Articolo 2 della Legge 5 aprile 1966, n. 176
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 1966
Art. 2.
I posti disponibili in dipendenza delle dotazioni organiche stabilite con la presente legge sono conferiti, nei primi, due anni di applicazione, nel limite della meta' delle disponibilita' stesse per ciascun anno.
Le promozioni alla qualifica di primo interprete e ispettore principale di seconda classe si effettuano mediante scrutinio per merito comparativo.
Entrata in vigore il 16 aprile 1966