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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10320/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Ivan Parte_1 Siragusa;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Ivan Siragusa;
Controparte_1
- CONVENUTO–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 il 03.07.1991 in Conversano e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio era nato il figlio in data 17.01.1993, ormai economicamente Per_1 indipendente;
• il Tribunale di Bari, con sentenza di omologa n. 78/2024 del 04.01.2024, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza.
Chiedeva confermarsi le condizioni separative.
Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo la conferma degli accordi separativi.
All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nelle note scritte depositate in data 08.04.2025.
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conversano, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 03.07.1991 in Conversano da e trascritto al n. 45, P. Parte_1 Controparte_1 II, serie A, anno 1991;
2. prende atto delle condizioni concordate nelle note scritte depositate in data 08.04.2025;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10320/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Ivan Parte_1 Siragusa;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Ivan Siragusa;
Controparte_1
- CONVENUTO–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 il 03.07.1991 in Conversano e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio era nato il figlio in data 17.01.1993, ormai economicamente Per_1 indipendente;
• il Tribunale di Bari, con sentenza di omologa n. 78/2024 del 04.01.2024, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza.
Chiedeva confermarsi le condizioni separative.
Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo la conferma degli accordi separativi.
All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nelle note scritte depositate in data 08.04.2025.
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conversano, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 03.07.1991 in Conversano da e trascritto al n. 45, P. Parte_1 Controparte_1 II, serie A, anno 1991;
2. prende atto delle condizioni concordate nelle note scritte depositate in data 08.04.2025;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato