • l'ernia discale è tabellata e, pertanto, data l'evidenza del rischio (ovvero, si può pacificamente escludere l'occasionalità dell'esposizione), il nesso causale con l'attività lavorativa è presunto e la patologia è qualificabile come malattia professionale;
cc) che il dott. ha, quindi, Per_2
concluso che “il quadro menomativo conseguente a malattia professionale è valutabile nella misura del 25% (venticinque) come danno biologico permanente secondo i criteri previsti dal d.lgs. 38/2008” (doc. 17 fasc. parte ricorrente); dd) che, per migliorare la propria condizione di salute, su indicazione del prof. e del dott. Persona_3
in data 3.12.2024 il sig. si è sottoposto ad intervento chirurgico Persona_4 Pt_1
di artrodesi, venendo dimesso il 5.12.2024 (doc. 18 fasc. parte ricorrente); ee) che, in data 12.3.2024, il sig. è stato dichiarato INVALIDO con riduzione permanente Pt_1
della capacità lavorativa pari al 50 %, con decorrenza dall'8.2.2024 (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- Accertare e dichiarare l'origine professionale delle discopatie lombari di cui soffre il sig. e il conseguente danno biologico permanente nella misura pari Parte_1
al 25% o nella diversa misura maggiore o minore meglio vista;
- Per l'effetto, condannare al pagamento della relativa rendita nella misura pari CP_1
ad € 513,75 mensili, per danno biologico permanente pari al 25%, o nella diversa misura maggiore o minore meglio vista, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale (19.07.2023), oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, rimborso forfettario, Iva e C.P.A. come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.05.2025, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, in particolare, l' , nel merito, ha contestato la CP_1
fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e la patologia lamentata, eccependo, in particolare, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 e all'esposizione al rischio di contrazione della patologia lamentata.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Tanto premesso, stante l'oggetto della controversia, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni…, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istante ha assolto all'onere probatorio a suo carico in punto di mansioni lavorative e di durata ed intensità del rischio cui è stato esposto. Invero, può ritenersi che la prova testimoniale abbia confermato le circostanze dedotte in ricorso (contestate dall' relative alle modalità di svolgimento CP_1
dell'attività lavorativa (si vedano le deposizioni dei testi e Testimone_1 [...]
, colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno dichiarato lo svolgimento da Tes_2
parte del ricorrente delle attività dedotte in sede di ricorso secondo le modalità concrete descritte).
Ciò posto, con ordinanza del 17.07.2025, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Orbene, se, da un lato, come detto, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata confermata sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della Persona_5
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato: “Il ricorrente è affetto da una patologia cronica del rachide lombare progressivamente ingravescente negli anni con segni strumentali di fatti degenerativi somatici e discali fino al riscontro di ernia discale e di retrolistesi somatica a livello di L5-S1.
Per la scarsa risposta ai numerosi tentativi di cure conservative (farmacologiche, fisioterapiche, infiltrative) si rese necessario un trattamento chirurgico. Il giorno
03.12.24 fu ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di artrodesi ALIF L5-S1
(ALIF è acronimo di Anterior Lumbar Interbody Fusion: fusione di somi vertebrali lombari con accesso addominale anteriore). Successivamente all'intervento si sottopose a cure fisioterapiche ottenendo un miglioramento clinico e funzionale. Il giorno 18.04.25 riprese il lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti e da quanto riferito in occasione della visita di C.T.U. il ricorrente svolge dal 2007 il lavoro di carrellista con impegno che copre quasi interamente l'arco di tempo del turno di lavoro, solo parzialmente è impegnato anche nella movimentazione manuale di carichi.
È riferito e testimoniato che i carrelli utilizzati fino al 2021 non erano dotati di ammortizzatori e che la pavimentazione sulla quale il lavoro veniva svolto era, ed è parzialmente ancora oggi, irregolare presentando avvallamenti, buche, dossi e sbrecciature. Si tratta di condizioni che aumentano le vibrazioni trasmesse dal carrello al corpo intero del conducente ed in particolare al rachide lombare.
Si può quindi affermare che nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta il ricorrente sia stato esposto per numerosi anni in modo non occasionale ma abituale e sistematico a vibrazioni trasmesse al corpo intero nella guida di carrelli elevatori ed
a sovraccarico del rachide lombare per la movimentazione manuale di carichi.
Per quanto esposto ritengo che la patologia del rachide lombare di cui è affetto abbia avuto eziologia professionale.
Residua risentimento del rachide lombare con dolorabilità e limitazione funzionale in assenza di deficit di forza e di sofferenza radicolare agli arti inferiori;
permangono i mezzi di artrodesi al passaggio lombo-sacrale (L5-S1) la cui presenza concorre a determinare una riduzione della mobilità del rachide”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U. può, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Invero, in ordine all'eziologia della patologia riscontrata dall'ausiliare, si osserva che, secondo l'insegnamento consolidato della SC, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p.c..
Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. n. 23990 del
2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002, conf. Cass. n. 27952/2018).
2.4. Ciò posto, relativamente all'aspetto valutativo del danno biologico, il CTU ha affermato che la condizione patologica denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000, deve considerarsi a carattere permanente e incide sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 10%
(diecipercento).
Anche sotto tale profilo, le conclusioni del perito dell'Ufficio appaiono sorrette da condivisibili argomentazioni medico-legali, avendo riguardo, sul punto, anche alle puntuali ed esaustive argomentazioni svolte dal CTU a fronte delle contestazioni mosse dal consulente di parte ricorrente1. La valutazione del danno biologico indicata nella C.T.U. non è “inspiegabilmente CP_1 sottostimata” e viene qui nuovamente motivata. Che l'artrodesi blocchi la cerniera lombo-sacrale è di lapalissiana evidenza e non è necessario che il dott. lo rimarchi mentre non è vero, come afferma il C.T., che il passaggio lombo-sacrale Per_2 sia “articolazione chiave per le escursioni del tratto lombare”; se non vi fosse la presenza dei mezzi di sintesi non vi sarebbe l'artrodesi; nella valutazione dell'artrodesi si tengono, naturalmente, in considerazione le ripercussioni sulla funzionalità del rachide in toto e del tratto lombare in particolare. Inoltre, si fa rilevare che, come da immagine sotto riportata (1), è evidente che si tratta di una piccola artrodesi tra due somi e non di una estesa artrodesi con lunghe barre di CP_4 che potrebbe effettivamente determinare una rigidità del rachide. Per quanto riguarda il rischio di recidive erniarie a livello di altri metameri lombari e del passaggio dorso-lombare (sono questi i tratti questi fondamentali per le escursioni del rachide lombare) si tratta di una mera possibilità che allo stato attuale non è presente né prevedibile. Per quanto riguarda la riduzione del ROM riscontrata all'atto della visita è evidente che il dott. non ha seguito con attenzione l'esame obiettivo;
in tale occasione avrebbe dovuto Per_2 contestare la limitazione funzionale riscontrata e descritta che non ha nulla di 'miracoloso' ma è quella obiettivata. L'artrodesi L5-S1 comporta necessariamente la stabilizzazione dell'ernia discale. Capisco lo 'stupore' del dott. dovendo difendere una ingiustificata valutazione del 25% Per_2
“secondo i criteri previsti dal DLgs 38/2000”. Emerge subito una contraddizione tra l'affermazione del dott. “il riferimento obbligato” Per_2 alle tabelle ex D.leg 38/2000 e l'affermazione “raffronto con le valutazioni civilistiche extra-lavoro è sempre utile”. Delle due l'una: o l'utilizzo delle tabelle è, come è, obbligato, oppure, come non è, si tratta solamente di indicazioni orientative che possono essere comparate con altri barèmes pur trattandosi sempre di valutazioni del Danno Biologico. Nel caso in esame non sono presenti disturbi trofico-sensitivi, con riferimento alla voce 213 delle tabelle , e non è neppure più presente l'ernia discale essendo stata eliminata dall'artrodesi. CP_1 Quindi o si valutano le conseguenze di un'ernia discale, che non c'è più, o si valutano le menomazioni funzionali che derivano dall'artrodesi. La presenza di un riscontro strumentale di discopatie lombari in un soggetto di 60 anni è di comune riscontro indipendentemente dall'attività lavorativa svolta trattandosi di una condizione parafisiologica per l'età e non riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta. Rispondendo alle singole osservazioni riportate nella sintesi finale: 1) la valutazione tiene conto proprio dell'artrodesi essendo l'unica causa di menomazione funzionale;
