Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della determina n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 19.12.2024;
ove occorra, del provvedimento di contestazione addebiti, della relazione finale dell’ufficiale inquirente, del verbale della seduta della Commissione di Disciplina dell’-OMISSIS-;
nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LE TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con cui l'Amministrazione gli ha irrogato la massima sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con la seguente motivazione: “ -nel periodo temporale marzo-settembre 2021, in Catania, -OMISSIS-. In particolare,-OMISSIS-;
-il -OMISSIS- ;
-il -OMISSIS-, in Catania, in concorso con altri soggetti, agendo quale consulente e intermediario, predisponeva -OMISSIS-.
Tali condotte, oggetto di procedimento penale definito con sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il fatto disciplinarmente accertato è di rilevanza e gravità tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato ”.
Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha formulato le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 1371 e 1393 co. 3 D. Lgs. 66/2010 per inosservanza del principio del ne bis in idem; violazione dell’art. 445 co. 1 bis c.p.p.; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto, difetto di adeguata istruttoria e violazione del giusto procedimento. Sostiene di essere già stato sanzionato per i medesimi fatti con la sanzione di corpo della "consegna di giorni 7", irrogata per "frequentazione di persone controindicate". Tale condotta, a suo dire, non sarebbe autonoma ma costituirebbe la mera manifestazione esterna dei fatti delittuosi poi contestati nel procedimento di stato, con conseguente identità del fatto storico .
2) Violazione dell’art. 1393 co. 3 D. Lgs. 66/2010; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto, difetto di adeguata istruttoria e violazione del giusto procedimento (sotto altro profilo). L'Amministrazione, anziché avviare un nuovo e autonomo procedimento disciplinare, avrebbe dovuto procedere alla "riapertura" del precedente procedimento, conclusosi con la sanzione della consegna, come previsto dalla norma in caso di sopravvenuta sentenza penale di condanna .
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla produzione difensiva; violazione di legge per inosservanza dell’art 1398 co. 2, lett. b) e c) D. Lgs. 66/2010. Lamenta che il provvedimento sanzionatorio non contenga alcun riferimento alle memorie difensive prodotte nel corso del procedimento, in particolare all'eccezione sul ne bis in idem, dimostrando una carente valutazione degli elementi a sua discolpa.
4) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione sotto altro profilo . Il provvedimento sarebbe immotivato nella parte in cui valuta negativamente i suoi precedenti di servizio, a fronte di un giudizio caratteristico di "eccellente" e dell'assenza di precedenti disciplinari, se non quello relativo ai medesimi fatti.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando memoria e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la diversità dei fatti posti a fondamento delle due sanzioni, la correttezza del procedimento, l'adeguatezza della motivazione e la proporzionalità della sanzione irrogata.
3. Parte ricorrente ha ulteriormente argomentato la propria tesi con memorie di replica in data 2 febbraio 2026.
4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Il principio del ne bis in idem , sancito in materia dall'art. 1371 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, di seguito C.O.M.), vieta che un medesimo fatto possa essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.
La sua applicazione presuppone una piena e totale sovrapponibilità del fatto storico oggetto dei due procedimenti disciplinari (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 maggio 2024, n. 8883).
Nel caso di specie, tale identità non sussiste.
La prima sanzione, la "consegna di giorni 7", è stata irrogata per la violazione del dovere di non frequentare persone controindicate o la cui reputazione possa compromettere il prestigio dell'uniforme (art. 732, n. 5, lett. b) del D.P.R. 90/2010). Tale condotta, pur connessa al medesimo contesto, si distingue nettamente dai fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva che, infatti, punisce la commissione di gravi reati (associazione per delinquere, truffa, falso), accertati con sentenza penale.
Si tratta, in definitiva, di due illeciti disciplinari distinti: il primo attiene alla violazione di una norma di contegno e di relazione sociale ("frequentare persone controindicate"); il secondo riguarda la partecipazione attiva a un sodalizio criminale e la commissione di delitti. Sebbene temporalmente e fattualmente collegati, i due addebiti tutelano beni giuridici diversi e descrivono condotte materialmente non sovrapponibili. Pertanto, l'Amministrazione ha legittimamente esercitato una nuova e autonoma azione disciplinare per fatti diversi e più gravi di quelli già sanzionati.
Il primo motivo è quindi infondato.
5.2. La censura relativa alla violazione dell'art. 1393, co. 3, C.O.M. è parimenti infondata.
Tale norma disciplina l'ipotesi in cui, a seguito di una sentenza penale irrevocabile di condanna, emerga la necessità di rivalutare un fatto già giudicato in sede disciplinare, ad esempio perché la sanzione irrogata appare incongrua rispetto alla gravità del fatto come accertato in sede penale.
Come chiarito al punto precedente, l'Amministrazione non ha inteso "riaprire" un precedente procedimento, ma ha avviato un'azione disciplinare ex novo per fatti materialmente e giuridicamente distinti da quelli che avevano condotto alla sanzione della consegna. La scelta di instaurare un procedimento autonomo, fondato su presupposti fattuali differenti, è coerente con la reiezione della tesi sul ne bis in idem e non viola la procedura invocata dal ricorrente.
5.3. Anche i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione devono essere respinti.
In primo luogo, l'Amministrazione non era tenuta a svolgere una nuova e autonoma istruttoria sui fatti materiali, in quanto questi erano già stati accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna. Ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p., tale sentenza ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato (Cons. Stato Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1864; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 4 agosto 2022, n. 11030).
L'Amministrazione era dunque vincolata a tale accertamento, con la conseguenza che non può ritenersi viziata la sua decisione per non aver attribuito rilievo a una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente nelle sue memorie.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato.
Esso contiene, infatti, una puntuale indicazione delle ragioni per le quali l'Autorità Militare ha ritenuto che la gravità degli addebiti contestati al militare andava severamente stigmatizzata con l'adozione della sanzione disciplinare di stato; nella parte in cui afferma che il ricorrente con la sua condotta “ha leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, pregiudicando irrimediabilmente la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente ” e che le condotta per le quali in sede penale è stata emessa sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. “ sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente dell’Arma dei Carabinieri ” dà conto, adeguatamente, dell'iter logico seguito che ha condotto all’applicazione della massima sanzione.
La motivazione, inoltre, può essere integrata per relationem con gli atti del procedimento, in particolare con la relazione finale dell'Ufficiale inquirente, dalla quale emerge che le memorie difensive sono state acquisite e valutate, sebbene ritenute non idonee a superare gli addebiti contestati.
Non sussiste, pertanto, la lamentata carenza di istruttoria e di motivazione.
5.4. Infine, anche la censura relativa alla sproporzione della sanzione è infondata.
La valutazione della gravità dei fatti e la graduazione della sanzione disciplinare costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non sussistenti nel caso in esame.
La commissione di reati di particolare gravità, quali quelli esaminati, da parte di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, costituisce una violazione radicale dei doveri di fedeltà, onore e correttezza che derivano dal giuramento prestato e dallo status rivestito; tale condotta è idonea a compromettere il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il militare e l'Amministrazione, giustificando l'adozione della massima sanzione espulsiva.
Il giudizio di gravità formulato dall'Amministrazione è implicito nella natura stessa dei reati commessi e nella loro palese incompatibilità con le funzioni e il prestigio della Forza Armata, rendendo la sanzione della perdita del grado per rimozione né sproporzionata, né irragionevole.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
LE TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TU | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.