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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanna MOFFA NTroparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della NTroparte_1 [...]
con attuale residenza lavorativa presso il capolinea di Montenero di NTroparte_2
Bisaccia (CB), per un periodo intermedio (dal 20.01.2018 al 30.09.2020) con residenza lavorativa presso il capolinea di Montefalcone del Sannio (CB), proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra il dicembre 2017 e il 31 dicembre 2022, era stato assegnato in trasferta in una sede di lavoro diversa da quella ove egli eseguiva normalmente la propria attività (ovvero la residenza lavorativa assegnata dal datore, Montenero e/o
Montefalcone), assumendo di aver, quindi, diritto al pagamento della indennità di trasferta,
pagina 1 di 10 disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata all'importo di euro 13,27 NTroparte_3
(dovuta in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11,30 e le 14,30 e le 19,00 e le 22,00), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 544/2023 nei confronti della per la complessiva somma di CP_2
Euro 5.029,33, oltre interessi, rivalutazione e spese. proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria parzialmente CP_2 priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta, come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto (in ragione della quale aveva chiesto, per ogni singolo turno indicato in ricorso, la somma di euro 13,27, prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza di un duplice requisito:
1) l'assenza doveva essere, limitatamente al primo scaglione di lavoratori individuato dalla norma, inferiore alle 7 ore, ma superiore alle 4 ore;
2) l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento, stesso>> assumendo, dunque, rilevanza l'orario di partenza dal capolinea, come evincibile dal cd. PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o, comunque, i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL NTroparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea;
-che in relazione ad alcuni turni indicati dal lavoratore nel ricorso monitorio -analiticamente contestati ed individuati nel ricorso in opposizione ai nn. da 1) a 14) - non poteva riconoscersi la richiesta indennità, dato che le trasferte difettavano del requisito orario utile al riconoscimento dell'indennità oppure si trattava di turni mai svolti dal lavoratore, che in quelle giornate risultava assente dal lavoro per riposo, ferie, malattia o per essere stato collocato in cassa integrazione o, ancora, perché nelle giornate indicate non aveva effettuato attività lavorativa in regime di trasferta.
pagina 2 di 10 La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute al , CP_1
quantificandole nella somma di euro 3.808,49 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: NTroparte_1
-i cd. “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo, così come riconosciute dall'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
-nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione prodotta dalla
Società opponente al fine di contestare i turni rispetto ai quali il ricorrente aveva lamentato la mancata corresponsione dell'indennità, perché si trattava di documentazione redatta e precostituita in via unilaterale da ATM.
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1
della Società opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma,
NTr riconosciuta come dovuta da , pari ad euro 3.808,49, all'esito dell'udienza cartolare del
14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
NT
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata dal in via CP_1
monitoria di euro 5.029,33, ha riconosciuto di dover pagare la somma di euro 3.808,49; tale importo deve ritenersi -quindi- effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta del solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta - per un pagina 3 di 10 limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro, restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162 oltre che Cass. Sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3.Possono quindi analizzarsi le questioni -fattuali ed interpretative- controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto da ATM al . CP_1
3.1 Venendo alla questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della durata della NT trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento,
<<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>> assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per pagina 4 di 10 espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di partenza dal NTroparte_3
capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
NT Il Tribunale reputa, in questi termini accedendo a quanto sostenuto da , che, ai fini del calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma dettata in tema di calcolo della indennità di trasferta, in base alla quale <l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea>>.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve, quindi, considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.2 Venendo ad altra questione controversa, legata alla spettanza o meno dell'indennità di trasferta nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da
NT
, secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida - soltanto in parte- sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria
NT residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
pagina 5 di 10 Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
3.3 Ciò premesso, si ribadisce che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato l'effettuazione di alcuni turni da parte del (cfr. punti da 1 a 14 della CP_1
opposizione), turni che erano stati oggetto di richiesta di pagamento in sede monitoria.
Nello specifico, ha eccepito che il lavoratore: CP_2
-nei turni elencati in opposizione ai punti 3,4,5,8,9,10,11,12 era in ferie o fruiva di riposo compensativo o di malattia o era in cassa integrazione e, quindi, non aveva diritto ad alcuna indennità di trasferta;
-nei turni elencati ai punti 13,14 non aveva svolto attività in regime di trasferta;
-nei turni indicati ai nn. 1,2,6,7 della opposizione non era maturato il diritto all'indennità in NT ragione della durata della trasferta;
nello specifico, contestava l'orario di inizio turno e, conseguentemente, la maturazione del diritto alla indennità perché di durata inferiore alle 4 ore e/o, comunque, non ricadente, neppure parzialmente, nelle ore pasti.
NT A fronte di tali specifiche indicazioni, ha pure depositato le schede di presenza del lavoratore, lo schema riepilogativo dei turni, il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse, con relativi orari.
Tale documentazione appare sufficientemente attendibile in quanto rappresentativa degli effettivi turni svolti dal lavoratore e dalle prestazioni concretamente rese (a cui verosimilmente
è stata parametrata la retribuzione già corrisposta al lavoratore).
Del resto, , pur essendo attore in senso sostanziale, si è limitato a depositare CP_1 meri specchietti di “sviluppo turni”, che non hanno sufficiente valenza probatoria, oppure ordini di servizio che, tuttavia, hanno valenza meramente previsionale e non tengono conto della effettività della prestazione resa.
Inoltre, con specifico riguardo ai cd. “PEA” allegati al ricorso in opposizione, gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti di formazione pagina 6 di 10 antecedente al giudizio che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse.
Peraltro, , nelle proprie difese, a ben vedere, ha evidenziato la nulla o limitata CP_1 valenza probatoria dei documenti depositati dall'opponente, sostenendo trattarsi di estratti da modello excel editabile>> predisposti unilateralmente, senza tuttavia contestare in
NT modo specifico il dato fattuale indicato da (ossia senza contestare il fatto storico di essere stato in ferie o di aver fruito di riposo compensativo e/o senza indicare /controdedurre
-né tanto meno comprovare- il diverso orario di partenza dal capolinea /ritorno al capolinea in ragione del quale avrebbe diritto al pagamento della indennità); non ha neppure depositato documentazione idonea a provare di essere stato in servizio negli specifici giorni oggetto di contestazione, asserendo, anzi, che rispetto ai turni contestati e/o ai giorni per i quali si presume che il ricorrente non avrebbe prestato alcuna attività lavorativa, esisterebbero altrettanti e “maggiori turni” – tutti risultanti dall'esame dei doc. 10-11-12-13-14 di controparte
– per i quali l'opposto avrebbe maturato il diritto a percepire l'indennità di trasferta prescritta dall'art. 20 CCNL, riservandosi di agire in separata sede per il recupero delle somme ritenute spettanti (cfr. pag.
9-10 della memoria di costituzione).
In altri termini, a fronte delle specifiche allegazioni e/o dei fatti impeditivi/estintivi dedotti dalla
Società opponente per sostenere l'insussistenza del diritto alla indennità di trasferta in relazione ai turni analiticamente indicati, (attore in senso sostanziale) si è limitato CP_1
NT a contestare la documentazione addotta da a sostegno delle censure e non il fatto storico posto a fondamento delle stesse;
l'opposto ha quindi sostenuto l'inutilizzabilità della NT prova documentale addotta da riguardo ai turni contestati, ma non ha validamente contestato l'assenza dal servizio o l'effettuazione di turni al di fuori del regime di trasferta nelle date analiticamente indicate dall'opponente e, così, non ha adempiuto all'obbligo di specifica contestazione posto a suo carico (cfr. Cass. n.8647/2016, secondo cui il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati e, a fortiori, non contestati affatto, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Si è infatti affermato che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio"; cfr. Cass. n. 1540/2007).
pagina 7 di 10 4. Giungendo, quindi, alla verifica, in concreto, della spettanza di somme al a CP_1
titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, deve in definitiva ritenersi comprovata, anche perché non adeguatamente contestata, la mancata effettuazione da parte dell'opposto dei turni specificamente indicati dalla Società odierna opponente (cfr. turni oggetto di contestazione nei punti 3,4,5,8,9,10,11,12 dell'opposizione), nonché il fatto che i turni non siano stati effettuati fuori residenza (cfr. turni indicati ai punti nn. 13 e 14 dell'opposizione), per un totale di n. 34 turni di servizio relativamente ai quali l'indennità di trasferta non dovrà essere, quindi, corrisposta.
Parimenti, vanno detratte le somme richieste da in via monitoria a titolo di CP_1
indennità di trasferta in relazione a turni che, in base alle specifiche e non contestate deduzioni di ATM, difettano del requisito orario minimo previsto dalla norma contrattuale ai fini della corresponsione dell'indennità, in quanto di durata inferiore alle 4 ore, anche in base all'orario individuato dal lavoratore.
