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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL MICHELANGELO, Presidente
RI AR, TO
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11675/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 484 2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17080/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ( accoglimento del ricorso )
Resistente/Appellato: ( parziale cessazione della materia del contendere)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU, anno d'imposta 2021, notificata a mezzo
PEC in data 24 marzo 2025, dal Comune di Pozzuoli che ha richiesto alla società ricorrente il versamento dell'importo complessivo di euro 32.541,00, relativamente a vari immobili situati nel territorio comunale e identificati catastalmente, eccependo la carenza di soggettività passiva di imposta in relazione ad alcuni degli immobili, indicati nell'accertamento.
Il Comune di Pozzuoli si è costituito, deducendo che l'opposizione riguarda solo talune particelle, evidenziando che la società ricorrente non ha versato nulla a titolo di IMU, ammettendo, peraltro, la fondatezza dell'eccezione della parte ricorrente, con riferimento a talune particelle, rinunciando alla relativa imposta richiesta con l'atto impugnato, difettando la soggettività passiva di imposta della società ricorrente.
Per tali motivi, la parte resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, con rideterminazione della pretesa tributaria.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi di seguito precisati.
La società ricorrente, come evidenziato dal Comune resistente e non contestato, ha circoscritto le proprie doglianze alle seguenti unità immobiliari poste in accertamento:
- Fgl. 40 P.lla 508 Sub 1;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7.
Il Comune resistente, tenuto conto delle eccezioni formulate dal ricorrente, in via di autotutela,
1) ha preso atto della sopravvenuta soppressione catastale per duplicazione con le unità immobiliari di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7-12-13-14 in atti dal 11/04/2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere, rinunciando all'imposta richiesta con l'atto impugnato per tale unità immobiliare;
2) con riferimento all'unità immobiliare, di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13, il Comune resistente ha preso atto dell'Ordinanza sindacale n. 8979 del 23/07/1991, trascritta nella Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli in data 12/12/1991, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzuoli (ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge n. 47 del
28/08/1975), chiedendo la cessazione della materia del contendere;
Sussiste, peraltro, contestazione con riferimento all'immobile di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7, in quanto il
Comune resistente ha dedotto che dalla visura catastale, emerge che il citato l'immobile è intestato alla società ricorrente senza che alcuna variazione di intestazione risulti intervenuta in favore del Comune di
Pozzuoli.
Tale prospettazione risulta confermata dal contenuto della citata ordinanza n. 8979 del 23/07/1991, prodotta dal Comune di Pozzuoli, nonché: 1) dalla nota di trascrizione reg. gen. n. 41614 e reg. part. n. 31580 del
12/12/1991, la quale fa esclusivo riferimento agli immobili censiti al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Sub 13; 2) dalla visura catastale storica per immobile.
La parte ricorrente ha depositato la visura storica per immobile che conferma la documentazione prodotta dal Comune di Pozzuoli e non risultano depositati ulteriori documenti idonei a comprovare che l'immobile di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7 sia stato acquisito al patrimonio del Comune resistente. Per tali motivi, il ricorso va accolto solo in parte e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il Comune convenuto con la memoria ha dichiarato di rinunziare all'imposta richiesta con l'atto impugnato con riferimento ai seguenti immobili:
1) di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7-12-13-14 in atti dal 11/04/2024;
2) di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13.
Il ricorso va, di contro, rigettato, con riferimento all'immobile censito al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7.
Per tale motivo, tenuto conto della soccombenza in relazione al citato immobile, nonché della parziale cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso parzialmente nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Napoli, il 10 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT BR MICHELANGELO EL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL MICHELANGELO, Presidente
RI AR, TO
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11675/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 484 2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17080/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ( accoglimento del ricorso )
Resistente/Appellato: ( parziale cessazione della materia del contendere)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU, anno d'imposta 2021, notificata a mezzo
PEC in data 24 marzo 2025, dal Comune di Pozzuoli che ha richiesto alla società ricorrente il versamento dell'importo complessivo di euro 32.541,00, relativamente a vari immobili situati nel territorio comunale e identificati catastalmente, eccependo la carenza di soggettività passiva di imposta in relazione ad alcuni degli immobili, indicati nell'accertamento.
Il Comune di Pozzuoli si è costituito, deducendo che l'opposizione riguarda solo talune particelle, evidenziando che la società ricorrente non ha versato nulla a titolo di IMU, ammettendo, peraltro, la fondatezza dell'eccezione della parte ricorrente, con riferimento a talune particelle, rinunciando alla relativa imposta richiesta con l'atto impugnato, difettando la soggettività passiva di imposta della società ricorrente.
Per tali motivi, la parte resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, con rideterminazione della pretesa tributaria.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi di seguito precisati.
La società ricorrente, come evidenziato dal Comune resistente e non contestato, ha circoscritto le proprie doglianze alle seguenti unità immobiliari poste in accertamento:
- Fgl. 40 P.lla 508 Sub 1;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13;
- Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7.
Il Comune resistente, tenuto conto delle eccezioni formulate dal ricorrente, in via di autotutela,
1) ha preso atto della sopravvenuta soppressione catastale per duplicazione con le unità immobiliari di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7-12-13-14 in atti dal 11/04/2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere, rinunciando all'imposta richiesta con l'atto impugnato per tale unità immobiliare;
2) con riferimento all'unità immobiliare, di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13, il Comune resistente ha preso atto dell'Ordinanza sindacale n. 8979 del 23/07/1991, trascritta nella Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli in data 12/12/1991, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzuoli (ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge n. 47 del
28/08/1975), chiedendo la cessazione della materia del contendere;
Sussiste, peraltro, contestazione con riferimento all'immobile di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7, in quanto il
Comune resistente ha dedotto che dalla visura catastale, emerge che il citato l'immobile è intestato alla società ricorrente senza che alcuna variazione di intestazione risulti intervenuta in favore del Comune di
Pozzuoli.
Tale prospettazione risulta confermata dal contenuto della citata ordinanza n. 8979 del 23/07/1991, prodotta dal Comune di Pozzuoli, nonché: 1) dalla nota di trascrizione reg. gen. n. 41614 e reg. part. n. 31580 del
12/12/1991, la quale fa esclusivo riferimento agli immobili censiti al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Sub 13; 2) dalla visura catastale storica per immobile.
La parte ricorrente ha depositato la visura storica per immobile che conferma la documentazione prodotta dal Comune di Pozzuoli e non risultano depositati ulteriori documenti idonei a comprovare che l'immobile di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7 sia stato acquisito al patrimonio del Comune resistente. Per tali motivi, il ricorso va accolto solo in parte e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il Comune convenuto con la memoria ha dichiarato di rinunziare all'imposta richiesta con l'atto impugnato con riferimento ai seguenti immobili:
1) di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7-12-13-14 in atti dal 11/04/2024;
2) di cui al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 12 e Fgl. 40 P.lla 81 Sub 13.
Il ricorso va, di contro, rigettato, con riferimento all'immobile censito al Fgl. 40 P.lla 81 Sub 7.
Per tale motivo, tenuto conto della soccombenza in relazione al citato immobile, nonché della parziale cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso parzialmente nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Napoli, il 10 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT BR MICHELANGELO EL