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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CUTINI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PASTORELLI LAURA;
CONVENUTO
Oggetto: costituzione di servitù per usucapione – servitù coattiva.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota di trattazione scritta del
04.02.2025 e per parte convenuta come da nota di trattazione scritta del
27.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha adito questo Tribunale chiedendo: “IN TESI: riconoscere e dichiarare che , nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) è titolare per intervenuta usucapione della servitù di passo, C.F._1
sia pedonale che carrabile, sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 11, part.46, di proprietà di (nato a [...]
CA (GR) il 2.08.1945 – c.f.: , per accedere al proprio C.F._3
terrreno censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 3, part.93, secondo il percorso graficamente indicato nella perizia redatta dal geom.
[...]
di cui in atti e raffigurato nelle foto prodotte;
IN IPOTESI: costituire servitù di Per_1
passo, sia pedonale che carrabile, a carico del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 11, part.46, di proprietà di _1
(nato a [...] il [...] – c.f.: e
[...] C.F._3
favore del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio
3, part.93, di proprietà dell'attrice , nata a [...] il Parte_1
29.01.1966 (c.f.: ), secondo il tracciato indicato nella perizia C.F._1
redatta dal geom. e raffigurato nelle foto prodotte ovvero secondo quello Persona_1
indicato dal C.T.U. che verrà eventualmente nominato”.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Innanzi tutto, la parte attrice domanda accertarsi l'acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio, carrabile e pedonale, a favore del proprio fondo sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al foglio 3, part.93, secondo il percorso graficamente indicato nella perizia redatta dal geom. (cfr. all. 5 fasc. attrice) e a carico del terreno Persona_1
sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al foglio 11, part.46, di proprietà del convenuto.
La domanda è infondata. Ai sensi dell'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, è possibile acquistare per usucapione una servitù solo se questa abbia i requisiti dell'apparenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. n.
7004/2017; Cass. Civ. n. 13238/2010; Cass. Civ. n. 2994/2004; Cass. Civ. n.
6665/2024; Cass. Civ. n. 25493/2024).
Inoltre, è stato osservato che colui che invoca l'usucapione ha l'onere di provare che le opere visibili e permanenti siano state destinate all'esercizio della servitù sin dall'inizio del ventennio, in caso contrario non ritenendosi integrato il requisito dell'apparenza che bene potrebbe essere insorto in un momento successivo (Cass. Civ. n. 5146/2003).
Ciò posto, nel caso di specie il passaggio rivendicato dall'attrice non presenta i requisiti dell'apparenza sopra richiamati.
Come si desume dalla visione delle fotografie prodotte da parte attrice (cfr. all.
6 fasc. attrice), il sentiero su cui si rivendica la servitù di passaggio è totalmente privo di opere che consentano di affermare lo stato di asservimento del terreno del convenuto a quello dell'attrice, non essendo il sentiero asfaltato o munito di piano livellato in modo da lasciare evincere l'esistenza di una strada preordinata all'accesso all'immobile dell'attrice.
Il sentiero si basa su terra allo stato naturale, con foglie cadute o erba evidentemente non curate o manutenute, e, in alcuni tratti, il percorso non è nemmeno visibile, essendo il luogo rappresentato nella foto completamente immerso nell'erba e nelle piante.
Pertanto, deve ritenersi che non sussistano nel caso di specie opere visibili e permanenti che consentano di desumere lo stato di oggettivo asservimento del fondo del convenuto a quello dell'attrice, non essendo sufficiente un mero sentiero naturale, peraltro in alcuni tratti inesistente.
Del resto, la stessa attrice non illustra quali siano le opere visibili e permanenti che renderebbero apparente la servitù invocata.
Né l'attrice specifica quando eventuali opere visibili e permanenti siano state realizzate sul fondo del convenuto, sicché la domanda attorea sul punto appare altresì generica in punto di allegazione.
Per i motivi indicati, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio invocata dall'attrice va respinta in quanto infondata.
In subordine, l'attrice chiede costituirsi la servitù di passaggio in via coattiva, secondo il percorso indicato nella perizia del Geom. Persona_1
costituente l'allegato 5 della citazione, allegando che il proprio fondo è intercluso e che per accedervi utilizza il passaggio sul fondo del convenuto, accedendovi dai terreni censiti alle particelle 47, 48 e e 108 dello stesso foglio
11 di proprietà del marito che confinano con la via Persona_2
pubblica, come si desume dall'allegato 4 della citazione.
La domanda è infondata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
“L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (Cass. Civ. S.U. n. 9685/2013; Cass. Civ. n. 1646/2017;
Cass. Civ. n. 10912/2023; Cass. Civ. n. 17368/2023).
Nel caso di specie, per stessa allegazione della parte attrice, questa chiede costituirsi una servitù coattiva di passaggio, il cui percorso inizia nel fondo del proprio marito terreno censito al C.T. di Castiglione della Persona_2
Pescaia al foglio 3 p.lla 47, passa attraverso il terreno del convenuto censito al
C.T. di detto Comune al foglio 3 p.lla 46 e giunge al terreno dell'attrice, allegando questa che il terreno del marito ha accesso alla via pubblica.
Il percorso invocato dall'attrice è rappresentato graficamente nell'allegato 4 della citazione, da cui si evince con chiarezza che lo stesso coinvolge, oltre al fondo del convenuto, anche quello di come confermato Persona_2
dalla stessa parte attrice all'udienza del 02.07.2024.
Pertanto, poiché la domanda di parte attrice di costituzione di servitù coattiva di passaggio non è stata proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati dalla costituzione del passaggio e rilevato che, alla luce dei principi di diritto richiamati, non è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, ma occorre affermare l'infondatezza della domanda attorea in quanto finalizzata all'affermazione di un diritto inesistente, la domanda attorea di costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo è infondata e va respinta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'istanza di parte attrice per l'integrazione del contraddittorio verso va respinta, come già statuito Persona_2
con l'ordinanza del 03.07.2024. In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per l'attività istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da valutarsi secondo l'art. 15 comma 1 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del fondo servente (pari a 3,09 euro come da visura catastale in atti: all. 2 fasc. attrice) per cinquanta, per un valore complessivo di 154,50 euro.
Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La servitù, come qualitas fundi vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo nella sua interezza deve considerarsi gravato;
pertanto, al fine di determinare la competenza ratione valoris, ex art. 15 c. p. c., in una causa di costituzione di una servitù in via coattiva, occorre aver riguardo al valore del fondo di cui si chiede l'assservimento e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della costituzione della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti” (Cass. Civ. n.
2970/1987; Cass. Civ. n. 12171/1991; Cass. Civ. n. 988/1995; Cass. Civ. n.
27356/2016).
Alla luce del principio richiamato, il valore della controversia avente ad oggetto l'accertamento di una servitù ovvero la costituzione di una servitù va apprezzato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., tenendo conto della rendita dominicale della particella interessata dalla costituzione del peso.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 661/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 662,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 07.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CUTINI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PASTORELLI LAURA;
CONVENUTO
Oggetto: costituzione di servitù per usucapione – servitù coattiva.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota di trattazione scritta del
04.02.2025 e per parte convenuta come da nota di trattazione scritta del
27.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha adito questo Tribunale chiedendo: “IN TESI: riconoscere e dichiarare che , nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) è titolare per intervenuta usucapione della servitù di passo, C.F._1
sia pedonale che carrabile, sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 11, part.46, di proprietà di (nato a [...]
CA (GR) il 2.08.1945 – c.f.: , per accedere al proprio C.F._3
terrreno censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 3, part.93, secondo il percorso graficamente indicato nella perizia redatta dal geom.
[...]
di cui in atti e raffigurato nelle foto prodotte;
IN IPOTESI: costituire servitù di Per_1
passo, sia pedonale che carrabile, a carico del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 11, part.46, di proprietà di _1
(nato a [...] il [...] – c.f.: e
[...] C.F._3
favore del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio
3, part.93, di proprietà dell'attrice , nata a [...] il Parte_1
29.01.1966 (c.f.: ), secondo il tracciato indicato nella perizia C.F._1
redatta dal geom. e raffigurato nelle foto prodotte ovvero secondo quello Persona_1
indicato dal C.T.U. che verrà eventualmente nominato”.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Innanzi tutto, la parte attrice domanda accertarsi l'acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio, carrabile e pedonale, a favore del proprio fondo sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al foglio 3, part.93, secondo il percorso graficamente indicato nella perizia redatta dal geom. (cfr. all. 5 fasc. attrice) e a carico del terreno Persona_1
sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al foglio 11, part.46, di proprietà del convenuto.
La domanda è infondata. Ai sensi dell'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, è possibile acquistare per usucapione una servitù solo se questa abbia i requisiti dell'apparenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. n.
7004/2017; Cass. Civ. n. 13238/2010; Cass. Civ. n. 2994/2004; Cass. Civ. n.
6665/2024; Cass. Civ. n. 25493/2024).
Inoltre, è stato osservato che colui che invoca l'usucapione ha l'onere di provare che le opere visibili e permanenti siano state destinate all'esercizio della servitù sin dall'inizio del ventennio, in caso contrario non ritenendosi integrato il requisito dell'apparenza che bene potrebbe essere insorto in un momento successivo (Cass. Civ. n. 5146/2003).
