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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 622/2025, istaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Serena Gaetano, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis.38. c.p.c. - autorizzazione al trasferimento di residenza dei figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo, nei confronti dell'altro genitore, di essere CP_1 autorizzata al trasferimento di residenza dei figli minori delle parti, con essa conviventi, in ER
(FR), viale Europa n. 53. A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: dall'unione sentimentale tra le parti nascevano due Perso figlie, e entrambe minorenni;
con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. Per_1
1264/2020, emesso il 7.05.2020, veniva dettata la regolamentazione delle figlie minorenni, prevedendo l'affidamento condiviso delle stesse, il collocamento delle minori presso la madre in
TR (FR), via Capranica n. 40, nell'abitazione dei nonni materni, la regolamentazione delle visite paterne alle figlie minori, prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 20:30, a week end alternati, dalle ore 10:30 del sabato e sino alle ore 20:30 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive;
successivamente, la manifestava al la volontà di trasferire la propria Parte_1 CP_1 residenza e quella delle figlie minori in ER (FR), viale Europa n. 53, presso un immobile condotto in locazione, munito di tutti gli spazi necessari per le esigenze di crescita delle minori, a differenza dell'immobile di TR già abitato dalle stesse;
tra i genitori insorgevano contrasti al riguardo, atteso che il padre opponeva il proprio rifiuto al trasferimento di residenza delle figlie minori;
tuttavia la madre, nelle more, aveva già iniziato a sperimentare tale nuova sistemazione e la distanza tra TR, Comune di residenza del padre, e ER, ove erano ormai domiciliate le minori con la madre, non era tale da impedire al padre di mantenere un rapporto continuativo con le figlie;
inoltre, l'avvenuto trasferimento delle minori in ER non alterava la quotidianità delle stesse, atteso che, medio tempore, le minori continuavano a frequentare la stessa scuola, a svolgere le stesse attività extrascolastiche, a frequentare le amicizie coltivate sin dall'infanzia. ha scelto la contumacia. CP_1
Nell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, ascoltata la ricorrente, il Difensore ha insistito nell'accoglimento della richiesta elevata nel ricorso. Con ordinanza del 18.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta la rimessione della causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, la domanda di trasferimento di residenza delle figlie minori delle parti, conviventi con la madre, si presenta fondata e, pertanto, deve essere accolta, trattandosi di misura adeguata a garantire l'interesse delle minori e non lesiva del diritto alla bigenitorialità.
Sul punto si osserva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).” (Cass. 18087/2016,
Cass. ord. 21054/2022).
Si desume da quanto sopra che dovere del giudice è quello di non circoscrivere la propria indagine al trasferimento ut sic considerato, ma di estenderla sino a ricomprendervi la valutazione sull'incidenza del trasferimento del figlio in altra località sia sul piano della eventuale compromissione del rapporto con il genitore non collocatario sia sul piano dell'eventuale alterazione delle abitudini di vita dei minori coinvolti, onde addivenire ad una determinazione orientata al best interest of the child.
In applicazione dei detti principi, in considerazione delle circostanze fattuali emerse nel caso in disamina, sussistono i presupposti per autorizzare il trasferimento richiesto.
Presenta rilievo considerare, in particolare, il ruolo genitoriale prevalente assunto dalla madre per le Perso minori e che con essa convivono fin dalla cessazione della convivenza familiare (si Per_1 veda decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 1264/2020, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 27.04.2020, da cui si evince che la convivenza tra le parti era interrotta fin dal 2017, quando le figlie delle parti, nate il 26.09.2013 e il 12.06.2016, avevano appena 4 e 1 anno)
e che pare aver assolto ai doveri di cura e di mantenimento delle minori nell'assenza del padre, il quale – da quanto dalla stessa riferito – non le ha frequentate con regolarità, non ha condiviso con la madre gli impegni quotidiani di gestione delle figlie, non ha provveduto al loro mantenimento.
