TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/11/2024, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1164/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente a [...] C.F._1
Cento n. 55, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di Ferrara (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Ferrara, Via CodiceFiscale_2
P. Gobetti n. 27, in virtù di procura allegata alla busta informatica contenente il ricorso introduttivo e formata ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. con dichiarazione di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 51 D.L. 112/2008 presso la casella di posta certificata del
Processo Telematico di cui all'art. 11 del D.M. 17/07/2008, oppure alla casella pec:
– fax: 0532.761518 Email_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Ferrara n. 276 (C.F. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in foglio C.F._3
separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Gianluca Bonazza (C.F.:
– PEC che dichiara di voler ricevere C.F._4 Email_2 notifiche, comunicazioni ed avvisi all'indirizzo PEC e Email_2 dall'avv. Mariangela Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ferrara, via G.
Previati n. 25
pagina 1 di 9 RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40 e seguenti e 437 bis 69 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento di quanto sopra esposto: - confermare o quanto meno prorogare l'ordine di protezione contenuto nel decreto del 7 maggio 2024; - disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con residenza presso l'abitazione Persona_1 Parte_1
sita in Ferrara, via Cento n. 55; - con decorrenza dalla data del deposito del ricorso ex artt. 473- bis.69 e ss. c.p.c., disporre a carico del sig. l'obbligo di versamento mensile Controparte_1
della somma che verrà ritenuta dovuta in corso delle indagini di causa, comunque non inferiore
a euro 400,00, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 75%. - condannare il sig. al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa ex art. 473-bis.39 co. 3 c.p.c., CP_1
a favore sia della sig.ra che della minore - disporre, Parte_1 Persona_1
ex art. 473-bis.36 c.p.c., che il sig. presti idonea garanzia personale e reale per CP_1
l'adempimento dei propri obblighi di contributo economico. Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si chiede: - L'indagine della polizia tributaria volta ad accertare l'effettiva situazione reddituale e il tenore di vita del sig. - Si chiede altresì l'ammissione Controparte_1 della prova orale sul seguente capitolo di prova preceduto dalla locuzione “vero che” a)
“quando viveva con la sig.ra nell'immobile sito in Ferrara in Via Cento n. 55, il sig. Pt_1 teneva parcheggiate davanti casa più auto prestigiose contemporaneamente?”; CP_1
- parte resistente ha rassegnato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “nel merito: revocare l'ordine di protezione emesso il 7 maggio 2024 per non aver mai picchiato la IG . E per non aver mai usato violenza di nessun genere nei suoi confronti né Persona_1
nei confronti della madre IG.ra Nel merito: Mantenere l'obbligo in capo al IG. Pt_1 CP_1 di contribuzione al mantenimento della IG nella somma pari ad € 400,00 Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
pagina 2 di 9 Nel merito rigettare di ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno e prestazione di garanzie poiché infondate in fatto e in diritto. In subordine: Nella denegata ipotesi di conferma dell'ordine di protezione, si chiede venga concesso al padre IG. il diritto di Controparte_1
visita predisponendo gli incontri in luoghi protetti anche alla presenza degli assistenti sociali che possano verificare il buon rapporto che esiste tra padre e IG e, ove si rendesse necessario, correggere qualche atteggiamento del IG. In via istruttoria: si chiede prova per testi CP_1
con il IG.ri , residente in [...] c/o Testimone_1 Pt_2 Tes_2
residente in [...] e residente in [...]
[...] Testimone_3
C.so Porta Mare n. 50 sui seguenti capitoli:
1. vero che frequenta il IG. per motivi di CP_1
lavoro già da molti anni? 2. Vero che in molte occasione la IG.ra insultava e minacciava Pt_1
in sua presenza il IG.
3. Vero che durante alcuni viaggi in macchi la IG.ra CP_1 Pt_1
telefonava ripetutamente il IG. per insultarlo? 4. Vero che anche nelle occasioni di CP_1
incontro fuori dagli orari di lavoro la IG.ra era solita offendere ed insultare il compagno Pt_1
per futili motivi? 5. Vero che la IG.ra offende chiunque non sia d'accordo con i suoi Pt_1 pensieri? Si chiede prova per testi con l'assistente sociale Dott.ssa dell'Asp di Ferrara Tes_4
sui seguenti capitoli:
1. vero che negli anni passati ebbe modo di conoscere la IG.ra e la Pt_1
IG per un procedimento instaurato presso il Tribunale dei Minori? 2. Vero Persona_1
che constatava che la madre IG.ra non riusciva a controllare la propria rabbia? 3. Vero Pt_1
che intratteneva dei colloqui anche con il IG. senza riscontrare, nel suo CP_1
comportamento, alcuna carenza nel ruolo genitoriale? 4. Vero che il IG. nel tentativo CP_1
di proteggere la propria famiglia, cercava di giustificare la rabbia manifestata dalla compagna?
Si chiede l'esibizione delle relazioni redatte dal servizio sociale in quell'occasione. Si chiede prova per testi con l'assistente sociale Dott.ssa sui seguenti capitoli:
1. vero che ha Tes_5
preso in carico la situazione della famiglia per i fatti accaduti in aprile 2024? 2. Persona_2
vero che la IG.ra sentita a colloquio, manifesta ira e livore nei confronti del IG. Pt_1 CP_1
3. Vero che sentiva a colloquio anche il IG. senza riscontrare alcuna criticità in merito CP_1
al suo ruolo genitoriale? 4. Vero che manifesta sottomissione nei confronti della Persona_1 madre IG.ra Si chiede l'esibizione della relazione redatta dall'assistente sociale Parte_1
Dott.ssa nonché CTU sulla IG.ra attestante l'esistenza di patologie psicologiche Tes_5 Pt_1
e/o psichiatriche di cui la stessa è, eventualmente, affetta. Si chiede CTU sulla IG.ra al fine Pt_1
di verificare la sua capacità geitoriale intesa in senso educativo, valoriale e asssistenziale manifestando, già da ora, la disponibilità del IG. di sottoporsi a medesima CP_1 valutazione. Si chiede prova per testi con l'Avv. Giuseppe Liguori, con studio in Ferrara, via
pagina 3 di 9 cittadella n. 20 sui seguenti capitoli:
1. Vero che, qualche anno fa, assumeva la difesa di fiducia della IG.ra imputata per il reato di lesioni personali nei confronti della vicina di casa? 2. Pt_1
Vero che il processo penale instaurato evidenziava la veridicità dei fatti denunciati? 3. Vero che la IG.ra versò alla parte offesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno Pt_1
patito? 4. Vero che fu il IG. a sborsare la somma sopra citata al fine di aiutare la CP_1 compagna?”.
- Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, premettendo di aver intrattenuto con il resistente Parte_1
una convivenza more uxorio dalla quale è nata una IG di nome di anni Controparte_1 Persona_1
diciassette, ne domandava l'affidamento esclusivo deducendo di essere vittima da anni di molteplici episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dall'ex compagno anche in presenza della IG minorenne;
di aver denunciato solo il 4 aprile 2024 quando questi, per la prima volta, aggrediva fisicamente anche CP_1
la IG spingendola contro il termosifone della cucina e sferrandole un pugno in testa Persona_1
che le cagionava un trauma cranico parietale;
di aver ottenuto dall'adito Tribunale un ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso a carico del in via d'urgenza, poi confermato con CP_1
provvedimento (non reclamato) in data 7 maggio 2024; che da allora madre e IG si trovano in difficoltà economica, dovendo anche sostenere le ingenti spese del canone di locazione dell'abitazione familiare.
Concludeva la ricorrente instando anche per la conferma o quanto meno la proroga dell'ordine di protezione, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di mantenimento della IG, di una somma non inferiore ad euro 400,00 al mese oltre al 75% delle spese straordinarie, nonché la condanna del predetto al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa ex art. 473 bis. 39, 3° comma, c.p.c., in favore proprio e della IG.
Si costituiva in giudizio col deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 11 settembre 2024,
il quale, respingendo ogni accusa mossa, contestava alla ex compagna di aver assunto Controparte_1
atteggiamenti iracondi financo vessatori nei propri confronti al tempo della convivenza, di essere sempre stato un padre presente, responsabile ed amorevole e di non aver mai intenzionalmente colpito la IG neppure in occasione dell'episodio da cui era derivato l'ordine di protezione. Persona_1
Aggiungeva di essere un mercante d'arte, che la propria attività aveva subito un forte rallentamento con conseguente diminuzione del fatturato tanto da aver percepito per l'anno 2023 un reddito inferiore della metà rispetto a quello della ex compagna (segnatamente pari ad € 650,00 contro il doppio di € 1200,00
pagina 4 di 9 percepito dalla IG.ra ; di trovarsi costretto ad attingere dai propri risparmi per poter sopravvivere;
Pt_1
di essere gravato da un debito erariale pari ad € 1.247.124,50.
Concludeva chiedendo la revoca dell'ordine di protezione emesso il 7 maggio 2024 per non aver mai picchiato la IG e per non aver mai usato violenza di nessun genere nei confronti suoi Persona_1
e della madre . Nel merito chiedeva il mantenimento dell'obbligo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della IG con la somma pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, nonché il di ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno e prestazione di garanzie poiché infondate in fatto e in diritto.
Intervenuto il P.M. all'udienza del 2 ottobre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le patrti e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, evidenziata l'inammissibilità, nella presente sede, dell'istanza di revoca dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari avanzata dalla difesa di parte resistente trattandosi di provvedimento,
quello emesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473 bis 69 e seguenti c.p.c., reclamabile innanzi al
Collegio nei termini di cui all'art. 739 c.p.c. e con le forme del procedimento camerale, va comunque respinta,
nel merito, la domanda della ricorrente di proroga della predetta misura ritenendosi ad oggi superati i relativi presupposti.
Ed invero nelle more della relativa vigenza il resistente, immediatamente allontanatosi dalla casa familiare,
ha sempre ottemperato ai divieti posti a suo carico nonché all'obbligo di mantenimento della IG, senza mai violare le disposizioni contenute nel provvedimento del Tribunale.
Si ritiene, pertanto, che non sia più attuale il requisito della sussistenza di una condotta pregiudizievole alla integrità fisica e morale ovvero alla libertà della vittima tale da giustificare una proroga della misura concessa.
Sul regime di affidamento si ritiene, invece, fondata la richiesta di affido esclusivo di alla Persona_1 madre.
Tale regime, infatti, si giustifica ed appare nel miglior interesse della minore in ragione delle gravi carenze paterne riscontrate dal rifiuto, ancora attuale, fermamente opposto da ad incontrare il padre, Persona_1
ciò che renderebbe impossibile per la ragazza, che oggi ha diciassette anni, confrontarsi con lui per assumere le decisioni più importanti per la sua vita. E' infatti emerso dal verbale di ascolto della minore in data 2
maggio 2024 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) che non ha mai avuto un buon rapporto col Persona_1 padre, che talvolta il relazionarsi con lui le provocava stati di ansia e di agitazione, che ne temeva le reazioni soprattutto in danno della madre e che ad oggi la ragazza non se la sente di rivederlo neppure con l'ausilio degli A.S.
Deve quindi concludersi per un giudizio di attuale inadeguatezza genitoriale del il quale ha CP_1
assunto comportamenti tali da ingenerare nella IG un autentico sentimento di rifiuto Persona_1
pagina 5 di 9 al rapporto che si protrae da mesi orsono e che non è stato superato nemmeno dopo la separazione dei genitori e l'allontanamento del padre dalla casa familiare.
Al contrario il rapporto con la madre è apparso solido e scevro da dinamiche manipolative o di complicità; il resistente ha allegato in modo generico e a tratti anche incoerente (laddove si afferma che la aggrediva Pt_1
anche fisicamente il compagno allertando poi immediatamente le FF.OO.) asseriti comportamenti iracondi ed aggressivi assunti dalla ex compagna al tempo della convivenza, ma tali asserzioni non hanno trovato riscontro in atti. Anzi la madre ha dato prova di essere un genitore responsabile e tutelante denunciando immediatamente la condotta violenta del padre ai danni della IG, allontanandosi con Persona_1
dalla casa familiare all'indomani della subita aggressione e chiedendone adeguata tutela in via giudiziale.
Non è stato disposto un nuovo ascolto della minore, ritenendosi sufficiente l'acquisizione del predetto verbale di udienza allo scopo di scongiurare il rischio di un fenomeno di vittimizzazione secondaria ai danni della ragazza.
Nel riferito contesto si rende, pertanto, necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Considerata l'età di minore quasi adulta in quanto diciassettenne, si ritiene opportuno Persona_1
che sia la stessa minore a decidere se ed eventualmente con quali modalità ripristinare il proprio rapporto col padre.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza. risulta assunta come OSS alle dipendenze della struttura Residenza Caterina S.r.l. di Ferrara Parte_1
con una retribuzione mensile di circa 1200,00 euro. Non risulta intestataria di beni immobili. Insieme alla IG vive nella ex casa familiare condotta in locazione ad un canone mensile di 930 euro.
è un mercante d'arte che ha dichiarato in atti di aver garantito in passato all'ex Controparte_1
compagna, grazie alla propria attività, una vita agiata “frequentando persone di spicco dell'ambiente dell'arte e frequentando i salotti più illustri”; che le proprie condizioni economiche ad oggi sarebbero drasticamente mutate essendo passato dal percepire redditi nel 2022 pari a 45.000 euro a redditi nel 2023 pari a soli 7803 euro;
di sostenere un canone di locazione di 600 euro al mese;
di contribuire con regolarità al pagamento del mantenimento di di 400 euro al mese;
di voler continuare a contribuire Persona_1
con tale somma e di vedersi costretto ad attingere dai propri risparmi per il proprio sostentamento.
Da quanto riferito e prodotto in atti, però, si ritiene l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal resistente in quanto non compatibili, in assenza di altre fonti, con il pagamento di un canone di locazione di 600 euro al mese (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e con il regolare pagamento del mantenimento per la IG di pagina 6 di 9 400,00 euro mensili. Il resistente, pur asserendo di dover attingere ai propri “risparmi”, non li ha in alcun modo specificati né tanto meno documentati.
Nel riferito contesto, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma, c.c. e, dunque, tenuto conto: a) dell'età della minore, che oggi ha 17 anni e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza esclusivi con la madre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
d) della circostanza per cui, per effetto dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, 4° comma, d.lgs. 230/2021 (secondo cui: “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”), ha diritto di percepire per intero l'AUU; si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, detratto quanto eventualmente dal medesimo già corrisposto per lo stesso titolo, il contributo mensile di 500,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 7 di 9 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
La ricorrente ha avanzato, altresì, domanda di condanna del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39, 3° comma, c.p.c., al risarcimento in favore proprio e della IG dei danni “da accertarsi in corso di causa”.
La domanda va disattesa poiché la disposizione testé menzionata presuppone ai fini della relativa applicazione l'esistenza di una pregressa regolamentazione da parte dell'Autorità giudiziaria del regime di affidamento e mantenimento della prole che, nel caso di specie, viene assunta solo oggi con la presente pronuncia.
Parimenti va disattesa l'istanza ex art. 473 bis 36 c.p.c. di idonea garanzia personale e reale per l'adempimento dell'obbligo di contribuzione paterna in difetto di prova della violazione di detto obbligo da parte del resistente.
Le spese seguono la soccombenza in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle sole fasi effettivamente espletate, applicati i valori minimi in ragione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Persona_1
2) Con decorrenza dalla presente pronuncia, detratto quanto eventualmente corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della IG versando alla madre la somma mensile di € 500,00, Persona_1
da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
4) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del presente Controparte_1 Parte_1
procedimento liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 1453,00 euro oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (se dovuti) ed oltre a spese vive generali non imponibili.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1164/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente a [...] C.F._1
Cento n. 55, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di Ferrara (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Ferrara, Via CodiceFiscale_2
P. Gobetti n. 27, in virtù di procura allegata alla busta informatica contenente il ricorso introduttivo e formata ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. con dichiarazione di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 51 D.L. 112/2008 presso la casella di posta certificata del
Processo Telematico di cui all'art. 11 del D.M. 17/07/2008, oppure alla casella pec:
– fax: 0532.761518 Email_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Ferrara n. 276 (C.F. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in foglio C.F._3
separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Gianluca Bonazza (C.F.:
– PEC che dichiara di voler ricevere C.F._4 Email_2 notifiche, comunicazioni ed avvisi all'indirizzo PEC e Email_2 dall'avv. Mariangela Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ferrara, via G.
Previati n. 25
pagina 1 di 9 RESISTENTE
Con l'intervento ex lege
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40 e seguenti e 437 bis 69 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento di quanto sopra esposto: - confermare o quanto meno prorogare l'ordine di protezione contenuto nel decreto del 7 maggio 2024; - disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con residenza presso l'abitazione Persona_1 Parte_1
sita in Ferrara, via Cento n. 55; - con decorrenza dalla data del deposito del ricorso ex artt. 473- bis.69 e ss. c.p.c., disporre a carico del sig. l'obbligo di versamento mensile Controparte_1
della somma che verrà ritenuta dovuta in corso delle indagini di causa, comunque non inferiore
a euro 400,00, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 75%. - condannare il sig. al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa ex art. 473-bis.39 co. 3 c.p.c., CP_1
a favore sia della sig.ra che della minore - disporre, Parte_1 Persona_1
ex art. 473-bis.36 c.p.c., che il sig. presti idonea garanzia personale e reale per CP_1
l'adempimento dei propri obblighi di contributo economico. Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria si chiede: - L'indagine della polizia tributaria volta ad accertare l'effettiva situazione reddituale e il tenore di vita del sig. - Si chiede altresì l'ammissione Controparte_1 della prova orale sul seguente capitolo di prova preceduto dalla locuzione “vero che” a)
“quando viveva con la sig.ra nell'immobile sito in Ferrara in Via Cento n. 55, il sig. Pt_1 teneva parcheggiate davanti casa più auto prestigiose contemporaneamente?”; CP_1
- parte resistente ha rassegnato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “nel merito: revocare l'ordine di protezione emesso il 7 maggio 2024 per non aver mai picchiato la IG . E per non aver mai usato violenza di nessun genere nei suoi confronti né Persona_1
nei confronti della madre IG.ra Nel merito: Mantenere l'obbligo in capo al IG. Pt_1 CP_1 di contribuzione al mantenimento della IG nella somma pari ad € 400,00 Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
pagina 2 di 9 Nel merito rigettare di ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno e prestazione di garanzie poiché infondate in fatto e in diritto. In subordine: Nella denegata ipotesi di conferma dell'ordine di protezione, si chiede venga concesso al padre IG. il diritto di Controparte_1
visita predisponendo gli incontri in luoghi protetti anche alla presenza degli assistenti sociali che possano verificare il buon rapporto che esiste tra padre e IG e, ove si rendesse necessario, correggere qualche atteggiamento del IG. In via istruttoria: si chiede prova per testi CP_1
con il IG.ri , residente in [...] c/o Testimone_1 Pt_2 Tes_2
residente in [...] e residente in [...]
[...] Testimone_3
C.so Porta Mare n. 50 sui seguenti capitoli:
1. vero che frequenta il IG. per motivi di CP_1
lavoro già da molti anni? 2. Vero che in molte occasione la IG.ra insultava e minacciava Pt_1
in sua presenza il IG.
3. Vero che durante alcuni viaggi in macchi la IG.ra CP_1 Pt_1
telefonava ripetutamente il IG. per insultarlo? 4. Vero che anche nelle occasioni di CP_1
incontro fuori dagli orari di lavoro la IG.ra era solita offendere ed insultare il compagno Pt_1
per futili motivi? 5. Vero che la IG.ra offende chiunque non sia d'accordo con i suoi Pt_1 pensieri? Si chiede prova per testi con l'assistente sociale Dott.ssa dell'Asp di Ferrara Tes_4
sui seguenti capitoli:
1. vero che negli anni passati ebbe modo di conoscere la IG.ra e la Pt_1
IG per un procedimento instaurato presso il Tribunale dei Minori? 2. Vero Persona_1
che constatava che la madre IG.ra non riusciva a controllare la propria rabbia? 3. Vero Pt_1
che intratteneva dei colloqui anche con il IG. senza riscontrare, nel suo CP_1
comportamento, alcuna carenza nel ruolo genitoriale? 4. Vero che il IG. nel tentativo CP_1
di proteggere la propria famiglia, cercava di giustificare la rabbia manifestata dalla compagna?
Si chiede l'esibizione delle relazioni redatte dal servizio sociale in quell'occasione. Si chiede prova per testi con l'assistente sociale Dott.ssa sui seguenti capitoli:
1. vero che ha Tes_5
preso in carico la situazione della famiglia per i fatti accaduti in aprile 2024? 2. Persona_2
vero che la IG.ra sentita a colloquio, manifesta ira e livore nei confronti del IG. Pt_1 CP_1
3. Vero che sentiva a colloquio anche il IG. senza riscontrare alcuna criticità in merito CP_1
al suo ruolo genitoriale? 4. Vero che manifesta sottomissione nei confronti della Persona_1 madre IG.ra Si chiede l'esibizione della relazione redatta dall'assistente sociale Parte_1
Dott.ssa nonché CTU sulla IG.ra attestante l'esistenza di patologie psicologiche Tes_5 Pt_1
e/o psichiatriche di cui la stessa è, eventualmente, affetta. Si chiede CTU sulla IG.ra al fine Pt_1
di verificare la sua capacità geitoriale intesa in senso educativo, valoriale e asssistenziale manifestando, già da ora, la disponibilità del IG. di sottoporsi a medesima CP_1 valutazione. Si chiede prova per testi con l'Avv. Giuseppe Liguori, con studio in Ferrara, via
pagina 3 di 9 cittadella n. 20 sui seguenti capitoli:
1. Vero che, qualche anno fa, assumeva la difesa di fiducia della IG.ra imputata per il reato di lesioni personali nei confronti della vicina di casa? 2. Pt_1
Vero che il processo penale instaurato evidenziava la veridicità dei fatti denunciati? 3. Vero che la IG.ra versò alla parte offesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno Pt_1
patito? 4. Vero che fu il IG. a sborsare la somma sopra citata al fine di aiutare la CP_1 compagna?”.
- Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, premettendo di aver intrattenuto con il resistente Parte_1
una convivenza more uxorio dalla quale è nata una IG di nome di anni Controparte_1 Persona_1
diciassette, ne domandava l'affidamento esclusivo deducendo di essere vittima da anni di molteplici episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dall'ex compagno anche in presenza della IG minorenne;
di aver denunciato solo il 4 aprile 2024 quando questi, per la prima volta, aggrediva fisicamente anche CP_1
la IG spingendola contro il termosifone della cucina e sferrandole un pugno in testa Persona_1
che le cagionava un trauma cranico parietale;
di aver ottenuto dall'adito Tribunale un ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso a carico del in via d'urgenza, poi confermato con CP_1
provvedimento (non reclamato) in data 7 maggio 2024; che da allora madre e IG si trovano in difficoltà economica, dovendo anche sostenere le ingenti spese del canone di locazione dell'abitazione familiare.
Concludeva la ricorrente instando anche per la conferma o quanto meno la proroga dell'ordine di protezione, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di mantenimento della IG, di una somma non inferiore ad euro 400,00 al mese oltre al 75% delle spese straordinarie, nonché la condanna del predetto al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa ex art. 473 bis. 39, 3° comma, c.p.c., in favore proprio e della IG.
Si costituiva in giudizio col deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 11 settembre 2024,
il quale, respingendo ogni accusa mossa, contestava alla ex compagna di aver assunto Controparte_1
atteggiamenti iracondi financo vessatori nei propri confronti al tempo della convivenza, di essere sempre stato un padre presente, responsabile ed amorevole e di non aver mai intenzionalmente colpito la IG neppure in occasione dell'episodio da cui era derivato l'ordine di protezione. Persona_1
Aggiungeva di essere un mercante d'arte, che la propria attività aveva subito un forte rallentamento con conseguente diminuzione del fatturato tanto da aver percepito per l'anno 2023 un reddito inferiore della metà rispetto a quello della ex compagna (segnatamente pari ad € 650,00 contro il doppio di € 1200,00
pagina 4 di 9 percepito dalla IG.ra ; di trovarsi costretto ad attingere dai propri risparmi per poter sopravvivere;
Pt_1
di essere gravato da un debito erariale pari ad € 1.247.124,50.
Concludeva chiedendo la revoca dell'ordine di protezione emesso il 7 maggio 2024 per non aver mai picchiato la IG e per non aver mai usato violenza di nessun genere nei confronti suoi Persona_1
e della madre . Nel merito chiedeva il mantenimento dell'obbligo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della IG con la somma pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, nonché il di ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno e prestazione di garanzie poiché infondate in fatto e in diritto.
Intervenuto il P.M. all'udienza del 2 ottobre 2024 il giudice delegato, sentite personalmente le patrti e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, evidenziata l'inammissibilità, nella presente sede, dell'istanza di revoca dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari avanzata dalla difesa di parte resistente trattandosi di provvedimento,
quello emesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473 bis 69 e seguenti c.p.c., reclamabile innanzi al
Collegio nei termini di cui all'art. 739 c.p.c. e con le forme del procedimento camerale, va comunque respinta,
nel merito, la domanda della ricorrente di proroga della predetta misura ritenendosi ad oggi superati i relativi presupposti.
Ed invero nelle more della relativa vigenza il resistente, immediatamente allontanatosi dalla casa familiare,
ha sempre ottemperato ai divieti posti a suo carico nonché all'obbligo di mantenimento della IG, senza mai violare le disposizioni contenute nel provvedimento del Tribunale.
Si ritiene, pertanto, che non sia più attuale il requisito della sussistenza di una condotta pregiudizievole alla integrità fisica e morale ovvero alla libertà della vittima tale da giustificare una proroga della misura concessa.
Sul regime di affidamento si ritiene, invece, fondata la richiesta di affido esclusivo di alla Persona_1 madre.
Tale regime, infatti, si giustifica ed appare nel miglior interesse della minore in ragione delle gravi carenze paterne riscontrate dal rifiuto, ancora attuale, fermamente opposto da ad incontrare il padre, Persona_1
ciò che renderebbe impossibile per la ragazza, che oggi ha diciassette anni, confrontarsi con lui per assumere le decisioni più importanti per la sua vita. E' infatti emerso dal verbale di ascolto della minore in data 2
maggio 2024 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) che non ha mai avuto un buon rapporto col Persona_1 padre, che talvolta il relazionarsi con lui le provocava stati di ansia e di agitazione, che ne temeva le reazioni soprattutto in danno della madre e che ad oggi la ragazza non se la sente di rivederlo neppure con l'ausilio degli A.S.
Deve quindi concludersi per un giudizio di attuale inadeguatezza genitoriale del il quale ha CP_1
assunto comportamenti tali da ingenerare nella IG un autentico sentimento di rifiuto Persona_1
pagina 5 di 9 al rapporto che si protrae da mesi orsono e che non è stato superato nemmeno dopo la separazione dei genitori e l'allontanamento del padre dalla casa familiare.
Al contrario il rapporto con la madre è apparso solido e scevro da dinamiche manipolative o di complicità; il resistente ha allegato in modo generico e a tratti anche incoerente (laddove si afferma che la aggrediva Pt_1
anche fisicamente il compagno allertando poi immediatamente le FF.OO.) asseriti comportamenti iracondi ed aggressivi assunti dalla ex compagna al tempo della convivenza, ma tali asserzioni non hanno trovato riscontro in atti. Anzi la madre ha dato prova di essere un genitore responsabile e tutelante denunciando immediatamente la condotta violenta del padre ai danni della IG, allontanandosi con Persona_1
dalla casa familiare all'indomani della subita aggressione e chiedendone adeguata tutela in via giudiziale.
Non è stato disposto un nuovo ascolto della minore, ritenendosi sufficiente l'acquisizione del predetto verbale di udienza allo scopo di scongiurare il rischio di un fenomeno di vittimizzazione secondaria ai danni della ragazza.
Nel riferito contesto si rende, pertanto, necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Considerata l'età di minore quasi adulta in quanto diciassettenne, si ritiene opportuno Persona_1
che sia la stessa minore a decidere se ed eventualmente con quali modalità ripristinare il proprio rapporto col padre.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza. risulta assunta come OSS alle dipendenze della struttura Residenza Caterina S.r.l. di Ferrara Parte_1
con una retribuzione mensile di circa 1200,00 euro. Non risulta intestataria di beni immobili. Insieme alla IG vive nella ex casa familiare condotta in locazione ad un canone mensile di 930 euro.
è un mercante d'arte che ha dichiarato in atti di aver garantito in passato all'ex Controparte_1
compagna, grazie alla propria attività, una vita agiata “frequentando persone di spicco dell'ambiente dell'arte e frequentando i salotti più illustri”; che le proprie condizioni economiche ad oggi sarebbero drasticamente mutate essendo passato dal percepire redditi nel 2022 pari a 45.000 euro a redditi nel 2023 pari a soli 7803 euro;
di sostenere un canone di locazione di 600 euro al mese;
di contribuire con regolarità al pagamento del mantenimento di di 400 euro al mese;
di voler continuare a contribuire Persona_1
con tale somma e di vedersi costretto ad attingere dai propri risparmi per il proprio sostentamento.
Da quanto riferito e prodotto in atti, però, si ritiene l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal resistente in quanto non compatibili, in assenza di altre fonti, con il pagamento di un canone di locazione di 600 euro al mese (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e con il regolare pagamento del mantenimento per la IG di pagina 6 di 9 400,00 euro mensili. Il resistente, pur asserendo di dover attingere ai propri “risparmi”, non li ha in alcun modo specificati né tanto meno documentati.
Nel riferito contesto, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, 4° comma, c.c. e, dunque, tenuto conto: a) dell'età della minore, che oggi ha 17 anni e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza esclusivi con la madre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
d) della circostanza per cui, per effetto dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, 4° comma, d.lgs. 230/2021 (secondo cui: “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”), ha diritto di percepire per intero l'AUU; si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, detratto quanto eventualmente dal medesimo già corrisposto per lo stesso titolo, il contributo mensile di 500,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 7 di 9 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
La ricorrente ha avanzato, altresì, domanda di condanna del resistente, ai sensi dell'art. 473 bis 39, 3° comma, c.p.c., al risarcimento in favore proprio e della IG dei danni “da accertarsi in corso di causa”.
La domanda va disattesa poiché la disposizione testé menzionata presuppone ai fini della relativa applicazione l'esistenza di una pregressa regolamentazione da parte dell'Autorità giudiziaria del regime di affidamento e mantenimento della prole che, nel caso di specie, viene assunta solo oggi con la presente pronuncia.
Parimenti va disattesa l'istanza ex art. 473 bis 36 c.p.c. di idonea garanzia personale e reale per l'adempimento dell'obbligo di contribuzione paterna in difetto di prova della violazione di detto obbligo da parte del resistente.
Le spese seguono la soccombenza in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle sole fasi effettivamente espletate, applicati i valori minimi in ragione della natura del giudizio e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Persona_1
2) Con decorrenza dalla presente pronuncia, detratto quanto eventualmente corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della IG versando alla madre la somma mensile di € 500,00, Persona_1
da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
4) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del presente Controparte_1 Parte_1
procedimento liquidate per compensi professionali di avvocato in complessivi 1453,00 euro oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (se dovuti) ed oltre a spese vive generali non imponibili.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9