Articolo 8 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 7Articolo 9
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27 settembre 1958
Art. 8. (Ispettorato)

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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