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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1210/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VILLANTE CHIARA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio l'1.6.91, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dalla loro unione nascevano due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autonomi.
2. Con ricorso depositato il 7.2.25, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente (per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza); egli non si è costituito in giudizio.
La ricorrente è comparsa all'udienza del 1.7.25; il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 CP_1 separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, - disporre a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento della moglie coniuge economicamente più debole, nella misura ritenuta equa, in Parte_1 considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.2.25, non ha formulato osservazioni.
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4. La domanda di separazione merita accoglimento: la ricorrente, infatti, ha rappresentato che il marito a dicembre 2023 abbandonava la casa familiare, trasferendosi all'estero.
In merito all'assegno di mantenimento, risulta che la ricorrente lavori come personal trainer nelle palestre Brescia Hut Fitness e Incentive Pro Media, con reddito annuo autodichiarato in € 8603 nel 2023 ed
€ 8840 nel 2024 (tanto da essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato); deve inoltre pagare due finanziamenti da € 225 ed € 164 (docc. 6 e 7 ric.). Del marito si sa che è stato licenziato nel 2020/21 e che adesso vivrebbe in Romania con il fratello;
dopo aver lasciato la casa familiare avrebbe versato alla moglie € 250 mensili fino a luglio 2024. Durante la vita matrimoniale, la ricorrente si sarebbe principalmente occupata della casa e dei due figli, mentre il marito manteneva la famiglia con il proprio lavoro;
con la sua partenza, la moglie si sarebbe trovata in condizioni di obiettive ristrettezze.
Le condizioni del resistente non sono note e la ricorrente non ha insistito per indagini patrimoniali sul suo conto;
in udienza ha peraltro quantificato la propria pretesa in € 300 mensili.
Nell'impossibilità di ricostruire esattamente e conservare oggi il tenore di vita pregresso, ritiene il Collegio che, allo stato, possa essere previsto un assegno di mantenimento della moglie di € 250, misura pressoché minima, ma in linea con quanto inizialmente versato dal resistente;
si tiene conto, peraltro, della capacità reddituale della ricorrente e delle possibili difficoltà lavorative del resistente. A diverse considerazioni si potrà giungere in sede di eventuale divorzio. La decorrenza può essere fissata dalla domanda, non essendo mutata la situazione di fatto.
5. Le spese di lite vanno poste a carico del resistente, soccombente sulla domanda di assegno.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità dell'unica domanda proposta: € 650 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (risoltesi nella prima udienza). Al totale (€ 2155) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− pronuncia la separazione tra i coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio concordatario a Brescia il 1.6.91; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 253 parte II serie A dell'anno 1991;
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento del coniuge di € 250,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 2155,00
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per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 24/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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