Ciò posto, nel caso di specie il passaggio rivendicato dall'attrice non presenta i requisiti dell'apparenza sopra richiamati.
Come si desume dalla visione delle fotografie prodotte da parte attrice (cfr. all.
6 fasc. attrice), il sentiero su cui si rivendica la servitù di passaggio è totalmente privo di opere che consentano di affermare lo stato di asservimento del terreno del convenuto a quello dell'attrice, non essendo il sentiero asfaltato o munito di piano livellato in modo da lasciare evincere l'esistenza di una strada preordinata all'accesso all'immobile dell'attrice.
Il sentiero si basa su terra allo stato naturale, con foglie cadute o erba evidentemente non curate o manutenute, e, in alcuni tratti, il percorso non è nemmeno visibile, essendo il luogo rappresentato nella foto completamente immerso nell'erba e nelle piante.
Pertanto, deve ritenersi che non sussistano nel caso di specie opere visibili e permanenti che consentano di desumere lo stato di oggettivo asservimento del fondo del convenuto a quello dell'attrice, non essendo sufficiente un mero sentiero naturale, peraltro in alcuni tratti inesistente.
Del resto, la stessa attrice non illustra quali siano le opere visibili e permanenti che renderebbero apparente la servitù invocata.
Né l'attrice specifica quando eventuali opere visibili e permanenti siano state realizzate sul fondo del convenuto, sicché la domanda attorea sul punto appare altresì generica in punto di allegazione.
Per i motivi indicati, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio invocata dall'attrice va respinta in quanto infondata.
In subordine, l'attrice chiede costituirsi la servitù di passaggio in via coattiva, secondo il percorso indicato nella perizia del Geom. Persona_1
costituente l'allegato 5 della citazione, allegando che il proprio fondo è intercluso e che per accedervi utilizza il passaggio sul fondo del convenuto, accedendovi dai terreni censiti alle particelle 47, 48 e e 108 dello stesso foglio
11 di proprietà del marito che confinano con la via Persona_2
pubblica, come si desume dall'allegato 4 della citazione.
La domanda è infondata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
“L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (Cass. Civ. S.U. n. 9685/2013; Cass. Civ. n. 1646/2017;
Cass. Civ. n. 10912/2023; Cass. Civ. n. 17368/2023).
Nel caso di specie, per stessa allegazione della parte attrice, questa chiede costituirsi una servitù coattiva di passaggio, il cui percorso inizia nel fondo del proprio marito terreno censito al C.T. di Castiglione della Persona_2
Pescaia al foglio 3 p.lla 47, passa attraverso il terreno del convenuto censito al
C.T. di detto Comune al foglio 3 p.lla 46 e giunge al terreno dell'attrice, allegando questa che il terreno del marito ha accesso alla via pubblica.
Il percorso invocato dall'attrice è rappresentato graficamente nell'allegato 4 della citazione, da cui si evince con chiarezza che lo stesso coinvolge, oltre al fondo del convenuto, anche quello di come confermato Persona_2
dalla stessa parte attrice all'udienza del 02.07.2024.
Pertanto, poiché la domanda di parte attrice di costituzione di servitù coattiva di passaggio non è stata proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati dalla costituzione del passaggio e rilevato che, alla luce dei principi di diritto richiamati, non è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, ma occorre affermare l'infondatezza della domanda attorea in quanto finalizzata all'affermazione di un diritto inesistente, la domanda attorea di costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo è infondata e va respinta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'istanza di parte attrice per l'integrazione del contraddittorio verso va respinta, come già statuito Persona_2
con l'ordinanza del 03.07.2024. In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo del compenso per l'attività istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da valutarsi secondo l'art. 15 comma 1 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del fondo servente (pari a 3,09 euro come da visura catastale in atti: all. 2 fasc. attrice) per cinquanta, per un valore complessivo di 154,50 euro.
Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La servitù, come qualitas fundi vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo nella sua interezza deve considerarsi gravato;
pertanto, al fine di determinare la competenza ratione valoris, ex art. 15 c. p. c., in una causa di costituzione di una servitù in via coattiva, occorre aver riguardo al valore del fondo di cui si chiede l'assservimento e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della costituzione della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti” (Cass. Civ. n.
2970/1987; Cass. Civ. n. 12171/1991; Cass. Civ. n. 988/1995; Cass. Civ. n.
27356/2016).
Alla luce del principio richiamato, il valore della controversia avente ad oggetto l'accertamento di una servitù ovvero la costituzione di una servitù va apprezzato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., tenendo conto della rendita dominicale della particella interessata dalla costituzione del peso.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 661/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 662,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 07.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia