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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 21.1.2025
Alle ore 9,05 sono comparsi l'avv. de Finis per parte appellante e l'avv. Nicoletti per parte appellata, le quali discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie difensive e concludono come in atti.
L'avv. Nicoletti propone la definizione conciliativa della lite con assunzione dell'impegno della sig.ra Nicoletti al pagamento delle rate di mutuo e contributo alle spese di lite da parte dell'appellante in misura di € 1.500,00.
L'avv. de Finis rileva che la proposta appare tardiva relativamente allo stato del presente giudizio e non libera l'appellante dall'obbligo di pagare il mutuo;
per tale motivo l'accollo delle spese di procedura pare incongruo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che le parti rinunciano alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado n° 1230/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marialorenza de Finis
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
pagina 1 di 9 , residente in [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 187/2024 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data il 23.4.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis, nel merito
in via principale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento 114/2024 che ha deciso sull'opposizione a precetto svolta da accertata Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza del precetto opposto dd.
15.1.2024 notificato in data 26.1.2024 per difetto di titolarità del diritto asseritamente vantato dalla sig.ra e comunque per tutto quanto esposto in narrativa, CP_1 dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione al precetto per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare invalido, nullo, inefficace o comunque annullare l'atto di precetto opposto;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre che la somma eventualmente dovuta da a titolo di capitale e interessi Parte_1 dovrà essere versata sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso la Banca per il Trentino - Alto Adige;
in ogni caso condannare al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio e, in riforma dell´impugnata sentenza,
[...] del primo grado di giudizio;
ovvero provvedere alla compensazione. Nella denegata ipotesi di conferma della condanna di alla refusione a Parte_1 CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, ridurne l´ammontare secondo
[...] giustizia e secondo i parametri di legge”
Parte appellata così conclude:
“In via principale: rigettare l'appello, proposto dal sig. avverso la sentenza n. 114/2024 Parte_1 emessa in data 24/04/2024 dal Giudice di Pace di Trento, dott. S. , Controparte_2 nel procedimento sub r.g. 408/2024, perché infondato in fatto e in diritto e per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 9 Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Parte_1 chiedeva di accertare “l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza” del precetto dd. 15.1.2024 notificatogli il 26.1.2024 “per difetto di titolarità del diritto asseritamente vantato dalla sig.ra ” e, di conseguenza, di dichiararlo CP_1 invalido, nullo, inefficace o comunque di annullarlo.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ il punto dell'omologato accordo di separazione con cui egli si era impegnato, unitamente alla moglie, a versare l'importo mensile di € 300,00 su un conto corrente cointestato a entrambi presso la Cassa Rurale di Trento, da cui veniva prelevato il denaro per i pagamenti delle rate relative ai mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, non equivaleva all'assunzione di un obbligo di ciascun coniuge nei confronti dell'altro;
➢ il credito vantato nell'atto di precetto era riferibile alla banca mutuante e non alla
, non avendo la stessa pagato alcun importo in aggiunta alla quota di sua CP_1 spettanza delle periodiche rate di mutuo;
➢ l'accordo di separazione omologato dal Tribunale non vale come titolo esecutivo per tutte le pattuizioni che ne costituiscono il contenuto, ma solo per quelle attributive di un diritto di credito;
➢ nel novero di queste non è compresa quella relativa al detto versamento;
➢ in ordine al pagamento richiesto con l'atto di precetto la difettava di titolo CP_1 esecutivo e anche di un interesse giuridico concreto e attuale, non avendo provveduto, in luogo di esso opponente, a versare alla banca l'importo precettato;
➢ la richiesta di pagamento formulata nel precetto opposto era anche contraddittoria, essendosi sollecitato il versamento dell'intera somma precettata, comprensiva delle spese di precetto, sul conto corrente cointestato, che, invece, poteva essere usato soltanto per il pagamento delle rate dei mutui.
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione e ne chiedeva il CP_1 rigetto, assumendo, in particolare, di essere provvista di legittimazione attiva in ordine al pagamento oggetto dell'atto di precetto e di essere titolare di un concreto interesse giuridico a richiederlo, visto che, essendo obbligata in solido con il marito nei confronti dell'istituto di credito mutuante, l'inadempimento dello stesso la esponeva al rischio di dover pagare interessi moratori, alla revoca del mutuo e ad azioni esecutive della parte creditrice;
assumeva, inoltre, che nel caso di specie trattavasi di un obbligo di fare e non già di pagare e che nulla le avrebbe impedito di utilizzare le somme eventualmente versate dalla controparte sul conto cointestato a titolo di spese di precetto per il pagamento delle quote delle rate dei mutui di sua spettanza.
Con la sentenza n° 187/2024, pubblicata il 23.4.2024, l'adito giudice di pace rigettava il ricorso e condannava a pagare a la Parte_1 Parte_2 somma di € 2.538,47, oltre interessi, e a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice rilevava che:
pagina 3 di 9 ➢ tra i mezzi di sussistenza garantiti alla prole rientra, oltre che l'assegno di mantenimento, anche l'alloggio familiare;
➢ pertanto, il coniuge inadempiente all'obbligo di pagare le rate di mutuo relativo all'acquisto della casa familiare “è passibile di una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 del codice penale”;
➢ la pattuizione dell'accordo di separazione in questione attribuiva un diritto di credito all'opposta;
➢ nella parte relativa all'impegno dei due coniugi a versare la somma mensile di €
300,00 su conto cointestato, per destinarla al pagamento dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, l'accordo di separazione recava “un accollo interno”, non opponibile alla banca mutuante, che non vi aveva aderito.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello per chiedere, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare invalido, nullo, inefficace o comunque di annullare l'atto di precetto opposto;
in subordine chiedeva di disporre che la somma eventualmente da lui dovuta fosse versata sul conto corrente cointestato ai due coniugi.
L'impugnante articolava cinque motivi di appello.
Con il primo rilevava che il primo giudice aveva effettuato un erroneo e contraddittorio richiamo alla nozione penalistica di mantenimento, peraltro neppure rilevante ai fini del giudizio, senza considerare che l'accordo di separazione non attribuiva un diritto di credito a ciascuno dei due coniugi nei confronti dell'altro in ordine al pattuito versamento mensile e non costituiva titolo esecutivo;
evidenziava, inoltre, da un lato, che il detto accordo non consentiva neppure l'esatta individuazione dell'importo mensile dovuto, come dimostrato dal fatto che il piano di ammortamento allegato al precetto era diverso rispetto a quello originario menzionato nel decreto di omologa;
e dall'altro che conteneva “una previsione meramente ricognitiva dell'obbligo dei coniugi a versare la somma dovuta all'istituto di credito”.
Con il secondo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c., sottolineando che nel caso di specie non ricorreva un accollo, visto che entrambi i coniugi erano già debitori solidali dall'istituto di credito mutuante.
Con il terzo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato il giudice di primo grado che l'obbligo dedotto dalla precettante era, di fatto, ineseguibile, non potendo egli essere materialmente costretto a versare la pattuita somma mensile sul conto comune.
Con il quarto censurava la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, anche in punto di quantum, non essendosi considerato che non era stata svolta alcuna attività istruttoria, né decisionale.
Con il quinto eccepiva la carenza di motivazione o comunque la sua illogicità e contraddittorietà, per averlo il primo giudice condannato a pagare l'importo di € 2.538,47
pagina 4 di 9 direttamente alla a fronte di un atto di precetto in cui gli era stato intimato di CP_1 versare il detto importo sul conto corrente cointestato.
Nel costituirsi in giudizio contestava integralmente l'atto di CP_1 appello e i motivi ivi formulati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Per ragioni di ordine logico appare opportuno procedere in primo luogo all'esame del quinto motivo di appello, che è fondato.
Risulta per tabulas che:
in data 6.10.2017 il Tribunale di Rovereto omologava la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni riportate nell'accordo Parte_1 CP_1 sottoscritto dai due coniugi, il cui punto 4 testualmente recita “il conto corrente cointestato fra i due coniugi acceso presso la Cassa Rurale di Trento ove poggiano i mutui mensile e semestrale della casa familiare in comproprietà, verrà utilizzato solo per il pagamento delle rate. I coniugi si impegnano a versare su tale conto l'importo di € 300,00 mensili ciascuno per il 2017, aumentando l'importo di anno in anno secondo lo schema di piano ammortamento mutui allegato e sottoscritto dalle parti e ritenuto dalle medesime vincolante”; con l'atto di precetto opposto richiamata tale condizione di separazione CP_1
e premesso che alla data del 31.12.2023 sul conto corrente cointestato doveva essere versata in base all'allegato piano di ammortamento, “aggiornato rispetto al piano di ammortamento allegato all'omologa e sottoscritto dai coniugi”, la complessiva somma di
€ 4.716,61, esponeva che il coniuge non aveva corrisposto la metà di sua spettanza, pari a
€ 2.358,30, di talché gli intimava di versare tale importo sul conto corrente cointestato, oltre le spese di precetto, quantificate in € 180,17; nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio ex art. 615 c.p.c. poi introdotto dal coniuge, l'odierna appellata si limitava a chiedere il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di suo parziale accoglimento, declaratoria di validità del precetto “in relazione alla differenza”. non ha, dunque, richiesto nell'atto di precetto, e invero neppure CP_1 nel successivo giudizio di opposizione proposto ex adverso, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 2.358,30 direttamente in suo favore, non essendo del resto ciò previsto nell'accordo di separazione.
Pertanto, il primo giudice, avendo condannato a pagare la Parte_1 detta somma direttamente alla , anziché a versarla sul conto cointestato, ha CP_1 effettivamente emesso una declaratoria non corrispondente né al titolo che parte appellata intende azionare in executivis, né all'atto di precetto con cui si è preannunciata l'azione esecutiva (omettendo altresì di giustificare tale statuizione, con ciò incorrendo effettivamente nell'eccepito difetto di motivazione).
pagina 5 di 9 Il che appare ex se sufficiente a giustificare in parte qua la riforma dell'impugnata sentenza.
Ciò detto, occorre procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello, con cui l'impugnante, oltre a censurare la pronuncia di primo grado, ha inteso sostenere la fondatezza della propria opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c..
Con riguardo al primo motivo, devesi considerare che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale (v. Cass., n° 1188/1978; Cass., n° 11316/2011; Cass., n°
216761/2021; Cass., n° 15697/2023), l'accordo di separazione, essendo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliare del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c.
e, in quanto tale, ove ritualmente omologato, come nel caso di specie, acquista efficacia di titolo esecutivo in ordine alle obbligazioni nel medesimo fissate, rientrando nel novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma 2, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”, sempre che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
In tale evenienza è, dunque, idoneo a innescare un processo di esecuzione forzata in danno del coniuge inadempiente e, quindi, non richiede un ulteriore intervento del giudice.
Nella fattispecie in esame l'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Rovereto appare connotato dai detti requisiti anche nella parte relativa all'incontestata assunzione dell'obbligo, da parte di ciascuno dei due coniugi, di versare mensilmente, sul conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Trento, oggi Banca per il Trentino
Alto Adige, un importo di pari ammontare, al fine di far fronte al pagamento delle rate periodiche (mensili e semestrale) dei due mutui stipulati congiuntamente con il detto istituto di credito.
Al riguardo devesi rilevare innanzi tutto che dal pattuito versamento dell'iniziale paritaria somma mensile di € 300,00 per l'anno 2017 può desumersi che si sia inteso stabilire che anche per gli anni successivi i coniugi avrebbero dovuto versare mensilmente un importo di pari entità (il che è peraltro incontroverso).
L'espresso riferimento a un incremento della detta iniziale somma negli anni successivi “secondo lo schema di piano ammortamento mutui allegato e sottoscritto dalle parti e ritenuto dalle medesime vincolante”, valutato unitamente alla destinazione di tale provvista, induce poi ragionevolmente a ritenere che le parti abbiano voluto pattuire che a partire dal 2018 l'importo da versare ogni mese sarebbe stato quantificato in misura tale che il totale delle somme versate da entrambi alla fine dell'anno solare fosse quantomeno pari al totale delle due rate semestrali e delle dodici rate mensili relative ai due mutui.
Pertanto, il diritto vantato nell'atto di precetto opposto appare riferibile a un importo di denaro agevolmente quantificabile per relationem alla stregua degli elementi indicati nel titolo stante il chiaro riferimento ivi contenuto al piano di ammortamento (la pagina 6 di 9 cui materiale allegazione al precetto in esame ha soltanto consentito di documentare l'esatta entità della somma precettata, il cui ammontare, peraltro, in primo grado non è stato oggetto di alcun rilievo da parte dell'odierno appellante, di talché sul punto è preclusa qualsivoglia contestazione), né risulta soggetto a termini o condizione ovvero ad altro limite sui tempi e modi di esercizio dello stesso.
A sostegno del motivo di opposizione in esame non appare poi ascrivibile decisivo rilievo alla considerazione dell'appellante secondo cui l'importo richiestogli è da lui dovuto all'istituto di credito mutuante, non alla controparte (non avendolo quest'ultima versato in sua vece alla banca), che, quindi, non sarebbe titolare del credito azionato.
A questo proposito mette conto rilevare, da un lato, che, come detto, CP_1 ha intimato al coniuge di versare la somma precettata non a sé, ma sul conto
[...] cointestato, sì come concordato in sede di separazione;
e dall'altro, che all'obbligo assunto da ciascun coniuge di versare mensilmente una quota di pari importo sul conto corrente cointestato in modo tale che alla fine dell'anno solare risulti ivi depositata una somma non inferiore al totale delle rate dovute annualmente da entrambi, in solido, all'istituto di credito in relazione ai due mutui contratti per l'acquisto della casa familiare corrisponde il diritto dell'altro coniuge all'effettiva esecuzione dei pattuiti versamenti mensili, che deve intendersi ulteriore e diverso da quello in titolarità della banca mutuante.
Non vi è dubbio (e la stessa opposta non lo nega) che a quest'ultima sia riferibile il diritto di incassare le somme mensilmente versate dai due coniugi sul conto corrente cointestato, nel quale, quindi, secondo l'accordo formalizzato in sede di separazione, deve essere costituita ogni mese la provvista per il pagamento delle rate (mensili e semestrali) dei due mutui contratti per l'acquisto della casa familiare.
Tale diritto di credito è però altro rispetto al diritto avente oggetto il materiale versamento mensile dei detti importi sul conto cointestato che ciascun coniuge può vantare nei confronti dell'altro per effetto della sopra menzionata condizione di separazione contrassegnata dal numero 4.
Trattasi di diritto che prescinde da un eventuale pagamento, da parte del coniuge che ha versato la sua quota, anche di tutta o parte della quota delle rate mensili dovuta dall'altro coniuge e che è stato evidentemente contemplato dall'accordo di separazione per contenere il rischio a cui il coniuge adempiente viene a essere esposto a causa dell'inadempimento dell'altro, nella misura in cui gli consente di attivarsi per conseguire il versamento del quantum dovuto dal coniuge inadempiente e, quindi, di precostituire sul conto la provvista diretta al pagamento delle rate di mutuo, e ciò prima ancora e indipendentemente da una qualsivoglia iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, della banca mutuante (di cui, nonostante il proprio adempimento, potrebbe essere anche il destinatario stante il vincolo della solidarietà passiva) e, come detto, da un suo pagamento (totale o parziale) anche della quota del coobbligato.
pagina 7 di 9 Alla luce di tali considerazioni vi è, dunque, ragione di ritenere che CP_1 fosse legittimata a intimare al marito di versare sul conto corrente cointestato la
[...] quota delle periodiche rate di mutuo dallo stesso dovuta e che fosse anche titolare di un concreto e attuale interesse giuridico ad azionare tale pretesa, onde evitare di dover poi far fronte a eventuali richieste di adempimento della banca e provvedere in sua vece al pagamento della quota in questione.
Il che induce a disattendere i primi due motivi di opposizione, potendosi ritenere assorbita nelle considerazioni svolte anche la censura dell'appellante relativa alla parte della motivazione della sentenza impugnata recante il riferimento all'istituto dell'accollo.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di appello, venendo pur sempre in rilievo nel caso di specie il pagamento di una somma di denaro, come tale suscettibile di esecuzione, essendo “irrilevante in proposito che nel titolo siano indicate determinate e specifiche modalità di adempimento dell'obbligo di pagamento, in quanto l'esecuzione di un siffatto obbligo può comunque trovare attuazione esclusivamente attraverso il procedimento di espropriazione forzata” (così Cass., n°
23900/2018).
In definitiva, nonostante la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra indicati, l'opposizione proposta dall'appellante ex art. 615 c.p.c. deve essere disattesa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi di cui al DM
n° 55/2014, previa riduzione, per entrambi i gradi di giudizio, di quelli relativi alla fase istruttoria e/o di trattazione (che vanno comunque riconosciuti, essendosi reputata sufficiente a tal fine (Cass. n. 34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti e le deduzioni a verbale, attività espletate sia in primo grado che nel presente giudizio di appello, il che rileva ai fini del 4° motivo di appello), non essendosi proceduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale
(non essendovi stata necessità di esaminare in tale ultima fase questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), devono essere poste a carico della parte appellante, comunque soccombente in ordine all'opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n° 187/2024 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data
23.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 2.538,47 direttamente a CP_1
- rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite di Parte_1 CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida: per il primo grado di giudizio in € 876,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 21.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 21.1.2025
Alle ore 9,05 sono comparsi l'avv. de Finis per parte appellante e l'avv. Nicoletti per parte appellata, le quali discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie difensive e concludono come in atti.
L'avv. Nicoletti propone la definizione conciliativa della lite con assunzione dell'impegno della sig.ra Nicoletti al pagamento delle rate di mutuo e contributo alle spese di lite da parte dell'appellante in misura di € 1.500,00.
L'avv. de Finis rileva che la proposta appare tardiva relativamente allo stato del presente giudizio e non libera l'appellante dall'obbligo di pagare il mutuo;
per tale motivo l'accollo delle spese di procedura pare incongruo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che le parti rinunciano alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado n° 1230/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marialorenza de Finis
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
pagina 1 di 9 , residente in [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 187/2024 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data il 23.4.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis, nel merito
in via principale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento 114/2024 che ha deciso sull'opposizione a precetto svolta da accertata Parte_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza del precetto opposto dd.
15.1.2024 notificato in data 26.1.2024 per difetto di titolarità del diritto asseritamente vantato dalla sig.ra e comunque per tutto quanto esposto in narrativa, CP_1 dichiarare legittima e ammissibile l'opposizione al precetto per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare invalido, nullo, inefficace o comunque annullare l'atto di precetto opposto;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre che la somma eventualmente dovuta da a titolo di capitale e interessi Parte_1 dovrà essere versata sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso la Banca per il Trentino - Alto Adige;
in ogni caso condannare al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio e, in riforma dell´impugnata sentenza,
[...] del primo grado di giudizio;
ovvero provvedere alla compensazione. Nella denegata ipotesi di conferma della condanna di alla refusione a Parte_1 CP_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, ridurne l´ammontare secondo
[...] giustizia e secondo i parametri di legge”
Parte appellata così conclude:
“In via principale: rigettare l'appello, proposto dal sig. avverso la sentenza n. 114/2024 Parte_1 emessa in data 24/04/2024 dal Giudice di Pace di Trento, dott. S. , Controparte_2 nel procedimento sub r.g. 408/2024, perché infondato in fatto e in diritto e per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 9 Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Parte_1 chiedeva di accertare “l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza” del precetto dd. 15.1.2024 notificatogli il 26.1.2024 “per difetto di titolarità del diritto asseritamente vantato dalla sig.ra ” e, di conseguenza, di dichiararlo CP_1 invalido, nullo, inefficace o comunque di annullarlo.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ il punto dell'omologato accordo di separazione con cui egli si era impegnato, unitamente alla moglie, a versare l'importo mensile di € 300,00 su un conto corrente cointestato a entrambi presso la Cassa Rurale di Trento, da cui veniva prelevato il denaro per i pagamenti delle rate relative ai mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, non equivaleva all'assunzione di un obbligo di ciascun coniuge nei confronti dell'altro;
➢ il credito vantato nell'atto di precetto era riferibile alla banca mutuante e non alla
, non avendo la stessa pagato alcun importo in aggiunta alla quota di sua CP_1 spettanza delle periodiche rate di mutuo;
➢ l'accordo di separazione omologato dal Tribunale non vale come titolo esecutivo per tutte le pattuizioni che ne costituiscono il contenuto, ma solo per quelle attributive di un diritto di credito;
➢ nel novero di queste non è compresa quella relativa al detto versamento;
➢ in ordine al pagamento richiesto con l'atto di precetto la difettava di titolo CP_1 esecutivo e anche di un interesse giuridico concreto e attuale, non avendo provveduto, in luogo di esso opponente, a versare alla banca l'importo precettato;
➢ la richiesta di pagamento formulata nel precetto opposto era anche contraddittoria, essendosi sollecitato il versamento dell'intera somma precettata, comprensiva delle spese di precetto, sul conto corrente cointestato, che, invece, poteva essere usato soltanto per il pagamento delle rate dei mutui.
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione e ne chiedeva il CP_1 rigetto, assumendo, in particolare, di essere provvista di legittimazione attiva in ordine al pagamento oggetto dell'atto di precetto e di essere titolare di un concreto interesse giuridico a richiederlo, visto che, essendo obbligata in solido con il marito nei confronti dell'istituto di credito mutuante, l'inadempimento dello stesso la esponeva al rischio di dover pagare interessi moratori, alla revoca del mutuo e ad azioni esecutive della parte creditrice;
assumeva, inoltre, che nel caso di specie trattavasi di un obbligo di fare e non già di pagare e che nulla le avrebbe impedito di utilizzare le somme eventualmente versate dalla controparte sul conto cointestato a titolo di spese di precetto per il pagamento delle quote delle rate dei mutui di sua spettanza.
Con la sentenza n° 187/2024, pubblicata il 23.4.2024, l'adito giudice di pace rigettava il ricorso e condannava a pagare a la Parte_1 Parte_2 somma di € 2.538,47, oltre interessi, e a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice rilevava che:
pagina 3 di 9 ➢ tra i mezzi di sussistenza garantiti alla prole rientra, oltre che l'assegno di mantenimento, anche l'alloggio familiare;
➢ pertanto, il coniuge inadempiente all'obbligo di pagare le rate di mutuo relativo all'acquisto della casa familiare “è passibile di una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 del codice penale”;
➢ la pattuizione dell'accordo di separazione in questione attribuiva un diritto di credito all'opposta;
➢ nella parte relativa all'impegno dei due coniugi a versare la somma mensile di €
300,00 su conto cointestato, per destinarla al pagamento dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, l'accordo di separazione recava “un accollo interno”, non opponibile alla banca mutuante, che non vi aveva aderito.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello per chiedere, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare invalido, nullo, inefficace o comunque di annullare l'atto di precetto opposto;
in subordine chiedeva di disporre che la somma eventualmente da lui dovuta fosse versata sul conto corrente cointestato ai due coniugi.
L'impugnante articolava cinque motivi di appello.
Con il primo rilevava che il primo giudice aveva effettuato un erroneo e contraddittorio richiamo alla nozione penalistica di mantenimento, peraltro neppure rilevante ai fini del giudizio, senza considerare che l'accordo di separazione non attribuiva un diritto di credito a ciascuno dei due coniugi nei confronti dell'altro in ordine al pattuito versamento mensile e non costituiva titolo esecutivo;
evidenziava, inoltre, da un lato, che il detto accordo non consentiva neppure l'esatta individuazione dell'importo mensile dovuto, come dimostrato dal fatto che il piano di ammortamento allegato al precetto era diverso rispetto a quello originario menzionato nel decreto di omologa;
e dall'altro che conteneva “una previsione meramente ricognitiva dell'obbligo dei coniugi a versare la somma dovuta all'istituto di credito”.
Con il secondo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c., sottolineando che nel caso di specie non ricorreva un accollo, visto che entrambi i coniugi erano già debitori solidali dall'istituto di credito mutuante.
Con il terzo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato il giudice di primo grado che l'obbligo dedotto dalla precettante era, di fatto, ineseguibile, non potendo egli essere materialmente costretto a versare la pattuita somma mensile sul conto comune.
Con il quarto censurava la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, anche in punto di quantum, non essendosi considerato che non era stata svolta alcuna attività istruttoria, né decisionale.
Con il quinto eccepiva la carenza di motivazione o comunque la sua illogicità e contraddittorietà, per averlo il primo giudice condannato a pagare l'importo di € 2.538,47
pagina 4 di 9 direttamente alla a fronte di un atto di precetto in cui gli era stato intimato di CP_1 versare il detto importo sul conto corrente cointestato.
Nel costituirsi in giudizio contestava integralmente l'atto di CP_1 appello e i motivi ivi formulati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Per ragioni di ordine logico appare opportuno procedere in primo luogo all'esame del quinto motivo di appello, che è fondato.
Risulta per tabulas che:
in data 6.10.2017 il Tribunale di Rovereto omologava la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni riportate nell'accordo Parte_1 CP_1 sottoscritto dai due coniugi, il cui punto 4 testualmente recita “il conto corrente cointestato fra i due coniugi acceso presso la Cassa Rurale di Trento ove poggiano i mutui mensile e semestrale della casa familiare in comproprietà, verrà utilizzato solo per il pagamento delle rate. I coniugi si impegnano a versare su tale conto l'importo di € 300,00 mensili ciascuno per il 2017, aumentando l'importo di anno in anno secondo lo schema di piano ammortamento mutui allegato e sottoscritto dalle parti e ritenuto dalle medesime vincolante”; con l'atto di precetto opposto richiamata tale condizione di separazione CP_1
e premesso che alla data del 31.12.2023 sul conto corrente cointestato doveva essere versata in base all'allegato piano di ammortamento, “aggiornato rispetto al piano di ammortamento allegato all'omologa e sottoscritto dai coniugi”, la complessiva somma di
€ 4.716,61, esponeva che il coniuge non aveva corrisposto la metà di sua spettanza, pari a
€ 2.358,30, di talché gli intimava di versare tale importo sul conto corrente cointestato, oltre le spese di precetto, quantificate in € 180,17; nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio ex art. 615 c.p.c. poi introdotto dal coniuge, l'odierna appellata si limitava a chiedere il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di suo parziale accoglimento, declaratoria di validità del precetto “in relazione alla differenza”. non ha, dunque, richiesto nell'atto di precetto, e invero neppure CP_1 nel successivo giudizio di opposizione proposto ex adverso, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 2.358,30 direttamente in suo favore, non essendo del resto ciò previsto nell'accordo di separazione.
Pertanto, il primo giudice, avendo condannato a pagare la Parte_1 detta somma direttamente alla , anziché a versarla sul conto cointestato, ha CP_1 effettivamente emesso una declaratoria non corrispondente né al titolo che parte appellata intende azionare in executivis, né all'atto di precetto con cui si è preannunciata l'azione esecutiva (omettendo altresì di giustificare tale statuizione, con ciò incorrendo effettivamente nell'eccepito difetto di motivazione).
pagina 5 di 9 Il che appare ex se sufficiente a giustificare in parte qua la riforma dell'impugnata sentenza.
Ciò detto, occorre procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello, con cui l'impugnante, oltre a censurare la pronuncia di primo grado, ha inteso sostenere la fondatezza della propria opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c..
Con riguardo al primo motivo, devesi considerare che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale (v. Cass., n° 1188/1978; Cass., n° 11316/2011; Cass., n°
216761/2021; Cass., n° 15697/2023), l'accordo di separazione, essendo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliare del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c.
e, in quanto tale, ove ritualmente omologato, come nel caso di specie, acquista efficacia di titolo esecutivo in ordine alle obbligazioni nel medesimo fissate, rientrando nel novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma 2, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”, sempre che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
In tale evenienza è, dunque, idoneo a innescare un processo di esecuzione forzata in danno del coniuge inadempiente e, quindi, non richiede un ulteriore intervento del giudice.
Nella fattispecie in esame l'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Rovereto appare connotato dai detti requisiti anche nella parte relativa all'incontestata assunzione dell'obbligo, da parte di ciascuno dei due coniugi, di versare mensilmente, sul conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Trento, oggi Banca per il Trentino
Alto Adige, un importo di pari ammontare, al fine di far fronte al pagamento delle rate periodiche (mensili e semestrale) dei due mutui stipulati congiuntamente con il detto istituto di credito.
Al riguardo devesi rilevare innanzi tutto che dal pattuito versamento dell'iniziale paritaria somma mensile di € 300,00 per l'anno 2017 può desumersi che si sia inteso stabilire che anche per gli anni successivi i coniugi avrebbero dovuto versare mensilmente un importo di pari entità (il che è peraltro incontroverso).
L'espresso riferimento a un incremento della detta iniziale somma negli anni successivi “secondo lo schema di piano ammortamento mutui allegato e sottoscritto dalle parti e ritenuto dalle medesime vincolante”, valutato unitamente alla destinazione di tale provvista, induce poi ragionevolmente a ritenere che le parti abbiano voluto pattuire che a partire dal 2018 l'importo da versare ogni mese sarebbe stato quantificato in misura tale che il totale delle somme versate da entrambi alla fine dell'anno solare fosse quantomeno pari al totale delle due rate semestrali e delle dodici rate mensili relative ai due mutui.
Pertanto, il diritto vantato nell'atto di precetto opposto appare riferibile a un importo di denaro agevolmente quantificabile per relationem alla stregua degli elementi indicati nel titolo stante il chiaro riferimento ivi contenuto al piano di ammortamento (la pagina 6 di 9 cui materiale allegazione al precetto in esame ha soltanto consentito di documentare l'esatta entità della somma precettata, il cui ammontare, peraltro, in primo grado non è stato oggetto di alcun rilievo da parte dell'odierno appellante, di talché sul punto è preclusa qualsivoglia contestazione), né risulta soggetto a termini o condizione ovvero ad altro limite sui tempi e modi di esercizio dello stesso.
A sostegno del motivo di opposizione in esame non appare poi ascrivibile decisivo rilievo alla considerazione dell'appellante secondo cui l'importo richiestogli è da lui dovuto all'istituto di credito mutuante, non alla controparte (non avendolo quest'ultima versato in sua vece alla banca), che, quindi, non sarebbe titolare del credito azionato.
A questo proposito mette conto rilevare, da un lato, che, come detto, CP_1 ha intimato al coniuge di versare la somma precettata non a sé, ma sul conto
[...] cointestato, sì come concordato in sede di separazione;
e dall'altro, che all'obbligo assunto da ciascun coniuge di versare mensilmente una quota di pari importo sul conto corrente cointestato in modo tale che alla fine dell'anno solare risulti ivi depositata una somma non inferiore al totale delle rate dovute annualmente da entrambi, in solido, all'istituto di credito in relazione ai due mutui contratti per l'acquisto della casa familiare corrisponde il diritto dell'altro coniuge all'effettiva esecuzione dei pattuiti versamenti mensili, che deve intendersi ulteriore e diverso da quello in titolarità della banca mutuante.
Non vi è dubbio (e la stessa opposta non lo nega) che a quest'ultima sia riferibile il diritto di incassare le somme mensilmente versate dai due coniugi sul conto corrente cointestato, nel quale, quindi, secondo l'accordo formalizzato in sede di separazione, deve essere costituita ogni mese la provvista per il pagamento delle rate (mensili e semestrali) dei due mutui contratti per l'acquisto della casa familiare.
Tale diritto di credito è però altro rispetto al diritto avente oggetto il materiale versamento mensile dei detti importi sul conto cointestato che ciascun coniuge può vantare nei confronti dell'altro per effetto della sopra menzionata condizione di separazione contrassegnata dal numero 4.
Trattasi di diritto che prescinde da un eventuale pagamento, da parte del coniuge che ha versato la sua quota, anche di tutta o parte della quota delle rate mensili dovuta dall'altro coniuge e che è stato evidentemente contemplato dall'accordo di separazione per contenere il rischio a cui il coniuge adempiente viene a essere esposto a causa dell'inadempimento dell'altro, nella misura in cui gli consente di attivarsi per conseguire il versamento del quantum dovuto dal coniuge inadempiente e, quindi, di precostituire sul conto la provvista diretta al pagamento delle rate di mutuo, e ciò prima ancora e indipendentemente da una qualsivoglia iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, della banca mutuante (di cui, nonostante il proprio adempimento, potrebbe essere anche il destinatario stante il vincolo della solidarietà passiva) e, come detto, da un suo pagamento (totale o parziale) anche della quota del coobbligato.
pagina 7 di 9 Alla luce di tali considerazioni vi è, dunque, ragione di ritenere che CP_1 fosse legittimata a intimare al marito di versare sul conto corrente cointestato la
[...] quota delle periodiche rate di mutuo dallo stesso dovuta e che fosse anche titolare di un concreto e attuale interesse giuridico ad azionare tale pretesa, onde evitare di dover poi far fronte a eventuali richieste di adempimento della banca e provvedere in sua vece al pagamento della quota in questione.
Il che induce a disattendere i primi due motivi di opposizione, potendosi ritenere assorbita nelle considerazioni svolte anche la censura dell'appellante relativa alla parte della motivazione della sentenza impugnata recante il riferimento all'istituto dell'accollo.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il terzo motivo di appello, venendo pur sempre in rilievo nel caso di specie il pagamento di una somma di denaro, come tale suscettibile di esecuzione, essendo “irrilevante in proposito che nel titolo siano indicate determinate e specifiche modalità di adempimento dell'obbligo di pagamento, in quanto l'esecuzione di un siffatto obbligo può comunque trovare attuazione esclusivamente attraverso il procedimento di espropriazione forzata” (così Cass., n°
23900/2018).
In definitiva, nonostante la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra indicati, l'opposizione proposta dall'appellante ex art. 615 c.p.c. deve essere disattesa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi di cui al DM
n° 55/2014, previa riduzione, per entrambi i gradi di giudizio, di quelli relativi alla fase istruttoria e/o di trattazione (che vanno comunque riconosciuti, essendosi reputata sufficiente a tal fine (Cass. n. 34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti e le deduzioni a verbale, attività espletate sia in primo grado che nel presente giudizio di appello, il che rileva ai fini del 4° motivo di appello), non essendosi proceduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale
(non essendovi stata necessità di esaminare in tale ultima fase questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), devono essere poste a carico della parte appellante, comunque soccombente in ordine all'opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n° 187/2024 del giudice di pace di Trento, pubblicata in data
23.4.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 2.538,47 direttamente a CP_1
- rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite di Parte_1 CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida: per il primo grado di giudizio in € 876,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 21.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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