Inoltre risulta che la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, istaurando, con un nuovo partner, una convivenza more uxorio nell'appartamento di ER, da cui è in procinto di nascere una figlia, nel quale sono già state inserite le minori, sembrerebbe con buoni esiti (avendo dichiarato la madre che le bambine hanno un buon rapporto con il nuovo compagno e che hanno intessuto amicizie nel nuovo domicilio, vedi audizione dell'8.07.2025).
D'altronde va anche detto che la distanza tra il Comune di residenza del padre (TR) e quello di attuale domicilio e prossima residenza delle minori (ER) è pari a circa 12 km (appena un quarto d'ora di macchina, riferisce la ricorrente in sede di audizione), pertanto, da un lato, non osta alla coltivazione costante dei rapporti padre-figlie; dall'altro, lascerebbe la possibilità di far completare alle minori il percorso scolastico in essere presso gli Istituti già frequentati dalle stesse, laddove non si ritenga più conveniente per le dette minori (la figlia primogenita , di anni 11, che deve Per_1
Perso intraprendere la classe seconda della scuola media, e la figlia secondogenita di anni 9, che deve intraprendere la classe quarta della scuola elementare), essere inserite presso Istituti prossimi al luogo di abitazione delle minori (ma la questione è sub iudice innanzi ad altro Giudice del
Tribunale).
Infine conforta la detta conclusione anche la contumacia del padre che, dunque, non ha inteso reagire giudizialmente all'avversaria domanda di trasferimento di residenza delle figlie minori, nonostante avesse espresso in fase stragiudiziale, tramite lettera del proprio difensore, contrarietà al trasferimento delle figlie, adducendo sia una volontà contraria delle stesse minori che l'esigenza di consentire loro di continuare a frequentare le scuole in cui erano inserite e a vivere nel contesto sociale in cui erano radicate (vedi missiva dell'avv. Dario Lolli all'Avv. Olimpia Serena Gaetano del 15.01.2025, all. 5 ricorso).
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria della domanda promossa e la contumacia del resistente.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così dispone:
− autorizza il trasferimento della residenza delle figlie minori delle parti, e Per_1 [...]
in ER, viale Europa n. 53; Per_3
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 622/2025, istaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Serena Gaetano, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis.38. c.p.c. - autorizzazione al trasferimento di residenza dei figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo, nei confronti dell'altro genitore, di essere CP_1 autorizzata al trasferimento di residenza dei figli minori delle parti, con essa conviventi, in ER
(FR), viale Europa n. 53. A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: dall'unione sentimentale tra le parti nascevano due Perso figlie, e entrambe minorenni;
con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. Per_1
1264/2020, emesso il 7.05.2020, veniva dettata la regolamentazione delle figlie minorenni, prevedendo l'affidamento condiviso delle stesse, il collocamento delle minori presso la madre in
TR (FR), via Capranica n. 40, nell'abitazione dei nonni materni, la regolamentazione delle visite paterne alle figlie minori, prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 20:30, a week end alternati, dalle ore 10:30 del sabato e sino alle ore 20:30 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive;
successivamente, la manifestava al la volontà di trasferire la propria Parte_1 CP_1 residenza e quella delle figlie minori in ER (FR), viale Europa n. 53, presso un immobile condotto in locazione, munito di tutti gli spazi necessari per le esigenze di crescita delle minori, a differenza dell'immobile di TR già abitato dalle stesse;
tra i genitori insorgevano contrasti al riguardo, atteso che il padre opponeva il proprio rifiuto al trasferimento di residenza delle figlie minori;
tuttavia la madre, nelle more, aveva già iniziato a sperimentare tale nuova sistemazione e la distanza tra TR, Comune di residenza del padre, e ER, ove erano ormai domiciliate le minori con la madre, non era tale da impedire al padre di mantenere un rapporto continuativo con le figlie;
inoltre, l'avvenuto trasferimento delle minori in ER non alterava la quotidianità delle stesse, atteso che, medio tempore, le minori continuavano a frequentare la stessa scuola, a svolgere le stesse attività extrascolastiche, a frequentare le amicizie coltivate sin dall'infanzia. ha scelto la contumacia. CP_1
Nell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, ascoltata la ricorrente, il Difensore ha insistito nell'accoglimento della richiesta elevata nel ricorso. Con ordinanza del 18.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta la rimessione della causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, la domanda di trasferimento di residenza delle figlie minori delle parti, conviventi con la madre, si presenta fondata e, pertanto, deve essere accolta, trattandosi di misura adeguata a garantire l'interesse delle minori e non lesiva del diritto alla bigenitorialità.
