CASS
Sentenza 9 febbraio 2022
Sentenza 9 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI LV nato a [...] il [...] ET LO nato a [...] il [...] ET TO nato a [...] il [...] OC KO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi di OC KO e ET LO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione esterna e inammissibilità nel resto per il ricorso di ET TO e, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione interna tra i reati sub C17 e sub C26 per il ricorso di CI LV. udito il difensore Penale Sent. Sez. 2 Num. 4563 Anno 2022 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 21/10/2021 L'avvocato RAINERI RENATO in difesa di OC KO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato D'ALOISI BENEDETTA in difesa di ET LO e ET TO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato RAINERI RENATO del foro di ROMA di OC KO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha rideterminato le pene a carico dei ricorrenti, intervenendo in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte in punto riconoscimento della continuazione esterna e in conseguenza della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale numero 40 del 2019. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso CI SI con l'Avvocato Daniele Fabi del Foro di Roma. 2.1.1. Violazione dell'articolo 597 n. 3 codice di procedura penale per effetto della reformatio in peius realizzatasi in conseguenza dell'aumento di pena a titolo di continuazione disposto dalla Corte d'appello per ciascuno dei reati di cui ai capi C17 e C26. 2.1.2. Violazione di legge in difetto di alcuna motivazione in relazione all'applicazione di un trattamento sanzionatorio addirittura più grave rispetto a quello disposto dai precedenti giudici del merito a titolo di continuazione per i reati previsti dai capi C17 e C26, anche a fronte di un mutato regime sanzionatorio per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 8 marzo 2019 che ha determinato una riduzione del minimo edittale previsto per i reati contestati. 2.2 Ricorso ET TO e ET NT con l'Avv. Benedetta D'Aloisi. 2.2.1. Violazione di legge in relazione al divieto di riformato in peius di cui all'articolo 597 comma terzo codice di procedura penale avendo il provvedimento impugnato disposto - a carico del ET TO - un aumento in continuazione per i reati già giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma n. 18257/2016 maggiore della pena irrogata in tale sentenza. Infatti, la pena originariamente applicata risulta essere stata successivamente rideterminata - per effetto della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale - nella misura di anni 3 mesi 2 di reclusione mentre l'aumento in continuazione operato nella sentenza de qua risultava pari ad anni quattro di reclusione. 2.2.2. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla determinazione stessa degli aumenti in continuazione in quanto talmente elevati da risultare sanzioni autonome contrastanti con lo spirito della norma sostanziale invocata. 2.3. Ricorso OC RK. 2.3.1. Violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'entità degli aumenti di pena per i reati giudicati con le sentenze definitive del 7 aprile 2015 del 17 aprile 2015 in quanto la prima condotta riguarda fattispecie di lieve entità e risulta sanzionata in maniera identica alla più grave fattispecie di cui al reato di cui al capo C3 mentre la seconda condotta, sempre riguardante fattispecie di lieve entità, sarebbe stata sanzionata in maniera assai maggiore rispetto ai residui capi C18 e C19 in cui era parimenti contestato il quinto comma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso CI è manifestamente infondato. 1.1.1. Non sussiste alcun profilo di reformatio in peius non essendo possibile individuare un effettivo aumento della pena in continuazione rispetto alla sentenza di primo grado e risultando la pena fina finale sensibilmente inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado. 1.1.2. Sussiste per il resto motivazione logica congrua ed adeguata avendo la Corte territoriale valorizzato - ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti a titolo di continuazione - quantità di sostanza e modalità delle singole condotte, precedenti penali degli imputati, ulteriori elementi desumibili dalle conversazioni intercettate e condotta processuale. 1.2 Risulta fondato il primo motivo del ricorso proposto da ET TO e ET NT, riguardante la posizione del solo ET TO, e inammissibile l'ulteriore motivo. 