Nello specifico, si tratta dei turni oggetto di contestazione indicati al n.1) dell'opposizione:
➢ PTC 3 NS del 19/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 20/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 21/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 22/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 23/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10
Per un totale di n. 5 turni.
Quanto al turno PALATA 2 scolastico (punto 2 dell'opposizione), si osserva che in questo NT caso sostiene che il turno abbia inizio alle 20:50 con fine alle 00:15 e che non sia dovuta alcuna indennità al lavoratore, non ricadendo integralmente la trasferta nella fascia oraria del secondo pasto (dato che l'indennità sarebbe dovuta purché l'assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto).
pagina 8 di 10 In ragione di quanto osservato al precedente punto di motivazione n. 3.2, posto che, pacificamente, in base all'orario di inizio e fine turno indicato dalla stessa ATM, la durata della assenza in tale ipotesi è superiore alle 4 ore, sebbene inferiore alle 7 ore (trattandosi di assenza dalle 20:05 alle 00:15), non può accedersi alla tesi sostenuta dall'opponente: infatti, dato che, seppur parzialmente, l'assenza ricade nelle ore del secondo pasto (tra le 19 e le
22), l'indennità è dovuta.
Invece, non risulta maturata l'indennità di trasferta per il turno indicato con la sigla “MNT 1
NS” (cfr. opposizione, punto n. 6) con capolinea Montenero in quanto di durata tra le 4 e le 7 ore (4:25 ore 10.00) ma non ricadente negli orari deputati ai pasti, per un totale di 5 turni.
Quanto al turno rubricato “PAL 1 sabato” (cfr. opposizione, punto n. 7), trattasi di assenza dalle ore 3:55 alle 7:50 (in quanto il sabato il turno finisce alle 7:50) e, quindi, risulta inferiore alle 4 ore e non ricade negli orari deputati ai pasti;
anche per questo turno (n. 1 turno)
l'indennità non può essere riconosciuta.
Per le suesposte motivazioni la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, ridotta dell'importo di Euro 597,15 (13,27 X 45 turni) e, conseguentemente, il quantum dovuto al lavoratore risulta pari ad euro 4.432,18 (5.029,33-597,15).
5.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così pagina 9 di 10 dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 544/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della NTroparte_1
somma di euro 4.432,18, oltre interessi legali e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1373/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanna MOFFA NTroparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della NTroparte_1 [...]
con attuale residenza lavorativa presso il capolinea di Montenero di NTroparte_2
Bisaccia (CB), per un periodo intermedio (dal 20.01.2018 al 30.09.2020) con residenza lavorativa presso il capolinea di Montefalcone del Sannio (CB), proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra il dicembre 2017 e il 31 dicembre 2022, era stato assegnato in trasferta in una sede di lavoro diversa da quella ove egli eseguiva normalmente la propria attività (ovvero la residenza lavorativa assegnata dal datore, Montenero e/o
Montefalcone), assumendo di aver, quindi, diritto al pagamento della indennità di trasferta,
pagina 1 di 10 disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata all'importo di euro 13,27 NTroparte_3
(dovuta in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11,30 e le 14,30 e le 19,00 e le 22,00), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 544/2023 nei confronti della per la complessiva somma di CP_2
Euro 5.029,33, oltre interessi, rivalutazione e spese. proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria parzialmente CP_2 priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta, come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto (in ragione della quale aveva chiesto, per ogni singolo turno indicato in ricorso, la somma di euro 13,27, prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza di un duplice requisito:
1) l'assenza doveva essere, limitatamente al primo scaglione di lavoratori individuato dalla norma, inferiore alle 7 ore, ma superiore alle 4 ore;
2) l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento, stesso>> assumendo, dunque, rilevanza l'orario di partenza dal capolinea, come evincibile dal cd. PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o, comunque, i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL NTroparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea;
-che in relazione ad alcuni turni indicati dal lavoratore nel ricorso monitorio -analiticamente contestati ed individuati nel ricorso in opposizione ai nn. da 1) a 14) - non poteva riconoscersi la richiesta indennità, dato che le trasferte difettavano del requisito orario utile al riconoscimento dell'indennità oppure si trattava di turni mai svolti dal lavoratore, che in quelle giornate risultava assente dal lavoro per riposo, ferie, malattia o per essere stato collocato in cassa integrazione o, ancora, perché nelle giornate indicate non aveva effettuato attività lavorativa in regime di trasferta.
pagina 2 di 10 La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute al , CP_1
quantificandole nella somma di euro 3.808,49 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: NTroparte_1
-i cd. “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo, così come riconosciute dall'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
-nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla documentazione prodotta dalla
Società opponente al fine di contestare i turni rispetto ai quali il ricorrente aveva lamentato la mancata corresponsione dell'indennità, perché si trattava di documentazione redatta e precostituita in via unilaterale da ATM.
