Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09821/2025REG.PROV.COLL.
N. 08120/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casola di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IA RA LL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto d’appello notificato e depositato in data -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata dalla Quarta Sezione del T.A.R. Campania Napoli, nel ricorso r.g. n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 giugno 2023 e mai notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso, con condanna alle spese per E. 3.000,00, proposto dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento: “a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 28 ottobre 2019, con il quale il Comune di Casola di Napoli dichiarava “l’annullamento d’ufficio dei seguenti atti:
1. Permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato al sig. -OMISSIS- … inerente alla sanatoria del manufatto di cui alla richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 prot. n. -OMISSIS- (rif. pratica n. 322), e l’esecuzione di opere edilizie di demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato medesimo, ubicato alla Via -OMISSIS- e individuato catastalmente al foglio -OMISSIS-;
2. Autorizzazione paesaggistica distinta con n. -OMISSIS-, afferente all’intervento per la demolizione e ricostruzione in sito ex L. 219/81 e smi, di cui alla pratica prot. n. -OMISSIS- e successive integrazioni, rilasciata in favore di -OMISSIS-”; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi”.
2. L’odierno appellante rappresenta di essere proprietario di un fabbricato sito in Casola di Napoli, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-. Per tale immobile fu presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n.47/1985 prot. -OMISSIS- e pratica edilizia per la demolizione e ricostruzione in sito ex L. n.219/1981 prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-. Entrambe le domande furono definite con provvedimento unico di permesso di costruire n. -OMISSIS-, per la sanatoria di cui alla richiesta di condono edilizio e l’esecuzione di opere edilizie di demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato.
3. A seguito dell’arresto del precedente responsabile dell’area tecnica, il Comune di Casola di Napoli provvedeva a riesaminare tutte le pratiche evase dallo stesso. Tra dette pratiche rientrava anche l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciata in favore del sig. -OMISSIS- e il Permesso di Costruire n. -OMISSIS- rilasciata al medesimo -OMISSIS-.
4. Dall’esame di tale atto emergeva che:
“A. l’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS-, afferente all’intervento per la demolizione e ricostruzione in sito ex L. 219/81 e smi, di cui alla pratica prot. n. -OMISSIS- e successive integrazioni, rilasciata in favore di -OMISSIS- (altro soggetto – omonimo del dante causa, originario richiedente) nato a -OMISSIS-, cod. fisc. -OMISSIS-, e residente in Casola di Napoli (NA) alla via -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Procedimento, all’epoca dei fatti, geom. Nunziante De Riso e del Responsabile dell’Area Urbanistica, sempre all’epoca dei fatti, ing. Giovanni Miranda, risulta contraffatta. La fotocopia del provvedimento risulta recare i timbri e la firma del funzionario addetto della competente Soprintendenza, in realtà tali timbri e firme risultano artatamente contraffatti mediante l’apposizione di ritagli (prelevati da altri provvedimenti – cfr. richiesta DIA in sanatoria a nome di altro soggetto) in modo tale da riprodurre un provvedimento finale del tutto simile ad uno autentico. Le verifiche effettuate, anche mediante l’ausilio del sistema informatizzato Halley e del protocollo dell’ente, hanno dato modo di accertare che il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 42/2004 in parola è fittizio, determinando di fatto l’inefficacia della citata autorizzazione paesistica n. -OMISSIS-. Infatti, ai fini del procedimento dettato dall’art. 159 D.Lgs. 42/2004 e smi, l’autorizzazione in parola risulta essere stata trasmessa alla competente Soprintendenza BBAA per l’esercizio del potere di annullamento come per legge all’epoca vigente. Inoltre non risulta che l’autorizzazione di cui trattasi sia stata pubblicata all’albo pretorio del comune di Casola di Napoli. B. il Permesso di Costruire n. -OMISSIS-, rilasciato al sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, cod. fisc. -OMISSIS-, e residente in Casola di Napoli (NA) alla via -OMISSIS-, inerente alla sanatoria del manufatto di cui alla richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 prot. n. -OMISSIS- – rif. pratica ufficio n.322, e l’esecuzione di opere edilizie di demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato medesimo, ubicato alla via -OMISSIS- e individuato catastalmente al foglio -OMISSIS-, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, all’epoca dei fatti, geom. Nunziante De Riso e dell’allora Responsabile dell’area Urbanistica, arch. Anna Sabatino, per effetto di tutto quanto innanzi riportato, presenta anch’esso le seguenti criticità: - all’interno del testo viene fittiziamente riportato “che l’intervento di ricostruzione è oggetto di Autorizzazione Paesistica n. -OMISSIS- e che il Ministero BB.AA di Napoli ha attestato l’insussistenza di motivi idonei per l’annullamento della suddetta autorizzazione con nota prot. -OMISSIS-”; in realtà, come già innanzi specificato, l’Autorizzazione Paesistica n. 17 del 28/12/2009 è viziata da falsa procedura e conseguente inefficacia: l’attestazione del Ministero BB.AA di cui alla “nota prot. n. -OMISSIS-” è inesistente. Dal controllo effettuato presso il protocollo informatico dell’ente, non risulta alcun documento proveniente dalla Soprintendenza BB.AA di Napoli correlato all’autorizzazione Paesistica n. -OMISSIS-. In particolare l’effettivo documento correlato al prot. n. -OMISSIS- afferisce ad altro procedimento proveniente da diverso soggetto, oltre che essere datato diversamente da quanto indicato (19/07/2010 e non 02/03/2010); - all’interno del testo viene fittiziamente richiamato, senza indicazione degli estremi di protocollo “che l’intervento a farsi è oggetto di Nulla Osta Soprintendenza Archeologica competente per territorio (Ufficio Tutela), a condizione < che gli stessi siano seguiti da suo personale tecnico. A tal fine si chiede di comunicare con preavviso di 10 giorni la data di inizio degli stessi >”. Dal controllo effettuato presso il protocollo informatico dell’ente, non risulta alcun documento proveniente dalla Soprintendenza Archeologica correlato al provvedimento di cui trattasi; - all’interno del testo viene riportato “che il rilascio del condono di cui alla richiesta num. -OMISSIS- regolarmente effettuata dal sig. -OMISSIS- senior risulta essere procedibile e assentibile ai sensi della legge vigente in materia di condoni edilizi, ma non viene materialmente rilasciato in quanto il fabbricato è stato reso inagibile da eventi calamitosi naturali (sisma del 23.11.1980)”. tale circostanza (cfr. “reso inagibile da eventi calamitosi naturali”) è smentita dalla relazione tecnica di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell’ing. Luigi Avitabile, in uno alla acclusa documentazione integrativa a corredo dell’istanza di condono edilizio più volte richiamata, nella quale il citato professionista riferisce che il fabbricato “è completo ed abitabile in ogni sua parte”, certificandone altresì l’idoneità statica.”
5. In considerazione delle suddette risultanze istruttorie, l’Area Tecnica del Comune di Casola di Napoli, con atto prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento del: 1) Permesso di Costruire n.2/2010, rilasciato al ricorrente; 2) Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS-, rilasciata in favore di altro soggetto – omonimo del dante causa, originario richiedente.
6. Con il provvedimento impugnato in primo grado, prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 28.10.2019, il Comune di Casola di Napoli ha dichiarato l’annullamento d’ufficio dei predetti atti.
7. Il Sig. -OMISSIS-, nel giudizio di prime cure, avverso il provvedimento de quo, ha dedotto la violazione di legge, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost., la violazione del principio dell’affidamento del privato, la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, la perplessità, l’illogicità, l’ulteriore violazione di legge, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2-bis, L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e lo sviamento. Ha lamentato, in particolare, che non sia stato rispettato il termine di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990, entro cui è concesso alla pubblica amministrazione di adottare provvedimenti di secondo grado, diretti all’annullamento di precedenti provvedimenti. Con ulteriore motivo di ricorso, l’odierno appellante ha censurato la carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento impugnato.
8. Il TAR Campania, con sentenza in questa sede gravata, ha rigettato integralmente il ricorso. In primis, infatti, secondo i giudici di prime cure, il Comune ha accertato la manipolazione e la contraffazione sia del permesso di costruire, sia degli atti ad esso presupposti e, dunque, l’assenza di volontà dell’amministrazione. La sentenza ha inoltre ritenuto che il Comune non potesse che ritirare gli atti nulli in quanto insuscettibili di convalida, avendo la necessità di ripristinare la legalità e l’obbligo di considerare prevalente la tutela del territorio e del paesaggio, a fronte di provvedimenti amministrativi grossolanamente artefatti.
9. Avverso la menzionata pronuncia il Sig. -OMISSIS- ha articolato n. 3 motivi d’appello.
10. Il Comune di Casola di Napoli, costituito in giudizio in data 24/10/2023, con memoria del 3/11/2025 ha articolato obiezioni in fatto ed in diritto ai motivi d’appello e chiesto il rigetto dello stesso.
11. All’udienza da remoto del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza del TAR Napoli per aver ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio senza considerare che le manipolazioni degli atti – poste in essere esclusivamente da dipendenti comunali e del tutto ignote al sig. -OMISSIS- – non possono essergli imputate, avendo egli confidato in buona fede nei provvedimenti rilasciati dal Comune, sulla base dei quali ha realizzato la propria abitazione e opere richieste dalla stessa Amministrazione. La sentenza ha così omesso di valutare il principio di legittimo affidamento e il consolidamento dell’assetto di interessi maturato nel lungo arco di oltre nove anni, nonché il superamento del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies L. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio, senza alcuna motivazione circa un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità, con conseguente illegittimità del provvedimento comunale e necessaria riforma della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo il Sig. -OMISSIS- censura l’errore del TAR Napoli per aver ritenuto adeguatamente motivato l’annullamento d’ufficio sulla base di una presunta “manipolazione” degli atti, senza considerare che, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 e della più recente giurisprudenza, il superamento del termine di diciotto mesi è ammesso solo in presenza di false dichiarazioni o condotte dolose del privato accertate con sentenza penale definitiva, ovvero quando l’errore sui presupposti sia imputabile esclusivamente al dolo della parte: condizioni totalmente assenti nel caso di specie, dove il Comune ha fondato l’annullamento su una presunta contraffazione interna agli uffici, mai dimostrata né supportata da alcun accertamento penale; pertanto, l’atto risulta illegittimo per difetto dei presupposti richiesti, e la sentenza impugnata deve essere riformata con l’accoglimento del ricorso originario.
3. Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR Napoli per non aver rilevato la carenza motivazionale del provvedimento di annullamento, poiché il Comune, pur attribuendo l’errore a una presunta falsa rappresentazione dei fatti, non ha indicato alcun interesse pubblico concreto alla rimozione dei titoli né svolto un’istruttoria adeguata, tanto più che l’asserito sviamento derivava esclusivamente da condotte interne degli uffici comunali e non dal sig. -OMISSIS-, con conseguente piena applicabilità dell’obbligo di motivazione imposto dagli artt. 1 e 3 L. 241/1990; il provvedimento manca infatti dell’indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche e della necessaria comparazione tra interesse pubblico e sacrificio imposto al privato, specie in un’area integralmente urbanizzata, sicché la decisione di primo grado è erronea e deve essere riformata con l’annullamento degli atti impugnati.
4. Le censure sono infondate. Come già esaminato in precedenti pronunce proprio sul caso qui in esame, qui condivise, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 8/7/2025, n. 5927, è stato riconosciuto che Gli atti amministrativi affetti da vizi di manipolazione e contraffazione sono radicalmente nulli ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241 del 1990. L'Amministrazione è obbligata a ritirare tali atti in autotutela, senza necessità di motivazione ulteriore rispetto all'esigenza di ripristino della legalità violata, anche se tale azione viene intrapresa oltre il termine di dodici mesi dall'adozione dell'atto, in presenza di accertamento di condotte costituenti reato.
In altre parole, l’interruzione del rapporto di immedesimazione tra il dipendente comunale di Casoria e l’amministrazione per infedeltà dell’azione amministrativa e, conseguente non riconducibilità della stessa all’ente locale, determina la necessità di ritiro dell’atto, senza specifica motivazione e senza che debba trovare applicazione l’art. 21 nonies L. 241/1990 non pertinente alle ipotesi di nullità radicale degli atti.
Con la sentenza n. -OMISSIS- della Quarta sezione del Consiglio di Stato è stato stabilito che “ Gli appellanti tentano di derubricare la rilevanza dei vizi di cui sono affetti i titoli abilitativi rilasciati, mentre nel provvedimento impugnato vengono individuati una serie di vizi formali e sostanziali che evidenziano il carattere fittizio degli atti amministrativi propedeutici al rilascio della autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire. A fronte della nullità dei titoli abilitativi rilasciati, non possono trovare positiva valutazione le censure relative alla dedotta violazione del termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, alla dedotta mancata comparazione degli interessi pubblici e privati sottesi all’adozione dell’atto di ritiro e alla mancata valutazione della possibilità di convalidare i titoli abilitativi rilasciati. I parametri stabiliti dal legislatore quale limite all’esercizio del potere di annullamento in autotutela di atti amministrativi viziati possono assumere rilievo giuridico rispetto agli atti amministrativi annullabili (in quanto viziati da violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, nelle sue varie declinazioni), non rispetto ad atti amministrativi radicalmente nulli (come nel caso di specie). Conseguentemente, non è possibile valutare il legittimo affidamento in capo all’interessato, né il consolidamento dell’assetto di interessi maturato nel tempo né il superamento del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies L. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio, essendo l’attività posta in essere radicalmente nulla e non riferibile alla pubblica amministrazione.
5. Conclusivamente, l’appello va respinto. Le spese, liquidate in E. 4.000,00 seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 4.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA RA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA LL | IO FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.