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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/10/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N.1207/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1207/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...]alla località Piano dell'Olmo n.27;
[...]
e nata a [...] il 1° ottobre 1976 (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]alla contrada Montupoli Avenna n.43; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ivan DI CARLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Arielli alla via Orientale n.52, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 4 luglio 2024 da Parte_1
e
[...] Controparte_1
rilevato che all'udienza del 16 settembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Miglianico in data 28 maggio 2006 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.3 – Parte II – Serie A – Anno 2006.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 ottobre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1207/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...]alla località Piano dell'Olmo n.27;
[...]
e nata a [...] il 1° ottobre 1976 (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]alla contrada Montupoli Avenna n.43; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ivan DI CARLO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Arielli alla via Orientale n.52, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 4 luglio 2024 da Parte_1
e
[...] Controparte_1
rilevato che all'udienza del 16 settembre 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Miglianico in data 28 maggio 2006 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miglianico di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.3 – Parte II – Serie A – Anno 2006.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 ottobre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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