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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 698\2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.10.1941, ivi residente in [...], ai elettivamente domiciliato in La Spezia,
Via G. Pascoli 33, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Alberghi, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
attore
nei confronti di
P.I. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Licciana Nardi (MS), Corso Europa Unita n. 2; convenuto contumace
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni sopra esposte, Parte_1
ogni contraria istanza disattesa: - Accertare l'inadempimento della convenuta e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa;
- Conseguentemente condannare la
[...]
sia alla restituzione di quanto indebitamente incassato, sia al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore in conseguenza del predetto
pagina 1 di 6 inadempimento, nella misura che risulterà accertata in corso di causa;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di legge”.
MOTIVI IN FATTO
1. Il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
deducendo che: 1) nel corso dell'anno 2020, in compagnia della moglie, si è recato presso la in Licciana Nardi, ove ha perfezionato Controparte_1 Controparte_1
l'acquisto degli arredamenti per la propria abitazione sita in Comano (MS), Groppo San
Pietro, per complessivi € 37.600,00 (cfr. docc. da 1 a 3); 2) in particolare, l'attore ha ordinato i seguenti mobili: A) in data 11.6.2020, n. 1 letto matrimoniale Persona_1
n. 1 letto matrimoniale , n. 1 letto da una piazza e mezzo Persona_2 Persona_3
colore avorio, con relative strutture in doghe e reti, nonché materassi e cuscini, per complessivi € 2.600,00 (doc. 1 – commissione dell'11.6.2020 quietanzata, con dettaglio ordinativo); B) in data 14.6.2020, n. 1 cameretta per bimba, n. 1 materasso, n. 1 divano
Mod. Virginia, n. 1 elementi per cucina, n. 1 libreria tv, n. 1 consolle con specchio, n, 1 cucina completa come da disegno e comprensiva di elettrodomestici, n. 1 tavolo con n.
4 sedie, n. 5 comodini, n. 1 libreria, per il prezzo complessivo di € 30.000,00 (doc.
2 - commissione del 14.6.2020, con dettaglio ordinativo, disegno cucina e prova del pagamento in n. 3 assegni da € 10.000,00); C) in data 21.9.2020, n. 1 letto matrimoniale
Mod. Cupido king size, n. 1 rete doghe, n. 1 materasso memory, n. 1 comò
[...]
, n. 2 comodini, n. 1 specchio argento per comò, per il prezzo complessivo Euro Per_2
5.000,00 (doc.
3 - commissione con dettaglio ordinativo – totale € 5.000,00, a dedurre acconto quietanzato di Euro 1.500,00); 3) con riguardo all'ordinativo sub B), relativo all'acquisto della cucina e annessi, a dispetto del pagamento di € 30.000,00, non è mai intervenuta la consegna di: n. 1 cucina grande come da disegno, completa di elettrodomestici per € 17.000,00, n. 1 frigorifero 100/110 L., n.. 1 freezer 100/110 L., piano in granito 183 cm x 64 cm x 3 cm, mobiletto entrata alla cucina, libreria, specchio
100 x 130 cm, consolle da sostituire (quella fornita in Faesite), n. 1 comodino mancante,
pagina 2 di 6 tavolino rotondo da cucina diametro 90 cm in legno massello;
tanto, per un valore totale pari ad € 21.160,00; 4) in ragione del grave inadempimento della convenuta,
l'attore è stato costretto a rivolgersi ad altro rivenditore e, in particolare, ad
Arredamenti Lorenzelli Elisa Group S.R.L. in Aulla, dove ha riacquistato i mobili mancanti di cui all'ordinativo sub B) per € 16.990,00. Alla luce di quanto sopra, parte attrice ha domandato al Tribunale adito di voler accertare l'inadempimento della convenuta e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, nonché conseguentemente di voler condannare la Controparte_1
sia alla restituzione di quanto indebitamente incassato pari ad € 21.160,00, sia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del predetto inadempimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di legge.
2. La parte convenuta, a dispetto della regolarità della notifica, è rimasta contumace.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale ammessa e, con ordinanza del 26.4.2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, è d'uopo premettere che la giurisprudenza di legittimità, a partire dall'arresto a Sezioni Unite n. 13533/2001, ha in più occasioni ribadito che il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno, così come per la risoluzione ovvero l'adempimento ex art. 1453 c.c. è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, del danno-conseguenza subito, nonché del relativo nesso di causalità giuridica, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento altrui ed essendo sollevato dall'onere di provare il danno-evento, il relativo nesso di causalità materiale, nonché l'elemento soggettivo, che si presumono assorbiti dall'inadempimento stesso (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 25410\2024). Vale ancora rilevare come la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458
c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, possa essere dichiarata anche in pagina 3 di 6 relazione al contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato da più cose aventi propria individualità (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
16556/2013). Costituisce, inoltre, orientamento di legittimità parimenti consolidato, quello secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 28381\2017).
2. Tanto chiarito, nella specie, il sig. ha domandato la risoluzione parziale Parte_1
del contratto di compravendita di beni mobili perfezionatosi con Controparte_1
oggetto dell'ordinativo del 14.6.2020 e la restituzione del prezzo relativamente ai beni non consegnati (alcuna domanda risulta essere avanzata in relazione ai beni mobili oggetto del predetto e di altri ordinativi che risultano essere stati consegnati, né tanto meno il sig. ha offerto la restituzione degli stessi). Parte_1
3. Sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze testimoniali intervenute (v. deposizione di nonché della mancata comparizione della parte Testimone_1
convenuta a rendere l'interrogatorio formale, può dirsi sussistere riscontro dei termini contrattuali e del grave inadempimento in capo alla parte venditrice, sostanziantesi nella mancata consegna di parte dei mobili a dispetto del pagamento del relativo prezzo
(risultando, oltretutto, a carico di l'onere della prova circa l'esatto CP_1
adempimento) e, dunque, del diritto del sig. a conseguire la restituzione di Parte_1
quanto indebitamente percepito in relazione ai beni non consegnati, vale a dire €
21.160,00, oltre interessi dalla data del pagamento.
4. Manca la prova, invece, dell'esistenza di un danno risarcibile, tanto in termini di danno patrimoniale (non potendosi considerare tale l'acquisto del mobilio intervenuto presso altro mobilificio) che di danno non patrimoniale. Quanto a quest'ultima fattispecie, in particolare, la Cassazione ha in più occasioni ribadito che “è ammissibile il
pagina 4 di 6 risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a)
l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva” (cfr. Cass. civ. sez. III 22/10/2024 n. 27343). Sennonché, con riguardo alla vicenda che ne occupa, non risultano coinvolti interessi di rilevanza costituzione, né – oltretutto – la lesione intervenuta appare in sé grave, e tale da aver cagionato un danno non futile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) della complessità delle questioni trattate nonché dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 5.400,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno giustifica la compensazione in misura pari ad
1\3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 698\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara risolto il contratto di compravendita intervenuto, in data 14.6.2020, tra e relativamente a: n. 1 cucina grande completa di Parte_1 Controparte_1
elettrodomestici, n. 1 frigorifero 100/110 L., n. 1 freezer 100/110 L., n. 1 piano in granito 183 cm x 64 cm x 3 cm, n. 1 mobiletto entrata alla cucina, n. 1 libreria, n. 1 specchio 100 x 130 cm, n. 1 consolle da sostituire, n. 1 comodino, n. 1 tavolino rotondo da cucina diametro 90 cm in legno massello;
pagina 5 di 6 2) condanna il alla restituzione in favore di di quanto Controparte_1 Parte_1
indebitamente percepito, pari ad € 21.160,00 oltre interessi legali nella misura di legge a decorrere dalla data del pagamento;
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei riguardi di Parte_1 CP_1
[...]
4) compensa per 1\3 le spese di lite, e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.600,00 per compensi,
[...]
oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio.
Così deciso in Massa, il 26.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Ilario Ottobrino
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