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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2362/2023 R.G. e vertente
TRA
C.F. , in persona del suo legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Faramo in Parte_2 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Battaglia per procura allegata al ricorso per d.i.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 28/04/2023 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2023, emesso dal Giudice del lavoro del
1 Tribunale di Messina in data 28/03/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 14.593,80 a titolo di retribuzione per i mesi di Controparte_1
Agosto, Settembre e Ottobre 2022 e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ed oltre alle spese e compensi difensivi ivi liquidati.
Parte opponente affermava che il nella qualità di presidente del consiglio di CP_1 amministrazione e legale rappresentante della società funzioni ricoperte Parte_1 ininterrottamente dal 18/07/2003 al 25/07/2022, aveva utilizzato nell'anno 2015 le somme giacenti sui conti della società per effettuare due bonifici in suo favore con causale “Anticipo
TFR”, per l'importo complessivo di € 6.500,00, nonostante non fosse ancora sorto il suo rapporto di lavoro con la predetta società.
Aggiungeva che nel mese di Aprile del 2019 il aveva effettuato due ulteriori bonifici in CP_1 suo favore con causale “Stipendi arretrati” per l'importo complessivo di € 17.000,00 e che, a seguito di una ricognizione contabile effettuata dai consulenti della società, era emerso che tutte le retribuzioni relative al periodo 2018-2019 erano state correttamente corrisposte al ad CP_1 eccezione di tre mensilità corrispondenti all'importo di € 4.163,00.
Sulla base di tali premesse, parte opponente affermava che, operando la compensazione tra le somme indebitamente percepite dal (€ 23.000,00) e le somme a lui spettanti a titolo di CP_1 retribuzione e TFR per gli anni 2019 e 2022 (€ 14.953,80 e € 4.163,00), la società Parte_1 vantava un credito residuo nei confronti del pari ad € 4.383,20.
[...] CP_1
Parte opponente sosteneva, inoltre, che il avesse violato l'obbligo di fedeltà di cui all'art. CP_1
2105 c.c., in quanto nei primi mesi del 2022, quando era ancora legato da un rapporto di lavoro con la società senza alcuna autorizzazione e all'insaputa degli altri soci, Parte_1 aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società Neosperience S.p.a., partecipando, insieme alla società da ultimo indicata, all'organizzazione di un incontro di lavoro tenutosi a
Milano l'08/06/2022.
In quella occasione, secondo quanto affermato dall'opponente, il aveva proposto ai CP_1 potenziali clienti della Neosperience S.p.a. la fornitura di un software di proprietà esclusiva della Just4 s.r.l., società partecipata da che, nell'anno 2015, aveva investito Parte_1
€ 149.257,15 per acquisire una quota di minoranza. Tale condotta del aveva determinato CP_1
l'esclusione della dalla compagine sociale della Just4 s.r.l., causando un Parte_1 danno emergente di importo corrispondente al capitale investito e un ulteriore danno all'immagine e alla reputazione della società opponente, stimato in € 50.000,00
2 Concludeva chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento in favore della società della somma residua Controparte_1 Parte_1 di € 4.383,20, previa compensazione dei reciproci crediti, nonché la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni cagionati alla società ricorrente e stimati in complessivi € 149.257,15, più ulteriori € 50.000,00 per danno all'immagine. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 06/10/2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando l'avversa opposizione.
Rappresentava, in primo luogo, che nel 2015 era l'unico ad avere il “token” Parte_2 per effettuare bonifici dal conto BCC, dal quale era stato disposto uno dei due bonifici indicati da parte opponente, e che, in ogni caso, le predette somme gli erano state correttamente pagate a titolo di TFR relativo a un precedente rapporto di lavoro, sorto nel 2008 tra la Parte_1
e il e cessato nel 2011. Tale circostanza era dimostrata dal fatto che i due bonifici
[...] CP_1 del 2015 erano stati disposti prima che sorgesse il rapporto di lavoro oggetto dell'odierno processo.
Aggiungeva che gli ulteriori € 17.000,00 gli erano stati correttamente corrisposti in quanto relativi a pregresse retribuzioni non pagate riferibili alle annualità 2015-2017 e che parte opponente aveva allegato solo i pagamenti relativi agli ultimi due anni del rapporto di lavoro, dai quali, peraltro, emergeva il mancato pagamento anche della retribuzione relativa al mese di febbraio 2019. Sulla base di tali considerazioni, affermava che i pagamenti disposti in suo favore per complessivi € 23.500,00 erano legittimi e dovuti.
Con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., premetteva che la società Just4 s.r.l. era stata fondata nel 2015 e, non avendo né dipendenti né un reparto di ricerca e di sviluppo di software interno, era stata oggetto di un investimento di Parte_1
finalizzato all'instaurazione di una collaborazione nello sviluppo e nella
[...] commercializzazione di prodotti informatici, anche allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici.
Aggiungeva che il software VAM era stato sviluppato e perfezionato da , in Parte_1 particolare, da mentre Just4 avrebbe dovuto fungere unicamente da Controparte_1 contenitore commerciale per la diffusione sul mercato del prodotto, non essendo provato che la titolarità esclusiva del software fosse di Just4, considerato che lo stesso utilizzava gli apparati hardware e l'indirizzo web di Peraltro, il viste le difficoltà riscontrate nel Pt_1 CP_1
3 posizionamento del prodotto, si era adoperato per reperire dei canali di vendita nell'interesse tanto di quanto di Just4. Pt_1
Riferiva, ancora, che già nel marzo 2022 e al successivo incontro dell'08/06/2022 il CP_1 aveva sempre agito spendendo il nome di e promuovendo ulteriori prodotti Pt_1 sviluppati dalla stessa e da partner commerciali di quest'ultima e di Just4, senza Pt_1 promuovere prodotti della Neosperience S.p.a. Tale circostanza era dimostrata dal fatto che anche il logo sulla presentazione del prodotto era quello di Parte_1
Rilevava, inoltre, che a seguito dell'incontro dell'08/06/2022 gli altri due soci della e , avevano dapprima incalzato il allo scopo di Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1 farlo dimettere dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione e, successivamente, lo avevano destituito e avevano nominato quale amministratore unico il . La nuova Parte_2 compagine amministrativa non aveva impugnato la delibera assembleare con la quale la Just4
s.r.l. aveva disposto l'esclusione della Parte_1
In merito alla delibera da ultimo menzionata, parte opposta evidenziava che la quota della non era stata ancora liquidata e che l'art. 11 dello statuto della Just4 s.r.l. Parte_1 prevedeva l'inefficacia dell'esclusione, in caso di impossibilità di liquidazione della quota secondo le modalità previste, con la conseguenza che nessun danno poteva ritenersi prodotto a carico della società opponente e che in ogni caso tale danno non poteva essere quantificato in misura corrispondente all'investimento effettuato.
Con riferimento al lamentato danno all'immagine, parte opposta ne contestava la quantificazione ed evidenziava come la sua condotta fosse stata improntata ad assicurare la promozione dei prodotti e dell'immagine commerciale di e non a danneggiarla. Pt_1
Si opponeva, infine, alla compensazione in ragione della incertezza e illiquidità dei crediti vantati da parte opponente.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito respingere l'opposizione perché́ infondata in fatto e in diritto e rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla controparte, anche in forza della prescrizione dei crediti opposti in compensazione e relativi al periodo 2008-2011; conseguentemente, confermare in ogni sua parte il D.I. n.223/2023 del Tribunale di Messina –
4 Sez. Lavoro;
condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 18/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., in esito alle quali viene disattesa, perché inammissibile, la richiesta di integrazione documentale avanzata da parte opponente (in quanto la prova di cui ora si chiede l'ammissione è strettamente attinente all'oggetto del giudizio, e non invece ad altro thema probandum emerso solo in un secondo momento, sì che la parte avrebbe dovuto diligentemente produrla unitamente al ricorso) e la causa viene decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, è necessario rilevare preliminarmente che parte opponente non contesta la spettanza all'opposto delle somme in relazione alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 223/2023, da corrispondere a titolo di retribuzione per le mensilità di Agosto, Settembre e Ottobre 2022, nonché a titolo di TFR, ma oppone in compensazione un credito scaturente da pagamenti effettuati dalla società in favore di che afferma essere indebiti. Parte_1 Controparte_1
In relazione a siffatti pagamenti, parte opposta sostiene che siano stati correttamente eseguiti, in quanto i due bonifici disposti nel 2015 erano relativi a somme dovute in forza di un precedente rapporto di lavoro intercorso tra la il tra il 2008 e il 2011, Parte_1 CP_1 mentre i due bonifici risalenti al 2019 riguardavano somme spettanti a titolo di retribuzione per le annualità 2015-2017.
Ciò premesso, ritiene questo decidente che, alla luce del complessivo quadro probatorio e dei documenti allegati agli atti di parte, sia del tutto inverosimile che i pagamenti effettuati dalla in favore di nel 2015 e nel 2019 siano indebiti, apparendo, Parte_1 Controparte_1 invece, riferibili a rapporti di lavoro esistenti tra le parti.
Sul punto, è necessario rilevare che l'esistenza di un precedente rapporto di lavoro, intercorso tra le parti tra il 2008 e il 2011 emerge dalla busta paga allegata alla memoria di costituzione di parte opposta ed è, peraltro, circostanza non contestata dall'opponente.