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1
della Società opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma,
NTr riconosciuta come dovuta da , pari ad euro 3.808,49, all'esito dell'udienza cartolare del
14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
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NT
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata dal in via CP_1
monitoria di euro 5.029,33, ha riconosciuto di dover pagare la somma di euro 3.808,49; tale importo deve ritenersi -quindi- effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta del solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta - per un pagina 3 di 10 limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro, restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162 oltre che Cass. Sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta (Cass.
n. 38340/2021; Cass. n. 20504/2015).
3.Possono quindi analizzarsi le questioni -fattuali ed interpretative- controverse tra le parti circa i meccanismi di quantificazione dell'indennità di trasferta e, all'esito, potrà procedersi all'effettivo computo di quanto eventualmente ancora dovuto da ATM al . CP_1
3.1 Venendo alla questione -controversa tra le parti- che attiene al “calcolo della durata della NT trasferta”, si rileva che, come sopra già accennato, secondo l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento,
<<dall di partenza dal capolinea a quello ritorno al stesso>> assumendo, dunque, rilevanza l'orario come evincibile dai “PEA” individuati in sede di concessione del servizio;
ad avviso di ATM non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto «pre e post turno» previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente) atteso che, ai fini del computo della durata della trasferta, per pagina 4 di 10 espressa previsione dell'art. 20 del CCNL rilevava l'orario di partenza dal NTroparte_3
capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
NT Il Tribunale reputa, in questi termini accedendo a quanto sostenuto da , che, ai fini del calcolo della durata della trasferta, come testualmente indicato nel CCNL di riferimento, non debba essere computato anche il servizio “pre e post turno” (che, invece, pacificamente rileva ai fini del calcolo dell'orario effettivo di lavoro e della retribuzione, ai sensi dell'art. 6 l. n.
138/1958). Tale convincimento si fonda sull'interpretazione letterale e sistematica della norma dettata in tema di calcolo della indennità di trasferta, in base alla quale <l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea>>.
Di conseguenza, dal punto di vista contrattuale è chiaramente indicato quale sia il parametro da considerarsi ai fini del calcolo della durata della trasferta (durata che incide sulla sua compensazione in termini economici); deve, quindi, considerarsi l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al capolinea.
3.2 Venendo ad altra questione controversa, legata alla spettanza o meno dell'indennità di trasferta nel caso in cui l'assenza dalla residenza non ricada integralmente nella fascia oraria del primo o del secondo pasto, il Tribunale non reputa condivisibile la tesi propugnata da
NT
, secondo cui in tale ipotesi l'indennità non sarebbe dovuta.
Invero, in base al CCNL la trasferta, ridotta ad 1/3, viene corrisposta al personale quando l'assenza sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4 ore, purché detta assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto.
Sulla scorta di una indagine ermeneutica rispettosa della lettera e della finalità della clausola, può affermarsi che l'indennità di trasferta ridotta spetta ai lavoratori "per assenze della residenza comprese fra le quattro e le sette ore", anche quando il periodo di assenza incida - soltanto in parte- sulle ore di pasti convenzionalmente stabilite. Invero, il diritto all'indennità ridotta di trasferta è strettamente collegato al disagio "anche economico" cui sono sottoposti i lavoratori costretti a rimanere, per ragioni di servizio, lontani dalla propria
NT residenza durante le ore dei pasti. Sotto il profilo strettamente letterale, poi, la tesi di non
è sostenibile, ove si consideri che l'anzidetta clausola puntualizza che, sussistendo le altre condizioni previste, la trasferta è dovuta purché l'assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
<<tra le e per il primo pasto ore secondo>>.
pagina 5 di 10 Tale formula, di inequivocabile chiarezza, dimostra che le parti contraenti intesero subordinare il diritto all'emolumento alla condizione che l'assenza cadesse entro un arco di tempo compreso fra determinate ore, ritenute corrispondenti a quelle in cui vengono normalmente consumati i pasti principali, e non già al protrarsi dell'assenza per l'intero periodo sopra precisato, contrastando quest'ultima restrittiva interpretazione con il significato proprio delle espressioni adoperate per disciplinare il diritto in questione.
3.3 Ciò premesso, si ribadisce che in sede di opposizione ha analiticamente CP_2 contestato l'effettuazione di alcuni turni da parte del (cfr. punti da 1 a 14 della CP_1
opposizione), turni che erano stati oggetto di richiesta di pagamento in sede monitoria.
Nello specifico, ha eccepito che il lavoratore: CP_2
-nei turni elencati in opposizione ai punti 3,4,5,8,9,10,11,12 era in ferie o fruiva di riposo compensativo o di malattia o era in cassa integrazione e, quindi, non aveva diritto ad alcuna indennità di trasferta;
-nei turni elencati ai punti 13,14 non aveva svolto attività in regime di trasferta;
-nei turni indicati ai nn. 1,2,6,7 della opposizione non era maturato il diritto all'indennità in NT ragione della durata della trasferta;
nello specifico, contestava l'orario di inizio turno e, conseguentemente, la maturazione del diritto alla indennità perché di durata inferiore alle 4 ore e/o, comunque, non ricadente, neppure parzialmente, nelle ore pasti.
NT A fronte di tali specifiche indicazioni, ha pure depositato le schede di presenza del lavoratore, lo schema riepilogativo dei turni, il programma di esercizio con indicazione delle tratte di percorrenza delle varie corse, con relativi orari.
Tale documentazione appare sufficientemente attendibile in quanto rappresentativa degli effettivi turni svolti dal lavoratore e dalle prestazioni concretamente rese (a cui verosimilmente
è stata parametrata la retribuzione già corrisposta al lavoratore).
Del resto, , pur essendo attore in senso sostanziale, si è limitato a depositare CP_1 meri specchietti di “sviluppo turni”, che non hanno sufficiente valenza probatoria, oppure ordini di servizio che, tuttavia, hanno valenza meramente previsionale e non tengono conto della effettività della prestazione resa.
Inoltre, con specifico riguardo ai cd. “PEA” allegati al ricorso in opposizione, gli stessi rappresentano le tabelle allegate all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico, con indicazione di un identificativo alfanumerico che consente l'individuazione della relativa tratta e la sua riferibilità al contratto di esercizio e, quindi, si tratta di documenti di formazione pagina 6 di 10 antecedente al giudizio che è sufficientemente rappresentativa degli orari e delle tratte delle corse.
Peraltro, , nelle proprie difese, a ben vedere, ha evidenziato la nulla o limitata CP_1 valenza probatoria dei documenti depositati dall'opponente, sostenendo trattarsi di estratti da modello excel editabile>> predisposti unilateralmente, senza tuttavia contestare in
NT modo specifico il dato fattuale indicato da (ossia senza contestare il fatto storico di essere stato in ferie o di aver fruito di riposo compensativo e/o senza indicare /controdedurre
-né tanto meno comprovare- il diverso orario di partenza dal capolinea /ritorno al capolinea in ragione del quale avrebbe diritto al pagamento della indennità); non ha neppure depositato documentazione idonea a provare di essere stato in servizio negli specifici giorni oggetto di contestazione, asserendo, anzi, che rispetto ai turni contestati e/o ai giorni per i quali si presume che il ricorrente non avrebbe prestato alcuna attività lavorativa, esisterebbero altrettanti e “maggiori turni” – tutti risultanti dall'esame dei doc. 10-11-12-13-14 di controparte
– per i quali l'opposto avrebbe maturato il diritto a percepire l'indennità di trasferta prescritta dall'art. 20 CCNL, riservandosi di agire in separata sede per il recupero delle somme ritenute spettanti (cfr. pag.
9-10 della memoria di costituzione).
In altri termini, a fronte delle specifiche allegazioni e/o dei fatti impeditivi/estintivi dedotti dalla
Società opponente per sostenere l'insussistenza del diritto alla indennità di trasferta in relazione ai turni analiticamente indicati, (attore in senso sostanziale) si è limitato CP_1
NT a contestare la documentazione addotta da a sostegno delle censure e non il fatto storico posto a fondamento delle stesse;
l'opposto ha quindi sostenuto l'inutilizzabilità della NT prova documentale addotta da riguardo ai turni contestati, ma non ha validamente contestato l'assenza dal servizio o l'effettuazione di turni al di fuori del regime di trasferta nelle date analiticamente indicate dall'opponente e, così, non ha adempiuto all'obbligo di specifica contestazione posto a suo carico (cfr. Cass. n.8647/2016, secondo cui il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati e, a fortiori, non contestati affatto, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Si è infatti affermato che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio"; cfr. Cass. n. 1540/2007).
pagina 7 di 10 4. Giungendo, quindi, alla verifica, in concreto, della spettanza di somme al a CP_1
titolo di indennità di trasferta, applicando i criteri interpretativi di cui sopra si è dato conto, deve in definitiva ritenersi comprovata, anche perché non adeguatamente contestata, la mancata effettuazione da parte dell'opposto dei turni specificamente indicati dalla Società odierna opponente (cfr. turni oggetto di contestazione nei punti 3,4,5,8,9,10,11,12 dell'opposizione), nonché il fatto che i turni non siano stati effettuati fuori residenza (cfr. turni indicati ai punti nn. 13 e 14 dell'opposizione), per un totale di n. 34 turni di servizio relativamente ai quali l'indennità di trasferta non dovrà essere, quindi, corrisposta.
Parimenti, vanno detratte le somme richieste da in via monitoria a titolo di CP_1
indennità di trasferta in relazione a turni che, in base alle specifiche e non contestate deduzioni di ATM, difettano del requisito orario minimo previsto dalla norma contrattuale ai fini della corresponsione dell'indennità, in quanto di durata inferiore alle 4 ore, anche in base all'orario individuato dal lavoratore.
Nello specifico, si tratta dei turni oggetto di contestazione indicati al n.1) dell'opposizione:
➢ PTC 3 NS del 19/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 20/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 21/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 22/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10;
➢ PTC 3 NS del 23/6/2018 con capolinea Petacciato con inizio turno alle ore 20,30 e fine turno alle ore 23,10
Per un totale di n. 5 turni.
Quanto al turno PALATA 2 scolastico (punto 2 dell'opposizione), si osserva che in questo NT caso sostiene che il turno abbia inizio alle 20:50 con fine alle 00:15 e che non sia dovuta alcuna indennità al lavoratore, non ricadendo integralmente la trasferta nella fascia oraria del secondo pasto (dato che l'indennità sarebbe dovuta purché l'assenza si verifichi tra le ore
11,30 e le 14,30 per il primo pasto e tra le 19,00 e le 22,00 per il secondo pasto).
pagina 8 di 10 In ragione di quanto osservato al precedente punto di motivazione n. 3.2, posto che, pacificamente, in base all'orario di inizio e fine turno indicato dalla stessa ATM, la durata della assenza in tale ipotesi è superiore alle 4 ore, sebbene inferiore alle 7 ore (trattandosi di assenza dalle 20:05 alle 00:15), non può accedersi alla tesi sostenuta dall'opponente: infatti, dato che, seppur parzialmente, l'assenza ricade nelle ore del secondo pasto (tra le 19 e le
22), l'indennità è dovuta.
Invece, non risulta maturata l'indennità di trasferta per il turno indicato con la sigla “MNT 1
NS” (cfr. opposizione, punto n. 6) con capolinea Montenero in quanto di durata tra le 4 e le 7 ore (4:25 ore 10.00) ma non ricadente negli orari deputati ai pasti, per un totale di 5 turni.
Quanto al turno rubricato “PAL 1 sabato” (cfr. opposizione, punto n. 7), trattasi di assenza dalle ore 3:55 alle 7:50 (in quanto il sabato il turno finisce alle 7:50) e, quindi, risulta inferiore alle 4 ore e non ricade negli orari deputati ai pasti;
anche per questo turno (n. 1 turno)
l'indennità non può essere riconosciuta.
Per le suesposte motivazioni la pretesa azionata in via monitoria va, dunque, ridotta dell'importo di Euro 597,15 (13,27 X 45 turni) e, conseguentemente, il quantum dovuto al lavoratore risulta pari ad euro 4.432,18 (5.029,33-597,15).
5.Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
La domanda dell'opposto con cui ha chiesto di condannare ATM per lite temeraria va disattesa, in ragione del fatto che la pretesa di credito è stata -in ogni caso- ridimensionata, per le ragioni indicate in parte motiva.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così pagina 9 di 10 dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 544/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della NTroparte_1
somma di euro 4.432,18, oltre interessi legali e rivalutazione;
3) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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