Sul punto si osserva che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).” (Cass. 18087/2016,
Cass. ord. 21054/2022).
Si desume da quanto sopra che dovere del giudice è quello di non circoscrivere la propria indagine al trasferimento ut sic considerato, ma di estenderla sino a ricomprendervi la valutazione sull'incidenza del trasferimento del figlio in altra località sia sul piano della eventuale compromissione del rapporto con il genitore non collocatario sia sul piano dell'eventuale alterazione delle abitudini di vita dei minori coinvolti, onde addivenire ad una determinazione orientata al best interest of the child.
In applicazione dei detti principi, in considerazione delle circostanze fattuali emerse nel caso in disamina, sussistono i presupposti per autorizzare il trasferimento richiesto.
Presenta rilievo considerare, in particolare, il ruolo genitoriale prevalente assunto dalla madre per le Perso minori e che con essa convivono fin dalla cessazione della convivenza familiare (si Per_1 veda decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 1264/2020, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 27.04.2020, da cui si evince che la convivenza tra le parti era interrotta fin dal 2017, quando le figlie delle parti, nate il 26.09.2013 e il 12.06.2016, avevano appena 4 e 1 anno)
e che pare aver assolto ai doveri di cura e di mantenimento delle minori nell'assenza del padre, il quale – da quanto dalla stessa riferito – non le ha frequentate con regolarità, non ha condiviso con la madre gli impegni quotidiani di gestione delle figlie, non ha provveduto al loro mantenimento.
Inoltre risulta che la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, istaurando, con un nuovo partner, una convivenza more uxorio nell'appartamento di ER, da cui è in procinto di nascere una figlia, nel quale sono già state inserite le minori, sembrerebbe con buoni esiti (avendo dichiarato la madre che le bambine hanno un buon rapporto con il nuovo compagno e che hanno intessuto amicizie nel nuovo domicilio, vedi audizione dell'8.07.2025).
D'altronde va anche detto che la distanza tra il Comune di residenza del padre (TR) e quello di attuale domicilio e prossima residenza delle minori (ER) è pari a circa 12 km (appena un quarto d'ora di macchina, riferisce la ricorrente in sede di audizione), pertanto, da un lato, non osta alla coltivazione costante dei rapporti padre-figlie; dall'altro, lascerebbe la possibilità di far completare alle minori il percorso scolastico in essere presso gli Istituti già frequentati dalle stesse, laddove non si ritenga più conveniente per le dette minori (la figlia primogenita , di anni 11, che deve Per_1
Perso intraprendere la classe seconda della scuola media, e la figlia secondogenita di anni 9, che deve intraprendere la classe quarta della scuola elementare), essere inserite presso Istituti prossimi al luogo di abitazione delle minori (ma la questione è sub iudice innanzi ad altro Giudice del
Tribunale).
Infine conforta la detta conclusione anche la contumacia del padre che, dunque, non ha inteso reagire giudizialmente all'avversaria domanda di trasferimento di residenza delle figlie minori, nonostante avesse espresso in fase stragiudiziale, tramite lettera del proprio difensore, contrarietà al trasferimento delle figlie, adducendo sia una volontà contraria delle stesse minori che l'esigenza di consentire loro di continuare a frequentare le scuole in cui erano inserite e a vivere nel contesto sociale in cui erano radicate (vedi missiva dell'avv. Dario Lolli all'Avv. Olimpia Serena Gaetano del 15.01.2025, all. 5 ricorso).
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria della domanda promossa e la contumacia del resistente.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così dispone:
− autorizza il trasferimento della residenza delle figlie minori delle parti, e Per_1 [...]
in ER, viale Europa n. 53; Per_3
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema