Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4363/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4363/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
18/02/2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA IX FEBBRAIO Parte_1 P.IVA_1
N. 2 48121 RAVENNA presso lo studio dell'Avv. MARABINI ALVARO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2
Sermenghi, C.F. , C.F._2 Email_1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Alice Marzaduri, C.F. , C.F._3
e all'avv. Renella Catelli, C.F. , Email_2 C.F._4
elettivamente domiciliata presso e nel loro studio legale in Email_3
Bologna, via Dei Mille n. 5 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
e
(cod. Fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del liquidatore e legale rappresentate pro tempore
- CONVENUTA
Oggetto: Transazione.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
ingiuntivo opposto n. 250/2023 del Tribunale di Bologna, con ogni conseguente statuizione;
di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ogni domanda di accertamento e/o di condanna svolta da nei confronti di in liquidazione Controparte_1 Controparte_2
giudiziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria
Ribadita l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie di parte convenuta – opposta, e per la sola e denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse la causa non ancora matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, si richiama la richiesta di prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, n. 2) c.p.c. nell'interesse di Parte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda di controparte:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertata la mancata opposizione a decreto ingiuntivo da parte di , Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità sia della citazione di nei confronti di Parte_1
, sia dell'eventuale costituzione di nel presente Controparte_2 Controparte_2 giudizio, con conseguente estromissione di quest'ultima dall'odierno procedimento;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
250/2023, RGn. 12893/2022 del Tribunale di Bologna, dott.ssa Cinosuro, per l'importo di €
38.140,00 ovvero nel maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia;
Il tutto oltre spese e compensi come liquidati dal Giudice del procedimento monitorio.
NEL MERITO:
- per tutte le ragioni esposte nel presente atto, respingere le conclusioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2023,
RGn. 12893/2022 del Tribunale di Bologna, dott.ssa Cinosuro;
- 2 - - in ogni caso, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
e pari all'importo di € 38.140,00 e Parte_1 Controparte_2 conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di detta somma, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, da liquidarsi a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 250/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 20.01.2023, su ricorso di con il quale veniva ingiunto a Controparte_1
e ad , in solido tra loro, il pagamento della Controparte_2 Parte_1
somma di Euro 38.140,00, oltre a interessi e spese del procedimento. Secondo la ricorrente, a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (procedimento n. 7565/2020 R.G.
Tribunale di Bologna), ed a seguito di contatti tra i legali delle parti, si sarebbe perfezionato tra le stesse in data 01.03.2022 un contratto di transazione col quale sarebbe stato riconosciuto ad
[...]
l'importo complessivo di euro 38.140,00 a titolo di risarcimento danni subiti in Controparte_1 riferimento all'incendio del 09.06.2020.
2. ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, citando in Parte_1
giudizio sia che chiedendo al tribunale adito: Controparte_1 Controparte_2
“a) in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 250/2023 del Tribunale di Bologna e previa declaratoria dell'insussistenza dell'obbligazione transattiva dedotta nel ricorso di e/o previa declaratoria CP_1 Controparte_1 dell'inammissibilità dell'azione diretta esperita da detta Società nei confronti di
[...]
, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
250/2023 del Tribunale di Bologna, con ogni conseguente statuizione;
b) di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ogni domanda di accertamento e/o di condanna svolta da
[...]
nei confronti di in liquidazione giudiziale. Con vittoria di Controparte_1 Controparte_2
spese e compensi di lite.”.
In particolare, parte attrice ha contestato fin da subito la sussistenza del contratto di transazione che costituiva la prova scritta del credito fatto valere in sede monitoria, ritenendo, al contrario, che il
- 3 - verbale firmato dalle parti in data 01.03.2022 non costituisse un negozio transattivo ma una semplice perizia contrattuale avente l'esclusivo scopo di determinare e quantificare l'ammontare dei danni conseguenti al predetto incendio.
3. si è costituita nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare
l'inammissibilità sia della citazione di nei confronti di Parte_1 Controparte_2 sia dell'eventuale costituzione di nel presente giudizio, con conseguente Controparte_2 estromissione di quest'ultima dall'odierno procedimento;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 250/2023, RGn. 12893/2022 del Tribunale di
Bologna, per l'importo di € 38.140,00 ovvero nel maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia;
Il tutto oltre spese e compensi come liquidati dal Giudice del procedimento monitorio.
NEL MERITO: respingere le conclusioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 250/2023, RGn. 12893/2022 del Tribunale di
Bologna; - in ogni caso, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di Controparte_1
e pari all'importo di € 38.140,00 e Parte_1 Controparte_2 conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di detta somma, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, da liquidarsi a norma del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022”.
4. in data 12.10.2023 ha prodotto copia della sentenza 2 maggio 2023 n. Parte_1
60 del Tribunale di Bologna, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di e, per l'effetto, ha chiesto dichiararsi l'interruzione del Controparte_2
presente giudizio, ex art. 143 d.lgs. n. 14/2019.
Il precedente giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato la contumacia di ed ha concesso i Controparte_2
termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Scambiate tra le parti le memorie ex art. 183, 6° co.
c.p.c., all'udienza del 04.04.2024 ha riproposto la richiesta di Parte_1 interruzione del processo, stante l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della convenuta . Questo giudice, con ordinanza in pari data, ha Controparte_2 dichiarato l'interruzione del processo.
- 4 - Con ricorso ex artt. 303 c.p.c. in data 14.05.2024, ha riassunto il Parte_1
presente giudizio, con successiva notifica a e Controparte_1 Controparte_2
del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Con ordinanza in data 07.02.2025 il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
***
5.
La causa è stata istruita tramite produzione documentale ad opera delle parti e si ritiene matura per la decisione.
6.
Preliminarmente questo Tribunale dichiara inammissibile la citazione di Controparte_2 eseguita da nell'atto introduttivo del presente procedimento. Parte_1
È opportuno infatti evidenziare come nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, Controparte_1 [...]
sia l'attrice opponente, convenuta sostanziale, mentre , Parte_1 Controparte_2
citata direttamente dall'attrice opponente, vada considerata quale terza chiamata in causa.
6.1.
In proposito, si osserva che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente non può citare liberamente il terzo ad intervenire nella causa, ma deve chiedere e ottenere l'autorizzazione da parte del giudice. Una tale conclusione, del resto, ben si comprende se si considera la particolare natura del procedimento monitorio, in cui l'attore opponente riveste tale qualifica soltanto formalmente, rimanendo sotto il profilo sostanziale, un convenuto, non potendo come tale citare il terzo a comparire direttamente all'udienza fissata senza preventivamente chiederne l'autorizzazione al giudice.
Costituisce, infatti, jus receptum il principio per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e
l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali (Cass. civ. Sez. II ord. n. 7259 del 19.03.2024)”.
Tanto premesso, non risulta, agli atti, che il giudice abbia autorizzato Parte_1
alla citazione del terzo e nemmeno una tale autorizzazione può ritenersi Controparte_2
- 5 - implicitamente concessa dalla dichiarazione di contumacia nei confronti di Controparte_2
pronunciata con ordinanza del 17.11.2023.
6.2.
Si aggiunga poi che rimangono del tutto incerte e incomprensibili le ragioni che hanno determinato a citare nel presente giudizio, posto che le Parte_1 Controparte_2
domande avanzate da parte attrice sono rivolte solo ed esclusivamente contro la convenuta
[...]
mentre nessuna richiesta è avanzata
contro
Il Controparte_3 Controparte_2
comportamento processuale di parte attrice che cita senza proporre nei Controparte_2 suoi confronti alcuna domanda fa venire meno l'interesse stesso dell'opponente alla predetta citazione.
6.3.
Alla luce delle considerazioni svolte, si accoglie la domanda proposta in via preliminare da
[...]
e per l'effetto si dichiara inammissibile la citazione di Controparte_1 Controparte_2
Tale inammissibilità comporta l'impossibilità di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta nei confronti di domanda inammissibile in Controparte_2
quanto proposta nei confronti di un soggetto che non è parte del presente procedimento.
7.
Procedendo all'esame della domanda formulata nel merito, occorre evidenziare come parte opponente richieda la revoca del decreto ingiuntivo contestando la natura transattiva della scrittura redatta tra le parti in data 01.03.2022, chiedendo, invece, di qualificarla quale mera perizia contrattuale sull'ammontare del danno;
al contrario l'opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo sostenendo invece la natura transattiva del predetto scritto. Occorre, pertanto, preliminarmente tratteggiare in breve la distinzione intercorrente tra il contratto di transazione e la perizia contrattuale.
7.1.
La transazione, secondo il disposto dell'art. 1965 c.c., è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già in atto o prevengono una lite futura.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la causa di questo contratto risiede proprio nello scopo di porre fine ad una controversia (attuale o potenziale) e dunque, nell'esigenza di dirimerla.
Il presupposto sostanziale del contratto di transazione è l'esistenza di una lite, intesa quale conflitto tra le parti portatrici di interessi diversi, gli uni contrapposti agli altri.
- 6 - Elemento essenziale di questo negozio tipico è la presenza delle reciproche concessioni tra le parti, cioè che l'accordo transattivo sia raggiunto tramite una parziale e reciproca rivisitazione delle pretese originarie avanzate dalle parti in lite. La presenza delle reciproche concessioni attiene alla causa stessa di questo tipo contrattuale, tanto che la mancanza di questo vicendevole sacrificio non consente di qualificare correttamente l'operazione negoziale, tale che l'eventuale accordo compositivo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni non può essere qualificato come transazione ma può, eventualmente, essere ricondotto a un tipo contrattuale diverso, anche innominato.
Occorre tuttavia precisare che, benché, ai sensi dell'art. 1967 c.c. la transazione debba essere provata per iscritto, non è necessario che nell'atto siano dettagliatamente previste le relative posizioni delle parti in lite né che siano espressamente descritte le relative concessioni fatte dalle parti;
quel che è necessario è che il complesso delle pretese rinunciate dalle parti possa però desumersi con certezza, seppur sinteticamente, dal nuovo regolamento di interessi.
7.2.
La perizia contrattuale, invece, può essere definita come una clausola o un patto, frequentemente inserito nei contratti di assicurazione, con cui le parti si rivolgono a un terzo affinché verifichi un fatto o valuti sotto il profilo tecnico-specialistico un determinato accadimento, effettuando sostanzialmente una dichiarazione di scienza. Con la perizia contrattuale viene affidato al terzo non il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
La perizia contrattuale, infatti, può essere ascrivibile alla categoria dei c.d. negozi di accertamento, atti espressione di autonomia negoziale con cui le parti si limitano ad accertare una situazione giuridica o fattuale controversa eliminando una situazione di incertezza tra le stesse. Diversa quindi dai negozi dispositivi in cui le parti dispongono di loro diritti mediante la costituzione, regolazione o estinzione di un determinato rapporto giuridico patrimoniale, come accade nel contratto di transazione.
Pertanto, mentre la transazione è un accordo volto alla composizione di una determinata controversia tra le parti, la perizia contrattuale non risolve la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, e in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, che rimane ancora in via di definizione. In breve, “si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo,
- 7 - non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico”
(Cass. civ. sez. II, 3.11.2021 n. 31245).
8.
Alla luce della distinzione appena delineata, questo giudice ritiene che il verbale intercorso tra le parti redatto in data 01.03.2022 non possa qualificarsi quale contratto di transazione per le motivazioni che seguono.
8.1 Emerge sin da subito l'asciuttezza e la brevità del documento scritto nel quale non vi è alcuna menzione né alla posizione né alle pretese delle parti sui fatti controversi, mancando poi ogni riferimento alle reciproche concessioni che le stesse si sarebbero riconosciute per addivenire all'accordo. Già tale mancanza, sulla base di quanto sopra richiamato circa la causa del contratto di transazione, rende difficile poter inquadrare tale accordo alla stregua del contratto di cui all'art. 1965 c.c.
8.2. Sul piano letterale è poi significativo il fatto che la scrittura privata sia stata denominata
“verbale”, espressione che rimanda ad un atto meramente ricognitivo, e non certo ad un contratto di transazione.
Ancora da un punto di vista letterale, poi, nel verbale sottoscritto in data 01/03/2022 si legge che i professionisti nominati dalle parti “hanno definito il danno subito dalla predetta ditta” ma con l'importante precisazione che “il presente verbale non può essere invocato come presunzione di diritti qualsiasi nei confronti di chiunque e lascia salvi ed impregiudicati azioni e ragioni delle parti”. Tale annotazione esclude in maniera evidente la natura transattiva dell'accordo, laddove, come detto, la causa del contratto di transazione è proprio quello di risolvere una situazione conflittuale e di sostituirla con un nuovo assetto regolato dalle parti. Il fatto che le parti si siano preoccupate di specificare che sono “salvi ed impregiudicati azioni e ragioni delle parti” evidenzia che le stesse si sono espressamente riservate di far valere giudizialmente le pretese sostanziali alla base del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, contraddicendo la ragione pratica del negozio transattivo volto alla definizione della situazione controversa.
8.3.
Importanti elementi che negano natura transattiva alla scrittura in parola sono forniti dall'atto di nomina e mandato che e avevano conferito Parte_1 Controparte_2
ai rispettivi periti, geom. e geom. Qui è indicato che i risultati delle operazioni CP_4 CP_5 peritali sono obbligatori per le parti, aggiungendo che rimane “impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno”. Del pari, nel contratto di assicurazione stipulato
- 8 - tra e (Polizza “Su Misura – Commercio, Controparte_2 Parte_1
Piccola Industria, Rischi vari” n. 2018/30/6207225), agli artt.
5.3 e 5.4 delle Norme che regolano la liquidazione dei danni, è espressamente regolata la Procedura di valutazione del danno, con la previsione di una perizia contrattuale per la determinazione dell'ammontare del danno con la precisazione che i risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti solo relativamente all'accertamento e quantificazione del danno “impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente
l'indennizzo del danno”.
Tali espressioni inserite dalle parti negano, in maniera inequivocabile, la natura transattiva dello scritto in parola.
8.4.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che quando le parti stabiliscono che si possa procedere tramite accordo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il “quantum” del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato all'indennizzo (Ex multis, Cass. civ. Sez. III,
08.11.2018, n. 28511 Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo
l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, […] il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva).
9.
Per quanto precede, l'ingiunzione di pagamento non può che essere revocata in quanto basata su un asserito credito di natura transattiva di cui non è stata fornita prova, dal momento che il verbale prodotto in giudizio non è idoneo a dimostrare il perfezionarsi dell'accordo transattivo in ordine alla debenza delle somme pretese da Controparte_1
10.
CP_ Venendo poi, infine, all'esame delle domande riconvenzionali presentata da parte convenuta
“accertare e dichiarare il credito di nei confronti di Controparte_1 Pt_1
- 9 - e pari all'importo di € 38.140,00 e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di detta somma, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi sino al saldo” questo
Tribunale respinge entrambe le domande.
10.1.
Quanto alla domanda avanzata nei confronti di si è già detto al punto Controparte_2
3.3. al quale si rimanda.
10.2.
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale presentata nei confronti di
[...] in quanto non è stata prodotta la prova dell'asserita transazione, e quindi manca Parte_1
la prova del titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa azionata in giudizio.
10.3.
A ben vedere, infatti, ha agito in via monitoria esclusivamente a titolo Controparte_3 contrattuale, per l'adempimento di un credito derivante da un preteso contratto di locazione;
pertanto, la proposizione di una domanda, in via riconvenzionale, di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., costituisce domanda nuova fondata su una causa petendi completamente diversa (responsabilità extracontrattuale da cose in custodia).
Aderendo all'insegnamento della recente pronuncia a Sezioni Unite appena richiamata, si evidenzia come le due domande non trovino il loro fondamento nel medesimo interesse: la domanda proposta in sede monitoria risponde all'interesse dell'adempimento contrattuale dell'asserito contratto di assicurazione mentre quella avanzata in sede riconvenzionale mira al risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
10.4.
In ogni caso l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di nei Controparte_3
confronti della società attrice risulta anche dal fatto che è preclusa un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiato.
E' principio noto che nell'assicurazione della responsabilità civile, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore
Come statuito anche dalla Cassazione, “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente
- 10 - previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli
e natanti, disciplinata dalla l. n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla l. n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale
l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” Cass. civ. sez. III, 18 luglio 2002, n. 10418).
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, respinta: CP
- dichiara inammissibile la citazione di nel presente procedimento;
Controparte_6
- revoca il decreto ingiuntivo n. 250/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
20.01.2023;
- rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti di Controparte_3
Parte_1
- Condanna alla refusione in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, c.p.a. e IVA come per legge, oltre € 286,00 per spese.
Bologna, 3 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
- 11 -