2) le menomazioni considerate sono proprio le ripercussione dell'artrodesi sul tratto lombare;
3) l'ernia L5-S1 non c'è più essendo stata 'corretta' dall'artrodesi L5-S1 che ha stabilizzato tale tratto lombare;
4) in L4-L5 non è documentata una “rilevante protrusione” ma un “bulging discale determinante moderata impronta sul sacco durale ed occupante il pavimento dei forami di coniugazione” senza apprezzabili ripercussioni funzionali;
5) gratuita e non comprovata l'affermazione che “non è stata presa in considerazione nemmeno la voce tabellare che prevede fino a 3 punti per la semplice presenza CP_1 dei mezzi di sintesi”. Tale voce tabellare è stata considerata proprio per giungere al riconoscimento del Danno Biologico Permanente indicato. Le osservazioni del C.T. ricorrente sono prive di fondamento essendo basate su argomentazioni assolutamente discutibili. Per quanto esposto ritengo di confermare le conclusioni espresse: “Residua risentimento del rachide lombare con dolorabilità e limitazione funzionale in assenza di deficit di forza e di sofferenza radicolare agli arti inferiori;
permangono i mezzi di artrodesi al passaggio lombo-sacrale (L5-S1) la cui presenza concorre a determinare una riduzione della mobilità del rachide” e la valutazione di DANNO BIOLOGICO PERMANENTE quantificabile nella misura del 10% (dieci)”. Quanto al profilo della invalidità, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al D.L. n. 38 del 2000, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.L. n. 38 del
2000).
In particolare, tale decreto, all' art. 13, prevede:
“
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella, si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(…)
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il D.M. del 12 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le c.d. “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
2.5. Per le considerazioni esposte, alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (10%), deve essere affermato il diritto del ricorrente ex art. 80 D.P.R. n. 1124 del 1965 alla liquidazione di un indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica;
il tutto oltre interessi nella misura legale dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione alle controversia di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente ha contratto la patologia indicata in parte motiva nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Dichiara che al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale predetta, è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 10% e, per l'effetto, condanna l al pagamento di un indennizzo - in misura di legge - CP_1
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica (10 per cento), oltre agli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della denuncia amministrativa.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 Pt_1
spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo all' convenuto, le spese di C.T.U., come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, il CTU ha, così, esaustivamente e puntualmente osservato: “Si risponde al C.T. di parte ricorrente dott. seguendo quanto Per_2 riportato nelle osservazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 270/2025
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Cristiano Osti e Francesco Favari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada Abbeveratoia,
n. 65/A;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in virtù CP_2
di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell' , sito in Parma alla via CP_1
Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE ;
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 18.03.2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio esponendo: a) Parte_1 CP_1
che, dopo un iniziale periodo (da aprile 2007 a settembre 2007) quale lavoratore somministrato alle dipendenze di AN at WO (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a far data dall'1.10.2007, il sig. ha lavorato, quale socio lavoratore, per IM DE Pt_1
Cooperativa Servizi, Logistica e Movimentazione Merci (c.f.: 00245900345) (doc. 2 fasc. parte ricorrente), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di facchino carrellista, inquadrato nel livello IV del CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) che, a partire dall'1.09.2020, il rapporto di lavoro è proseguito con (doc. 4 fasc. Controparte_3
parte ricorrente), in forza di affitto di ramo di azienda (successivamente ceduto), e successivamente, dall'1.11.2023, con NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA, attuale datore di lavoro (doc. 5 fasc. parte ricorrente); c) che il sig. a partire da aprile Pt_1
2007 a tutt'oggi, alle dipendenze dei predetti datori di lavoro, ha sempre lavorato presso il magazzino “prodotti finiti” di , sito in Parma, via ANtova 166, Pt_2
osservando i seguenti orari di lavoro su turni 05 - 13; 13 -21; 21-05; 6 giorni su 7; d) che il sig. ha sempre svolto l'attività lavorativa di carico e scarico di container Pt_1
o camion, alla guida di carrelli elevatori frontali, coprendo la distanza tra il sito di stoccaggio dei prodotti nel magazzino citato e il mezzo destinato al trasporto (e Pt_2
viceversa), oltre a compiere una residuale attività di movimentazione manuale dei carichi (nella misura del 10 – 15% dell'intera attività lavorativa prestata); e) che, in particolare, per ogni turno di lavoro, il ricorrente ha sempre caricato o scaricato circa
4 camion/container, movimentando approssimativamente dai 240 ai 300 bancali di prodotti (per ogni turno); f) che i carrelli elevatori utilizzati - modello CARRIER dal 2007 (data di assunzione) fino al 2012, modello CESAB, dal 2012 a maggio 2021 - non erano muniti di ammortizzatori, né alle ruote (c.d. sospensioni), né sui sedili e sovente erano dati in uso con pneumatici usurati;
g) che la pavimentazione del magazzino di via ANtova 166 (area carico e scarico merce), su cui il lavoratore Pt_2
transitava continuamente, è sempre stata estremamente irregolare, con avvallamenti, buche, dossi, asfalto sbrecciato in più punti, giunzioni (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
h) che, inoltre, per trasportare la merce sul pianale di carico (oppure dal pianale di carico, in fase di scarico), il lavoratore doveva (e deve) percorrere, con i carrelli rigidi sopra descritti, un ponte inclinato con rilievi di antislittamento (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che, per il carico o scarico di un container (o camion), l'operatore su carrello deve effettuare circa 50 salite ed altrettante discese e, dunque, considerato il numero giornaliero di container o camion caricati o scaricati (circa 4), il corpo del lavoratore (e quindi, segnatamente, la colonna vertebrale) è esposto a succussioni/vibrazioni perduranti l'intero transito sui ponti fino a 400 volte al giorno
(circa 2.400 volte a settimana); l) che l'uso di carrelli elevatori privi di ammortizzatori
(fino a maggio 2021), la pavimentazione irregolare del magazzino e la zigrinatura dei ponti inclinati hanno comportato il verificarsi di vibrazioni tali da esporre il lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico sulla colonna vertebrale per almeno 14 anni, dal 2007
a maggio 2021; m) che, da giugno 2021, sono stati introdotti carrelli con ammortizzatori al sedile, ma le altre criticità (pavimentazione e zigrinatura ponti) sono rimaste in essere, compresa la scarsa manutenzione dei carrelli, con frequente utilizzo di mezzi con pneumatici usurati;
n) che la descritta esposizione a vibrazioni, protrattasi per molti anni (sin dalla data di assunzione), ha causato al ricorrente l'insorgere di una diffusa patologia degenerativa dei dischi intervertebrali lombari e un'ernia discale L5-
S1; o) che dette patologie sono causa di notevoli sofferenze per il sig. che è Pt_1
costretto ad assumere continuativamente farmaci antidolorifici sempre più forti per lenire gli intensi dolori che, ormai costantemente, non solo gli impediscono l'attività lavorativa, ma addirittura non gli consentono lo svolgimento delle ordinarie faccende della vita quotidiana;
p) che la risonanza magnetica effettuata in data 27.05.2023 (doc. 8 fasc. parte ricorrente) ha così evidenziato: “Presenza di numerose ernie intraspongiose con lieve edema della spongiosa periferica. Modificazioni involutive a carico delle unità disco-somatiche L3-L4, L4-L5 e L5-51 consistenti in riduzione dello spessore e iposegnale dei dischi. Lieve ipertrofia delle articolazioni intervertebrali posteriori. Bulging discale simmetrico L3-L4. Protrusione discale mediana paramediana destra in parte intraforaminale L4-L5 con impronta sul sacco durale.
Lieve retrolistesi di L5 su S1 associata a protrusione discale mediana con impronta sul sacco durale. Normale morfologia e segnale del cono-cauda. Non alterazioni di segnale dei metameri esaminati”; q) che, in ragione della predetta RMN lombare, in data 19.7.2023, il dott. ha redatto un certificato di malattia Persona_1
professionale, con diagnosi DISCOPATIE LOMBARI DA SOLLECITAZIONI
BI (doc. 9 fasc. parte ricorrente); r) che l' ha, quindi, preso CP_1
atto della certificazione di malattia professionale e ha dato corso alla relativa istruttoria tramite questionario inviato ai datori di lavoro “IM DE” e “Sincro”, ove è stata richiesta una descrizione dettagliata dell' attività aziendale (ciclo produttivo generale)
e dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato con particolare riferimento al rischio da movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) nonché la compilazione del questionario per la movimentazione manuale del carichi;
s) che, nella risposta al questionario, le citate società hanno riferito che “la movimentazione manuale dei carichi non era la mansione abituale dell'assicurato, che usava principalmente il carrello elevatore”; t) che, rispetto all'utilizzo dei carrelli elevatori,
IM DE e hanno, inoltre, risposto negativamente alla domanda: CP_3
“Nell'ambiente di lavoro vi sono rampe, discese, superfici irregolari?” (p. 5 del questionario); u) che dette risposte sono da ritenersi, sotto ogni profilo, non corrispondenti al vero (doc. 10 e 11 fasc. parte ricorrente); v) che il sig. è stato, Pt_1
quindi, sottoposto a visita in data 22.8.2023, ma l'istituto ha rigettato la CP_1
domanda di riconoscimento di malattia professionale con la seguente motivazione:
“GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELA
MALATTIA PROFESSIONALE HANNO EVIDENZIATO CHE IL RISCHIO LAVORATIVO CUI È STATO ESPOSTO NON È IDONEO A PROVOCARE LA
MALATTIA DENUNCIATA” (doc. ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente); z) che il lavoratore, quindi, con l'assistenza del patronato INAS ha promosso opposizione, allegando certificato in data 28.2.2024 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); aa) che nulla, tuttavia, è valsa detta opposizione, posto che – considerate le risultanze della collegiale medica sugli atti, conclusasi in maniera discorde, senza sintesi condivisa (doc. 15 fasc. parte ricorrente) – , con provvedimento del 5.4.2024 (doc. 16 fasc. parte ricorrente) CP_1
ha archiviato la pratica con la seguente motivazione “GLI ACCERTAMENTI
EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
HANNO EVIDENZIATO CHE IL RISCHIO LAVORATIVO CUI E' STATO/E'
ESPOSTO NON E' IDONEO A PROVOCARE LA MALATTIA DENUNCIATA. LA
PRATICA PERTANTO VIENE ARCHIVIATA. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
VEINE EMESO A SEGUITO DI COLLEGIALE MEDICA.”; bb) che, in data
19.11.2024, il dott. dopo avere visitato il sig. ha, invece, Persona_2 Pt_1
accertato che: • in qualità di carrellista, è stato esposto a rischio Parte_1
vibrazioni sul rachide lombare;
• considerato il periodo di attività lavorativa continuativa in tale mansione (oltre 15 anni), e le caratteristiche di questa, il rischio risulta quantitativamente e qualitativamente idoneo a configurare una noxa patogena, tale da determinare una diffusa patologia degenerativa dei dischi intervertebrali lombari ed un'ernia discale L5-S1; • l'ernia discale è tabellata e, pertanto, data l'evidenza del rischio (ovvero, si può pacificamente escludere l'occasionalità dell'esposizione), il nesso causale con l'attività lavorativa è presunto e la patologia è qualificabile come malattia professionale;
cc) che il dott. ha, quindi, Per_2
concluso che “il quadro menomativo conseguente a malattia professionale è valutabile nella misura del 25% (venticinque) come danno biologico permanente secondo i criteri previsti dal d.lgs. 38/2008” (doc. 17 fasc. parte ricorrente); dd) che, per migliorare la propria condizione di salute, su indicazione del prof. e del dott. Persona_3
in data 3.12.2024 il sig. si è sottoposto ad intervento chirurgico Persona_4 Pt_1
di artrodesi, venendo dimesso il 5.12.2024 (doc. 18 fasc. parte ricorrente); ee) che, in data 12.3.2024, il sig. è stato dichiarato INVALIDO con riduzione permanente Pt_1
della capacità lavorativa pari al 50 %, con decorrenza dall'8.2.2024 (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- Accertare e dichiarare l'origine professionale delle discopatie lombari di cui soffre il sig. e il conseguente danno biologico permanente nella misura pari Parte_1
al 25% o nella diversa misura maggiore o minore meglio vista;
- Per l'effetto, condannare al pagamento della relativa rendita nella misura pari CP_1
ad € 513,75 mensili, per danno biologico permanente pari al 25%, o nella diversa misura maggiore o minore meglio vista, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale (19.07.2023), oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, rimborso forfettario, Iva e C.P.A. come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.05.2025, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione CP_1
del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, in particolare, l' , nel merito, ha contestato la CP_1
fondatezza della domanda per carenza di prova circa il nesso di causalità tra l'attività lavorativa asseritamente espletata e la patologia lamentata, eccependo, in particolare, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di una lavorazione protetta, al godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965 e all'esposizione al rischio di contrazione della patologia lamentata.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 16 dicembre 2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Tanto premesso, stante l'oggetto della controversia, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni…, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istante ha assolto all'onere probatorio a suo carico in punto di mansioni lavorative e di durata ed intensità del rischio cui è stato esposto. Invero, può ritenersi che la prova testimoniale abbia confermato le circostanze dedotte in ricorso (contestate dall' relative alle modalità di svolgimento CP_1
dell'attività lavorativa (si vedano le deposizioni dei testi e Testimone_1 [...]
, colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno dichiarato lo svolgimento da Tes_2
parte del ricorrente delle attività dedotte in sede di ricorso secondo le modalità concrete descritte).
Ciò posto, con ordinanza del 17.07.2025, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante.
Orbene, se, da un lato, come detto, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata confermata sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base della Persona_5
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato: “Il ricorrente è affetto da una patologia cronica del rachide lombare progressivamente ingravescente negli anni con segni strumentali di fatti degenerativi somatici e discali fino al riscontro di ernia discale e di retrolistesi somatica a livello di L5-S1.
Per la scarsa risposta ai numerosi tentativi di cure conservative (farmacologiche, fisioterapiche, infiltrative) si rese necessario un trattamento chirurgico. Il giorno
03.12.24 fu ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di artrodesi ALIF L5-S1
(ALIF è acronimo di Anterior Lumbar Interbody Fusion: fusione di somi vertebrali lombari con accesso addominale anteriore). Successivamente all'intervento si sottopose a cure fisioterapiche ottenendo un miglioramento clinico e funzionale. Il giorno 18.04.25 riprese il lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti e da quanto riferito in occasione della visita di C.T.U. il ricorrente svolge dal 2007 il lavoro di carrellista con impegno che copre quasi interamente l'arco di tempo del turno di lavoro, solo parzialmente è impegnato anche nella movimentazione manuale di carichi.
È riferito e testimoniato che i carrelli utilizzati fino al 2021 non erano dotati di ammortizzatori e che la pavimentazione sulla quale il lavoro veniva svolto era, ed è parzialmente ancora oggi, irregolare presentando avvallamenti, buche, dossi e sbrecciature. Si tratta di condizioni che aumentano le vibrazioni trasmesse dal carrello al corpo intero del conducente ed in particolare al rachide lombare.
Si può quindi affermare che nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta il ricorrente sia stato esposto per numerosi anni in modo non occasionale ma abituale e sistematico a vibrazioni trasmesse al corpo intero nella guida di carrelli elevatori ed
a sovraccarico del rachide lombare per la movimentazione manuale di carichi.
Per quanto esposto ritengo che la patologia del rachide lombare di cui è affetto abbia avuto eziologia professionale.
Residua risentimento del rachide lombare con dolorabilità e limitazione funzionale in assenza di deficit di forza e di sofferenza radicolare agli arti inferiori;
permangono i mezzi di artrodesi al passaggio lombo-sacrale (L5-S1) la cui presenza concorre a determinare una riduzione della mobilità del rachide”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U. può, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal
T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Invero, in ordine all'eziologia della patologia riscontrata dall'ausiliare, si osserva che, secondo l'insegnamento consolidato della SC, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41
c.p.c..
Ciò comporta che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. n. 23990 del
2014; Cass. n. 15107 del 2005; Cass. n. 8033 del 2002, conf. Cass. n. 27952/2018).
2.4. Ciò posto, relativamente all'aspetto valutativo del danno biologico, il CTU ha affermato che la condizione patologica denunciata (“sindrome cubitale bilaterale”), in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000, deve considerarsi a carattere permanente e incide sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 10%
(diecipercento).
Anche sotto tale profilo, le conclusioni del perito dell'Ufficio appaiono sorrette da condivisibili argomentazioni medico-legali, avendo riguardo, sul punto, anche alle puntuali ed esaustive argomentazioni svolte dal CTU a fronte delle contestazioni mosse dal consulente di parte ricorrente1. La valutazione del danno biologico indicata nella C.T.U. non è “inspiegabilmente CP_1 sottostimata” e viene qui nuovamente motivata. Che l'artrodesi blocchi la cerniera lombo-sacrale è di lapalissiana evidenza e non è necessario che il dott. lo rimarchi mentre non è vero, come afferma il C.T., che il passaggio lombo-sacrale Per_2 sia “articolazione chiave per le escursioni del tratto lombare”; se non vi fosse la presenza dei mezzi di sintesi non vi sarebbe l'artrodesi; nella valutazione dell'artrodesi si tengono, naturalmente, in considerazione le ripercussioni sulla funzionalità del rachide in toto e del tratto lombare in particolare. Inoltre, si fa rilevare che, come da immagine sotto riportata (1), è evidente che si tratta di una piccola artrodesi tra due somi e non di una estesa artrodesi con lunghe barre di CP_4 che potrebbe effettivamente determinare una rigidità del rachide. Per quanto riguarda il rischio di recidive erniarie a livello di altri metameri lombari e del passaggio dorso-lombare (sono questi i tratti questi fondamentali per le escursioni del rachide lombare) si tratta di una mera possibilità che allo stato attuale non è presente né prevedibile. Per quanto riguarda la riduzione del ROM riscontrata all'atto della visita è evidente che il dott. non ha seguito con attenzione l'esame obiettivo;
in tale occasione avrebbe dovuto Per_2 contestare la limitazione funzionale riscontrata e descritta che non ha nulla di 'miracoloso' ma è quella obiettivata. L'artrodesi L5-S1 comporta necessariamente la stabilizzazione dell'ernia discale. Capisco lo 'stupore' del dott. dovendo difendere una ingiustificata valutazione del 25% Per_2
“secondo i criteri previsti dal DLgs 38/2000”. Emerge subito una contraddizione tra l'affermazione del dott. “il riferimento obbligato” Per_2 alle tabelle ex D.leg 38/2000 e l'affermazione “raffronto con le valutazioni civilistiche extra-lavoro è sempre utile”. Delle due l'una: o l'utilizzo delle tabelle è, come è, obbligato, oppure, come non è, si tratta solamente di indicazioni orientative che possono essere comparate con altri barèmes pur trattandosi sempre di valutazioni del Danno Biologico. Nel caso in esame non sono presenti disturbi trofico-sensitivi, con riferimento alla voce 213 delle tabelle , e non è neppure più presente l'ernia discale essendo stata eliminata dall'artrodesi. CP_1 Quindi o si valutano le conseguenze di un'ernia discale, che non c'è più, o si valutano le menomazioni funzionali che derivano dall'artrodesi. La presenza di un riscontro strumentale di discopatie lombari in un soggetto di 60 anni è di comune riscontro indipendentemente dall'attività lavorativa svolta trattandosi di una condizione parafisiologica per l'età e non riferibile causalmente all'attività lavorativa svolta. Rispondendo alle singole osservazioni riportate nella sintesi finale: 1) la valutazione tiene conto proprio dell'artrodesi essendo l'unica causa di menomazione funzionale;
2) le menomazioni considerate sono proprio le ripercussione dell'artrodesi sul tratto lombare;
3) l'ernia L5-S1 non c'è più essendo stata 'corretta' dall'artrodesi L5-S1 che ha stabilizzato tale tratto lombare;
4) in L4-L5 non è documentata una “rilevante protrusione” ma un “bulging discale determinante moderata impronta sul sacco durale ed occupante il pavimento dei forami di coniugazione” senza apprezzabili ripercussioni funzionali;
5) gratuita e non comprovata l'affermazione che “non è stata presa in considerazione nemmeno la voce tabellare che prevede fino a 3 punti per la semplice presenza CP_1 dei mezzi di sintesi”. Tale voce tabellare è stata considerata proprio per giungere al riconoscimento del Danno Biologico Permanente indicato. Le osservazioni del C.T. ricorrente sono prive di fondamento essendo basate su argomentazioni assolutamente discutibili. Per quanto esposto ritengo di confermare le conclusioni espresse: “Residua risentimento del rachide lombare con dolorabilità e limitazione funzionale in assenza di deficit di forza e di sofferenza radicolare agli arti inferiori;
permangono i mezzi di artrodesi al passaggio lombo-sacrale (L5-S1) la cui presenza concorre a determinare una riduzione della mobilità del rachide” e la valutazione di DANNO BIOLOGICO PERMANENTE quantificabile nella misura del 10% (dieci)”. Quanto al profilo della invalidità, deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al D.L. n. 38 del 2000, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.L. n. 38 del
2000).
In particolare, tale decreto, all' art. 13, prevede:
“
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
“a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella, si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
(…)
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il D.M. del 12 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le c.d. “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
2.5. Per le considerazioni esposte, alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal CTU (10%), deve essere affermato il diritto del ricorrente ex art. 80 D.P.R. n. 1124 del 1965 alla liquidazione di un indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica;
il tutto oltre interessi nella misura legale dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione alle controversia di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente ha contratto la patologia indicata in parte motiva nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Dichiara che al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale predetta, è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 10% e, per l'effetto, condanna l al pagamento di un indennizzo - in misura di legge - CP_1
corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psico fisica (10 per cento), oltre agli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della denuncia amministrativa.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 Pt_1
spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Pone definitivamente in capo all' convenuto, le spese di C.T.U., come CP_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, il CTU ha, così, esaustivamente e puntualmente osservato: “Si risponde al C.T. di parte ricorrente dott. seguendo quanto Per_2 riportato nelle osservazioni.