TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4149/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEOTTA Parte_1 C.F._1
VERONICA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PEOTTA VERONICA
ATTORE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
CP_6
Controparte_7
[...]
Controparte_8
Controparte_9
CONVENUTI
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come alla udienza del 20 maggio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Parte convenuta è rimasta contumace.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso semplificato datato 21.8.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1
”) conveniva in giudizio gli eredi di , al fine di sentir accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare il proprio maturato acquisto della proprietà per usucapione, a fronte dell'esercizio del pagina 1 di 5 possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuato e non interrotto, per oltre vent'anni, dei beni immobili classificati come bosco ceduo censiti al catasto terreni del Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 75, 97, 203 e 206.
L'attore esponeva di aver ricevuto in donazione dalla madre e dal fratello CP_10 [...]
, con atto a rogito notar del 13.5.1998 rep n. 7016 racc. n. 2507, la quota di CP_1 Persona_1 due terzi di alcuni beni immobili di cui era già precedentemente cointestatario pro quota, censiti al
Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 71, 72, 73, 98, 162, 337, 338 e 339. Dal 13.5.1998,
l'attore maturava altresì il possesso rilevante ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi limitrofi, dai quali ricavava legna per la famiglia e che contribuiva teneva in ordine, così censiti:
(i) foglio 8, mappale n. 75, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo in Controparte_7 quota di 4/5, a per la proprietà del sottosuolo in quota 15618/101905 e a Controparte_8 per la proprietà del sottosuolo in quota 4763/101905, oltre che intestato a Controparte_9
fu ; Parte_2 Per_2
(ii) foglio 8, mappale n. 97, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5; Controparte_9
(iii) foglio 8, mappale n. 203, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5; Controparte_9
(iv) foglio 8, mappale n. 206, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5. Controparte_9
Altresì precisava che la proprietà dei fondi in questione, quanto al sottosuolo, veniva in effetti utilizzata da lungo tempo per l'estrazione della pietra bianca di Vicenza dalle società citate. L'attore dava poi atto che la data di nascita di inserita nelle visure catastali era errata, essendo egli Parte_2 nato in data [...] e non in data 1.1.1900; ad ogni modo, chiedeva la notifica a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. data l'impossibilità di raggiungere ed identificare gli eredi di Parte_2
.
[...]
Alla udienza del 16 gennaio 2024, nonostante fossero compiute le formalità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 150 c.p.c., il Giudice rilevava che era in realtà il nonno dell'attore Parte_2 sicché disponeva la rinnovazione della notifica ai di lui eredi, ritenendoli affatto indeterminabili ed irraggiungibili, previa concessione del termine richiesto dal procuratore di parte attrice al fine di provvedere alla loro corretta identificazione tramite apposite ricerche anagrafiche.
Alla udienza del 5 dicembre 2024, il procuratore di parte attrice dava atto di aver compiuto le notifiche agli altri (oltre all'attore) eredi di , ovverossia , Parte_2 Controparte_5 CP_4
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_2 CP_3
e . Altresì precisava di aver notificato il ricorso e CP_2 CP_6 Controparte_3 decreto di fissazione udienza anche alle società proprietarie del sottosuolo Controparte_7 [...]
e Il Giudice ne dichiarava la contumacia ed Controparte_8 Controparte_9 ammetteva le prove testimoniali chieste.
pagina 2 di 5 Alla udienza del 30 gennaio 2025 venivano sentiti i testimoni e e la Testimone_1 Testimone_2 causa veniva rinviata per integrazione della documentazione prodotta con la relazione notarile ventennale e le ispezioni ipotecarie degli immobili oggetto di causa.
Successivamente, alla udienza del 20 maggio 2025, il Giudice invitava il procuratore di parte attrice a discutere oralmente la causa e all'esito la tratteneva in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
La domanda è fondata e va accolta.
L'attore ha offerto compiuta prova di aver maturato i requisiti per l'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. dei terreni adibiti a bosco ceduo indicati in atti.
Anzitutto, l'area usucapenda è stata compiutamente identificata e descritta, con il corredo di planimetrie e fotografie allegate agli atti (cfr. docc. 5 e 6 attore).
La documentazione prodotta, poi, estratta dai registri del catasto, nonché la relazione notarile ipocatastale ventennale, comprovano la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contraddittori necessari alla domanda, odierni convenuti, in qualità di successori legittimi di Parte_2 CP_1
unico intestatario del mappale n. 75 oggetto di domanda, ovverossia i di lui figli
[...] CP_11
e , che avrebbero potuto o dovuto accettarne l'eredità. In CP_13 CP_14 Controparte_15 particolare, poi, tenuto conto dell'art. 467 c.c., è succeduto in linea retta a Controparte_5 [...]
