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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1400/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.2.2025 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma n. 1920\22 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Marino e dall'avv. Giorgio Stoduto Parte_1
- appellante – e
– rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi Controparte_1 E
(contumace) Controparte_2
-appellati- E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Lucio Patti e Laura Ida Patti Controparte_3
- appellante incidentale –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha accolto le domande di revocazione, ex art. 2901 c.c, proposta da , con il successivo intervento di Controparte_2 Controparte_1
nei confronti di e dichiarando l'inefficacia degli atti ivi indicati (costituzione
[...] CP_4 CP_5 fondo patrimoniale, costituzione diritto di abitazione);
-il proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma del provvedimento impugnato;
le società appellate si Parte_1 costituiva l' e chiedeva il rigetto del gravame, mentre la roponeva appello incidentale, sostanzialmente CP_1 CP_3 aderendo all'appello principale;
-questa Corte riservava il giudizio in decisione, senza termini, all'esito della udienza, svolta ex art. 127 ter c.p.c., il 3 giugno 2025;
Ritenuto che:
-parte attrice, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza in ultimo richiamata, deduce:
“premesso che:
- con pec del 12 maggio 2025 l'appellane ha notificato alle controparti rinuncia al presente giudizio;
- con pec del 15.5.2025 ha notificato accettazione alla rinuncia dell'appello principale e di quello incidentale ed CP_1 a notificato accettazione alla rinuncia e contestuale rinuncia all'appello incidentale;
Controparte_3
- con pec del 15 maggio 2025 l'appellante ha notificato accettazione alla rinuncia dell'appello incidentale, come da pec allegate all'istanza di estinzione;
Tanto premesso: si insiste perché ai sensi dell'art. 306 c.p.c., Questo Ill.mo Collegio voglia dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, con contestuale ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma 1 e Roma 2 di provvedere alla cancellazione delle seguenti trascrizioni :
1. nota di trascrizione dell' Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 1 Reg. Gen. N. 7842 e registro particolare n. 5376 del 25.1.2021 relativa all'appartamento posto al piano 6°, facente parte di un fabbricato sito in Comune di Roma Via Mario Romagnoli n. 12 scala B int. 12 distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 368, particella 952 sub 79 2. nota di trascrizione dell' Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 1 Reg. Gen. N. 7842 e registro particolare n. 5376 del 25.1.2021, relativa al box auto sito al piano primo seminterrato, facente parte di un fabbricato sito in Comune di Roma Viale delle Medaglie d'Oro n. 281, distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 368, particella 952 sub 21;
3. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 2 Reg. Gen. N. 4235 e registro particolare n. 2944 del 29.1.2021 relativa al Fabbricato sito nel Comune di Fiumicino (RM), località Fregene, abitazione in villino, con accesso da Via Rosignano Marittimo n. 39 e da Via Sistiana n. 9 sito al piano terra distinto al Catasto del Comune di Fiumicino foglio 705, particella 364 sub 501;
4. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 2 Reg. Gen. N. 4235 e registro particolare n. 2944 del 29.1.2021 Relativa al Box auto sito al piano terra nel Fabbricato del Comune di Fiumicino (RM) località Fregene con accesso da Via Rosignano Marittimo n. 39 e da Via Sistiana n. 9 distinto al Catasto del Comune di Fiumicino foglio 705, particella 914, come da note di trascrizione anch'esse allegate all'istanza di estinzione;
-in termini è la nota ex art. 127 ter c.p.c. di;
la è contumace (e, avendo ceduto il CP_1 Controparte_2 credito per il quale propose l'azione revocatoria, non ha più interesse al giudizio, v. pag. 5 memoria di costituzione ); CP_1 la non ha depositato note, ma vi è accettazione della rinuncia della stessa all'appello principale e rinuncia di CP_3 quello incidentale;
letto l'art. 306 c.p.c.; che pertanto è cessata la materia del contendere, sicchè va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese;
ritenuto infine che vanno ordinate le chieste cancellazioni, ex art. 2668 c.c. ;
P.Q.M
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
ordina ai conservatori immobiliari competenti la cancellazione delle trascrizioni prima indicate in parte motiva. Spese compensate. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1400/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.2.2025 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma n. 1920\22 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Marino e dall'avv. Giorgio Stoduto Parte_1
- appellante – e
– rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi Controparte_1 E
(contumace) Controparte_2
-appellati- E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Lucio Patti e Laura Ida Patti Controparte_3
- appellante incidentale –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha accolto le domande di revocazione, ex art. 2901 c.c, proposta da , con il successivo intervento di Controparte_2 Controparte_1
nei confronti di e dichiarando l'inefficacia degli atti ivi indicati (costituzione
[...] CP_4 CP_5 fondo patrimoniale, costituzione diritto di abitazione);
-il proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma del provvedimento impugnato;
le società appellate si Parte_1 costituiva l' e chiedeva il rigetto del gravame, mentre la roponeva appello incidentale, sostanzialmente CP_1 CP_3 aderendo all'appello principale;
-questa Corte riservava il giudizio in decisione, senza termini, all'esito della udienza, svolta ex art. 127 ter c.p.c., il 3 giugno 2025;
Ritenuto che:
-parte attrice, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza in ultimo richiamata, deduce:
“premesso che:
- con pec del 12 maggio 2025 l'appellane ha notificato alle controparti rinuncia al presente giudizio;
- con pec del 15.5.2025 ha notificato accettazione alla rinuncia dell'appello principale e di quello incidentale ed CP_1 a notificato accettazione alla rinuncia e contestuale rinuncia all'appello incidentale;
Controparte_3
- con pec del 15 maggio 2025 l'appellante ha notificato accettazione alla rinuncia dell'appello incidentale, come da pec allegate all'istanza di estinzione;
Tanto premesso: si insiste perché ai sensi dell'art. 306 c.p.c., Questo Ill.mo Collegio voglia dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, con contestuale ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma 1 e Roma 2 di provvedere alla cancellazione delle seguenti trascrizioni :
1. nota di trascrizione dell' Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 1 Reg. Gen. N. 7842 e registro particolare n. 5376 del 25.1.2021 relativa all'appartamento posto al piano 6°, facente parte di un fabbricato sito in Comune di Roma Via Mario Romagnoli n. 12 scala B int. 12 distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 368, particella 952 sub 79 2. nota di trascrizione dell' Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 1 Reg. Gen. N. 7842 e registro particolare n. 5376 del 25.1.2021, relativa al box auto sito al piano primo seminterrato, facente parte di un fabbricato sito in Comune di Roma Viale delle Medaglie d'Oro n. 281, distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 368, particella 952 sub 21;
3. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 2 Reg. Gen. N. 4235 e registro particolare n. 2944 del 29.1.2021 relativa al Fabbricato sito nel Comune di Fiumicino (RM), località Fregene, abitazione in villino, con accesso da Via Rosignano Marittimo n. 39 e da Via Sistiana n. 9 sito al piano terra distinto al Catasto del Comune di Fiumicino foglio 705, particella 364 sub 501;
4. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate Roma Ufficio Provinciale di Roma Territorio Roma 2 Reg. Gen. N. 4235 e registro particolare n. 2944 del 29.1.2021 Relativa al Box auto sito al piano terra nel Fabbricato del Comune di Fiumicino (RM) località Fregene con accesso da Via Rosignano Marittimo n. 39 e da Via Sistiana n. 9 distinto al Catasto del Comune di Fiumicino foglio 705, particella 914, come da note di trascrizione anch'esse allegate all'istanza di estinzione;
-in termini è la nota ex art. 127 ter c.p.c. di;
la è contumace (e, avendo ceduto il CP_1 Controparte_2 credito per il quale propose l'azione revocatoria, non ha più interesse al giudizio, v. pag. 5 memoria di costituzione ); CP_1 la non ha depositato note, ma vi è accettazione della rinuncia della stessa all'appello principale e rinuncia di CP_3 quello incidentale;
letto l'art. 306 c.p.c.; che pertanto è cessata la materia del contendere, sicchè va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese;
ritenuto infine che vanno ordinate le chieste cancellazioni, ex art. 2668 c.c. ;
P.Q.M
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
ordina ai conservatori immobiliari competenti la cancellazione delle trascrizioni prima indicate in parte motiva. Spese compensate. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)