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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 767/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il giudice Federico Pani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2025; letto il ricorso presentato il 17.2.2025 da c.f. ; p.iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Montevarchi (AR), Via Dante 6, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forti, per la conferma di misure protettive di cui all'art. 18, comma 3, CCII, e dunque del divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'Impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e di acquisire diritti di prelazione non concordati;
il tutto nei confronti dei creditori interessati dalla procedura;
rilevato che, in seguito ai rilievi svolti dall'esperto, la società ricorrente ha modificato a più riprese il piano di risanamento originariamente depositato;
l'ultima versione è quella dimessa in data
20.5.2025, unitamente all'istanza di riammissione alla definizione agevolata;
letto il parere reso dall'esperto, dott. il quale: Persona_1
- ha valutato il piano di risanamento ancora difficilmente sostenibile, essendo previsti flussi di cassa troppo ottimistici e un cash flow previsionale per gli anni non realistico;
- ha giudicato un aspetto di rilievo l'istanza di riammissione alla c.d. rottamazione-quater, sul cui accoglimento l' dovrà pronunciarsi entro il 30.6.2025; CP_1
- in definitiva, ha affermato che l'ultimo piano di risanamento può "rappresentare una credibile base di partenza per avviare le trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio della società istante e per consentire la sopravvivenza di un'impresa comunque in utile e competitiva nel mercato"; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che possano essere confermate le misure protettive richieste, sia pure per un tempo limitato dovendosi verificare se l' ammetterà la ricorrente alla c.d. CP_1 rottamazione-quater (elemento che, come sottolineato dall'esperto, costituisce un elemento potenzialmente determinante per la buona riuscita del risanamento);
P.Q.M.
conferma le misure protettive e, precisamente, il divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'Impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati fino al 18.7.2025; precisa che le misure protettive opereranno solo nei confronti dei seguenti soggetti: Controparte_2
; CP_3
RE ; CP_4
; Controparte_5
CP_6
; CP_7
; Controparte_8
IN ; CP_9
; CP_10
. Controparte_11
Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza all'impresa ricorrente, all'esperto, ai creditori costituiti e al registro delle imprese ai fini della pubblicazione.
Arezzo, 31 maggio 2025
Il giudice
Federico Pani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il giudice Federico Pani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2025; letto il ricorso presentato il 17.2.2025 da c.f. ; p.iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Montevarchi (AR), Via Dante 6, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forti, per la conferma di misure protettive di cui all'art. 18, comma 3, CCII, e dunque del divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'Impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e di acquisire diritti di prelazione non concordati;
il tutto nei confronti dei creditori interessati dalla procedura;
rilevato che, in seguito ai rilievi svolti dall'esperto, la società ricorrente ha modificato a più riprese il piano di risanamento originariamente depositato;
l'ultima versione è quella dimessa in data
20.5.2025, unitamente all'istanza di riammissione alla definizione agevolata;
letto il parere reso dall'esperto, dott. il quale: Persona_1
- ha valutato il piano di risanamento ancora difficilmente sostenibile, essendo previsti flussi di cassa troppo ottimistici e un cash flow previsionale per gli anni non realistico;
- ha giudicato un aspetto di rilievo l'istanza di riammissione alla c.d. rottamazione-quater, sul cui accoglimento l' dovrà pronunciarsi entro il 30.6.2025; CP_1
- in definitiva, ha affermato che l'ultimo piano di risanamento può "rappresentare una credibile base di partenza per avviare le trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio della società istante e per consentire la sopravvivenza di un'impresa comunque in utile e competitiva nel mercato"; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che possano essere confermate le misure protettive richieste, sia pure per un tempo limitato dovendosi verificare se l' ammetterà la ricorrente alla c.d. CP_1 rottamazione-quater (elemento che, come sottolineato dall'esperto, costituisce un elemento potenzialmente determinante per la buona riuscita del risanamento);
P.Q.M.
conferma le misure protettive e, precisamente, il divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'Impresa o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati fino al 18.7.2025; precisa che le misure protettive opereranno solo nei confronti dei seguenti soggetti: Controparte_2
; CP_3
RE ; CP_4
; Controparte_5
CP_6
; CP_7
; Controparte_8
IN ; CP_9
; CP_10
. Controparte_11
Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza all'impresa ricorrente, all'esperto, ai creditori costituiti e al registro delle imprese ai fini della pubblicazione.
Arezzo, 31 maggio 2025
Il giudice
Federico Pani