(cfr. doc. 8 attore), è succeduta in linea retta a (cfr. doc. Parte_3 Controparte_4 Parte_1
9 attore), e l'attore sono succeduti in linea retta a (cfr. doc. 10 Controparte_1 Persona_3 attore), e sono succeduti in linea retta a (cfr. Controparte_2 Controparte_7 Persona_4 doc. 11 attore), , e sono succedute in linea retta a CP_2 CP_3 CP_2 [...]
(cfr. doc. 12 attore), è succeduta in linea retta a (cfr. doc. 13 CP_15 CP_6 Parte_4 attore) e è succeduta in linea retta a (cfr. doc. 14 attore). Quanto ai Controparte_3 Persona_5 mappali nn. 206, 97 e 203 è bene evidenziare che, nonostante le visure catastali (cfr. doc. 2 attore) non riportino l'indicazione del nome del proprietario intestatario, in disparte la proprietà del sottosuolo che invece è correttamente indicata ed attribuita in capo alle società Controparte_7 [...]
e proprietarie del solo sottosuolo quota parte (anche del Controparte_8 Controparte_9 mappale n. 75), la relazione notarile ventennale ha chiarito che si tratta di beni pur sempre riconducibili ad , deceduto in data 12.9.1956, benché omessi nella di lui dichiarazione di Parte_2 successione. Solo successivamente, a rettifica dell'errore, il soprasuolo dei fondi citati viene nuovamente intestato ad . E' stata anche documentata l'assenza di trascrizioni ed Parte_2 iscrizioni pregiudizievoli nel periodo ventennale di riferimento (cfr. doc. 15 attore).
Un'ulteriore premessa è d'obbligo.
Il fatto che il sottosuolo dei mappali oggetto di causa risultino in proprietà alle società CP_7
e non comporta ripercussioni sulla
[...] Controparte_8 Controparte_9 domanda di usucapione relativamente alla proprietà del suolo, essendo ben ammissibile l'acquisto della proprietà a titolo originario dell'uno o dell'altro separatamente (suolo e sottosuolo) come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24302 del 15/11/2006), ma come pagina 3 di 5 anche previsto dall'art. 840 c.c. che laddove sancisce che la proprietà del suolo si estende anche al sottosuolo fa comunque salvo quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.
Con riferimento ai presupposti previsti ex art. 1158 c.c. si rileva invece quanto in appresso.
La giurisprudenza della Suprema Corte interpreta la prova del possesso “ad usucapionem” con rigorosità in ragione degli effetti costitutivi della pronuncia che ne consegue in punto di acquisto del diritto dominicale, che avviene così a titolo originario (cfr. sul tema dell'onere della prova: Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
Ciononostante, nessun limite legale è imposto in relazione alla prova del possesso, con la conseguenza che tale situazione di fatto ben può essere dimostrata anche per testimoni, tenuto conto della regola che informa l'assolvimento dell'onus probandi nel processo civile, declinato nel senso del raggiungimento della soglia della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3487 del 06/02/2019: “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del "più probabile che non")).
Ciò premesso, deve darsi rilevanza, pertanto, alle dichiarazioni rese dal testimone escusso S_
, sicuramente attendibile e a conoscenza della situazione dei luoghi di causa, che ha riconosciuto
[...] per messo della planimetria rammostratagli, per lunga frequentazione degli stessi e dell'attore, il quale ha precisamente riferito circostanze di fatto che comprovano l'effettivo esercizio del possesso uti dominus, sicché esclusivo, pacifico, pubblico e continuato, da parte di , da oltre Parte_1 vent'anni dalla domanda, dei fondi adibiti a bosco ceduo oggetto di causa, per essersi occupato della loro cura e manutenzione, oltre che del taglio della legna, anche attraverso la realizzazione di un sentiero apposito al fine di poter passare con le macchine agricole (cfr. verbale d'udienza del 30.1.2025
– testimone : “cap. 1: posso dire che ultimamente (da dopo gli anni 2000) io mi reco Testimone_2 presso i luoghi che vedo qui raffigurati nelle planimetrie che mi si rammostrano. So che ci sono dei boschi di cui l'attore si prende cura, io anche a volte l'aiuto a tagliare la legna con la motosega o portare la legna fuori perché è scomodo, altre volte invece lui aiuta me. Anche io ho qualche terreno anche se si trova nell'altra vallata;
cap. 2: posso dire che io sono sempre andato presso questi terreni con il sig. non so siano mai intervenuti terzi soggetti nella gestione di questi terreni;
cap. 3-4: sì Pt_1
è vero, ha creato un sentiero più largo per passare con le macchine agricole;
a quanto so Pt_1 Pt_1 ha un fratello ma non credo che l'abbia mai aiutato concretamente nella gestione dei terreni perché non è mai stato interessato ad essi;
cap. 5: ho conosciuto quando ero molto Parte_2 giovane, sapevo che lui era proprietario di questi boschi. Non ricordo quando è morto. Non so nemmeno se qualcun altro nella gestione è subentrato al posto suo”).
pagina 4 di 5 Le dichiarazioni rese dal testimone siccome generiche, avendo il testimone dichiarato Testimone_1 di non sapere con esattezza di quali campi o terreni l'attore nel tempo si è effettivamente occupato, nonostante il confronto sollecitato con la planimetria prodotta, non vanno allora tenute in considerazione per la decisione.
La domanda dispiegata ai sensi dell'art. 1158 c.c. va però comunque accolta, avendo provato Parte_1 in corso di causa di aver posseduto uti dominus i terreni adibiti a bosco censiti ai mappali nn. 75, 97,
206 e 203, foglio 8, catasto terreni del Comune di Zovencendo, avendo nel periodo ventennale di riferimento su di essi posto in essere in via esclusiva e senza contestazione di terzi, dunque pacificamente, attività di taglio legna e di cura e manutenzione del bosco, anche costruendo all'uopo appositi sentieri, obiettivamente incompatibile con l'esercizio di un pari diritto dominicale da parte di terzi ed invece sintomatico della sussistenza in concreto riferiti a sé vuoi del corpus vuoi dell'animus del possesso di cui all'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà del soprasuolo a titolo originario.
Nulla sulle spese di lite, essendone richiesta la rifusione solo in caso di opposizione alla domanda, ciò che non si è verificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4149/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.8.1965, residente in [...], ha acquistato per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. la proprietà del suolo (o soprasuolo) dei beni immobili censiti al catasto terreni del Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 75, 97, 203 e 206.
2. ORDINA al Signor Conservatore territorialmente competente di compiere ogni trascrizione di legge, con esonero da responsabilità.
3. NULLA sulle spese di lite.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4149/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEOTTA Parte_1 C.F._1
VERONICA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PEOTTA VERONICA
ATTORE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
CP_6
Controparte_7
[...]
Controparte_8
Controparte_9
CONVENUTI
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come alla udienza del 20 maggio 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Parte convenuta è rimasta contumace.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso semplificato datato 21.8.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1
”) conveniva in giudizio gli eredi di , al fine di sentir accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare il proprio maturato acquisto della proprietà per usucapione, a fronte dell'esercizio del pagina 1 di 5 possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuato e non interrotto, per oltre vent'anni, dei beni immobili classificati come bosco ceduo censiti al catasto terreni del Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 75, 97, 203 e 206.
L'attore esponeva di aver ricevuto in donazione dalla madre e dal fratello CP_10 [...]
, con atto a rogito notar del 13.5.1998 rep n. 7016 racc. n. 2507, la quota di CP_1 Persona_1 due terzi di alcuni beni immobili di cui era già precedentemente cointestatario pro quota, censiti al
Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 71, 72, 73, 98, 162, 337, 338 e 339. Dal 13.5.1998,
l'attore maturava altresì il possesso rilevante ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi limitrofi, dai quali ricavava legna per la famiglia e che contribuiva teneva in ordine, così censiti:
(i) foglio 8, mappale n. 75, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo in Controparte_7 quota di 4/5, a per la proprietà del sottosuolo in quota 15618/101905 e a Controparte_8 per la proprietà del sottosuolo in quota 4763/101905, oltre che intestato a Controparte_9
fu ; Parte_2 Per_2
(ii) foglio 8, mappale n. 97, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5; Controparte_9
(iii) foglio 8, mappale n. 203, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5; Controparte_9
(iv) foglio 8, mappale n. 206, catastalmente intestato a per la proprietà del sottosuolo Controparte_7 in quota 4/5 e a per la proprietà del sottosuolo in quota di 1/5. Controparte_9
Altresì precisava che la proprietà dei fondi in questione, quanto al sottosuolo, veniva in effetti utilizzata da lungo tempo per l'estrazione della pietra bianca di Vicenza dalle società citate. L'attore dava poi atto che la data di nascita di inserita nelle visure catastali era errata, essendo egli Parte_2 nato in data [...] e non in data 1.1.1900; ad ogni modo, chiedeva la notifica a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. data l'impossibilità di raggiungere ed identificare gli eredi di Parte_2
.
[...]
Alla udienza del 16 gennaio 2024, nonostante fossero compiute le formalità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 150 c.p.c., il Giudice rilevava che era in realtà il nonno dell'attore Parte_2 sicché disponeva la rinnovazione della notifica ai di lui eredi, ritenendoli affatto indeterminabili ed irraggiungibili, previa concessione del termine richiesto dal procuratore di parte attrice al fine di provvedere alla loro corretta identificazione tramite apposite ricerche anagrafiche.
Alla udienza del 5 dicembre 2024, il procuratore di parte attrice dava atto di aver compiuto le notifiche agli altri (oltre all'attore) eredi di , ovverossia , Parte_2 Controparte_5 CP_4
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_2 CP_3
e . Altresì precisava di aver notificato il ricorso e CP_2 CP_6 Controparte_3 decreto di fissazione udienza anche alle società proprietarie del sottosuolo Controparte_7 [...]
e Il Giudice ne dichiarava la contumacia ed Controparte_8 Controparte_9 ammetteva le prove testimoniali chieste.
pagina 2 di 5 Alla udienza del 30 gennaio 2025 venivano sentiti i testimoni e e la Testimone_1 Testimone_2 causa veniva rinviata per integrazione della documentazione prodotta con la relazione notarile ventennale e le ispezioni ipotecarie degli immobili oggetto di causa.
Successivamente, alla udienza del 20 maggio 2025, il Giudice invitava il procuratore di parte attrice a discutere oralmente la causa e all'esito la tratteneva in decisione riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
La domanda è fondata e va accolta.
L'attore ha offerto compiuta prova di aver maturato i requisiti per l'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. dei terreni adibiti a bosco ceduo indicati in atti.
Anzitutto, l'area usucapenda è stata compiutamente identificata e descritta, con il corredo di planimetrie e fotografie allegate agli atti (cfr. docc. 5 e 6 attore).
La documentazione prodotta, poi, estratta dai registri del catasto, nonché la relazione notarile ipocatastale ventennale, comprovano la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contraddittori necessari alla domanda, odierni convenuti, in qualità di successori legittimi di Parte_2 CP_1
unico intestatario del mappale n. 75 oggetto di domanda, ovverossia i di lui figli
[...] CP_11
e , che avrebbero potuto o dovuto accettarne l'eredità. In CP_13 CP_14 Controparte_15 particolare, poi, tenuto conto dell'art. 467 c.c., è succeduto in linea retta a Controparte_5 [...]
(cfr. doc. 8 attore), è succeduta in linea retta a (cfr. doc. Parte_3 Controparte_4 Parte_1
9 attore), e l'attore sono succeduti in linea retta a (cfr. doc. 10 Controparte_1 Persona_3 attore), e sono succeduti in linea retta a (cfr. Controparte_2 Controparte_7 Persona_4 doc. 11 attore), , e sono succedute in linea retta a CP_2 CP_3 CP_2 [...]
(cfr. doc. 12 attore), è succeduta in linea retta a (cfr. doc. 13 CP_15 CP_6 Parte_4 attore) e è succeduta in linea retta a (cfr. doc. 14 attore). Quanto ai Controparte_3 Persona_5 mappali nn. 206, 97 e 203 è bene evidenziare che, nonostante le visure catastali (cfr. doc. 2 attore) non riportino l'indicazione del nome del proprietario intestatario, in disparte la proprietà del sottosuolo che invece è correttamente indicata ed attribuita in capo alle società Controparte_7 [...]
e proprietarie del solo sottosuolo quota parte (anche del Controparte_8 Controparte_9 mappale n. 75), la relazione notarile ventennale ha chiarito che si tratta di beni pur sempre riconducibili ad , deceduto in data 12.9.1956, benché omessi nella di lui dichiarazione di Parte_2 successione. Solo successivamente, a rettifica dell'errore, il soprasuolo dei fondi citati viene nuovamente intestato ad . E' stata anche documentata l'assenza di trascrizioni ed Parte_2 iscrizioni pregiudizievoli nel periodo ventennale di riferimento (cfr. doc. 15 attore).
Un'ulteriore premessa è d'obbligo.
Il fatto che il sottosuolo dei mappali oggetto di causa risultino in proprietà alle società CP_7
e non comporta ripercussioni sulla
[...] Controparte_8 Controparte_9 domanda di usucapione relativamente alla proprietà del suolo, essendo ben ammissibile l'acquisto della proprietà a titolo originario dell'uno o dell'altro separatamente (suolo e sottosuolo) come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24302 del 15/11/2006), ma come pagina 3 di 5 anche previsto dall'art. 840 c.c. che laddove sancisce che la proprietà del suolo si estende anche al sottosuolo fa comunque salvo quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.
Con riferimento ai presupposti previsti ex art. 1158 c.c. si rileva invece quanto in appresso.
La giurisprudenza della Suprema Corte interpreta la prova del possesso “ad usucapionem” con rigorosità in ragione degli effetti costitutivi della pronuncia che ne consegue in punto di acquisto del diritto dominicale, che avviene così a titolo originario (cfr. sul tema dell'onere della prova: Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).
Ciononostante, nessun limite legale è imposto in relazione alla prova del possesso, con la conseguenza che tale situazione di fatto ben può essere dimostrata anche per testimoni, tenuto conto della regola che informa l'assolvimento dell'onus probandi nel processo civile, declinato nel senso del raggiungimento della soglia della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3487 del 06/02/2019: “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del "più probabile che non")).
Ciò premesso, deve darsi rilevanza, pertanto, alle dichiarazioni rese dal testimone escusso S_
, sicuramente attendibile e a conoscenza della situazione dei luoghi di causa, che ha riconosciuto
[...] per messo della planimetria rammostratagli, per lunga frequentazione degli stessi e dell'attore, il quale ha precisamente riferito circostanze di fatto che comprovano l'effettivo esercizio del possesso uti dominus, sicché esclusivo, pacifico, pubblico e continuato, da parte di , da oltre Parte_1 vent'anni dalla domanda, dei fondi adibiti a bosco ceduo oggetto di causa, per essersi occupato della loro cura e manutenzione, oltre che del taglio della legna, anche attraverso la realizzazione di un sentiero apposito al fine di poter passare con le macchine agricole (cfr. verbale d'udienza del 30.1.2025
– testimone : “cap. 1: posso dire che ultimamente (da dopo gli anni 2000) io mi reco Testimone_2 presso i luoghi che vedo qui raffigurati nelle planimetrie che mi si rammostrano. So che ci sono dei boschi di cui l'attore si prende cura, io anche a volte l'aiuto a tagliare la legna con la motosega o portare la legna fuori perché è scomodo, altre volte invece lui aiuta me. Anche io ho qualche terreno anche se si trova nell'altra vallata;
cap. 2: posso dire che io sono sempre andato presso questi terreni con il sig. non so siano mai intervenuti terzi soggetti nella gestione di questi terreni;
cap. 3-4: sì Pt_1
è vero, ha creato un sentiero più largo per passare con le macchine agricole;
a quanto so Pt_1 Pt_1 ha un fratello ma non credo che l'abbia mai aiutato concretamente nella gestione dei terreni perché non è mai stato interessato ad essi;
cap. 5: ho conosciuto quando ero molto Parte_2 giovane, sapevo che lui era proprietario di questi boschi. Non ricordo quando è morto. Non so nemmeno se qualcun altro nella gestione è subentrato al posto suo”).
pagina 4 di 5 Le dichiarazioni rese dal testimone siccome generiche, avendo il testimone dichiarato Testimone_1 di non sapere con esattezza di quali campi o terreni l'attore nel tempo si è effettivamente occupato, nonostante il confronto sollecitato con la planimetria prodotta, non vanno allora tenute in considerazione per la decisione.
La domanda dispiegata ai sensi dell'art. 1158 c.c. va però comunque accolta, avendo provato Parte_1 in corso di causa di aver posseduto uti dominus i terreni adibiti a bosco censiti ai mappali nn. 75, 97,
206 e 203, foglio 8, catasto terreni del Comune di Zovencendo, avendo nel periodo ventennale di riferimento su di essi posto in essere in via esclusiva e senza contestazione di terzi, dunque pacificamente, attività di taglio legna e di cura e manutenzione del bosco, anche costruendo all'uopo appositi sentieri, obiettivamente incompatibile con l'esercizio di un pari diritto dominicale da parte di terzi ed invece sintomatico della sussistenza in concreto riferiti a sé vuoi del corpus vuoi dell'animus del possesso di cui all'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà del soprasuolo a titolo originario.
Nulla sulle spese di lite, essendone richiesta la rifusione solo in caso di opposizione alla domanda, ciò che non si è verificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 4149/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.8.1965, residente in [...], ha acquistato per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. la proprietà del suolo (o soprasuolo) dei beni immobili censiti al catasto terreni del Comune di Zovencedo, foglio 8, mappali nn. 75, 97, 203 e 206.
2. ORDINA al Signor Conservatore territorialmente competente di compiere ogni trascrizione di legge, con esonero da responsabilità.
3. NULLA sulle spese di lite.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 5 di 5