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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, , pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11425/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Lesione personale, pendente tra
(C.f.: ) nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) ed ivi residente a[...]3, elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Volturno n° 9, presso lo studio legale dell'Avv.
Ferrara Gennaro (C.f.: ; p.e.c.: C.F._2
, che lo rappresenta e difende in giudizio Email_1 giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attore -
e
(C.f.: ), in qualità di titolare della CP_1 C.F._3 ditta individuale “Hotel Sciaron di Caronte Nicola” (P.i.: , nato il P.IVA_1
16/11/1960 a Ricadi (Vv) ed ivi residente alla via Torre S. Maria s.n.c., frazione S.
Nicolò, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Dei Fiorentini n° 61 (presso lo studio legale dell'Avv. Macri Carlo), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.
Rombolà Giuseppe (p.e.c.: C.f.: Email_2
) e dall'Avv. Macri Giovanni (p.e.c.: C.F._4
C.f.: ) giusta procura Email_2 C.F._5 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto - nonché
P.L.C. Controparte_2
(C.f.: ), in persona del dirigente procuratore ad negotia Dott.
[...] P.IVA_2
, con sede in Milano alla via Benigno Crespi n° 2, elettivamente CP_3
1
domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n° 62, presso lo studio legale degli Avv.ti
Errico Edoardo (C.f.: p.e.c.: ) e C.F._6 Email_3
(C.f.: ; p.e.c.: , che Controparte_4 C.F._7 Email_4 la rappresentano e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della Legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata in data 14/10/2021 alla controparte, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le
[...] CP_1 seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare sussistente, nel caso di specie, la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento/danno dedotto in premessa;
2) Condannare conseguentemente il medesimo al risarcimento del pregiudizio sofferto dall'istante (danno materiale, biologico e morale, rimborso spese mediche documentate), che si quantifica in un importo complessivo infra € 22.000,00, che sarà precisato in corso di causa, all'esito dell'espletamento della consulenza medica di ufficio, della quale si richiede l'ammissione; 3) Condannarsi il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
A fondamento della pretesa, l'attore ha dedotto che egli, nel periodo dal 27/07/2019 al 10/08/2019, insieme al proprio nucleo familiare, fu ospite della struttura alberghiera “Hotel Sciaron di Caronte Nicola”; che il 28/07/2019, verso le ore 18:00 circa, lo stesso avrebbe partecipato ad un torneo di calcetto tenutosi su un campo da tennis (impropriamente utilizzato) in cemento e dal manto sconnesso, organizzato dal proprietario di detta struttura alberghiera;
che correndo durante la partita l'istante sarebbe caduto frontalmente in conseguenza di un repentino blocco sulla pavimentazione del campetto delle scarpe di gomma utilizzate per giocare;
che,
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prontamente soccorso dagli spettatori della partita, l'istante sarebbe stato poi trasportato in autombulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Tropea;
che, trasferito nella medesima giornata presso l'ospedale di Vibo Valentia, l'attore sarebbe stato sottoposto ad approfonditi accertamenti diagnostici e radiologici, all'esito dei quali gli sarebbe stata riscontrata una frattura delle ossa del naso, la perdita del tampone della narice sinistra ed altre patologie;
che, secondo il parere del proprio medico di parte, in seguito alla caduta l'attore avrebbe patito un danno biologico stimato al 5/6%, un'invalidità temporanea al 75% di 10 giorni, un'invalidità temporanea al 50% di 20 giorni e un'invalidità temporanea al 25% di 20 giorni;
che indubbia sarebbe la responsabilità della struttura alberghiera per la causazione della rovinosa caduta dell'attore.
In data 07/01/2021, si è costituito in giudizio in qualità di titolare CP_1 della ditta individuale “Hotel Sciaron di Caronte Nicola”, il quale ha chiesto a codesto Tribunale l'accoglimento delle le seguenti conclusioni: “In via Preliminare:
Autorizzare la chiamata in causa di “ pcl” […] e, quindi, ai sensi dell'art. 269 Controparte_2
c.p.c., fissare la nuova data dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.; Sempre in via preliminare: ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio e, per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Vibo Valentia;
Nel merito, in via principale: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa […] tenuta a garantire il convenuto e, contemporaneamente, Controparte_5 condannarla a risarcire il danno lamentato dall'attore; In ogni caso, con rifusione di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio a carico della parte che sarà ritenuta soccombente”.
A fondamento delle proprie difese e pretese, ha preliminarmente CP_1 dedotto di aver stipulato con la Zurich Insurance p.l.c. (da qui in avanti solo
“ ”) la polizza assicurativa n° 256A5327 denominata “Albergo sicuro”, CP_2 comprensiva della copertura per responsabilità civile verso terzi;
CP_1 inoltre, ha eccepito che l'adito Tribunale sarebbe territorialmente incompetente, poiché il presente giudizio, considerando il convenuto una persona fisica, si sarebbe dovuto incardinare presso la residenza, il domicilio o la dimora dello stesso, mentre, considerando il convenuto una persona giuridica, si sarebbe dovuto incardinar presso la sede di quest'ultima, ossia presso il Tribunale di Vibo Valentia;
che, nel merito,
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non gli sarebbe imputabile alcuna responsabilità, poiché l'incauta condotta del villeggiante attoree si evincerebbe dalla medesima dinamica descritta in citazione;
che, difatti, sarebbe inveritiera la circostanza dell'organizzazione del torneo di calcetto sul campo da tennis, poiché la stessa, invece, sarebbe stata improvvisata su iniziativa dei partecipanti nonostante l'espresso divieto, posto in maniera ben visibile all'utenza, di utilizzare il campo per attività diverse da quelle tennistiche;
che, pertanto, l'attore si sarebbe scientemente assunto la responsabilità di utilizzare impropriamente il campo da tennis;
che, in ogni caso, nessuna insidia sarebbe ravvisabile nel caso di specie, essendosi la caduta verificata in pieno giorno (ossia alla ore 18:00 del mese di agosto)
e, quindi, in condizioni di ottima visibilità; che, dunque, la caduta sarebbe addebitabile alla condotta imprudente, negligente ed imperita del villeggiante attore, poiché il comportamento di quest'ultimo, non avendo egli adoperato la comune prudenza dell'uomo medio nell'utilizzo del campetto della struttura alberghiera, integrerebbe gli estremi di un caso fortuito interruttivo del nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso;
che l'incauta condotta tenuta dall'attore assumerebbe altresì rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo della concorsualità del danneggiato che, secondo la gravità della sua colpa e delle conseguenze derivate, legittimerebbe una riduzione del quantum risarcibile;
che la detta condotta colposa consisterebbe nell'aver deciso di disputare una partita di calcetto pur essendo egli consapevole dell'inidoneità del manto di gioco e, dunque, dei connessi rischi.
Con ordinanza pubblicata l'11/01/2022, il Giudice “letta la comparsa di costituzione di parte convenuta contenente istanza di chiamata in causa di terzo CP_1 Controparte_5
[... e contestuale richiesta di spostamento della prima udienza;
rilevata la tempestività della su indicata costituzione;
letto l'art. 269 comma 2 c.p.c.” ha fissato “la data della nuova prima udienza per il 06/10/2022, ora di rito, con notifica a cura di parte convenuta al terzo della citazione nel rispetto dei termini ordinari di comparizione”.
Ricevuta la notifica dell'atto di chiamata in causa, il 15/03/2022 si è costituita in giudizio la , che ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) CP_2 rigettare, siccome infondata, la domanda principale;
2) in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia impropria, qualora l'infortunio risultasse essersi verificato in occasione di un evento estraneo alle previsioni di polizza;
3) in linea gradata, contenere l'esposizione della comparente nei limiti fissati dalle disposizioni contrattuali operanti nella specie, dal sotto-massimale di €
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250.000,00 e dall'eventuale applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., con conseguente contenimento entro il valore originario del danno;
4) rigettare ogni pretesa dell'assicurato in relazione alle spese di lite;
5) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese di lite”.
A fondamento della difesa, la ha eccepito, in ordine alla domanda di garanzia, CP_2 che la polizza stipulata con la struttura alberghiera conterrebbe un'estensione ad alcune specifiche attività sportive espressamente ed analiticamente indicate dall'apposita garanzia aggiuntiva “attività sportive”, ove mancherebbe il riferimento al calcetto;
che la detta garanzia aggiuntiva prevederebbe un sotto-massimale di €
250.000,00; che, nel caso in cui fosse accertata una versione dei fatti diversa da quella prospettata dall'assicurato, si incorrerebbe in un caso di scorretta informativa sul sinistro violativa dell'art. 1913 c.c. e, pertanto, in base all'art. 1915.c.c., gli oneri legati all'inevitabile resistenza giudiziale non potrebbero porsi a carico della Compagnia assicuratrice;
in ordine alla domanda principale, la ha dedotto che, se la CP_2 prospettazione di fosse veritiera, assumerebbe decisivo rilievo CP_6
l'utilizzo improprio del campo da tennis, attese la diversità della tipologia di movimenti, di rapidità e di visuali con una partita di calcetto;
che, in ogni caso, gli accertamenti eseguiti dal perito incaricato dalla Compagnia avrebbero escluso la presenza di buche o avvallamenti della pavimentazione e, pertanto, la caduta consisterebbe in un normale infortunio di gioco, ossia nel concretarsi di un rischio che connota la pratica di qualsiasi attività sportiva;
che, inoltre, essendosi verificato l'evento nelle ore diurne, qualsivoglia imperfezione del manto del campo sarebbe stata sicuramente visibile e, quindi, evitabile;
che, per giunta, la pretesa risarcitoria formulata dall'attore sarebbe sprovvista di prova documentale e comunque incongrua.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati escussi quattro testi (due di parte attrice e due di parte convenuta) e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter
c.p.c.), con ordinanza pubblicata il 18/11/2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 29/10/2024 e, pertanto, così ridotti.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
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Difatti, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sulla parte che eccepisca l'incompetenza del Giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del Giudice adito. Deve escludersi, pertanto, che, a fronte di un'eccezione d'incompetenza per territorio, il Giudice adito possa disinteressarsi di profili che valgano a radicare la competenza stessa presso di lui per il sol fatto che l'attore, nel replicare all'eccezione del convenuto, non li abbia espressamente evocati
(cfr. Cassazione, ordinanza n° 24009 del 6 settembre 2021).
Alla stregua del suddetto principio, atteso che né la convenuta e né la terza chiamata in causa hanno specificamente e puntualmente contestato la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e indicato il diverso
Giudice competente secondo ognuno di essi, deve ritenersi l'eccezione d'incompetenza incompleta e, pertanto, come non proposta, con effetto definitivamente radicante della competenza di codesto Giudice adito.
2. Nel merito
La domanda è infondata e va rigettata.
La controversia in esame va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
(secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), avendo l'attore prospettato che la responsabilità di CP_1 per i danni sofferti discenderebbe dalla presenza di un dissesto del manto del
[...] campetto da tennis ubicato all'interno della struttura alberghiera ove si sarebbe disputata una partita di un torneo di calcetto organizzato dal titolare dell'Hotel
Sciaron, ovvero, come precisato, dal blocco delle calzature di gomma utilizzate dal villeggiante istante per detta attività sportiva, e, quindi, dall'inosservanza degli obblighi di manutenzione, di vigilanza e di custodia della res, incombenti sul proprietario del campo;
detta responsabilità presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa il potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cassazione n°
24529 del 20 novembre 2009).
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La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude che al custode possa addebitarsi l'evento nei casi in cui esso sia derivato dal caso fortuito nella sua accezione più ampia, ossia comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, intesi quest'ultimi come fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. Cassazione
Civile n° 88/6340; Cassazione Civile n° 90/4257; Cassazione Civile n° 94/1332).
Sul piano probatorio, ai fini dell'accertamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, sussistente sia quando il nocumento venga causato dal dinamismo connaturato alla cosa e sia quando in quest'ultima è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno, spettando al custode, di contro, provare il caso fortuito nei termini sopra esplicitati;
su detta responsabilità può certamente influire la condotta della vittima, la quale, però, può assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, cioè estranea al novero, in relazione al contesto, delle possibilità attuali e congruamente prevedibili;
diversamente, la condotta della vittima potrà rilevare ai fini dell'accertamento di un concorso nella causazione dell'evento (ai sensi dell'art. 1227 c.c.), in considerazione delle circostanze del caso liberamente apprezzabili dal Giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità, purché congruamente e logicamente motivate (cfr. Cassazione Civile,
Sezione III, n° 2331 del 16 febbraio 2001; Cassazione n° 6550 del 22 marzo 2011).
Venendo al caso di specie, in rapporto alla disciplina dell'art. 2051 c.c. poc'anzi illustrata, non sono ravvisabili le condizioni per poter affermare la responsabilità del convenuto titolare dell'Hotel Sciaron. CP_1
Giova fin da subito evidenziare che tra le parti non risulta contestata l'effettiva esistenza della caduta dedotta in giudizio e che le rispettive prospettazioni divergono sulla connotazione, diligente o meno, della condotta tenuta dal danneggiato allorquando avrebbe deciso di partecipare ad un torneo di calcetto da tenersi su un campo da tennis, scelta che, attese le differenze dimensionali e strutturali dei due rettangoli di gioco ove si praticano le due distinte attività sportive, non può che ritenersi certamente consapevole.
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Ebbene, va innanzitutto rilevato che l'analisi delle risultanze istruttorie, documentali e giudiziali, non consente di poter ritenere sufficientemente provata la prospettazione attorea.
Difatti, sebbene i testi intimati dall'attore abbiano riferito dell'organizzazione da parte della struttura del torneo di calcetto prospettato in citazione, avendo dichiarato che “mio IP stava partecipando ad un torneo di calcetto insieme ad altri Tes_1 villeggianti e noi assistevamo dall'esterno guardando attraverso la rete […] ogni giorno venivano affissi delle locandine con il calendario delle attività e quel giorno era previsto un torneo di calcetto e che “mio figlio stava partecipando a un torneo di calcetto organizzato Persona_1 dalla struttura e, infatti, vi era l'avviso in bacheca relativo a tutte le attività che si svolgevano nella struttura, io ad esempio in passato ho partecipato e vinto il torneo di ping-pong” - detta circostanza parrebbe smentita da quanto riferito dal teste intimato dal convenuto avendo ella dichiarato “che io sappia nella struttura non si organizzano Testimone_2 tornei di calcetto. Ricordo che venivano organizzati soltanto tornei di tennis […] a me non risulta che il campo da tennis sia dotato di porte per il gioco del calcio, nel senso che le porte le teniamo in giardino perché non sono fissate a terra”; la medesima circostanza dell'organizzazione del torneo di calcetto da parte del titolare della struttura alberghiera, inoltre, nemmeno può ritenersi suffragata da documenti indizianti del suo svolgimento, non essendo stata prodotta in atti alcuna delle locandine a cui pure si sono riferiti entrambi i testi intimati dall'attore, avendo dichiarato che “ogni giorno venivano affissi delle Tes_1 locandine con il calendario delle attività e quel giorno era previsto un torneo di calcetto. […] vi era un avviso in bacheca della struttura in cui vi erano indicate tutte le attività della giornata tra cui appunto questo torneo di calcio e anche il corso di tiro con l'arco cui partecipò mio marito con il figlio” e che “vi era l'avviso in bacheca relativo a tutte le attività che si Persona_1 svolgevano nella struttura, io ad esempio in passato ho partecipato e vinto il torneo di ping-pong”
(cfr. verbale d'udienza del 19/03/2024).