1.2.1. Il provvedimento impugnato risulta avere disposto - a carico del ET TO - un aumento in continuazione per i reati già giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma n. 18257/2016 maggiore della pena irrogata con tali sentenze. Infatti, la pena applicata per tali fatti ritenuti in continuazione risulta essere stata poi rideterminata con provvedimento successivo nella misura di anni 3 mesi 2 di reclusione a fronte di un aumento in continuazione operato nella sentenza de qua di anni quattro. Può quindi - utilizzando i medesimi criteri adottati dal giudice di appello - provvedersi alla rideterminazione della pena a carico di ET TO rettificando la misura dell'aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza 18257/2016 in anni tre e mesi due di reclusione e rideterminando la pena finale nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione 1.2.2. Il riferimento operato in sede motiva- ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti a titolo di continuazione - alla quantità di sostanza e modalità delle singole condotte, precedenti penali degli imputati, ulteriori elementi desumibili dalle conversazioni intercettate e condotta processuale, permette di desumere la sussistenza di adeguata motivazione anche in relazione alla diversa entità e gravità delle condotte rispettivamente contestate ai due ricorrenti sia nel presente giudizio sia nei giudizi per gli ulteriori fatti legati dal vincolo della continuazione. Il Presidente 1.3. Il ricorso proposto da OC RK risulta inammissibile. L'articolazione del motivo non si rapporta alla e non fornisce conto del contenuto della ricostruzione giudiziale relativa ai diversi fatti, non si confronta con i parametri esplicitamente indicati dalla motivazione del provvedimento impugnato non prendendo in considerazione il contesto in cui essi risultano maturati, non valutando la sussistenza - nell'alveo della contestazione di cui al capo C18 - di plurime condotte, né la rilevanza della finalità di preparazione per la successiva vendita della sostanza di cui al capo C19 stante la rilevanza della stessa per stabilire la gravità della condotta sia per desumere la rilevanza della sostanza detenuta e utilizzata a tal fine. 2. Deve pertanto annullarsi il provvedimento impugnato nei confronti di NI TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione. Risultano inammissibili nel resto tutti i ricorsi con condanna dei ricorrenti IS SI, NI NT e LO RK al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che stimasi congrua nella misura di Euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di IS SI, NI NT e LO RK, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo ella cassa delle ammende. Così dec o in Roma, il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi di OC KO e ET LO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione esterna e inammissibilità nel resto per il ricorso di ET TO e, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione interna tra i reati sub C17 e sub C26 per il ricorso di CI LV. udito il difensore Penale Sent. Sez. 2 Num. 4563 Anno 2022 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 21/10/2021 L'avvocato RAINERI RENATO in difesa di OC KO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato D'ALOISI BENEDETTA in difesa di ET LO e ET TO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato RAINERI RENATO del foro di ROMA di OC KO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha rideterminato le pene a carico dei ricorrenti, intervenendo in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte in punto riconoscimento della continuazione esterna e in conseguenza della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale numero 40 del 2019. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso CI SI con l'Avvocato Daniele Fabi del Foro di Roma. 2.1.1. Violazione dell'articolo 597 n. 3 codice di procedura penale per effetto della reformatio in peius realizzatasi in conseguenza dell'aumento di pena a titolo di continuazione disposto dalla Corte d'appello per ciascuno dei reati di cui ai capi C17 e C26. 2.1.2. Violazione di legge in difetto di alcuna motivazione in relazione all'applicazione di un trattamento sanzionatorio addirittura più grave rispetto a quello disposto dai precedenti giudici del merito a titolo di continuazione per i reati previsti dai capi C17 e C26, anche a fronte di un mutato regime sanzionatorio per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 8 marzo 2019 che ha determinato una riduzione del minimo edittale previsto per i reati contestati. 2.2 Ricorso ET TO e ET NT con l'Avv. Benedetta D'Aloisi. 2.2.1. Violazione di legge in relazione al divieto di riformato in peius di cui all'articolo 597 comma terzo codice di procedura penale avendo il provvedimento impugnato disposto - a carico del ET TO - un aumento in continuazione per i reati già giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma n. 18257/2016 maggiore della pena irrogata in tale sentenza. Infatti, la pena originariamente applicata risulta essere stata successivamente rideterminata - per effetto della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale - nella misura di anni 3 mesi 2 di reclusione mentre l'aumento in continuazione operato nella sentenza de qua risultava pari ad anni quattro di reclusione. 