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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 941/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
VIOLONI ALESSANDRO;
e nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. VIOLONI Parte_2
ALESSANDRO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarano consensualmente di volersi separare e chiedono che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandone comunicazione all'altro;
b) la casa coniugale, cointestata rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra la Parte_1 quale continuerà a godere in maniera esclusiva rispetto all'altro coniuge;
c) il SI. si impegna, con scrittura separata, a cedere la quota della sua proprietà Parte_2 dell'immobile coniugale pari al 50% alla SI.ra . Le utenze di casa (luce, acqua e Parte_1 gas), nel frattempo, saranno corrisposte dal coniuge assegnatario dell'abitazione così come le imposte comunali e le spese ordinarie nonché le spese straordinarie relative all'immobile di proprietà. Questa clausola non è solo una manifestazione di buon viso verso l'ex coniuge, ma anche un modo per semplificare future trattative o divisioni di beni. Finché tale trasferimento non sarà
- 1 - completato, la SI.ra quale assegnataria dell'abitazione, dovrà farsi carico di tutte le spese Pt_1
connesse all'immobile come sopra individuate. Questa responsabilità finanziaria può essere vista come un complemento all'assegnazione dell'uso esclusivo dell'immobile, garantendo che chi usufruisce della proprietà si assuma anche i relativi oneri economici.
d) Entrambi i coniugi concordano nel non avanzare alcuna richiesta economica reciproca, un aspetto che denota una volontà comune di procedere verso una separazione serena e priva di conflitti finanziari. Questa rinuncia a pretese economiche reciproche evidenzia una chiara intenzione di chiudere la relazione in maniera definitiva e composta, consentendo a ciascuna parte di proseguire autonomamente la propria strada senza legami pecuniari residui.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 29/09/1991, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro
Per_ unione è nato il figlio (in data 25/03/1994), pienamente autonomo con proprio reddito da lavoro,
e che, per incompatibilità caratteriale ed incomprensioni che rendono non proseguibile la vita in comune, hanno deciso di addivenire alla separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate attengono a diritti disponibili e non sono in contrasto con il superiore interesse della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio ad Ancona il 29/09/1991, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 362, parte 2, serie A, dell'anno 1991; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 941/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
VIOLONI ALESSANDRO;
e nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. VIOLONI Parte_2
ALESSANDRO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarano consensualmente di volersi separare e chiedono che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandone comunicazione all'altro;
b) la casa coniugale, cointestata rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra la Parte_1 quale continuerà a godere in maniera esclusiva rispetto all'altro coniuge;
c) il SI. si impegna, con scrittura separata, a cedere la quota della sua proprietà Parte_2 dell'immobile coniugale pari al 50% alla SI.ra . Le utenze di casa (luce, acqua e Parte_1 gas), nel frattempo, saranno corrisposte dal coniuge assegnatario dell'abitazione così come le imposte comunali e le spese ordinarie nonché le spese straordinarie relative all'immobile di proprietà. Questa clausola non è solo una manifestazione di buon viso verso l'ex coniuge, ma anche un modo per semplificare future trattative o divisioni di beni. Finché tale trasferimento non sarà
- 1 - completato, la SI.ra quale assegnataria dell'abitazione, dovrà farsi carico di tutte le spese Pt_1
connesse all'immobile come sopra individuate. Questa responsabilità finanziaria può essere vista come un complemento all'assegnazione dell'uso esclusivo dell'immobile, garantendo che chi usufruisce della proprietà si assuma anche i relativi oneri economici.
d) Entrambi i coniugi concordano nel non avanzare alcuna richiesta economica reciproca, un aspetto che denota una volontà comune di procedere verso una separazione serena e priva di conflitti finanziari. Questa rinuncia a pretese economiche reciproche evidenzia una chiara intenzione di chiudere la relazione in maniera definitiva e composta, consentendo a ciascuna parte di proseguire autonomamente la propria strada senza legami pecuniari residui.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad Ancona il 29/09/1991, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro
Per_ unione è nato il figlio (in data 25/03/1994), pienamente autonomo con proprio reddito da lavoro,
e che, per incompatibilità caratteriale ed incomprensioni che rendono non proseguibile la vita in comune, hanno deciso di addivenire alla separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate attengono a diritti disponibili e non sono in contrasto con il superiore interesse della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio ad Ancona il 29/09/1991, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 362, parte 2, serie A, dell'anno 1991; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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