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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11964 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
CI PR CE rel.
FA CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8987/2023, introdotta da
(Salerno, 13.11.1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ZI SA
ricorrente nei confronti di
(Salerno, 15.2.1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Olimpia Cagnola;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei cui confronti questo ufficio ha pronunciato sentenza non Parte_1 Controparte_1 definitiva di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sono i genitori della minore (5.2.2014) che in sede di separazione è stata affidata ad Per_1
entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare.
In questa sede i coniugi convengono sulla opportunità di mantenere l'affidamento condiviso;
entrambi hanno domandato tuttavia la collocazione della figlia presso di sé con conseguente assegnazione della 2 casa familiare. Il ricorrente ha chiesto in ogni caso un ampliamento della frequentazione ed una riduzione del contributo perequativo posto a suo carico per il mantenimento della figlia, mentre la resistente ne ha invocato l'aumento.
All'udienza del 18.1.2024 le parti sono addivenute ad un accordo limitatamente al regime di frequentazione della minore, mentre sugli aspetti economici sono rimasti su posizioni divergenti;
con ordinanza del 26.10.2024 il Tribunale ha disposto indagini reddituali e patrimoniali di Polizia
Tributaria su entrambi i coniugi.
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e non vi
è dunque ragione di derogarvi.
Neppure vi sono ragioni valide per modificare il collocamento della minore, posto che sin dalla Per_1
separazione dei genitori ha sempre convissuto con la madre dapprima nella casa familiare sita in
Salerno, via Matteo Mazziotti 2, e successivamente a Roma, in via Ivanoe Bonomi 173, dove si appresta a frequentare la prima media e dove ha presumibilmente instaurato consuetudini di vita e relazioni sociali;
pertanto detta soluzione appare quella che può conferirle maggiore stabilità.
Quanto alla frequentazione paterna, attualmente l'assetto vigente è quello concordato dalle parti all'udienza del 18.1.2024, che non risulta presentare particolari criticità. Per quanto sopra, il collegio, nell'ottica di favorire un rapporto continuativo e stabile di con il padre e con il fratellino (figlio Per_1
nato dalla nuova unione di questi), ritiene che la frequentazione paterna possa essere determinata in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.1.2024 che prevede:
“- due fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 15,00, di cui uno a
Salerno: nel fine settimana in cui sarà a Salerno, il padre la verrà a prendere il venerdi all'uscita di scuola e la madre provvederà a riprenderla a Salerno la domenica alle ore 15,00;
- durante le festività natalizie degli anni dispari trascorrerà con il padre il periodo dal 23 dicembre al 27 dicembre, mentre negli anni pari il periodo dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo;
durante le festività pasquali, trascorrerà con il padre negli anni pari il periodo che va dal mercoledì di sospensione scolastica al pomeriggio del sabato Santo e negli anni dispari dal pomeriggio del sabato Santo fino al martedì precedente la ripresa delle scuola;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di giugno;
15 giorni, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio che nel mese di agosto;
3 giorni consecutivi a settembre in aggiunta al primo fine settimana del mese in cui starà con il padre a Salerno laddove non abbia attività scolastica, ovvero a Roma laddove invece la figlia abbia iniziato la scuola;
il tutto da concordarsi darsi in base alle esigenze della minore e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; 3
- starà con ciascun genitore nei giorni dei rispettivi compleanni e con il padre il giorno del compleanno del fratello Per_2
- i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del suo compleanno”.
CP_2
La casa familiare sita in Salerno, via Matteo Mazziotti 2 (di proprietà della madre del ricorrente, concessa in comodato a quest'ultimo), in sede di separazione è stata assegnata alla resistente (cfr. ordinanza del Tribunale di Salerno del 20.12.2014 – allegata al ricorso), in quanto genitore collocatario della figlia minore. Successivamente la resistente si è trasferita a Roma, lasciando l'immobile nella disponibilità del ricorrente. Ad oggi quindi va revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente.
Per il resto non vi è margine per emettere alcun provvedimento di assegnazione;
non relativamente alla casa di Salerno, che ha cessato di costituire la dimora abituale della minore, né relativamente alla casa di Roma che non ha mai costituito il luogo ove si è svolta la vita familiare prima della crisi;
gli interessati conserveranno pertanto la disponibilità di dette abitazioni in base ai rispettivi titoli.
MANTENIMENTO GL RE
Vi è contrasto in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia.
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere un assegno perequativo di €
800,00 mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili asserendo da un lato che le proprie condizioni economiche sarebbero meno floride in ragione della costituzione di una nuova famiglia e dalla nascita di un altro figlio (avvenuta il 27.2.2019), dall'altro che la resistente si troverebbe invece in una situazione migliore sul piano delle risorse personali;
tale rappresentazione viene fermamente avversata dalla controparte secondo cui tali mutamenti sarebbero stati già valutati in sede di separazione, mentre in questa sede andrebbero considerate le accresciute esigenze della minore
(di qui la richiesta di aumento).
La formazione di una nuova famiglia da parte del ricorrente era effettivamente già stata già valutata in sede di separazione dal Tribunale di Salerno, che sul punto aveva osservato “in merito a quanto dedotto dal ricorrente, in punto di diritto il Tribunale osserva che la costituzione di una nuova famiglia può avere un'incidenza marginale nella misura in cui il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso i figli nati dalla precedente relazione;
in particolare, se è vero che
i motivi sopravvenuti posti alla base della richiesta della revisione delle condizioni patrimoniali possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, soprattutto in conseguenza della nascita di altri figli, tuttavia occorre determinare, sulla base delle circostanze concrete, in quale misura abbiano determinato un reale ed effettivo depauperamento delle capacità patrimoniali in virtù di una valutazione comparativa della situazione delle parti”
(cfr. sentenza Tribunale di Salerno, n. 3184/22 pubblicata in data 27.9.2022). 4
Va poi considerato che il ricorrente nel presente giudizio a sostegno della sua richiesta non ha fornito indicazione alcuna circa la misura del concorso materno nel mantenimento del minore, impedendo così al collegio di operare una valutazione efficace dell'eventuale impatto dei sopravvenuti oneri familiari sulle sue risorse complessive.
è un professore associato presso l'Università degli Studi di Salerno e dichiara un reddito Parte_1 netto annuo (riferito all'anno 2024) pari ad € 47.550,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Risulta intestatario del conto corrente 8002135981 acceso presso Banca Generali con saldo al
3.12.2024 pari ad € 4.598,27 (cfr. indagini Guardia di Finanza depositate in data 22.1.2025).
Egli vive con la moglie, avvocato presso il Foro di Salerno, e il figlio nella ex casa Persona_3
familiare sita in Salerno, Via Matteo Mazziotti 2 (di proprietà della madre e concessa in comodato d'uso) ed è nudo proprietario al 50% di altro immobile sito in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese 12, nel quale vivono i suoi genitori e (titolari del diritto di usufrutto) Persona_4 Pt_2
nonché proprietario di un box auto e di un locale commerciale sito in Salerno, Via dei Principati 4, sul quale sussiste il diritto di usufrutto della madre, ; detto locale commerciale nel corso del Pt_2
presente giudizio è stato venduto al prezzo di 260.000,00 e il ricavato della vendita è stato versato in favore della usufruttuaria (cfr. atto di compravendita del 15.5.2023 depositato in data 11.10.2023 dal ricorrente).
La resistente è dipendente della Presidenza del Consiglio e dichiara (sempre in riferimento al 2024) un reddito netto annuo nel 2024 pari ad € 50.100,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Ella vive unitamente alla figlia minore in un immobile in locazione per il quale sostiene mensilmente un canone di € 850,00 (cfr. contratto di locazione allegato sub doc. 8 alla comparsa).
Risulta intestataria presso Finecobank Banca Fineco S.p.A. del conto corrente n. 3136678 con saldo all'11.11.2024 pari ad € 7.067,13; del deposito convenzionale n. 1380881 con saldo all'11.11.2024 di
€ 7.009,49; inoltre presso il suddetto istituto bancario risulta acceso un rapporto di investimento
(deposito Advice Plus n. 8069785) con deposito in titoli pari ad € 227.510,83 alla data dell'11.11.2024
(cfr. indagini Guardia di Finanza depositate in data 3.1.2025).
Inoltre la resistente risulta proprietaria, in via esclusiva o in quota in comproprietà con il fratello, di n° 36 immobili nella città di Salerno e n° 1 in Pescasseroli (AQ) e segnatamente:
1) per l'intero, di quattro immobili di cui due siti in Salerno alla Via Lucio Orofino n°47 e consistenti in due appartamenti per civile abitazione nonché due immobili siti in Salerno, alla Via Andrea
Aurofino n°27, il primo adibito a magazzino ed il secondo ad autorimessa;
2) per l'intera nuda proprietà, di due immobili siti in Salerno, alla Via Lucio Orofino n°43, entrambi adibiti a negozio;
5
3) per la quota pari alla metà della nuda proprietà, di due immobili, il primo sito in Salerno, alla Via
Lucio Orofino n°37/39, adibito a negozio ed il secondo sito in Salerno alla Via Lucio Orofino n°43, adibito a attività commerciale;
4) per la quota pari alla metà della proprietà, di sei immobili siti in Salerno, alla Via Adriano Aurofino adibiti ad autorimesse;
5) per la quota pari alla metà della proprietà, di un immobile sito in Salerno, alla Via Adriano Aurofino adibito ad ufficio – studio.
Sul punto la resistente ha riferito che tutti gli immobili di sua proprietà sarebbero stati concessi a terzi in comodato gratuito e, quindi, non sarebbero stati produttivi di reddito;
viceversa dagli accertamenti della Guardia di Finanza (cfr. visure effettuate tramite la banca dati Serpico- A.T. e depositate in data
25.11.2024) è emerso che nell'anno 2023 ha percepito redditi per locazioni ad uso non abitativo per €
41.360,00 e che nell'anno 2024 ha percepito a titolo di corrispettivo per vari atti preliminari di vendita l'importo complessivo di € 433.000,00.
Delineata la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che vede la resistente beneficiare di un reddito da lavoro dipendente lievemente maggiore rispetto a quello del ricorrente, e per contro disporre di ben maggiori risorse patrimoniali della stessa derivanti soprattutto dai cespiti immobiliari, il collegio, ritiene che il contributo perequativo paterno al mantenimento di con decorrenza dal Per_1
mese successivo al deposito della presente sentenza, possa essere rideterminato in € 600,00 mensili, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT mensili, considerato il divario tra le risorse dei genitori, le presumibili esigenze della minore in relazione all'età, la valenza economica dei rispettivi compiti di cura.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per così come previste dal Per_1
protocollo in uso presso questo Tribunale, va mantenuto in pari quota.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8987/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe:
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso Per_1
la madre e frequentazione con il padre regolata come indicato in motivazione;
- revoca l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di in favore di un assegno di € 600,00 mensili a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da corrispondere entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat;
6
- pone le spese straordinarie occorrenti per - regolate sulla base del protocollo vigente presso Per_1
questo ufficio giudiziario - a carico di ciascun genitore in pari quota;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25.7.2025 la CE est. La Presidente
CI PR RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
CI PR CE rel.
FA CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8987/2023, introdotta da
(Salerno, 13.11.1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ZI SA
ricorrente nei confronti di
(Salerno, 15.2.1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Olimpia Cagnola;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei cui confronti questo ufficio ha pronunciato sentenza non Parte_1 Controparte_1 definitiva di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sono i genitori della minore (5.2.2014) che in sede di separazione è stata affidata ad Per_1
entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare.
In questa sede i coniugi convengono sulla opportunità di mantenere l'affidamento condiviso;
entrambi hanno domandato tuttavia la collocazione della figlia presso di sé con conseguente assegnazione della 2 casa familiare. Il ricorrente ha chiesto in ogni caso un ampliamento della frequentazione ed una riduzione del contributo perequativo posto a suo carico per il mantenimento della figlia, mentre la resistente ne ha invocato l'aumento.
All'udienza del 18.1.2024 le parti sono addivenute ad un accordo limitatamente al regime di frequentazione della minore, mentre sugli aspetti economici sono rimasti su posizioni divergenti;
con ordinanza del 26.10.2024 il Tribunale ha disposto indagini reddituali e patrimoniali di Polizia
Tributaria su entrambi i coniugi.
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e non vi
è dunque ragione di derogarvi.
Neppure vi sono ragioni valide per modificare il collocamento della minore, posto che sin dalla Per_1
separazione dei genitori ha sempre convissuto con la madre dapprima nella casa familiare sita in
Salerno, via Matteo Mazziotti 2, e successivamente a Roma, in via Ivanoe Bonomi 173, dove si appresta a frequentare la prima media e dove ha presumibilmente instaurato consuetudini di vita e relazioni sociali;
pertanto detta soluzione appare quella che può conferirle maggiore stabilità.
Quanto alla frequentazione paterna, attualmente l'assetto vigente è quello concordato dalle parti all'udienza del 18.1.2024, che non risulta presentare particolari criticità. Per quanto sopra, il collegio, nell'ottica di favorire un rapporto continuativo e stabile di con il padre e con il fratellino (figlio Per_1
nato dalla nuova unione di questi), ritiene che la frequentazione paterna possa essere determinata in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.1.2024 che prevede:
“- due fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 15,00, di cui uno a
Salerno: nel fine settimana in cui sarà a Salerno, il padre la verrà a prendere il venerdi all'uscita di scuola e la madre provvederà a riprenderla a Salerno la domenica alle ore 15,00;
- durante le festività natalizie degli anni dispari trascorrerà con il padre il periodo dal 23 dicembre al 27 dicembre, mentre negli anni pari il periodo dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo;
durante le festività pasquali, trascorrerà con il padre negli anni pari il periodo che va dal mercoledì di sospensione scolastica al pomeriggio del sabato Santo e negli anni dispari dal pomeriggio del sabato Santo fino al martedì precedente la ripresa delle scuola;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese di giugno;
15 giorni, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio che nel mese di agosto;
3 giorni consecutivi a settembre in aggiunta al primo fine settimana del mese in cui starà con il padre a Salerno laddove non abbia attività scolastica, ovvero a Roma laddove invece la figlia abbia iniziato la scuola;
il tutto da concordarsi darsi in base alle esigenze della minore e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; 3
- starà con ciascun genitore nei giorni dei rispettivi compleanni e con il padre il giorno del compleanno del fratello Per_2
- i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del suo compleanno”.
CP_2
La casa familiare sita in Salerno, via Matteo Mazziotti 2 (di proprietà della madre del ricorrente, concessa in comodato a quest'ultimo), in sede di separazione è stata assegnata alla resistente (cfr. ordinanza del Tribunale di Salerno del 20.12.2014 – allegata al ricorso), in quanto genitore collocatario della figlia minore. Successivamente la resistente si è trasferita a Roma, lasciando l'immobile nella disponibilità del ricorrente. Ad oggi quindi va revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente.
Per il resto non vi è margine per emettere alcun provvedimento di assegnazione;
non relativamente alla casa di Salerno, che ha cessato di costituire la dimora abituale della minore, né relativamente alla casa di Roma che non ha mai costituito il luogo ove si è svolta la vita familiare prima della crisi;
gli interessati conserveranno pertanto la disponibilità di dette abitazioni in base ai rispettivi titoli.
MANTENIMENTO GL RE
Vi è contrasto in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia.
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere un assegno perequativo di €
800,00 mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili asserendo da un lato che le proprie condizioni economiche sarebbero meno floride in ragione della costituzione di una nuova famiglia e dalla nascita di un altro figlio (avvenuta il 27.2.2019), dall'altro che la resistente si troverebbe invece in una situazione migliore sul piano delle risorse personali;
tale rappresentazione viene fermamente avversata dalla controparte secondo cui tali mutamenti sarebbero stati già valutati in sede di separazione, mentre in questa sede andrebbero considerate le accresciute esigenze della minore
(di qui la richiesta di aumento).
La formazione di una nuova famiglia da parte del ricorrente era effettivamente già stata già valutata in sede di separazione dal Tribunale di Salerno, che sul punto aveva osservato “in merito a quanto dedotto dal ricorrente, in punto di diritto il Tribunale osserva che la costituzione di una nuova famiglia può avere un'incidenza marginale nella misura in cui il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso i figli nati dalla precedente relazione;
in particolare, se è vero che
i motivi sopravvenuti posti alla base della richiesta della revisione delle condizioni patrimoniali possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, soprattutto in conseguenza della nascita di altri figli, tuttavia occorre determinare, sulla base delle circostanze concrete, in quale misura abbiano determinato un reale ed effettivo depauperamento delle capacità patrimoniali in virtù di una valutazione comparativa della situazione delle parti”
(cfr. sentenza Tribunale di Salerno, n. 3184/22 pubblicata in data 27.9.2022). 4
Va poi considerato che il ricorrente nel presente giudizio a sostegno della sua richiesta non ha fornito indicazione alcuna circa la misura del concorso materno nel mantenimento del minore, impedendo così al collegio di operare una valutazione efficace dell'eventuale impatto dei sopravvenuti oneri familiari sulle sue risorse complessive.
è un professore associato presso l'Università degli Studi di Salerno e dichiara un reddito Parte_1 netto annuo (riferito all'anno 2024) pari ad € 47.550,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Risulta intestatario del conto corrente 8002135981 acceso presso Banca Generali con saldo al
3.12.2024 pari ad € 4.598,27 (cfr. indagini Guardia di Finanza depositate in data 22.1.2025).
Egli vive con la moglie, avvocato presso il Foro di Salerno, e il figlio nella ex casa Persona_3
familiare sita in Salerno, Via Matteo Mazziotti 2 (di proprietà della madre e concessa in comodato d'uso) ed è nudo proprietario al 50% di altro immobile sito in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese 12, nel quale vivono i suoi genitori e (titolari del diritto di usufrutto) Persona_4 Pt_2
nonché proprietario di un box auto e di un locale commerciale sito in Salerno, Via dei Principati 4, sul quale sussiste il diritto di usufrutto della madre, ; detto locale commerciale nel corso del Pt_2
presente giudizio è stato venduto al prezzo di 260.000,00 e il ricavato della vendita è stato versato in favore della usufruttuaria (cfr. atto di compravendita del 15.5.2023 depositato in data 11.10.2023 dal ricorrente).
La resistente è dipendente della Presidenza del Consiglio e dichiara (sempre in riferimento al 2024) un reddito netto annuo nel 2024 pari ad € 50.100,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Ella vive unitamente alla figlia minore in un immobile in locazione per il quale sostiene mensilmente un canone di € 850,00 (cfr. contratto di locazione allegato sub doc. 8 alla comparsa).
Risulta intestataria presso Finecobank Banca Fineco S.p.A. del conto corrente n. 3136678 con saldo all'11.11.2024 pari ad € 7.067,13; del deposito convenzionale n. 1380881 con saldo all'11.11.2024 di
€ 7.009,49; inoltre presso il suddetto istituto bancario risulta acceso un rapporto di investimento
(deposito Advice Plus n. 8069785) con deposito in titoli pari ad € 227.510,83 alla data dell'11.11.2024
(cfr. indagini Guardia di Finanza depositate in data 3.1.2025).
Inoltre la resistente risulta proprietaria, in via esclusiva o in quota in comproprietà con il fratello, di n° 36 immobili nella città di Salerno e n° 1 in Pescasseroli (AQ) e segnatamente:
1) per l'intero, di quattro immobili di cui due siti in Salerno alla Via Lucio Orofino n°47 e consistenti in due appartamenti per civile abitazione nonché due immobili siti in Salerno, alla Via Andrea
Aurofino n°27, il primo adibito a magazzino ed il secondo ad autorimessa;
2) per l'intera nuda proprietà, di due immobili siti in Salerno, alla Via Lucio Orofino n°43, entrambi adibiti a negozio;
5
3) per la quota pari alla metà della nuda proprietà, di due immobili, il primo sito in Salerno, alla Via
Lucio Orofino n°37/39, adibito a negozio ed il secondo sito in Salerno alla Via Lucio Orofino n°43, adibito a attività commerciale;
4) per la quota pari alla metà della proprietà, di sei immobili siti in Salerno, alla Via Adriano Aurofino adibiti ad autorimesse;
5) per la quota pari alla metà della proprietà, di un immobile sito in Salerno, alla Via Adriano Aurofino adibito ad ufficio – studio.
Sul punto la resistente ha riferito che tutti gli immobili di sua proprietà sarebbero stati concessi a terzi in comodato gratuito e, quindi, non sarebbero stati produttivi di reddito;
viceversa dagli accertamenti della Guardia di Finanza (cfr. visure effettuate tramite la banca dati Serpico- A.T. e depositate in data
25.11.2024) è emerso che nell'anno 2023 ha percepito redditi per locazioni ad uso non abitativo per €
41.360,00 e che nell'anno 2024 ha percepito a titolo di corrispettivo per vari atti preliminari di vendita l'importo complessivo di € 433.000,00.
Delineata la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, che vede la resistente beneficiare di un reddito da lavoro dipendente lievemente maggiore rispetto a quello del ricorrente, e per contro disporre di ben maggiori risorse patrimoniali della stessa derivanti soprattutto dai cespiti immobiliari, il collegio, ritiene che il contributo perequativo paterno al mantenimento di con decorrenza dal Per_1
mese successivo al deposito della presente sentenza, possa essere rideterminato in € 600,00 mensili, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT mensili, considerato il divario tra le risorse dei genitori, le presumibili esigenze della minore in relazione all'età, la valenza economica dei rispettivi compiti di cura.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per così come previste dal Per_1
protocollo in uso presso questo Tribunale, va mantenuto in pari quota.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8987/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe:
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso Per_1
la madre e frequentazione con il padre regolata come indicato in motivazione;
- revoca l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di in favore di un assegno di € 600,00 mensili a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da corrispondere entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat;
6
- pone le spese straordinarie occorrenti per - regolate sulla base del protocollo vigente presso Per_1
questo ufficio giudiziario - a carico di ciascun genitore in pari quota;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25.7.2025 la CE est. La Presidente
CI PR RT NZ