2.2.2. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla determinazione stessa degli aumenti in continuazione in quanto talmente elevati da risultare sanzioni autonome contrastanti con lo spirito della norma sostanziale invocata. 2.3. Ricorso OC RK. 2.3.1. Violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'entità degli aumenti di pena per i reati giudicati con le sentenze definitive del 7 aprile 2015 del 17 aprile 2015 in quanto la prima condotta riguarda fattispecie di lieve entità e risulta sanzionata in maniera identica alla più grave fattispecie di cui al reato di cui al capo C3 mentre la seconda condotta, sempre riguardante fattispecie di lieve entità, sarebbe stata sanzionata in maniera assai maggiore rispetto ai residui capi C18 e C19 in cui era parimenti contestato il quinto comma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso CI è manifestamente infondato. 1.1.1. Non sussiste alcun profilo di reformatio in peius non essendo possibile individuare un effettivo aumento della pena in continuazione rispetto alla sentenza di primo grado e risultando la pena fina finale sensibilmente inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado. 1.1.2. Sussiste per il resto motivazione logica congrua ed adeguata avendo la Corte territoriale valorizzato - ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti a titolo di continuazione - quantità di sostanza e modalità delle singole condotte, precedenti penali degli imputati, ulteriori elementi desumibili dalle conversazioni intercettate e condotta processuale. 1.2 Risulta fondato il primo motivo del ricorso proposto da ET TO e ET NT, riguardante la posizione del solo ET TO, e inammissibile l'ulteriore motivo. 1.2.1. Il provvedimento impugnato risulta avere disposto - a carico del ET TO - un aumento in continuazione per i reati già giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma n. 18257/2016 maggiore della pena irrogata con tali sentenze. Infatti, la pena applicata per tali fatti ritenuti in continuazione risulta essere stata poi rideterminata con provvedimento successivo nella misura di anni 3 mesi 2 di reclusione a fronte di un aumento in continuazione operato nella sentenza de qua di anni quattro. Può quindi - utilizzando i medesimi criteri adottati dal giudice di appello - provvedersi alla rideterminazione della pena a carico di ET TO rettificando la misura dell'aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza 18257/2016 in anni tre e mesi due di reclusione e rideterminando la pena finale nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione 1.2.2. Il riferimento operato in sede motiva- ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti a titolo di continuazione - alla quantità di sostanza e modalità delle singole condotte, precedenti penali degli imputati, ulteriori elementi desumibili dalle conversazioni intercettate e condotta processuale, permette di desumere la sussistenza di adeguata motivazione anche in relazione alla diversa entità e gravità delle condotte rispettivamente contestate ai due ricorrenti sia nel presente giudizio sia nei giudizi per gli ulteriori fatti legati dal vincolo della continuazione. Il Presidente 1.3. Il ricorso proposto da OC RK risulta inammissibile. L'articolazione del motivo non si rapporta alla e non fornisce conto del contenuto della ricostruzione giudiziale relativa ai diversi fatti, non si confronta con i parametri esplicitamente indicati dalla motivazione del provvedimento impugnato non prendendo in considerazione il contesto in cui essi risultano maturati, non valutando la sussistenza - nell'alveo della contestazione di cui al capo C18 - di plurime condotte, né la rilevanza della finalità di preparazione per la successiva vendita della sostanza di cui al capo C19 stante la rilevanza della stessa per stabilire la gravità della condotta sia per desumere la rilevanza della sostanza detenuta e utilizzata a tal fine. 2. Deve pertanto annullarsi il provvedimento impugnato nei confronti di NI TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione. Risultano inammissibili nel resto tutti i ricorsi con condanna dei ricorrenti IS SI, NI NT e LO RK al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che stimasi congrua nella misura di Euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di IS SI, NI NT e LO RK, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo ella cassa delle ammende. Così dec o in Roma, il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore