TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2024 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fortunato Magnelli, giusta procura in calce all'atto di citazione, in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n.
215/2019;
-opponente-
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'Amministratore Giudiziario Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Carratelli, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.06.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit.
Pagina 1 di 3 All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla controversia di cui all'odierno giudizio e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con rinuncia della parte opposta – accettata dall'opponente – al decreto ingiuntivo n. 558/2019 (n. 1654/2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme ed oggetto di opposizione.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, quanto alla cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che essa costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del 24/01/2003).
Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Sul punto
Cass. n. 271/2006 ha precisato: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare
atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio
se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa
una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a
ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Pagina 2 di 3 Va, altresì, precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del
1.12.86).
Nel caso di specie, peraltro, per come si evince dalle congiunte note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.06.2025, le parti stesse hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con rinuncia della parte opposta al decreto ingiuntivo n. 558/2019 (n. 1654/2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme oggetto di opposizione;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, lì 6.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2024 del RGAC dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fortunato Magnelli, giusta procura in calce all'atto di citazione, in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n.
215/2019;
-opponente-
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'Amministratore Giudiziario Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Carratelli, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 4.06.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 l. cit.
Pagina 1 di 3 All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla controversia di cui all'odierno giudizio e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con rinuncia della parte opposta – accettata dall'opponente – al decreto ingiuntivo n. 558/2019 (n. 1654/2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme ed oggetto di opposizione.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, quanto alla cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che essa costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del 24/01/2003).
Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Sul punto
Cass. n. 271/2006 ha precisato: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare
atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio
se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa
una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a
ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Pagina 2 di 3 Va, altresì, precisato che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del
1.12.86).
Nel caso di specie, peraltro, per come si evince dalle congiunte note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.06.2025, le parti stesse hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con rinuncia della parte opposta al decreto ingiuntivo n. 558/2019 (n. 1654/2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme oggetto di opposizione;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, lì 6.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 3 di 3