Inoltre, circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi attorei, va evidenziato:
▪ nonostante la asserita presenza alla partita di numerosi utenti della struttura alberghiera, l'unica teste escussa, legata da rapporti di parentela con Tes_1 il danneggiato, ha reso una dichiarazione generica sulle modalità della caduta limitandosi a dichiarare “mio IP stava partecipando ad un torneo di calcetto insieme ad altri villeggianti e noi assistevamo dall'esterno guardando attraverso la rete […] Ricordo che mio IP è caduto mentre stava correndo e cadde in avanti dopo essersi bloccato con il piede
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senza riuscire a ripararsi il volto con le mani […]subito dopo la caduta siamo tutti accorsi per prestare il primo soccorso […] qualcuno ha chiamato l'ambulanza[…] quando mi sono avvicinata per soccorrere mio IP mi sono accorta che il campo presentava diversi avvallamenti ed era sconnesso in più punti anche vicino al luogo della caduta” (cfr. verbale d'udienza del 19/03/2024);
▪ che non ha assistito direttamente al momento della Persona_1 caduta, avendo egli dichiarato che “sono accorso perché ho sentito le urla di mia cognata
e di mia suocera che si trovavano più vicine mentre io ero in piscina. Prima stavo assistendo alla partita ma poi mi sono allontanato perché stavo portando anche il cane a spasso e sono andato nelle vicinanze della piscina […] ad un certo punto, mentre mi trovavo vicino alla piscina ho sentito le urla di mia cognata e di mia suocera e sono accorso al campo e ho visto che mio figlio si trovava disteso a terra e quindi mi sono avvicinato per vedere le condizioni […] io non ho assistito al momento della caduta, ma le modalità mi sono state riferite dai presenti e da mio figlio” (cfr. verbale d'udienza del 19/03/2024);
▪ che entrambi i testi intimati dal convenuto titolare della struttura alberghiera hanno escluso la presenza di disconnessioni interessanti il manto di gioco, avendo dichiarato che “il campo non presenta alcuna anomalia né Testimone_3 disconnessione e ciò anche all'epoca dei fatti […] io lavoro in questo complesso turistico e […] mi occupo della pulizia anche del capo in base all'esigenza, una volta ogni settimana o ogni dieci giorni” e che “il campo da tennis […] all'epoca dei fatti si presentava Testimone_2 perfettamente liscio e privo di disconnessioni o buche e ne veniva disposta periodicamente la pulizia […] io mi occupo di gestire il complesso turistico insieme a mio marito dal 1990 […] il campo […] prima dell'inizio della stagione estiva viene riguardato per vedere se necessita di manutenzione. Infatti, dal 1990 essendo il fondo del campo perfetto, non è mai capitato di dover procedere ad una manutenzione dello stesso diversa dalla semplice pulizia” (cfr. verbale d'udienza del 19/03/2024).
Ebbene, le vagliate risultanze istruttorie, ad avviso del Tribunale, non consentono di ritenere positivamente fornita la prova dell'anomalia alla quale l'attore ha inteso ricondurre la caduta di cui rimaneva vittima nonché del nesso di causalità tra la caduta e la detta anomalia.
A conforto di tale conclusione merita osservare, in primo luogo, che, in sede di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, ove veniva condotto nell'immediatezza del fatto, l'attore nulla riferiva in ordine alla (in questa sede
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dedotta) anomalia del campo ove si disputava la partita, limitandosi a dichiarare di essersi infortunato accidentalmente nel corso di una partita di calcio (cfr. anamnesi, rilasciata dal al sanitario curante, ove testualmente si legge “.. riferita Per_1 caduta accidentale mentre stava giocando a pallone..”).
L'avere l'attore taciuto la dinamica del fatto, nel momento in cui si recava al pronto soccorso, è, già di per sé, sintomatica dell'inverosimiglianza dell'assunto, poi sostenuto in citazione. Né, in contrario, varrebbe dedurre che, secondo la medesima teste , essa, dopo la caduta, aveva modo di verificare che, nei pressi del punto Tes_1 in cui l'attore era caduto, il campo presentava diversi avvallamenti o disconnessioni.
Infatti, tale affermazione non consente di ritenere provato il nesso causale tra l'avvallamento e la caduta, non avendo la teste confermato, neppure in maniera ipotetica, che la perdita di equilibrio fosse da ricondurre all'anomalia della superficie del terreno di gioco.
Sotto altro profilo - in disparte ogni considerazione sulla maggiore verosimiglianza della prospettazione del convenuto secondo la quale mai alcun torneo di calcetto sarebbe stato organizzato dal titolare della struttura alberghiera sul campo da tennis ivi ubicato e, invece, la partita si sarebbe disputata su iniziativa autonoma dei villeggianti - deve doverosamente aggiungersi che il danneggiato non ha sicuramente tenuto un comportamento improntato all'ordinaria diligenza nello scegliere di prendere parte alla partita su un campo da tennis impropriamente adibito a campo di calcetto;
detta condotta, dunque, può certamente ritenersi integrativa degli estremi del caso fortuito, esimendo la struttura alberghiera da ogni responsabilità per la caduta dell'utente.
Difatti, l'applicazione dell'art. 2051 c.c., a norma del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, è subordinata al ricorrere di tre presupposti, quali, la figura del custode, la cosa custodita che ha cagionato il danno e il nesso di causalità cosa/danno; dunque, trattasi di una responsabilità che la giurisprudenza inquadra come “oggettiva”, la cui ascrivibilità prescinde da una condotta colposa del custode e che può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo nella produzione del danno;
in tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
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interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cassazione, ordinanze nn° 2482/2018, 2479/2018 e
2480/2018).
Tale principio di diritto, successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è stato recentemente riaffermato, statuendosi che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura “oggettiva” - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dall'oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cassazione n° 27724/2018; Cassazione n° 20312/2019;
Cassazione n° 38089/2021; Cassazione n° 35429/2022; Cassazione n° 14228;
Cassazione n° 21675/2023; Cassazione n° 20943/2022 e Cassazione n° 11152/23).
Nel caso di specie, se, da un lato, possono certamente considerarsi sussistenti i richiamati presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c. (custode, cosa custodita che ha cagionato il danno e nesso causale cosa/danno), dall'altro, deve altresì constatarsi che non è stato assolutamente dimostrato che la vittima abbia avuto una condotta così prudente da evitare il danno, emergendo l'incauto comportamento del danneggiato già dalla prospettazione svolta in citazione;
inoltre, non depone certo a favore della vittima la circostanza dell'assidua frequentazione della struttura alberghiera e, dunque, la presumibile conoscenza del manto del campo da tennis impropriamente utilizzato
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per la partita di calcetto, avendo dichiarato che “questo villaggio Persona_1 lo frequentavamo già da circa 5/6 anni” (cfr. verbale d'udienza del 19/03/2024).
Da ultimo, la scarsa credibilità della prospettazione offerta dall'attore è confermata dal rilievo per cui lo stesso ometteva finanche di produrre una rappresentazione fotografica dei luoghi (salvo l'unica foto del campo da tennis prodotta da parte attrice che non consente tuttavia di apprezzare le condizioni del manto), che sarebbe stata di fondamentale importanza al fine di saggiare ulteriormente l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, nonché di provare l'effettiva esistenza e le reali caratteristiche della lamentata anomalia del campo di tennis in questione.
Il rigetto della domanda principale formulata dall'attore nei confronti del convenuto risulta assorbente rispetto alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la non particolare complessità della controversia) stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili tenutesi innanzi al Tribunale e relativi allo scaglione di valore entro il quale rientra il presente contenzioso (quindi, quelli relativi allo scaglione che va da € 5.200,00 fino a
€ 26.000) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte convenuta e parte terza chiamata in causa, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dai medesimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11425/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Lesione personale, pendente tra , Parte_1 CP_1
e P.L.C. Zurich Insurance, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda principale formulata da nei Parte_1 confronti di , per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2. Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da CP_1 nei confronti di P.L.C. , per le causali di cui in motivazione;
Controparte_2
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compenso professionale, oltre rimborso
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forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
4. Condanna al pagamento in favore di P.L.C. Zurich Parte_1
Insurance delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Aversa, il 20/02/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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