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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1361/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. TORO CARMELO, presso il cui studio, in Noto, via A. Vespucci n. 49/39, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BALOSSI GIORDANO, elettivamente
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 7 domiciliata in Catania, Viale L. Da Vinci n. 3, presso lo studio dell'Avv. LUCA MALERBA, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del 27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
3267/2020 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
servizi finanziari alle imprese, della somma complessiva di euro Controparte_1
14.716,80, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di fideiussione stipulato in favore della . Parte_2
L'opponente con le sue doglianze ha eccepito la mala fede dell'istituto di credito nell'escussione della garanzia stante la mancata preventiva escussione del debitore principale e del cofideiussore
[...]
ha lamentato, inoltre, l'abuso della società creditrice nell'escussione della Persona_1
garanzia, a fronte della mancata risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento ad opera dell'utilizzatore, in violazione delle disposizioni di cui la L. 124/2017 e delle disposizioni contrattualmente previste;
in via riconvenzionale, infine, ha istato per il ritiro, ad opera di parte opposta, dei mobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, e per la loro conseguente vendita ai pagina 2 di 7 sensi dell'art. 1, prima commi 137 e 138, L. 124/2017 con distribuzione del ricavato ai sensi degli artt.
136 a 140 della L. 124/2017 e gli art. 15 e 16 del contratto di leasing.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
instando per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
chiedendone la provvisoria esecuzione, precisando, inoltre, che la natura del rapporto di specie è da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Il giudizio, a seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
3.07.2024, a seguito della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla Controparte_2
di complessivi euro 14.716,80 a fronte delle fideiussioni bancarie,
[...]
sino a 91.000,00, prestate da e in favore della e Persona_1 Parte_1 Parte_2
relativamente alle quali, l'odierna opponente ha eccepito la malafede della società creditrice nell'escutere la garanzia, stante la mancata preventiva escussione della s.r.l. debitrice Persona_1
principale, e del fideiussore principale . Persona_1
Ciò premesso, ai fini della qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti e dell'inquadramento della disciplina allo stesso applicabile, è da rilevarsi in primo luogo, che parte opposta nulla ha contestato nei propri scritti difensivi circa la sussistenza della garanzia e sulla riconducibilità della pagina 3 di 7 stessa al regime normativo inerente al contratto autonomo di garanzia, come asserito dall'istituto di credito.
Ad ogni buon conto, sul punto, è da richiamarsi un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto dirimente per la qualificazione del rapporto obbligatorio quale contratto autonomo di garanzia,
l'assenza di qualsivoglia riferimento al carattere accessorio della garanzia prestata da rintracciarsi nell'impossibilità per il garante di poter opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, escludendosi, pertanto, l'applicabilità del regime normativo sulla opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297 c.c., nonché della disciplina prevista in tema di prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. in quanto riconducibile all'istituto della fideiussione (Cass. Sent. 3947/2010, Trib. Siracusa
sez. II n. 2/2020, vedasi altresì Cass. Sent. 32402/2019).
Nel caso di specie, deve ritenersi fondato quanto sostenuto dall'istituto di credito poiché la natura di contratto autonomo del rapporto intercorrente tra le odierne parti è confermata da quanto previsto contrattualmente: ad un'attenta lettura delle clausole contrattuali specificatamente sottoscritte dalla si evince che la stessa si è obbligata quale fideiussore solidale per garantire il puntuale ed esatto Pt_1
pagamento di tutto quanto dovuto dalla in dipendenza del contratto di locazione Parte_2
finanziaria n. 1457267 sino alla concorrenza di euro 91.000,00, garantendo il pagamento a semplice richiesta, rinunciando ad opporre eccezioni e dispensando l'istituto di credito dall'agire ex art. 1957
Codice civile, escludendo per tanto, tutti quegli elementi che inducono a ricondurre un rapporto obbligatorio all'istituto giuridico della fideiussione bancaria.
Difatti, sebbene l'inserimento all'interno del contratto della semplice indicazione di pagamento “a prima richiesta” non sia esaustiva per la qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia, né tanto meno incompatibile con il regime di cui all'art. 1957 c.c., potendo tali espressioni pagina 4 di 7 riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie,
come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, è pur vero che le stesse possano essere considerate quali indicatore rilevante per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, sempreché non si ravvisino incongruenze con gli altri elementi contrattuali che inducano ad escludere l'accessorietà della garanzia prestata quale la rinuncia all'opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297 codice civile. (Cass. Sent.
16825 del 2016)
Nel caso specie l'opponente ha specificamente sottoscritto una clausola con la quale ha riconosciuto il proprio obbligo a pagare all'istituto di credito, immediatamente e a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio (vedasi art. 4 doc. n. 3 atto di fideiussione )
rinunciando poi espressamente ad opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale
(vedasi art. 3 doc. n. 3 atto di fideiussione): ne consegue la configurabilità quale contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto tra e la Parte_1 Controparte_1
finanziari alle imprese.
[...]
Conseguentemente a quanto sopra rilevato, deve ritenersi corretto l'operato dall'istituto di credito, il quale conformandosi al regime di escussione della garanzia autonoma previsto agli artt. 6 e 8 dell'atto di fideiussione sopramenzionato, non ha attuato, contrariamente a quanto sostenuto dalla , alcuna Pt_1
violazione del principio di buonafede in quanto non gravato da alcun obbligo di escutere preventivamente né la , debitrice principale, né il quale fideiussore Parte_2 Persona_1
principale, di modo che, l'eccezione formulata a riguardo da parte opponente è da ritenersi infondata.
Ancora, con le proprie doglianze ha lamentato un abuso dell'istituto di credito Parte_1
nell'escussione della garanzia per mancata risoluzione del contratto a fronte del grave inadempimento pagina 5 di 7 posto in essere dall'utilizzatore, violando i disposti di cui ai commi 137 e 138 dell'art. 1 L. 124/2017 e quanto statuito nel contratto di locazione finanziaria del 31.10.2016 agli artt. 15 e 16.
Per quanto concerne l'asserita violazione dei disposti di cui agli artt. 15 e 16 del contratto di locazione finanziaria stante la mancata risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore, la stessa contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è da considerarsi, alla luce del tenore delle disposizioni contrattualmente previste, quale mera facoltà dell'istituto di credito, senza che in capo allo stesso si prefiguri alcun vincolo risolutivo nel caso di grave inadempimento dell'utilizzatore, motivo per il quale la doglianze dedotta dalla è da ritenersi priva di fondamento. Pt_1
Ad ogni buon conto, è da rilevarsi che la non è legittimata a sollevare alcuna eccezione Pt_1
relativamente al contratto di leasing, parte opponente, difatti, avendo debitamente sottoscritto in qualità
di garante la clausola n. 3 dell'atto di fideiussione ha rinunciato, in deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c., alla facoltà di far vale valere nei confronti della parte creditrice le eccezioni spettanti al debitore.
Analogamente devono rigettarsi le doglianze con le quali la ha lamentato la violazione ad opera Pt_1
dell'istituto di credito delle disposizioni di cui la L. 124/2017 in materia di risoluzione del contratto di leasing per l'inadempimento dell'utilizzatore del pagamento dei canoni, e la domanda riconvenzionale con la quale la stessa ha istato per la risoluzione del contratto di leasing e per ordinare a parte opposta il ritiro e la vendita dei beni oggetto del contratto con distribuzione del ricavato ai sensi del 137 e 138
dell'art. 1 L. 124/2017 e quanto statuito nel contratto di locazione finanziaria agli artt. 15 e 16.
Parte opponente, difatti, nulla può eccepire circa il contratto di leasing stipulato tra l'opposta e la
[...]
in quanto estranea a tale rapporto contrattuale e mera garante dello stesso avendo Parte_2
pagina 6 di 7 rinunciato, come già rilevato, all'applicazione della disposizione di cui all'art. 1945 del Codice civile,
in sede di sottoscrizione del contratto autonomo di garanzia.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del 27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3267/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del
27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte opposta che Parte_1
liquida in euro 4.237,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1361/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. TORO CARMELO, presso il cui studio, in Noto, via A. Vespucci n. 49/39, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BALOSSI GIORDANO, elettivamente
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 7 domiciliata in Catania, Viale L. Da Vinci n. 3, presso lo studio dell'Avv. LUCA MALERBA, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del 27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
3267/2020 del ruolo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
servizi finanziari alle imprese, della somma complessiva di euro Controparte_1
14.716,80, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di fideiussione stipulato in favore della . Parte_2
L'opponente con le sue doglianze ha eccepito la mala fede dell'istituto di credito nell'escussione della garanzia stante la mancata preventiva escussione del debitore principale e del cofideiussore
[...]
ha lamentato, inoltre, l'abuso della società creditrice nell'escussione della Persona_1
garanzia, a fronte della mancata risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento ad opera dell'utilizzatore, in violazione delle disposizioni di cui la L. 124/2017 e delle disposizioni contrattualmente previste;
in via riconvenzionale, infine, ha istato per il ritiro, ad opera di parte opposta, dei mobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, e per la loro conseguente vendita ai pagina 2 di 7 sensi dell'art. 1, prima commi 137 e 138, L. 124/2017 con distribuzione del ricavato ai sensi degli artt.
136 a 140 della L. 124/2017 e gli art. 15 e 16 del contratto di leasing.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
instando per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
chiedendone la provvisoria esecuzione, precisando, inoltre, che la natura del rapporto di specie è da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Il giudizio, a seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
3.07.2024, a seguito della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla Controparte_2
di complessivi euro 14.716,80 a fronte delle fideiussioni bancarie,
[...]
sino a 91.000,00, prestate da e in favore della e Persona_1 Parte_1 Parte_2
relativamente alle quali, l'odierna opponente ha eccepito la malafede della società creditrice nell'escutere la garanzia, stante la mancata preventiva escussione della s.r.l. debitrice Persona_1
principale, e del fideiussore principale . Persona_1
Ciò premesso, ai fini della qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti e dell'inquadramento della disciplina allo stesso applicabile, è da rilevarsi in primo luogo, che parte opposta nulla ha contestato nei propri scritti difensivi circa la sussistenza della garanzia e sulla riconducibilità della pagina 3 di 7 stessa al regime normativo inerente al contratto autonomo di garanzia, come asserito dall'istituto di credito.
Ad ogni buon conto, sul punto, è da richiamarsi un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto dirimente per la qualificazione del rapporto obbligatorio quale contratto autonomo di garanzia,
l'assenza di qualsivoglia riferimento al carattere accessorio della garanzia prestata da rintracciarsi nell'impossibilità per il garante di poter opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, escludendosi, pertanto, l'applicabilità del regime normativo sulla opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297 c.c., nonché della disciplina prevista in tema di prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. in quanto riconducibile all'istituto della fideiussione (Cass. Sent. 3947/2010, Trib. Siracusa
sez. II n. 2/2020, vedasi altresì Cass. Sent. 32402/2019).
Nel caso di specie, deve ritenersi fondato quanto sostenuto dall'istituto di credito poiché la natura di contratto autonomo del rapporto intercorrente tra le odierne parti è confermata da quanto previsto contrattualmente: ad un'attenta lettura delle clausole contrattuali specificatamente sottoscritte dalla si evince che la stessa si è obbligata quale fideiussore solidale per garantire il puntuale ed esatto Pt_1
pagamento di tutto quanto dovuto dalla in dipendenza del contratto di locazione Parte_2
finanziaria n. 1457267 sino alla concorrenza di euro 91.000,00, garantendo il pagamento a semplice richiesta, rinunciando ad opporre eccezioni e dispensando l'istituto di credito dall'agire ex art. 1957
Codice civile, escludendo per tanto, tutti quegli elementi che inducono a ricondurre un rapporto obbligatorio all'istituto giuridico della fideiussione bancaria.
Difatti, sebbene l'inserimento all'interno del contratto della semplice indicazione di pagamento “a prima richiesta” non sia esaustiva per la qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia, né tanto meno incompatibile con il regime di cui all'art. 1957 c.c., potendo tali espressioni pagina 4 di 7 riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie,
come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, è pur vero che le stesse possano essere considerate quali indicatore rilevante per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia, sempreché non si ravvisino incongruenze con gli altri elementi contrattuali che inducano ad escludere l'accessorietà della garanzia prestata quale la rinuncia all'opponibilità delle eccezioni di cui all'art. 1297 codice civile. (Cass. Sent.
16825 del 2016)
Nel caso specie l'opponente ha specificamente sottoscritto una clausola con la quale ha riconosciuto il proprio obbligo a pagare all'istituto di credito, immediatamente e a semplice richiesta quanto dovuto per capitale, spese, tasse e ogni altro accessorio (vedasi art. 4 doc. n. 3 atto di fideiussione )
rinunciando poi espressamente ad opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale
(vedasi art. 3 doc. n. 3 atto di fideiussione): ne consegue la configurabilità quale contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto tra e la Parte_1 Controparte_1
finanziari alle imprese.
[...]
Conseguentemente a quanto sopra rilevato, deve ritenersi corretto l'operato dall'istituto di credito, il quale conformandosi al regime di escussione della garanzia autonoma previsto agli artt. 6 e 8 dell'atto di fideiussione sopramenzionato, non ha attuato, contrariamente a quanto sostenuto dalla , alcuna Pt_1
violazione del principio di buonafede in quanto non gravato da alcun obbligo di escutere preventivamente né la , debitrice principale, né il quale fideiussore Parte_2 Persona_1
principale, di modo che, l'eccezione formulata a riguardo da parte opponente è da ritenersi infondata.
Ancora, con le proprie doglianze ha lamentato un abuso dell'istituto di credito Parte_1
nell'escussione della garanzia per mancata risoluzione del contratto a fronte del grave inadempimento pagina 5 di 7 posto in essere dall'utilizzatore, violando i disposti di cui ai commi 137 e 138 dell'art. 1 L. 124/2017 e quanto statuito nel contratto di locazione finanziaria del 31.10.2016 agli artt. 15 e 16.
Per quanto concerne l'asserita violazione dei disposti di cui agli artt. 15 e 16 del contratto di locazione finanziaria stante la mancata risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore, la stessa contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è da considerarsi, alla luce del tenore delle disposizioni contrattualmente previste, quale mera facoltà dell'istituto di credito, senza che in capo allo stesso si prefiguri alcun vincolo risolutivo nel caso di grave inadempimento dell'utilizzatore, motivo per il quale la doglianze dedotta dalla è da ritenersi priva di fondamento. Pt_1
Ad ogni buon conto, è da rilevarsi che la non è legittimata a sollevare alcuna eccezione Pt_1
relativamente al contratto di leasing, parte opponente, difatti, avendo debitamente sottoscritto in qualità
di garante la clausola n. 3 dell'atto di fideiussione ha rinunciato, in deroga al disposto di cui all'art. 1945 c.c., alla facoltà di far vale valere nei confronti della parte creditrice le eccezioni spettanti al debitore.
Analogamente devono rigettarsi le doglianze con le quali la ha lamentato la violazione ad opera Pt_1
dell'istituto di credito delle disposizioni di cui la L. 124/2017 in materia di risoluzione del contratto di leasing per l'inadempimento dell'utilizzatore del pagamento dei canoni, e la domanda riconvenzionale con la quale la stessa ha istato per la risoluzione del contratto di leasing e per ordinare a parte opposta il ritiro e la vendita dei beni oggetto del contratto con distribuzione del ricavato ai sensi del 137 e 138
dell'art. 1 L. 124/2017 e quanto statuito nel contratto di locazione finanziaria agli artt. 15 e 16.
Parte opponente, difatti, nulla può eccepire circa il contratto di leasing stipulato tra l'opposta e la
[...]
in quanto estranea a tale rapporto contrattuale e mera garante dello stesso avendo Parte_2
pagina 6 di 7 rinunciato, come già rilevato, all'applicazione della disposizione di cui all'art. 1945 del Codice civile,
in sede di sottoscrizione del contratto autonomo di garanzia.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del 27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3267/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1377/2020 del
27.09.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte opposta che Parte_1
liquida in euro 4.237,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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