Quest'ultimo, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine al carattere indebito delle somme oggetto dei bonifici disposti in favore del nel 2015 e si limita ad affermare che i bonifici CP_1 da ultimo menzionati non fossero riferibili al precedente rapporto di lavoro, senza, tuttavia, addurre alcun elemento dal quale sia possibile ricavare tale circostanza.
5 Anche in relazione ai due bonifici disposti in favore del nel 2019 è possibile pervenire CP_1 ad analoghe conclusioni.
Dalle buste paga e dagli estratti conto prodotti da parte opposta (allegati 3 e 4 alla memoria di costituzione) emerge che la società on aveva pagato al le retribuzioni Parte_1 CP_1 relative ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 2016 nonché quella di Gennaio 2017 e dalla documentazione prodotta dalla stessa società opponente
(allegati 9, 10 e 11 al ricorso in opposizione) si evince che al non erano state corrisposte CP_1 neppure le retribuzioni relative ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Agosto 2019.
Risulta, pertanto, del tutto verosimile che i bonifici disposti dalla el 2019 in Parte_1 favore del riportanti la causale “stipendi arretrati” trovassero la propria giustificazione CP_1 causale proprio nella corresponsione di retribuzioni non ancora pagate al e relative al CP_1 rapporto di lavoro in essere con la Parte_1
Particolarmente significativa appare, peraltro, la circostanza che i bonifici del 2015 e del 2019 siano stati oggetto di contestazioni ad opera dell'amministratore unico della Parte_1
, solo nel mese di Novembre 2022 a distanza di diversi anni dalla loro Parte_2 effettuazione e, per la prima volta, nella risposta alla Pec con cui il aveva richiesto il CP_1 pagamento delle retribuzioni e del TFR per i quali ha successivamente presentato ricorso per decreto ingiuntivo.
Appare, pertanto, del tutto inverosimile il carattere indebito di siffatti bonifici, in quanto, se gli stessi, come affermato da parte opponente, non fossero stati sorretti da alcuna ragione giustificativa, sarebbero stati certamente contestati al immediatamente o, quanto meno CP_1 in sede di approvazione di bilanci e consuntivi della società, non, invece, a distanza di anni e in risposta ad una pec con cui il chiedeva la corresponsione di ulteriori retribuzioni non CP_1 pagate.
Né ad una diversa soluzione può pervenirsi in considerazione delle risposte date da
[...]
, attuale amministratore della in sede di interrogatorio formale. Parte_2 Parte_1
Sul punto, basti ricordare che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice (Cfr. Cass. civ., Sez.
3, ord. n. 24799 del 16/09/2024) e che, in ogni caso, anche ammettendo che i bonifici non siano stati effettuati dal , appare del tutto inverosimile che gli stessi non fossero a Parte_2
6 conoscenza degli altri soci e amministratori, essendo ricavabili dagli estratti conto della società
e certamente evincibili anche dalle scritture contabili.
Per quanto esposto, infondata risulta l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente, essendo del tutto indimostrato il fondamento del credito opposto in compensazione, in quanto dagli atti di causa si evince la legittimità dei bonifici disposti nel 2015 e nel 2019 in favore del CP_1
5.- Parimenti destituita di fondamento è la richiesta di risarcimento dei danni scaturenti dalla asserita violazione da parte del dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. CP_1
A tal riguardo, giova premettere che la responsabilità del lavoratore per violazione dell'obbligo di fedeltà è ravvisabile in tutte quelle circostanze in cui la condotta tenuta dal dipendente, ancorché extra lavorativa o solo potenzialmente dannosa, si ponga in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26181 del 07/10/2024).
Facendo applicazione al caso di specie di tali condivisibili principi, deve ritenersi che la condotta del ricostruita alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, non integri gli CP_1 estremi della violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c.
A tal riguardo, è necessario rilevare che dalle dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente
( , e ) è emerso che il a partire dal Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_1 mese di Marzo del 2022 ha partecipato alla promozione e all'organizzazione di un incontro tenutosi a Milano l'08/06/2022 dal titolo “Presentazione gruppo Neosperience per NLP, Legal
e Banking” e ha presenziato a tale incontro, presentando il software V.A.M.
I predetti testi hanno, altresì, riferito che la partecipazione del al predetto incontro CP_1 sarebbe avvenuta all'insaputa degli altri soci di e che in quell'occasione il Parte_1 software V.A.M. sarebbe stato presentato tra i prodotti della società Neosperience s.p.a.
Sul punto deve rilevarsi che il contributo all'organizzazione dell'incontro dell'08/06/2022, la partecipazione al predetto incontro e la presentazione, in tale occasione, del software V.A.M. sono circostanze ammesse dallo stesso il quale, tuttavia, già nella memoria di CP_1 costituzione ha evidenziato di aver agito sempre nell'interesse delle società Parte_1
e Just4, allo scopo di promuoverne i prodotti e reperire canali di vendita.
7 Tali affermazioni trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_4 Tes_5
, i quali, nelle rispettive qualità di rappresentante legale e socio della Neosperience s.p.a.,
[...] hanno confermato che il si è sempre presentato quale rappresentante della CP_1 Parte_1
e ha agito sempre per conto di quest'ultima società e mai in via personale.
[...]
Dalle dichiarazioni dei predetti testimoni si evince, peraltro, che il software V.A.M. non è stato presentato quale prodotto della Neosperience S.p.a., (i cui prodotti erano presentati dai propri tecnici), ma insieme ad altri software sviluppati da Parte_1
Appare evidente, sulla base di quanto esposto, che il non abbia tenuto una condotta CP_1 infedele o preordinata ad arrecare danno alla società da cui dipendeva, ma abbia, piuttosto, tentato di avviare partnership commerciali con altre società agendo per conto della Parte_1 allo scopo di promuoverne i prodotti sul mercato.
[...]
Né può ritenersi che la condotta del abbia cagionato un danno alla CP_1 Parte_1 derivante dall'esclusione dalla compagine sociale della Just4 s.r.l.
Sul punto, deve, in primo luogo, rilevarsi che, come ammesso dalla stessa parte opponente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17/10/2023, la società Just4 s.r.l. si è rivolta alla per lo sviluppo della piattaforma software del V.A.M. Parte_1
E' evidente che il software fosse il frutto di una stretta collaborazione tra le due società che certamente operavano in sinergia, come si evince anche dalla cospicua partecipazione della nella Just4 s.r.l. Parte_1
Se ne ricava che nessun pregiudizio sembra poter scaturire dalla promozione per conto di i un prodotto sviluppato da quest'ultima congiuntamente ad un'altra società. Parte_1
D'altro canto, anche ammettendo che bbia subito un pregiudizio scaturente Parte_1 dalla promozione del software V.A.M. da parte del e che tale pregiudizio si sia CP_1 concretizzato nella esclusione della compagine sociale di Just4 s.r.l., non può ritenersi che il danno patito sia di importo corrispondente all'investimento effettuato per acquistare la quota di capitale sociale.
A tal proposito, deve osservarsi che l'art. 11 dello statuto della Just4 s.r.l., allegato da parte opponente al ricorso, prevede che in caso di esclusione debba procedersi alla liquidazione della quota del socio recedente e, qualora tale liquidazione non sia possibile, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.
8 Parte opponente non ha fornito la prova della liquidazione della quota a seguito dell'esclusione, con la conseguenza che o la liquidazione non è avvenuta e l'esclusione è divenuta inefficace o, in alternativa, la liquidazione è avvenuta e il danno subito non può ritenersi coincidente con il capitale versato nel 2015.
Del tutto infondata è dunque la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente in opposizione.
6.- Infondata risulta anche la richiesta di risarcimento per l'ulteriore importo di € 50.000,00.
Dalla lettura del ricorso in opposizione non è possibile comprendere quali criteri siano stati utilizzati per la quantificazione del predetto importo e, in ogni caso, alla luce delle considerazioni svolte, non sembra potersi ravvisare alcun danno all'immagine della
Parte_1
La partecipazione del all'organizzazione e allo svolgimento di un incontro diretto a CP_1 promuovere i prodotti della unitamente a quelli della Neosperience s.p.a., Parte_1 allo scopo di avviare con quest'ultima una partnership commerciale non integra una condotta lesiva dell'immagine della società, ma, anzi, appare preordinata ad ampliarne lo sviluppo e a favorire il collocamento su mercato dei relativi prodotti.
7.- Le superiori considerazioni impongono l'integrale rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al rigetto dell'opposizione, consegue la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
8.- Non appare, tuttavia, meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà della lite proposte dalla opposta, non ravvisandosi gli estremi di una responsabilità aggravata: non si ravvisano, infatti, tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale dell'opponente, quanto il requisito oggettivo costituito dall'entità del danno sofferto quale conseguenza della condotta di controparte o, quanto meno, la parte istante non ha dimostrato la ricorrenza nel caso di specie di tali condizioni.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerando la durata infratriennale del giudizio.
9
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 28/04/2023 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2023, emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Messina in data 28/03/2023, nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 6.697,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Antonino Aliberti, magistrato ordinario in tirocinio.
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