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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 20/03/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Causa discussa e decisa all'udienza del 21/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI
A.1) In via principale: Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla ricorrente debbono inquadrarsi nel 4° livello del CCNL del Turismo Settore Pubblici Esercizi e/o le altre date e/o gli altri termini che emergeranno in corso di causa e accertato e pronunciato il lavoro supplementare e straordinario svolto dalla ricorrente, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte la somma di Euro 5.243,31.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
A.2) In via subordinata: Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato il lavoro supplementare e straordinario svolto dalla ricorrente, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro
3.744,55. - e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
B) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO:
Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza della causale afferente il termine e delle proroghe, piaccia all'Ill.mo Giudice accertare e/o pronunciare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiedendo in subordine, ex art. 28 D.L.vo 81/2015, la conversione del rapporto di lavoro inizialmente instaurato a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine e/o alle date risultanti di giustizia;
C) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO:
Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o nullo per motivo illecito determinante e/o ritorsivo e/o persecutorio e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o sproporzionato e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 10/08/2023 dall'odierna resistente a parte ricorrente.
Conseguentemente, condannare la odierna resistente in via gradata:
C.1) In via principale, sulla base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti sussistente:
C.1.1) ex art. 2 del D.L.vo 23/2015 previa pronuncia di nullità per motivo illecito determinante e/o ritorsività e/o persecutorietà, a reintegrare l'odierna parte ricorrente, con condanna altresì dell'odierna resistente a risarcire il danno a favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di giustizia, nella misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
C.1.2) in via subordinata: sulla base dell'articolo 3 comma 2 del D.L.vo 23/2015, a reintegrare l'odierna parte ricorrente e con condanna altresì dell'odierna resistente al risarcimento del danno, a favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo fino alla effettiva reintegra;
C.1.3) in via ulteriormente subordinata: sulla base dell'articolo 3 comma 1 del D.L.vo
23/2015, a corrispondere all'odierna ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità che il Giudice riterrà di giustizia fra sei e trentasei, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.1.4) in via ulteriormente subordinata, sulla base dell'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 23/2015, a corrispondere all'odierna ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in diciassette mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità che il Giudice riterrà di giustizia fra tre e diciassette oltre all'indennità sostitutiva del preavviso come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.1.5) in via ultima subordinata e salvo appello, ordinarsi ex art. 9 comma 1 D.Lvo 23/2015 di riassumere la ricorrente e/o di risarcire il danno patito nella misura di sei mensilità (e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia) oltre all'indennità sostitutiva del preavviso come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.2) In via subordinata alternativa, in denegata ipotesi in cui risultasse acclarata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e salvo appello, previa la pronuncia della nullità e invalidità del licenziamento intimato, voglia l'Ill.mo Giudice condannare parte resistente a versare alla ricorrente, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, tutte le mensilità maturate dall'illegittima espulsione fino al
23/10/2023 e/o le altre date e importi ritenuti di giustizia;
D) RISARCIMENTO DANNI: Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della invalida condotta datoriale in punto installazione e utilizzo delle telecamere con violazione della normativa prevista dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori e della normativa sulla Privacy, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti che vengono quantificati nella complessiva somma di € 10.000.- o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
D) RISARCIMENTO DANNI: Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della invalida condotta datoriale in punto lavoro usurante e licenziamento ingiurioso, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti che vengono quantificati nella complessiva somma di € 20.000. - o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
E) Condannare le parti resistenti alla maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tutte che verranno riconosciute;
F) Spese legali in ogni caso rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20/3/2025 da – Parte_1
dipendente dal 25 ottobre 2022 della convenuta rimasta contumace, all'interno del bar Venti CP_2
Settembre di Pordenone – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale e suscettibili di decisione immediata concernono:
A. l'invocata illegittimità del termine apposto al contratto in essere tra le parti;
B. l'addotta invalidità del licenziamento intimato con nota dd. 10/8/2023;
C. la domanda di risarcimento danni conseguenti all'intervenuta abusiva installazione di telecamere.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
Sub A) nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto l'assenza del Documento Valutazione
Rischi, affermando espressamente a pagina 11 “Inoltre la ditta … non ha redatto il dvr”.
A fronte di tale tempestiva eccezione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del DVR da parte della datrice di lavoro per essere rimasta contumace comporta l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e con conseguente conversione ex art. 28 D.L.vo n. 81/2015 e la sussistenza ab origine del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sub B) nel ricorso è stata dedotta l'infondatezza di quanto contestato dalla datrice di lavoro nella missiva di licenziamento datata 10.8.2023, affermando espressamente a pagina 13 “contestate perché insussistenti le asserzioni tutte formulate dalla ditta e contestata l'assenza del codice disciplinare in azienda (ricordiamo che il CCNL, che a questo punto deve essere affisso, prevede che debba essere provato quanto oggetto di contestazione in ordine ad una asserita offesa)”.
Orbene a fronte della contestazione attorea, in forza della ripartizione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 5 L. 604/66 sulla ditta gravava la dimostrazione in giudizio della fondatezza delle contestazioni avanzate.
Un tanto tuttavia non è accaduto, essendo rimasta la datrice di lavoro contumace.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità dell'intimato licenziamento, ciò comportando quale conseguenza la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e la corresponsione di tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale entro il limite massimo di dodici in funzione dell'applicazione dell'art. 3 secondo comma del D.L.vo 23/2015, applicabile ratione temporis.
Sub C) risulta documentalmente provata, mediante la produzione fotografica di cui all'allegato n. 5 del ricorso, l'installazione di telecamere nel bar senza autorizzazione alcuna in palese violazione dell'art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori, trattandosi di un sistema di controllo dell'attività dei lavoratori, in primis della ricorrente.
Un tanto espone il datore di lavoro al risarcimento del danno liquidato in via equitativa nell'importo di €
5.000,00.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si quantificano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara in via preliminare l'illegittimità del termine apposto al contratto in essere tra le parti con conseguente sussistenza ab origine, a seguito della disposta conversione ex art. 28 D.Lvo n° 81/2015, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dato atto altresì dell'invalidità del licenziamento intimato a con raccomandata dd. Parte_1
10/08/2023
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare CP_2
l'odierna ricorrente nel posto di lavoro nonché a corrisponderle a titolo di indennità risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale entro il limite massimo di 12 e ragguagliate all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, previo assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Condanna altresì la stessa società resistente a corrispondere alla signora a titolo di Parte_1
risarcimento danni per l'intervenuta installazione di telecamere l'importo capitale equitativamente determinato in € 5.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 4) Condanna infine a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre CP_2 accessori di legge e contributo unificato pari ad € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 21/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci