Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/01/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6442 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela Spenillo, Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ministero della Giustizia, in persona del Minsitro p.t., Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- del 29/03/2022 Del Min. Giustizia, Dip. Amm. Penitenziairia, Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
della Determina Comando Legione Carabinieri Sicilia, SM Uff. Personale del 03/05/2022, notificato in dato 06/05/2022;
del Decreto -OMISSIS- del 04/04/2022 not.08/04/2022, Direzione di Commissariato Militare Marittimo Maricommi di Ancona;
della Determina del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, a firma del C.V. -OMISSIS- del 08/04/2022;
dell'Atto dispositivo -OMISSIS-del 15/03/2022 del Comandante di Corpo, Col. -OMISSIS- del Reparto Supporto Servizi Generali dell'Aeronautica militare;
del Provvedimento del Comando Brigata Alpina Taurinense 32° Reggimento Genio Guastatori del 25/03/2022 notificata in data 29/03/2022;
del Provvedimento del Comandante di Corpo Col. -OMISSIS-, del CENTRO SELEZIONE VFP1 del 05/04/2022;
della Determina del Comando delle Forze Operative Terrestri di supporto del 05/04/2022, notificato in data 11/04/2022;
della Determina del Comando 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna -OMISSIS- del 28/03/2022;
della Determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del Comando Generale Guardia di Finanza n. -OMISSIS-del 05/04/2022, not. il 12/04/2022;
della Determina -OMISSIS--OMISSIS-del 29/03/2022, Comando Provinciale Vicenza GdF, Uff. Comando, notifica del 29/03/2022;
della Determina -OMISSIS-del 31 Marzo 2022, G.dF., Comando Provinciale di Viterbo;
della Determina n. -OMISSIS-del 08/04/2022 del Comando Provinciale della GdF di Venezia;
della Determina -OMISSIS- del 06/04/2022 e -OMISSIS- del 06/04/2022 del Comando Provinciale GdF L'Aquila, notificate in data 11/04/2022;
dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 24/12/2021 e di assenza ingiustificata n.1012 del 20/01/2022;
dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 27/12/2021 e di assenza ingiustificata -OMISSIS- del 11/02/2022, nonché del provvedimento di revoca del Comando Vigili del Fuoco di Oristano -OMISSIS- del 30/03/2022;
dell'Atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, Min. Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco -OMISSIS- del 19/01/2022 e di assenza ingiustificata -OMISSIS- del 01/04/2022 del Direttore Regionale -OMISSIS-;
della Determina -OMISSIS- del 08/02/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per le risorse Umane;
dell'Atto di accertamento del Comando Vigili del Fuoco di Firenze, -OMISSIS- del 29/03/2022 notificato in data 04/04/2022;
degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021 , con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato del ricorrente “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021;
del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19;
della Circolare Ministero della Giustizia, Dip. Amm. Penitenziaria, n.456756 del 9/12/2021;
della Circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad essa correlati; della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio Antinfortunistica e Ambiente n. 1/1/2/16-2021 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 354509 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
della Circolare Ministero dell'Interno, Dip. Dei Vigili del Fuoco, prot. 24757 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021;
nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia e di Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. CL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I numerosi ricorrenti in epigrafe sono militari, rispettivamente, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell’Esercito, ai quali si aggiungono, inoltre, soggetti dipendenti da altre Amministrazioni (distinte dalle Forze Armate) quali: la Polizia Penitenziaria (Min. Giustizia), la Guardia di Finanza (MEF) e i Vigili del Fuoco (Min. Interno) (vedi per una puntuale ripartizione dei soggetti ricorrenti tra i vari Corpi indicati, la memoria dell’Avvocatura dello Stato del 19.9.2025, pagg. 1 - 3).
Tra dicembre 2021 e marzo 2022 i suddetti militari sono stati rispettivamente raggiunti da distinti provvedimenti, redatti dai responsabili delle strutture di servizio ove essi prestavano servizio, adottati ex art. 4-ter, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, come introdotto dal d.l. 172/2021, disposizione che ha esteso alla categoria del personale militare (e delle altre ivi individuate) la sospensione con effetto immediato “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
I provvedimenti di sospensione dal servizio dei dipendenti in epigrafe si basano sul non avere gli stessi assolto all’obbligo di vaccinazione previsto dalla normativa emergenziale, emanata a suo tempo per fronteggiare la diffusione della epidemia da virus Sars-CoV-2 e, in particolare, dal decreto legge n. 172 del 2021, che ha stabilito di “estendere l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” .
2. Con il ricorso collettivo (proposto dai numerosi soggetti in epigrafe) e cumulativo (in quanto avente ad oggetto i numerosi e distinti provvedimenti adottati dalle varie Amministrazioni evocate in giudizio), oggi in disamina (notificato in data 24.5.2022 e depositato il giorno 8.6.2022), i ricorrenti contestano sotto vari profili la legittimità dei provvedimenti di sospensione relativi a ciascuno di loro e le Circolari “a monte”, per i motivi così rubricati:
1) Illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter D.L. n.44/2021, testo del26/11/2021 – Violazione artt. 1, 2, 3, 4, 13, 19, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 52, 77Cost. – Violazione art. 3 e 52 Carta di Nizza e art. 8 C.E.D.U. -Violazione del principio di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio di precauzione – Violazione della libertà di autodeterminazione; atteso che non vi sarebbe prova della efficacia del vaccino ad evitare la malattia, per come emerge dalla lettura delle indicazioni contenute nei bugiardini dei vaccini utilizzati;
2) Violazione dell’art. 32 Cost. sulla scorta degli arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale – Ordinanza del C.G.A.R.S. del 23/03/2022; il trattamento sarebbe incompatibile con la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.;
3) Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (CE) n.507/2006 – Violazione degli artt. 3, 35 e 51 Carta europea dei diritti fondamentali , tenuto conto che le esigenze mediche potevano essere soddisfatte in maniera differente rispetto alla vaccinazione;
4) Inidoneità dell’obbligo vaccinale e della sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021 a fronteggiare l’epidemia Covid 19 – Inidoneità del possesso della certificazione verde ad assolvere agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e D.lgs 81/2008 - Violazione e mancata applicazione delle disposizioni sul lavoro agile – Ulteriore disparità di trattamento tra soggetti in possesso di certificazione di esonero o differimento dalla vaccinazione – Violazione del principio di uguaglianza - Violazione art. 3 T.U.E., art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Risoluzione n.2361/2021 del Consiglio d’Europa – Violazione Direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE;
5) Assenze ingiustificate per mancato possesso della certificazione verde: posizione dei ricorrenti -OMISSIS- – Violazione art. 44 D.lgs 81/2008 – Violazione artt. 15, 18, co.1, lett. d) e 74, co.1, D.lgs 81/2008;
6) Violazione art. 893 Codice Ordinamento Militare – Violazione delle norme regolative del rapporto di pubblico impiego – Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta – Disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza – Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Coordinamento tra art. 4 ter D.L. 44/2021 e art. 4 quater, introdotto con D.L. 1/2022: criticità;
7) Art. 4 ter, D.L. 44/2021: mancata previsione circa la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione e/o in modalità di lavoro differenti – Violazione del Piano Organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) - Violazione di legge - Eccesso di potere – Illegittimità ed irragionevolezza manifesta – Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
8) Contrarietà dell’art. 4-ter D.L. 44/2021, nella formulazione vigente al momento della sospensione del lavoratore, al principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’art. 3 Cost. e dall’art. 4 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 – Illegittimità derivata del provvedimento di sospensione;
9) Illegittimità del provvedimento di sospensione del lavoratore durante il periodo di malattia – Sospensione del lavoratore in presenza di certificato di esenzione - Posizione dei ricorrenti -OMISSIS-.
I ricorrenti hanno altresì proposto un’istanza istruttoria per ottenere l’esibizione dei documenti attestanti:
- i “dati percentuali delle cause di malattia di servizio per infortunio da Covid-19 richieste e riconosciute al personale impiegato nel Comando di appartenenza dei ricorrenti dal 01 febbraio 2020 alla trattazione del presente procedimento” ;
- i “dati percentuali circa l’esito positivo da tampone richiesto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti in occasione dei controlli di sicurezza sul posto di lavoro, relativi al personale impiegato nel Comando di appartenenza dei ricorrenti dal 01 febbraio 2020 alla trattazione del presente procedimento” ;
- i “dati percentuali circa l’esito positivo da tampone dei dipendenti che, non essendosi sottoposti a vaccinazione anti Covid-19, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, si sono recati sul posto di lavoro con certificazione verde c.d base” .
- i “dati percentuali delle cause di malattia da Covid-19 relativi al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 20220, dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 01/01/2022 ad oggi, con distinzione percentuale tra coloro che nell’ultimo anno si siano sottoposti a vaccinazione”
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 17 settembre 2025, depositando memoria (con documenti) ove si eccepisce, preliminarmente:
(i) l’inammissibilità del ricorso collettivo stante la pluralità delle Amministrazioni evocate in giudizio e la non omogeneità delle posizioni riferibili a ciascun ricorrente e di molte delle censure riferibili, in realtà, ad alcuni e non a tutta la compagine dei ricorrenti;
(ii) inammissibilità parziale del gravame laddove richiede l’annullamento della riduzione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente alla sospensione dal lavoro, quale ulteriore conseguenza dei provvedimenti impugnati: parte ricorrente non avrebbe, infatti, svolto specifiche censure al riguardo;
(iii) inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiede la ricostruzione dell’anzianità di servizio, per mancata impugnazione degli atti presupposti di portata generale, in particolare, del D.P.C.M. 12 ottobre 2021 che, per primo, ha statuito, come conseguenza della mancata vaccinazione, quella della detrazione dell’anzianità di servizio;
(iv) inammissibilità del ricorso per la impugnazione diretta delle disposizioni di rango generale che hanno previsto l’obbligo della vaccinazione COVID e le conseguenze economiche e non economiche.
Nel merito la difesa erariale chiede il rigetto del ricorso, da ritenere a suo avviso infondato, in quanto l’intera gamma degli atti e dei provvedimenti in epigrafe impugnati, sia di carattere generale (circolari, direttive della singola Amministrazione o Forza Armata) che di natura provvedimentale/attuativa, costituirebbero mera e doverosa attuazione di quanto prescritto dalla norma primaria.
4. In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, in data 3.11.2025, memoria ex art. 73 c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il Collegio ha prospettato a verbale possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, per difetto di omogeneità delle posizioni delle singole parti; quindi, preso atto delle conclusioni delle parti e anche delle note di udienza depositate dagli avvocati di parte ricorrente (ove si chiede l’accoglimento dell’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. formulata con memoria di cui all’art. 73 c.p.a. e, inoltre, l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate in ricorso) ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene il ricorso introduttivo inammissibile per l’assorbente ragione correlata alla riscontrata indeterminatezza delle rispettive posizioni dei soggetti ricorrenti nell’ambito del gravame proposto in forma collettiva e cumulativa, come peraltro eccepito dalla difesa erariale nei propri scritti difensivi e rilevato, altresì, da questo Collegio nel corso dell’udienza (dandone atto a verbale) ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Al riguardo giova rammentare come la giurisprudenza amministrativa, invero, abbia ammesso - pronunciandosi anche sulla materia oggi in controversia - la proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo (i.e. quello promosso congiuntamente, tramite un unico atto, da una pluralità di soggetti avverso distinti provvedimenti) ove siano rispettate le seguenti specifiche condizioni: da un lato (sul piano soggettivo) che sussistano cumulativamente i due requisiti di segno, rispettivamente, positivo e negativo, costituiti dall’identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere (situazione da ritenersi integrata qualora i provvedimenti impugnati presentino identico contenuto e vengano contestati per le medesime ragioni) e dall’assenza di un conflitto d’interessi tra le posizioni dei vari ricorrenti; dall’altro (sul piano oggettivo) che la pluralità di atti oggetto di gravame siano riferibili ad un medesimo procedimento amministrativo, quale requisito da intendersi in senso ampio come « unica sequenza procedimentale » (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 11 marzo 2022, n. 2813, in specie punti 5-5.2 e Cons. St., sez. III, sent. 28 febbraio 2022, n. 1376, in specie punto 7).
La stessa giurisprudenza citata ha, nondimeno, evidenziato come le posizioni dei singoli ricorrenti debbano connotarsi in chiave di determinatezza, al fine di consentire l’individuazione - a monte - della domanda giudiziale (ossia, dell’oggetto del giudizio sotto il duplice profilo della causa petendi e del petitum ), nonché disvelare l’identità delle situazioni sostanziali e processuali azionate dai ricorrenti quale specifica condizione di ammissibilità del ricorso in forma collettiva (in tal senso, cfr. TAR Lazio, I-bis, 2 gennaio 2026, n. 22; TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2813/2022, in specie punti 6.1. e 6.2, nonché TAR Lazio, sez. IV, sent. 7 maggio 2025, n. 8730, punti 14-18).
Come affermato in sede giurisprudenziale, costituisce requisito legale della domanda giudiziale – integrante una condizione dell’azione – la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la pretesa sostanziale azionata in giudizio, in modo da rendere percettibile - nella prospettazione della parte istante che promuove l’azione - la sussistenza del relativo “titolo” e della connessa legittimazione.
Tale elemento è destinato ad assumere particolare pregnanza nel caso di ricorsi promossi in forma collettiva, in quanto consente di caratterizzare la posizione di ciascuno dei soggetti ricorrenti e di condurre, per l’effetto, all’accertamento circa la sussistenza del requisito di segno positivo – richiesto ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo – rappresentato dall’identità della pretesa sostanziale (e processuale) fatta valere in giudizio da plurimi ricorrenti (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 dicembre 2023, n. 18520, in specie punto 12).
Come ulteriormente precisato in sede giurisprudenziale, occorre rammentare che “… chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, dati e documenti idonei a sostenere la sua pretesa ”; in tale prospettiva, è stato rilevato che “… l’attenuazione nel processo amministrativo del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda ” e, per quanto concerne in particolare i ricorsi promossi in forma collettiva, che “… costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti … ”, con la conseguenza che “ deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 luglio 2024, n. 13676, punto 9.1 e Cons. St., sez. II, sent. 18 aprile 2023, n. 3916, ivi testualmente citata, in specie punto 10.2; in termini analoghi, cfr. ex multis anche TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 dicembre 2022, n. 16504, punto 3 e Cons. St., sez. II, sent. 26 settembre 2022, n. 8263, punto 9.2).
7. Nell’applicare le esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va rilevato come il proposto ricorso introduttivo riunisca un numero consistente di soggetti – complessivamente pari a 19 (diciannove) dipendenti pubblici, parte dei quali militari (delle diverse FF.AA.) e, per altra parte, dipendenti di Amministrazioni facenti capo a Ministeri diversi dalla Difesa (Interno, MEF, Giustizia) - e miri, secondo quanto indicato nell’epigrafe dell’atto di ricorso e nelle rassegnate conclusioni, all’annullamento dei provvedimenti individuali di sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione (assunti dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza a seguito dell'intervenuto D.L. n. 24/2022) per inosservanza dell’obbligo vaccinale, adottati nei confronti dei medesimi dipendenti, nonché dei singoli provvedimenti di rideterminazione dell’anzianità di servizio (per effetto dell’originaria sospensione) adottati dalle stesse amministrazioni, unitamente alle eterogenee circolari assunte dai vari Ministeri intimati e adottate anche a livello di singole Forze Armate, recanti le disposizioni attuative di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Non solo.
Si legge, nelle conclusioni, anche la formulazione della domanda di condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e “patiendi” “sia in termini di danno patrimoniale, sia in termini di danno biologico ed esistenziale, con riserva di quantificazione degli stessi in corso di giudizio”.
8.1. Osserva al riguardo il Collegio, in primo luogo, che dalla produzione documentale versata in atti emerge, tuttavia, la mancata allegazione di tutti i provvedimenti oggetto di impugnativa, rispetto ai quali necessariamente deve parametrarsi la prospettata identità di situazioni sostanziali e processuali fatte valere e dai quali soltanto può evincersi la supposta proponibilità del ricorso in forma collettiva.
In effetti non sono allegate tutte le diverse circolari, direttive e atti generali a monte adottate dalle eterogenee Amministrazioni interessate ed era soltanto da un effettivo raffronto tra tali atti a carattere generale che sarebbe stato possibile, in teoria, evincere l’esistenza di una effettiva omogeneità delle posizioni asseritamente lese dai vari provvedimenti esecutivi/attuativi.
Con riferimento a questi ultimi poi, si osserva che in alcuni casi, non è stato allegato il provvedimento di collocamento del dipendente in stato di “sospensione dal servizio” bensì il distinto e successivo provvedimento di “riammissione in servizio” (ricorrente -OMISSIS-, doc. 4) oppure il distinto provvedimento di “determinazione dell’anzianità di servizio” (ricorrente -OMISSIS-, doc. 10).
Gli anzidetti atti, peraltro, risultano meramente evocati in termini generici nel corpo dell’atto di ricorso.
8.2. L’elemento evidenziato non può ritenersi superato per effetto dell’avvenuto deposito in corso di causa di diversi atti individuali in quanto riferiti ad alcuni ma non a tutti.
Nello stesso tempo non può non essere rilevata ai fini della impossibilità di definire come omogenee la varie posizioni, la palese eterogeneità delle varie Amministrazioni coinvolte atteso che, come visto, vicino ad un certo numero di militari della Difesa (ripartiti, invero, tra le diverse Forze Armate) vi sono anche dipendenti della Guardia di Finanza (facenti capo, quindi, al MEF), dei Vigili del Fuoco (Ministero dell’Interno) e della polizia penitenziaria (Ministero della Giustizia).
Ognuna delle varie Amministrazioni citate ha dettato distinte modalità operative di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale e regole interne procedimentali di attuazione della disciplina normativa di rango primario, profilo che appare di per sé impeditivo della possibilità di configurare una identità e omogeneità delle eterogenee posizioni azionate.
A ciò si aggiunge l’ulteriore elemento critico della mancanza di tutte le direttive e circolari rispettivamente adottate dai vari plessi amministrativi coinvolti che, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, preclude al Giudice di individuare “ le specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente, in quanto ciò (i.e. la insufficienza delle allegazioni) impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 luglio 2024, n. 13676, punto 9.1 e Cons. St., sez. II, sent. 18 aprile 2023, n. 3916, ivi testualmente citata, in specie punto 10.2; in termini analoghi, cfr. ex multis anche TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 dicembre 2022, n. 16504, punto 3 e Cons. St., sez. II, sent. 26 settembre 2022, n. 8263, punto 9.2).
9. L’omogeneità (e a maggior ragione, l’identità) delle posizioni e delle domande rispettivamente introdotte deve poi essere decisamente esclusa con riguardo alle domande (il plurale è d’obbligo) che la difesa di parte ricorrente riferisce ai ricorrenti per quanto riguarda il risarcimento del danno “sia in termini di danno biologico ed esistenziale”, essendo evidente, per tali “petita”, l’inevitabile diversità delle rivendicazioni legate alla durata delle sospensioni, all’entità delle retribuzioni di ciascuno, al grado ricoperto ecc..
Considerazione analoga è da svolgere con riguardo alla domanda volta all’ottenimento del trattamento economico previsto (e degli assegni a carattere fisso e continuativo), del trattamento ai fini pensionistici e di anzianità di servizio.
10. Ulteriore elemento che conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per non identità e, comunque, disomogeneità delle domande qui proposte “uno actu” si evidenzia, inoltre, nella palese non riferibilità all’intera compagine dei ricorrenti dei seguenti motivi, così rubricati dalla stessa parte ricorrente:
5) Assenze ingiustificate per mancato possesso della certificazione verde: posizione dei ricorrenti -OMISSIS- – Violazione art. 44 D.lgs 81/2008 – Violazione artt. 15, 18, co.1, lett. d) e 74, co.1, D.lgs 81/2008;
9) Illegittimità del provvedimento di sospensione del lavoratore durante il periodo di malattia – Sospensione del lavoratore in presenza di certificato di esenzione - Posizione dei ricorrenti -OMISSIS-.
Trattasi, evidentemente, di una tema controverso relativo soltanto ad alcuni dei dipendenti e non a tutti.
Così come il tema controverso sotteso al motivo 7) – afferente alla “mancata previsione della possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione e/o modalità di lavoro differente e presunta violazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (c.d. POLA)” – non si concilia con la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo da parte di appartenenti a settori del personale molto diversi (trattasi, infatti, di diversi Ministeri e ruoli di servizio), rispetto ai quali la stessa organizzazione del lavoro (e la conseguente possibilità di implementare misure per il lavoro agile o per l’adibizione a mansioni meno esposte al contagio) varia sensibilmente da settore a settore e non può certo configurarsi in termini unitari od omogenei.
10. Dalle evidenziate circostanze discende come, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, debba ritenersi che, nella fattispecie in esame, “la parte ricorrente non abbia allegato elementi minimi atti a consentire l’esatta individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale nonché a disvelare la dedotta identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere dai plurimi ricorrenti a supporto della invocata proponibilità del ricorso in forma collettiva, risultando per l’effetto integrata l’indeterminatezza delle rispettive posizioni dei ricorrenti medesimi, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso nel suo complesso.” (TAR Lazio, I-bis, 2 gennaio 2026, n. 22).
11. In conclusione, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza in rito e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i soggetti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, in parti uguali tra loro, in favore delle resistenti Amministrazioni, liquidandole forfetariamente nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
CL RA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL RA | VA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.