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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15234/2019 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Guarino, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione;
-attore-
e
Controparte_1
-convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell' 11.09.2025 tenutasi in forma cartolare e qui da intendersi trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il per ivi accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del per il danno da lui subito a seguito CP_1 di emotrasfusioni , accertare come l'aggravamento fosse diretta conseguenza della malattia epatica e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per l'importo CP_1 di € 92.929,00.
1.1. Il ha premesso che: Pt_1
-con atto di citazione notificato il 17.04.2009 egli aveva convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di Controparte_1 un'epatopatia cronica HCV contratta a seguito di trasfusioni;
-si era costituito il eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva;
-era stata espletata la ctu che gli aveva riconosciuto postumi permanenti pari al 10%;
-con sentenza n 118/2012, il tribunale di Bari aveva accolto la sua domanda e condannato il al pagamento della somma di € 3.062,00; CP_1
-avverso detta sentenza aveva proposto appello il insistendo sul proprio CP_1 difetto di legittimazione e sul rigetto della domanda per infondatezza;
-la Corte d'Appello aveva disposto una nuova ctu per accertare l'aggravamento delle condizioni di salute;
-con sentenza 1247/2016 la Corte aveva rigettato il gravame tuttavia aveva omesso di statuire sull'aggravamento pur avendo egli fatto riferimento a ciò in sede di comparse conclusionali;
-detta sentenza era divenuta definitiva;
-per essendosi formato il giudicato “processuale” sull'omissione non era preclusa la possibilità di riproporre la domanda in un nuovo giudizio giacchè non si trattava di un rigetto implicito ma, appunto, di una omessa pronuncia .
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Il è rimasto contumace. Controparte_1
3. Acquisito il fascicolo del procedimento di secondo grado la causa è stata più volte rinviata per la precisazione per esigenze dell'Ufficio.
4. All'udienza dell'11.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
5. La domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
pag. 2/9 6.Occorre premettere che è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui, al cospetto di un vizio di omessa pronuncia del giudice, la parte è libera di scegliere se impugnare il provvedimento viziato, sì da ottenere in seconde cure la decisione indebitamente omessa in primo grado, ovvero riproporre la domanda non decisa in un nuovo e separato giudizio per ottenere, in tale nuova sede, la tutela giurisdizionale ingiustamente mancata (cfr Cass., 2 maggio 2018, n. 10406; Cass., 7 marzo 2016, n.
4388; Cass., 11 giugno 2008, n. 15461; Cass., 16 maggio 2006, n. 11356).
Ed invero, nell'ipotesi di omessa pronuncia su una domanda, e ove non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa o di un rigetto implicito, la parte può alternativamente far valere l'omissione in sede di impugnazione oppure riproporre la domanda in separato procedimento atteso che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore semplicemente processuale e non anche sostanziale quindi, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in detta sede opponibile la formazione del giudicato esterno.
Ancora, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che "Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto" (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 13 maggio 2022, n.
15367; Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2017, n. 28308; ed ancora "Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo pag. 3/9 più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa"
(in tal senso Cass. civ., 28663/2013, 28995/2018 e 33764/2019).
Nel caso di specie risulta per tabulas che il giudice dell'appello non si era pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni correlati all'aggravamento della patologia, pur facendo essa parte del thema decidendum in quanto oggetto di attività istruttoria e delle conclusioni di parte.
Di qui l'ammissibilità della domanda.
Peraltro, la predetta conclusione non cambierebbe quand'anche si ritenesse che la domanda di risarcimento ulteriore non fosse stata indicata nell'atto di citazione o, al più, nella prima memoria istruttoria, in quanto , in tal caso , non si è neppure formato il giudicato.
7. Ciò chiarito e passando ad esaminare il merito della domanda, va detto che il Pt_1 ha chiesto , nel presente giudizio, che il venga condannato a Controparte_1 risarcirgli le ulteriori conseguenze lesive delle emotrasfusioni da egli ricevute nel
1977 .
A base della richiesta egli pone, infatti, l'accertamento svolto nel giudizio di secondo grado nell'ambito del quale , a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, egli aveva chiesto, ed ottenuto, un supplemento istruttorio.
8. Ebbene, così delimitato il thema decidendum , occorre soffermarsi , innanzitutto, sull' an della pretesa attorea.
8.1. In primo luogo va precisato che la responsabilità risarcitoria viene unanimemente ricondotta nell'alveo del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc .
pag. 4/9 Come osservato sin dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciatesi con le note sentenze 576 e 585 dell'11.1.2008, la responsabilità del per i Controparte_1 danni conseguenti ad infezioni da HBV, HCV e HIV contratte da soggetti emotrasfusi a causa dell' omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. .
Orbene, la sussunzione della responsabilità risarcitoria nell'ambito di tale disposizione normativa implica che la prova del nesso causale tra la trasfusione ed il contagio grava sul danneggiato.
Al riguardo va detto che essa può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato.
Il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., tuttavia, date le peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del "più probabile che non".
Ne consegue che, sussistendo a carico del , anche prima dell'entrata in vigore CP_1 della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il CP_1 verificarsi dell'evento.
pag. 5/9 8.2. Svolte le suddette doverose premesse, deve, quindi, essere verificata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'accoglimento della domanda: condotta dolosa o colposa del , evento dannoso, nesso di causalità. Controparte_1
Ebbene, sul punto assume rilevanza l'accertamento contenuto nella ctu svolta nel giudizio di appello (n. RG 33/2013) e transitata nel presente giudizio.
Ad avviso della scrivente le relative risultanze istruttorie sono pienamente utilizzabili nella presente sede dal momento che la ctu è stata espletata nel contraddittorio tra le medesime parti della causa in esame sicchè nessuna lesione del diritto di difesa del potrebbe profilarsi, tanto più che lo stesso, pur regolarmente Controparte_1 evocato in giudizio , è rimasto contumace.
L'utilizzabilità della ctu eseguita in altro giudizio trova , peraltro, conforto nell'orientamento della Cassazione che, addirittura, consente di farvi ricorso anche ove le parti siano diverse (cfr. Cass. civ., n. 9950/21 per cui “In assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse”).
Detto ciò , il ctu (peraltro il medesimo nominato in primo grado) è stato chiamato ad accertare se, rispetto alle condizioni di salute dell'appellato , così come Parte_1 riscontrate nel giudizio di secondo grado, si sia (e in che epoca) verificato un aggravamento.
Orbene, sulla base della documentazione in atti e dell'esame del periziando, l'ausiliario del giudice ha affermato che vi è stato inequivocabilmente un aggravamento delle condizioni di salute del rispetto a quelle riscontrate nel giudizio di primo grado. Pt_1
Ha evidenziato, altresì, che, pur dovendosi ricordare che la diagnosi di certezza di cirrosi epatica necessita di un esame bioptico (metodica invasiva e non scevra da rischi
, comunque non prescrivibile a meri fini medico-legali), i dati a sua disposizione consentivano un equo e motivato inquadramento della patologia epatica da cui era affetto il quale epatite cronica severa ad elevato grado di fibrosi -borderline con Pt_1 eventuale transizione verso una cirrosi epatica iniziale in pieno compenso.
pag. 6/9 Il ctu ha, pertanto, così concluso: “ In conclusione si può motivatamente affermare che:
-le condizioni di salute dell'appellato si sono aggravate rispetto a Parte_1 quelle riscontrate nel giudizio di primo grado;
- tale aggravamento è avvenuto (e poteva presumibilmente essere percepito ) tra la fine del 2014 ed i primi mesi del 2015
(…)”.
Ebbene, sulla base della ctu è stato, quindi, acclarato l'aggravamento della patologia epatica correlata alle emotrasfusioni.
Giova ribadire che l'oggetto del presente giudizio non è il risarcimento delle lesioni subite dal alla propria integrità fisica in dipendenza dalle trasfusioni di sangue Pt_1 infetto, essendo ciò stato oggetto di ben due gradi di giudizio e sul punto si formato il giudicato.
Invero, ciò su cui ci si deve pronunciare è se, rispetto al primo accertamento, dette condizioni sono peggiorate, legittimando, l'eventuale risposta affermativa, un ulteriore risarcimento pari alla differenza rispetto a quanto già verificato e liquidato.
Ciò chiarito , il summenzionato accertamento istruttorio ha evidenziato il peggioramento.
Di conseguenza può affermarsi che il ha diritto ad ottenere il risarcimento per la Pt_1 lesione dell'integrità psicofisica non oggetto di altra pronuncia.
9. Passando ad esaminare il quantum della pretesa, occorre fare nuovamente riferimento alla ctu svolta dinanzi alla Corte d'Appello, non oggetto di alcuna osservazione da parte del . CP_1
Al riguardo il ctu ha affermato che “la percentuale dei postumi invalidanti in rapporto di derivazione causale con la malattia epatica contratta dal OG va attualmente quantificata nella misura del 35-36% (…)”.
La percentuale a cui, tuttavia, il giudicante deve fare riferimento è quella del 25-26% dovendosi necessariamente escludere (proprio al fine di evitare una duplicazione del risarcimento) quella già oggetto di sentenza definitiva (ossia i postumi invalidanti del
10%) .
Ciò chiarito, nella determinazione dell'importo deve farsi ricorso al criterio tabellare comunemente diffuso per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica e cioè a quello delle c.d.
pag. 7/9 tabelle milanesi, aggiornate nel 2024 secondo il “sistema a punti” ai fini dell'adeguamento ai principi affermati dalla Suprema Corte (vedasi sentenza n.
10579/2021).
Deve, ancora, rammentarsi che le tabelle in questione inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
Invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. "punto" biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (cfr. da ultimo Cass.
n. 26264/2023).
Ebbene, in applicazione dei sopra indicati criteri dai quali non vi è motivo di discostarsi, il giudicante ritiene liquidabile in favore del l'importo di € 102.572,00, già Pt_1 rivalutato all'attualità, così come correlato ad un invalidità del 25% ed all'età del predetto (69 anni) nel momento in cui è stata percepita la malattia (sul punto la scrivente ritiene che occorre fare riferimento quale data certa a quella del certificato redatto il 29.09.2015 presso la Cattedra di Medicina Interna della Scuola di Medicina e
Chirurgia – Università Magna Grecia di Catanzaro).
Su tale importo decorreranno gli interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
10. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico del convenuto.
Vengono liquidate in base ai valori minimi previsti dal d.m. n. 55/14 e succ. modd. per le cause di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in ragione della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 15234/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così statuisce:
pag. 8/9 - accerta e dichiara la responsabilità del per l'aggravamento Controparte_1 della patologia da emotrasfusione (infezione HCV) contratta da così Parte_1 come già definitivamente accertata nella sentenza n. 1247/2016 della Corte di Appello di Bari;
- per l'effetto condanna il , in persona del al pagamento in CP_1 CP_2 favore dell'attore della somma di € 102.572,00 a titolo di danno non patrimoniale , oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di 759 ,00 per spese documentate e € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15234/2019 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Guarino, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di citazione;
-attore-
e
Controparte_1
-convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell' 11.09.2025 tenutasi in forma cartolare e qui da intendersi trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il per ivi accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del per il danno da lui subito a seguito CP_1 di emotrasfusioni , accertare come l'aggravamento fosse diretta conseguenza della malattia epatica e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per l'importo CP_1 di € 92.929,00.
1.1. Il ha premesso che: Pt_1
-con atto di citazione notificato il 17.04.2009 egli aveva convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di Controparte_1 un'epatopatia cronica HCV contratta a seguito di trasfusioni;
-si era costituito il eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva;
-era stata espletata la ctu che gli aveva riconosciuto postumi permanenti pari al 10%;
-con sentenza n 118/2012, il tribunale di Bari aveva accolto la sua domanda e condannato il al pagamento della somma di € 3.062,00; CP_1
-avverso detta sentenza aveva proposto appello il insistendo sul proprio CP_1 difetto di legittimazione e sul rigetto della domanda per infondatezza;
-la Corte d'Appello aveva disposto una nuova ctu per accertare l'aggravamento delle condizioni di salute;
-con sentenza 1247/2016 la Corte aveva rigettato il gravame tuttavia aveva omesso di statuire sull'aggravamento pur avendo egli fatto riferimento a ciò in sede di comparse conclusionali;
-detta sentenza era divenuta definitiva;
-per essendosi formato il giudicato “processuale” sull'omissione non era preclusa la possibilità di riproporre la domanda in un nuovo giudizio giacchè non si trattava di un rigetto implicito ma, appunto, di una omessa pronuncia .
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Il è rimasto contumace. Controparte_1
3. Acquisito il fascicolo del procedimento di secondo grado la causa è stata più volte rinviata per la precisazione per esigenze dell'Ufficio.
4. All'udienza dell'11.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
5. La domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
pag. 2/9 6.Occorre premettere che è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui, al cospetto di un vizio di omessa pronuncia del giudice, la parte è libera di scegliere se impugnare il provvedimento viziato, sì da ottenere in seconde cure la decisione indebitamente omessa in primo grado, ovvero riproporre la domanda non decisa in un nuovo e separato giudizio per ottenere, in tale nuova sede, la tutela giurisdizionale ingiustamente mancata (cfr Cass., 2 maggio 2018, n. 10406; Cass., 7 marzo 2016, n.
4388; Cass., 11 giugno 2008, n. 15461; Cass., 16 maggio 2006, n. 11356).
Ed invero, nell'ipotesi di omessa pronuncia su una domanda, e ove non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa o di un rigetto implicito, la parte può alternativamente far valere l'omissione in sede di impugnazione oppure riproporre la domanda in separato procedimento atteso che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. ha valore semplicemente processuale e non anche sostanziale quindi, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in detta sede opponibile la formazione del giudicato esterno.
Ancora, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che "Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto" (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 13 maggio 2022, n.
15367; Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2017, n. 28308; ed ancora "Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo pag. 3/9 più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa"
(in tal senso Cass. civ., 28663/2013, 28995/2018 e 33764/2019).
Nel caso di specie risulta per tabulas che il giudice dell'appello non si era pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni correlati all'aggravamento della patologia, pur facendo essa parte del thema decidendum in quanto oggetto di attività istruttoria e delle conclusioni di parte.
Di qui l'ammissibilità della domanda.
Peraltro, la predetta conclusione non cambierebbe quand'anche si ritenesse che la domanda di risarcimento ulteriore non fosse stata indicata nell'atto di citazione o, al più, nella prima memoria istruttoria, in quanto , in tal caso , non si è neppure formato il giudicato.
7. Ciò chiarito e passando ad esaminare il merito della domanda, va detto che il Pt_1 ha chiesto , nel presente giudizio, che il venga condannato a Controparte_1 risarcirgli le ulteriori conseguenze lesive delle emotrasfusioni da egli ricevute nel
1977 .
A base della richiesta egli pone, infatti, l'accertamento svolto nel giudizio di secondo grado nell'ambito del quale , a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, egli aveva chiesto, ed ottenuto, un supplemento istruttorio.
8. Ebbene, così delimitato il thema decidendum , occorre soffermarsi , innanzitutto, sull' an della pretesa attorea.
8.1. In primo luogo va precisato che la responsabilità risarcitoria viene unanimemente ricondotta nell'alveo del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc .
pag. 4/9 Come osservato sin dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciatesi con le note sentenze 576 e 585 dell'11.1.2008, la responsabilità del per i Controparte_1 danni conseguenti ad infezioni da HBV, HCV e HIV contratte da soggetti emotrasfusi a causa dell' omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. .
Orbene, la sussunzione della responsabilità risarcitoria nell'ambito di tale disposizione normativa implica che la prova del nesso causale tra la trasfusione ed il contagio grava sul danneggiato.
Al riguardo va detto che essa può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato.
Il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., tuttavia, date le peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del "più probabile che non".
Ne consegue che, sussistendo a carico del , anche prima dell'entrata in vigore CP_1 della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il CP_1 verificarsi dell'evento.
pag. 5/9 8.2. Svolte le suddette doverose premesse, deve, quindi, essere verificata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'accoglimento della domanda: condotta dolosa o colposa del , evento dannoso, nesso di causalità. Controparte_1
Ebbene, sul punto assume rilevanza l'accertamento contenuto nella ctu svolta nel giudizio di appello (n. RG 33/2013) e transitata nel presente giudizio.
Ad avviso della scrivente le relative risultanze istruttorie sono pienamente utilizzabili nella presente sede dal momento che la ctu è stata espletata nel contraddittorio tra le medesime parti della causa in esame sicchè nessuna lesione del diritto di difesa del potrebbe profilarsi, tanto più che lo stesso, pur regolarmente Controparte_1 evocato in giudizio , è rimasto contumace.
L'utilizzabilità della ctu eseguita in altro giudizio trova , peraltro, conforto nell'orientamento della Cassazione che, addirittura, consente di farvi ricorso anche ove le parti siano diverse (cfr. Cass. civ., n. 9950/21 per cui “In assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse”).
Detto ciò , il ctu (peraltro il medesimo nominato in primo grado) è stato chiamato ad accertare se, rispetto alle condizioni di salute dell'appellato , così come Parte_1 riscontrate nel giudizio di secondo grado, si sia (e in che epoca) verificato un aggravamento.
Orbene, sulla base della documentazione in atti e dell'esame del periziando, l'ausiliario del giudice ha affermato che vi è stato inequivocabilmente un aggravamento delle condizioni di salute del rispetto a quelle riscontrate nel giudizio di primo grado. Pt_1
Ha evidenziato, altresì, che, pur dovendosi ricordare che la diagnosi di certezza di cirrosi epatica necessita di un esame bioptico (metodica invasiva e non scevra da rischi
, comunque non prescrivibile a meri fini medico-legali), i dati a sua disposizione consentivano un equo e motivato inquadramento della patologia epatica da cui era affetto il quale epatite cronica severa ad elevato grado di fibrosi -borderline con Pt_1 eventuale transizione verso una cirrosi epatica iniziale in pieno compenso.
pag. 6/9 Il ctu ha, pertanto, così concluso: “ In conclusione si può motivatamente affermare che:
-le condizioni di salute dell'appellato si sono aggravate rispetto a Parte_1 quelle riscontrate nel giudizio di primo grado;
- tale aggravamento è avvenuto (e poteva presumibilmente essere percepito ) tra la fine del 2014 ed i primi mesi del 2015
(…)”.
Ebbene, sulla base della ctu è stato, quindi, acclarato l'aggravamento della patologia epatica correlata alle emotrasfusioni.
Giova ribadire che l'oggetto del presente giudizio non è il risarcimento delle lesioni subite dal alla propria integrità fisica in dipendenza dalle trasfusioni di sangue Pt_1 infetto, essendo ciò stato oggetto di ben due gradi di giudizio e sul punto si formato il giudicato.
Invero, ciò su cui ci si deve pronunciare è se, rispetto al primo accertamento, dette condizioni sono peggiorate, legittimando, l'eventuale risposta affermativa, un ulteriore risarcimento pari alla differenza rispetto a quanto già verificato e liquidato.
Ciò chiarito , il summenzionato accertamento istruttorio ha evidenziato il peggioramento.
Di conseguenza può affermarsi che il ha diritto ad ottenere il risarcimento per la Pt_1 lesione dell'integrità psicofisica non oggetto di altra pronuncia.
9. Passando ad esaminare il quantum della pretesa, occorre fare nuovamente riferimento alla ctu svolta dinanzi alla Corte d'Appello, non oggetto di alcuna osservazione da parte del . CP_1
Al riguardo il ctu ha affermato che “la percentuale dei postumi invalidanti in rapporto di derivazione causale con la malattia epatica contratta dal OG va attualmente quantificata nella misura del 35-36% (…)”.
La percentuale a cui, tuttavia, il giudicante deve fare riferimento è quella del 25-26% dovendosi necessariamente escludere (proprio al fine di evitare una duplicazione del risarcimento) quella già oggetto di sentenza definitiva (ossia i postumi invalidanti del
10%) .
Ciò chiarito, nella determinazione dell'importo deve farsi ricorso al criterio tabellare comunemente diffuso per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica e cioè a quello delle c.d.
pag. 7/9 tabelle milanesi, aggiornate nel 2024 secondo il “sistema a punti” ai fini dell'adeguamento ai principi affermati dalla Suprema Corte (vedasi sentenza n.
10579/2021).
Deve, ancora, rammentarsi che le tabelle in questione inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
Invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. "punto" biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (cfr. da ultimo Cass.
n. 26264/2023).
Ebbene, in applicazione dei sopra indicati criteri dai quali non vi è motivo di discostarsi, il giudicante ritiene liquidabile in favore del l'importo di € 102.572,00, già Pt_1 rivalutato all'attualità, così come correlato ad un invalidità del 25% ed all'età del predetto (69 anni) nel momento in cui è stata percepita la malattia (sul punto la scrivente ritiene che occorre fare riferimento quale data certa a quella del certificato redatto il 29.09.2015 presso la Cattedra di Medicina Interna della Scuola di Medicina e
Chirurgia – Università Magna Grecia di Catanzaro).
Su tale importo decorreranno gli interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
10. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico del convenuto.
Vengono liquidate in base ai valori minimi previsti dal d.m. n. 55/14 e succ. modd. per le cause di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in ragione della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 15234/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così statuisce:
pag. 8/9 - accerta e dichiara la responsabilità del per l'aggravamento Controparte_1 della patologia da emotrasfusione (infezione HCV) contratta da così Parte_1 come già definitivamente accertata nella sentenza n. 1247/2016 della Corte di Appello di Bari;
- per l'effetto condanna il , in persona del al pagamento in CP_1 CP_2 favore dell'attore della somma di € 102.572,00 a titolo di danno non patrimoniale , oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di 759 ,00 per spese documentate e € 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
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