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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10810 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8497 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio
(cessazione effetti civili)
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Fiore presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A. Campano n. 3;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Napoli in data 02/06/2006; Controparte_1 che dall'unione coniugale era nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
1 21/06/2010), minorenne;
che da oltre dieci anni i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale, vivendo ormai separati in due diverse abitazioni;
che il sig. con atto di CP_1 donazione del 19/01/2017 aveva donato alla ricorrente l'usufrutto vitalizio ed al figlio minore la nuda proprietà di un immobile sito in Napoli;
che il resistente aveva sempre avuto rapporti pacifici con il figlio ma non aveva mai provveduto al mantenimento economico del minore, sostenendo che tali mancanze erano giustificate e colmate dalla predetta donazione. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarare l'affidamento condiviso del figlio minorenne, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre ubicata in Napoli alla Via Aria Nova III Tra. N. 40, con diritto del padre di tenerlo con sé il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore
20.00, e, a fine settimana alterni, sia il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, che la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 20,00; nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e altr'anno dal 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua, e altr'anno il lunedì in albis;
ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto. In ogni caso e, stante l'età del figlio nato dalla relazione tra i due coniugi, i rapporti potranno essere gestiti in autonomia tra padre e figlio.
3. Porre a carico del Sig. il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€ 500,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, come contributo al mantenimento del figlio minore , somma annualmente rivalutabile Persona_1 in base agli indici Istat;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa.
4. Riconoscere che, oltre al contributo siccome richiesto, la Sig.ra Parte_1 potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno Unico che lo Stato fornisce quale contributo per i figli minori, e che in caso di sua eliminazione potrà essere corrisposta in parte dal padre quale integrazione per il mantenimento del figlio minore
[...]
. Per_1
2
5. Disporre che le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione,
l'educazione e lo svago dei figli cadranno nella misura del 50% su ciascun genitore e solo se previamente concordate e/o se documentate. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro
15 giorni.
6. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
7. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono
i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art.
3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
8. una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri
e in data 02.06.2006, con regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli n.
67 parte II s. A sez. X, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
9. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza di prima comparizione del 21/10/2025, era presente parte ricorrente, assistita dal difensore costituito;
non si costituiva parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Veniva sentita la ricorrente, la quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo
l'accoglimento; confermo la mia intenzione di volermi separare. So che il sig. CP_1 da un paio di mesi si è trasferito in Sardegna perché ha una nuova compagna.
Attualmente mio figlio quindicenne si organizza autonomamente per vedersi con il padre e so che si incontrano con regolarità e si sentono, tra di loro esiste un buon rapporto. Io ho uno shop online, guadagno circa € 2.000 mensili;
il sig. , per CP_1 quanto è in mia conoscenza, non lavora;
so che fino a poco tempo fa aveva una società che produceva profumi;
non so dire altro sulla sua situazione economica. Io percepisco € 55 mensili come assegno unico per mio figlio nella sua integralità. Mio figlio frequenta il secondo anno di un Istituto professionale commerciale.”
3 All'esito, la difesa di parte ricorrente rinunciava ai provvedimenti provvisori e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza separativa alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione della domanda divorzile già formulata. Il Giudice relatore, preso atto, e viste le conclusioni precisate oralmente dalla difesa di parte ricorrente, riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per il parere sulla domanda separativa e sulle relative condizioni.
In data 23/10/2025, il PM chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e disciplinasse i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno, prevedendo almeno due week end alternati dal venerdì al lunedì mattina, tenuto conto che il padre si era trasferito in Sardegna;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiedeva, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venisse determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, il disinteresse mostrato dal resistente nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto al regime di affido del figlio minore , va disposto l'affido Persona_1 condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, atteso che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente non emergono elementi o circostanze che possano far ritenere la deroga al canone dell'esercizio condiviso della genitorialità pregiudizievole all'interesse del minore il quale conserva un costante e buon
4 rapporto con il padre sia mediante incontri periodici che attraverso contatti telefonici.
Quanto ai tempi di permanenza del minore presso il padre, il Tribunale, tenuto conto dell'età del minore e della distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, ritiene di poter condividere le conclusioni del Pubblico Ministero e quindi prevedere almeno due week end alternati dal venerdì al lunedì mattina, vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.
In ordine alle determinazioni economiche, si osserva che certamente la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla imposizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza ritiene il Tribunale di uniformarsi ai seguenti corollari: qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili;
qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione. Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato. Pertanto, sulla scorta della capacità reddituale riferita
5 dalla ricorrente, si ritiene di determinare come segue, gli obblighi contributivi in favore del figlio.
Va pertanto posto a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio minore di € 250, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, ed oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del
Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del
07/03/2018.
L'assegno unico di importo esiguo nella sua totalità, in ragione dei tempi di permanenza del minore presso la madre che se ne occupa la quasi totalità del tempo e della distanza chilometrica riferita tra i luoghi di dimora del genitore e del minore, può essere interamente attribuito alla madre collocataria.
Ai sensi dell'art. 473-bis. 4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario in ragione delle domande della ricorrente ed a fronte della contumacia del resistente.
La parte ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis
49 cpc - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(Atto n. 67, p. II, s. A, sez. X, Reg. Atti Matrimonio Controparte_1 anno 2006);
- dispone l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
- regolamenta il regime dei tempi di permanenza del minore con il padre come in parte motiva;
6 - pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250 da corrispondere a
, entro il giorno cinque di ogni mese, somma da Parte_1 rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie;
- attribuisce alla ricorrente la percezione dell'assegno unico nella sua integralità.
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
- spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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