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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1442/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1442/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. TERESA MARLETTA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
BELLUARDO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via S. Cuore n. 171;
APPELLATO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'8/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4/1/2018 conveniva il Controparte_1 [...] dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, esponendo: Parte_1
- che in data 3/6/2017, alle ore 12.30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Volkswagen Touareg, targata DZ697ZY, lungo la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , CP_2 tra e Serra Berretta (Loggia), in territorio di Controparte_3 Parte_1
- di essersi imbattuto in una buca sulla sede stradale, non segnalata né visibile, di profondità tale da provocare danni al cerchio e allo pneumatico anteriore sinistro, nonché al braccio oscillante e al tirante dello sterzo;
- di aver provato a contattare il locale Comando di Polizia Municipale, senza ricevere alcuna risposta;
- che la dinamica del sinistro evidenziava una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della strada o, in ogni caso, ex art. 2043 c.c.;
- di aver effettuato, per la riparazione dei danni subiti dalla propria autovettura, una spesa di euro 1.265,31.
Pertanto, chiedeva di condannare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 Controparte_1
c.c., il al pagamento della somma di euro 1.265,31, oltre interessi Parte_1 legali.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/3/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione Controparte_1 dei danni patiti.
Con sentenza n. 482/2018, depositata in data 22/11/2018, il Giudice di Pace di Ragusa, ritenuta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine al sinistro, Parte_1 condannava il al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 1.265,31, oltre interessi legali.
Con atto di citazione notificato in data 21/3/2019 il proponeva Parte_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo:
- di revocare la condanna al risarcimento dei danni;
- in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione Controparte_1 dei danni patiti.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/5/2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale chiedeva di rigettare l'appello.
Con ordinanza del 5/7/2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'8/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado la domanda proposta da (appellato) è Controparte_1 stata accolta sulla base della seguente motivazione:
- “sostiene l'attore che i danni subiti dal suo veicolo Volkswagen Touareg, targato DZ697ZY, da lui condotto in data 3 giugno 2017, sono stati causati dalla presenza sulla sede stradale di una buca dell'asfalto” (cfr. p. 3);
- “in proposito soccorrono le foto riproducenti le crepe in questione, che evidenziano sia i danni rilevati che l'anomalo stato della strada (vistosa buca di forma irregolare interessante tutta la larghezza della corsia), idoneo a causare dei danni se un veicolo vi transita sopra” (cfr. p. 3); - “confermano l'esistenza della buca e lo stato manutentivo di quel tratto di strada il teste
[...]
il quale transitando sulla stessa arteria si è fermato per prestare eventuale soccorso ed ha Tes_1 visto sul posto la buca sull'asfalto e i danni subiti dalla ruota anteriore sinistra dell'autovettura” (cfr. p. 3);
- “l'esistenza della buca e lo stato manutentivo della strada non viene contestata dal Pt_1 convenuto, sebbene dubita molto genericamente in ordine al punto della strada in cui avvenne il sinistro, arteria, come già ricordato, di pertinenza del Comune di (cfr. p. 3); Parte_1
- “con tali emergenze istruttorie può dirsi provata anche l'effettiva verificazione dell'incidente nel punto e con le modalità dedotte in citazione” (cfr. p. 3);
- “in proposito va considerato che il sostanzialmente, non ha mai contestato né la Pt_1 sussistenza dell'anomalia (come rappresentata dalle foto in atti) né il fatto che i danni derivati siano causalmente riconducibili a detta anomalia, per cui facendosi applicazione del principio della non contestazione … sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso nella specie devono ritenersi provati anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie” (cfr. pp. 3-4);
- “il non ha dimostrato di aver provveduto ad eliminare l'anomalia, nè dimostrato di aver Pt_1 adottato tutti gli accorgimenti possibili, quantomeno con apposita segnalazione dell'anomalia presente sulla strada” (cfr. p. 4);
- “non v'è prova – nè è stata fornita – che l'evento dannoso possa essere attribuito a colpa esclusiva del conducente dell'autovettura per una imprudente condotta di guida inadeguata alla condizione dei luoghi o per violazione di norme del codice della strada, tale da porsi come unica ed esclusiva causa di verificazione del sinistro e da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'anomalia stradale” (cfr. p. 4);
- “tale valenza interruttiva non può essere attribuita, eventualmente, al fatto che la buca era visibile o che le condizioni di visibilità erano buone, stante l'obbligo del custode di vigilare sempre sulla cosa comune e manutenerla” (cfr. p. 4).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello il (appellante) ha Parte_1 lamentato l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea interpretazione delle norme in tema di prova testimoniale, deducendo che:
- l'appellato non aveva fornito la prova della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia;
- in primo luogo, il dossier fotografico prodotto dall'appellato non aveva alcuna valenza probatoria, in quanto dallo stesso potevano evincersi esclusivamente il danno patito dall'autovettura, nonché l'esistenza di una buca;
- nulla dimostrava che le fotografie riproducessero effettivamente la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , ricadente in territorio di nulla escludendo che la buca si CP_2 Parte_1 trovasse altrove o che si fosse formata successivamente al presunto sinistro o che l'appellato si fosse recato sui luoghi dopo essersi procurato il danno altrove;
- solo labialmente l'appellato aveva riferito di aver contattato la Polizia Municipale, la quale aveva attestato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento;
- in secondo luogo, il teste non era stato testimone oculare della dinamica del Testimone_1 sinistro e quindi non aveva potuto constatare che i danni riportati fossero stati causati dal passaggio sulla buca.
Con il secondo motivo di appello il appellante ha lamentato la manifesta erroneità e Pt_1
l'illogicità dell'assunto motivazionale, espresso nella sentenza del giudice di primo grado, in forza del quale l'evento dannoso e il nesso causale dovevano ritenersi provati, anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie, in applicazione del principio di non contestazione, deducendo che:
- la sentenza era nulla a causa dell'irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, non essendo dato comprendere se l'accoglimento della domanda attorea era dipeso dalle emergenze istruttorie raccolte o dall'asserita mancata contestazione;
- in ogni caso, il appellante aveva contestato l'esistenza del nesso causale fin dal primo Pt_1 atto difensivo.
Con il terzo motivo di appello il appellante ha lamentato l'erroneità dell'assunto Pt_1 motivazionale del giudice di primo grado secondo il quale nessuna valenza interruttiva del nesso di causalità poteva essere attribuita al fatto che la buca era visibile e che le condizioni di visibilità erano buone, deducendo che:
- tali circostanze rivestivano piena valenza interruttiva del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'anomalia stradale;
- inoltre, nella fattispecie rilevava l'oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un controllo tempestivo e una vigilanza continua su un tratto di strada scarsamente percorso dal traffico veicolare e posto al di fuori e a notevole distanza dal centro abitato.
Con il quarto motivo di appello il appellante ha lamentato l'erroneità e l'illogicità Pt_1 dell'assunto motivazionale della sentenza di primo grado in forza del quale il appellante Pt_1 doveva essere dichiarato responsabile per non aver offerto la prova liberatoria ex art. 2051 c.c., deducendo che:
- il ragionamento del giudice di primo grado sarebbe stato corretto se l'appellato avesse fornito la prova della responsabilità del appellante;
Pt_1
- per contro, l'appellato non aveva fornito la prova del nesso causale, per cui per l'ente non era sorto l'onere di fornire la prova liberatoria;
- in ogni caso, per quanto dedotto con il terzo motivo di appello, la prova del caso fortuito era stata raggiunta.
Preliminarmente, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. Sez. Un. 27199/2017; nello stesso senso Cass. 16771/2022, 4583/2022, 41901/2021, 24262/2020, 1329372020, 11187/2019);
- nel caso di specie, per come si è detto, il appellante ha identificato in modo univoco i Pt_1 punti contestati della sentenza impugnata e ha enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibili le affermazioni del giudice di primo grado;
- infatti, per un verso, il appellante ha individuato espressamente gli assunti motivazionali Pt_1 della sentenza impugnata ritenuti erronei;
- per altro verso, il appellante ha individuato le ragioni poste a sostegno dei motivi di Pt_1 appello, e cioè (in sintesi) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'erronea applicazione del principio di non contestazione, la mancata valorizzazione di elementi interruttivi del nesso causale e l'insussistenza dell'onere per il appellante di fornire la prova liberatoria Pt_1
(comunque fornita) ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel merito, il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono infondati, mentre il terzo motivo di appello è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, secondo quanto affermato da Cass. 12166/2021 (che sintetizza i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c.):
- custodi sono tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto;
- a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate e delle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia;
- del resto, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 cod. strada, gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
- in caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito;
- in altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto;
- tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno;
- facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., alla stregua di una scelta effettuata dal legislatore l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito;
- il custode è invero tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
- deve cioè dimostrare: a) di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (art. 14 cod. strada) e al principio generale del neminem laedere;
b) che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
In sintesi, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. 10188/2022, che richiama Cass. 30775/2017).
Per come precisato da Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Nel caso di specie, l'appellato ha depositato (quale all. 4 all'atto di citazione in primo grado) n. 6 fotografie dello stato dei luoghi, dalle quali si evince che:
- nella parte di centro-sinistra della careggiata vi era una buca non ripristinata e non segnalata;
- l'autovettura Volkswagen Touareg targata DZ697ZY (di incontroversa proprietà dell'appellato) era ferma nei pressi della predetta buca;
- la ruota anteriore sinistra dell'autovettura presentava danni tanto nel cerchione quanto nello pneumatico.
Inoltre, all'udienza del 17/5/2018, svoltasi dinanzi al giudice di primo grado, il teste Tes_1 ha dichiarato:
[...]
- “il 3 giugno del 2017 mi trovavo a transitare sulla strada che collega la SP6 alla SS514 e ad un certo punto ho trovato un'autovettura a centro della strada il cui conducente stava accertando dei danni che aveva subito facendo delle foto”;
- “mi sono quindi fermato e chiedendo spiegazioni ho constatato che la ruota sinistra, se non ricordo male, si era danneggiata sia nel cerchio che nel pneumatico”;
- “nella discussione con il predetto è emerso come ho potuto vedere anch'io che i danni erano stati causati da una buca presente quasi al centro della strada, che si presenta molto stretta”;
- “riconosco la buca presente sulla sede stradale e i danni subiti dalla ruota in quelli che sono rappresentati nelle foto presenti nel fascicolo di parte dell'attore che mi vengono esibite”;
- “come ho già detto, transitavo per quella strada nello stesso senso di marcia dell'autovettura dell'attore ma non ho assistito al verificarsi del danno”;
- “se non ricordo male, l'autovettura dell'attore era di colore scuro e per quanto mi risulta, il danneggiamento era avvenuto da poco”.
È vero, dunque, che il teste non ha assistito al sinistro. Testimone_1
Ad ogni modo, in primo luogo, va evidenziato che il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 trovato l'autovettura dell'appellato mentre transitava “sulla strada che collega la SP6 alla SS514” e ha poi riconosciuto la buca rappresentata nelle fotografie prodotte dall'appellato.
Da ciò si desume che le fotografie prodotte riproducevano la strada (attraversata dal teste Tes_1
di collegamento tra la S.P. 6 e la , la quale ricadeva (circostanza introversa fra le
[...] CP_2 parti) nel territorio del Comune appellante.
Del resto, già nel corso del giudizio di primo grado il appellante ha sostenuto che “la strada Pt_1 di collegamento tra la S.P. 6 e la ” si trovava su un tratto “posto al di fuori e a notevole CP_2 distanza dal centro abitato” (con conseguente impossibilità di tempestivo controllo e di continua vigilanza;
cfr. comparsa di risposta in primo grado, p. 3), il che presuppone logicamente che tale strada si trovasse nel territorio del Comune appellante (per quanto al di fuori del suo centro abitato).
Risulta perciò erronea l'affermazione del appellante secondo la quale nulla dimostrava che Pt_1 le fotografie riproducessero effettivamente la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , CP_2 ricedente nel proprio territorio, e nulla escludeva che la buca si trovasse altrove. Ne segue che il appellante è qualificabile come custode ex art. 2051 c.c., in quanto: Pt_1
- in base alla giurisprudenza citata, a carico dei proprietari delle strade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo anche sulle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia;
- pertanto, l'ente pubblico proprietario risponde ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa;
- nel caso di specie, per come si è detto, dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni del teste si evince che i fatti di causa sono avvenuti nella strada di collegamento tra la S.P. Testimone_1
6 e la , ricadente nel territorio del Comune appellante. CP_2
In secondo luogo, deve notarsi che il teste non ha solo riconosciuto, nelle Testimone_1 fotografie prodotte dall'appellato, la buca presente nella sede stradale e i danni subiti dalla ruota (nel cerchio e nello pneumatico) dell'autovettura dell'attore, ma ha anche affermato che “il danneggiamento era avvenuto da poco”.
Orbene, considerato che vi era una buca nella sede stradale, che l'autovettura dell'appellato era ferma nei pressi della buca, che il danneggiamento era avvenuto da poco, che si trattava di una strada di campagna isolata (priva di altre possibili fonti di pericolo in base alle fotografie prodotte) e che non è stata offerta dal Comune appellante una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, può presumersi che i danni subiti dall'autovettura dell'appellato siano stati causati dalla buca, con conseguente sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno.
Del resto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la causa ben può essere “individuata presuntivamente in relazione al contesto … anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto”, per cui è stato riscontrato vizio di motivazione nell'aver escluso “la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto … da quello noto … alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio” (cfr. Cass. 9140/2013).
Risulta perciò erronea anche l'ulteriore affermazione del appellante secondo la quale nulla Pt_1 escludeva che la buca si fosse formata successivamente o che l'appellato si fosse recato sui luoghi dopo essersi procurato il danno altrove, ben potendo presumersi (per come si è detto) che il danno subito dall'appellato sia stato causato proprio dalla buca in questione.
In sintesi, come richiesto dalla giurisprudenza, l'appellato ha assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato, attraverso le fotografie prodotte e le dichiarazioni del teste il Testimone_1 verificarsi dell'evento dannoso e (anche in ragione delle presunzioni di cui sopra) il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia (con conseguente infondatezza del primo motivo di appello).
A fronte di quanto sopra, risulta irrilevante che la Polizia Municipale abbia attestato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento da parte dell'appellato, considerato che la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno può presumersi, sulla base degli elementi indicati sopra, anche senza tener conto della circostanza (allegata, ma non dimostrata, dall'appellato) per cui l'appellato avrebbe contattato la Polizia Municipale senza ottenere risposta.
Risulta altresì irrilevante che il giudice di primo grado abbia (erroneamente) fondato la decisione anche sulla mancata contestazione del nesso di causalità da parte del appellante. Pt_1
Ed infatti, è vero che già con la comparsa di risposta in primo grado il appellante ha Pt_1 eccepito che “nel caso di specie, non può certamente dirsi che l'attore sia riuscito a dare la prova del nesso causale e, cioè, della derivazione del danno che ha patito dalla buca presente lungo la strada” (cfr. p. 3).
Ad ogni modo, per come si è detto, la sussistenza del nesso causale può presumersi sulla base degli elementi indicati sopra, senza che sia necessario invocare il principio di non contestazione, non applicabile nel caso di specie (data l'espressa contestazione, da parte del appellante, della Pt_1 prova del nesso causale da parte dell'appellato).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, la sentenza impugnata non può Pt_1 dirsi nulla in ragione del (dedotto) irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, considerato che il giudice di primo grado non ha fondato la propria decisione, contemporaneamente, su due affermazioni fra loro inconciliabili, ma ha (erroneamente) rafforzato la motivazione, già basata sulle risultanze istruttorie, attraverso un ulteriore elemento quale la (pretesa) mancata contestazione del nesso causale da parte del appellante. Pt_1
Ed infatti, per come si evince dal testo della sentenza impugnata, dapprima il giudice di primo grado ha rilevato che, sulla base delle “emergenze istruttorie”, poteva dirsi “provata anche l'effettiva verificazione dell'incidente nel punto e con le modalità dedotte in citazione”; successivamente, ha affermato che “il sostanzialmente, non ha mai contestato … il fatto che i danni derivati Pt_1 siano causalmente riconducibili a detta anomalia, per cui facendosi applicazione del principio della non contestazione … sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso nella specie devono ritenersi provati anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie” (cfr. pp. 3-4; sottolineatura aggiunta).
Si comprende, dunque, che, nel ragionamento del giudice di primo grado, l'applicazione del principio di non contestazione costituiva una ragione ulteriore (rispetto alle risultanze istruttorie) per ritenere provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno. Il fatto che la motivazione sia stata (erroneamente) rafforzata in questo modo non esclude, comunque, che il nesso causale sia stato provato alla luce delle risultanze istruttorie (con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello).
In terzo luogo, il appellante (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza sopra citata) Pt_1 non ha dimostrato:
- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, le necessarie attività di controllo, vigilanza e manutenzione con riguardo alla strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , non essendovi prova che la buca fosse stata eliminata o quanto meno segnalata CP_2 specificatamente prima del transito dell'autovettura dell'appellato;
- che l'evento abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse possibile l'intervento riparatore del non essendovi prova che la buca si fosse formata appena prima Pt_1 dell'incidente e che fosse dunque impossibile un tempestivo intervento riparatore. È vero che il appellante ha eccepito di non aver potuto esercitare un controllo tempestivo e Pt_1 una vigilanza continua su un tratto di strada scarsamente percorso dal traffico veicolare e posto al di fuori e a notevole distanza dal centro abitato.
Tuttavia, va considerato che, per giurisprudenza consolidata, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” (cfr. Cass. 23919/2013, che richiama Cass. 8935/2013 e 21508/2001).
D'altro canto, deve ritenersi che il appellante abbia dimostrato che l'evento dannoso era Pt_1 stato determinato anche dall'omissione, da parte dell'appellato, di cautele esigibili alla stregua delle circostanze del caso concreto, con conseguente concorso di colpa dello stesso e con conseguente parziale fondatezza del terzo motivo di appello.
Sul punto, va anzitutto ricordato che:
- in base all'art. 141, comma 1, cod. strada, “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”;
- in base all'art. 141, comma 2, cod. strada, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, se è vero che la buca (di dimensioni non eccessive) non era segnalata, è anche vero che (per come evidenziato dal Comune appellante) il sinistro si è verificato nella mattina (ore 12.30 circa) del 3/6/2017, in una giornata soleggiata, con conseguente buona visibilità generale della strada.
Pertanto, considerato che l'appellato poteva rendersi conto della percorrenza di una strada di campagna, stretta e non perfettamente asfaltata, e dei conseguenti possibili pericoli legati alla conformazione della strada, può ritenersi sussistente un concorso di colpa dell'appellato nel non aver regolato la velocità (pur non accertata nel caso di specie) in modo adeguato alle caratteristiche e alle condizioni della strada. Ed infatti, anche a voler ritenere che siano stati rispettati i limiti di velocità, l'appellato non era esonerato dall'obbligo (derivante dalla legge) di conservare il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere le manovre necessarie, il che non è avvenuto.
Orbene, secondo la giurisprudenza sopra citata, la condotta colposa del danneggiato (caratterizzata da oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza) può assumere un rilievo causale meramente concorrente o anche un'efficienza causale esclusiva.
Nel caso di specie, considerato il limitato grado della colpa dell'appellato (consistente nella violazione della regola cautelare prudenziale di cui all'art. 141 cod. strada), a fronte della maggiore gravità della condotta del appellante (che ha del tutto omesso il controllo, la vigilanza e la Pt_1 manutenzione su una strada situata nel proprio territorio), deve attribuirsi alla condotta colposa dell'appellato un rilievo causale meramente concorrente e, più precisamente, deve ritenersi che il sinistro e i conseguenti danni siano ascrivibili per il 70% a responsabilità del appellante e Pt_1 per il 30% a responsabilità dell'appellato.
Pertanto, il appellante è tenuto al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma pari al Pt_1
70% del danno subito dall'appellato (quantificato in primo grado in euro 1.265,31, senza successiva contestazione di tale importo nel presente giudizio di appello) e dunque pari a euro 885,72.
Va infine precisato (con riguardo al quarto motivo di appello) che:
- data la dimostrazione (per presunzioni) del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, gravava sul appellante l'onere di fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Pt_1
- il appellante non ha dato prova del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai Pt_1 principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno;
- piuttosto, per come si è detto, deve ritenersi sussistente un mero concorso di colpa dell'appellato nella causazione del danno.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, il appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, della Pt_1 somma di euro 885,72. Su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'illecito (3/6/2017) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Sul punto, deve notarsi che:
- gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. 32985/2022, che richiama Cass. 24468/2020, 18243/2015 e 19636/2005);
- pertanto, sebbene l'appellato abbia richiesto con l'atto di citazione in primo grado solo gli interessi legali, devono essergli attribuiti sia gli interessi, sia la rivalutazione.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016);
- “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Nel caso di specie, poiché il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono stati ritenuti infondati, mentre il terzo motivo di appello è stato ritenuto parzialmente fondato, la domanda risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado è stata accolta in misura di poco ridotta rispetto al giudizio di primo grado (euro 885,72, anziché euro 1.265,31), per cui, in base alla giurisprudenza citata, deve escludersi una reciproca soccombenza.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e all'esito complessivo della lite, il appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, dell'importo Pt_1 indicato in dispositivo (liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente giudizio di appello) a titolo di spese e compensi per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1442/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza n. 482/2018, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e depositata in data 22/11/2018, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 885,72, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le
[...] modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna il al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 125,00 per spese vive e in euro 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- quanto al presente giudizio di appello, in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 15 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1442/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. TERESA MARLETTA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._1
BELLUARDO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via S. Cuore n. 171;
APPELLATO
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'8/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4/1/2018 conveniva il Controparte_1 [...] dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, esponendo: Parte_1
- che in data 3/6/2017, alle ore 12.30 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Volkswagen Touareg, targata DZ697ZY, lungo la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , CP_2 tra e Serra Berretta (Loggia), in territorio di Controparte_3 Parte_1
- di essersi imbattuto in una buca sulla sede stradale, non segnalata né visibile, di profondità tale da provocare danni al cerchio e allo pneumatico anteriore sinistro, nonché al braccio oscillante e al tirante dello sterzo;
- di aver provato a contattare il locale Comando di Polizia Municipale, senza ricevere alcuna risposta;
- che la dinamica del sinistro evidenziava una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della strada o, in ogni caso, ex art. 2043 c.c.;
- di aver effettuato, per la riparazione dei danni subiti dalla propria autovettura, una spesa di euro 1.265,31.
Pertanto, chiedeva di condannare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 Controparte_1
c.c., il al pagamento della somma di euro 1.265,31, oltre interessi Parte_1 legali.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/3/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione Controparte_1 dei danni patiti.
Con sentenza n. 482/2018, depositata in data 22/11/2018, il Giudice di Pace di Ragusa, ritenuta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine al sinistro, Parte_1 condannava il al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 1.265,31, oltre interessi legali.
Con atto di citazione notificato in data 21/3/2019 il proponeva Parte_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo:
- di revocare la condanna al risarcimento dei danni;
- in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione Controparte_1 dei danni patiti.
Con comparsa di risposta depositata in data 31/5/2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale chiedeva di rigettare l'appello.
Con ordinanza del 5/7/2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'8/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado la domanda proposta da (appellato) è Controparte_1 stata accolta sulla base della seguente motivazione:
- “sostiene l'attore che i danni subiti dal suo veicolo Volkswagen Touareg, targato DZ697ZY, da lui condotto in data 3 giugno 2017, sono stati causati dalla presenza sulla sede stradale di una buca dell'asfalto” (cfr. p. 3);
- “in proposito soccorrono le foto riproducenti le crepe in questione, che evidenziano sia i danni rilevati che l'anomalo stato della strada (vistosa buca di forma irregolare interessante tutta la larghezza della corsia), idoneo a causare dei danni se un veicolo vi transita sopra” (cfr. p. 3); - “confermano l'esistenza della buca e lo stato manutentivo di quel tratto di strada il teste
[...]
il quale transitando sulla stessa arteria si è fermato per prestare eventuale soccorso ed ha Tes_1 visto sul posto la buca sull'asfalto e i danni subiti dalla ruota anteriore sinistra dell'autovettura” (cfr. p. 3);
- “l'esistenza della buca e lo stato manutentivo della strada non viene contestata dal Pt_1 convenuto, sebbene dubita molto genericamente in ordine al punto della strada in cui avvenne il sinistro, arteria, come già ricordato, di pertinenza del Comune di (cfr. p. 3); Parte_1
- “con tali emergenze istruttorie può dirsi provata anche l'effettiva verificazione dell'incidente nel punto e con le modalità dedotte in citazione” (cfr. p. 3);
- “in proposito va considerato che il sostanzialmente, non ha mai contestato né la Pt_1 sussistenza dell'anomalia (come rappresentata dalle foto in atti) né il fatto che i danni derivati siano causalmente riconducibili a detta anomalia, per cui facendosi applicazione del principio della non contestazione … sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso nella specie devono ritenersi provati anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie” (cfr. pp. 3-4);
- “il non ha dimostrato di aver provveduto ad eliminare l'anomalia, nè dimostrato di aver Pt_1 adottato tutti gli accorgimenti possibili, quantomeno con apposita segnalazione dell'anomalia presente sulla strada” (cfr. p. 4);
- “non v'è prova – nè è stata fornita – che l'evento dannoso possa essere attribuito a colpa esclusiva del conducente dell'autovettura per una imprudente condotta di guida inadeguata alla condizione dei luoghi o per violazione di norme del codice della strada, tale da porsi come unica ed esclusiva causa di verificazione del sinistro e da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'anomalia stradale” (cfr. p. 4);
- “tale valenza interruttiva non può essere attribuita, eventualmente, al fatto che la buca era visibile o che le condizioni di visibilità erano buone, stante l'obbligo del custode di vigilare sempre sulla cosa comune e manutenerla” (cfr. p. 4).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello il (appellante) ha Parte_1 lamentato l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea interpretazione delle norme in tema di prova testimoniale, deducendo che:
- l'appellato non aveva fornito la prova della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia;
- in primo luogo, il dossier fotografico prodotto dall'appellato non aveva alcuna valenza probatoria, in quanto dallo stesso potevano evincersi esclusivamente il danno patito dall'autovettura, nonché l'esistenza di una buca;
- nulla dimostrava che le fotografie riproducessero effettivamente la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , ricadente in territorio di nulla escludendo che la buca si CP_2 Parte_1 trovasse altrove o che si fosse formata successivamente al presunto sinistro o che l'appellato si fosse recato sui luoghi dopo essersi procurato il danno altrove;
- solo labialmente l'appellato aveva riferito di aver contattato la Polizia Municipale, la quale aveva attestato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento;
- in secondo luogo, il teste non era stato testimone oculare della dinamica del Testimone_1 sinistro e quindi non aveva potuto constatare che i danni riportati fossero stati causati dal passaggio sulla buca.
Con il secondo motivo di appello il appellante ha lamentato la manifesta erroneità e Pt_1
l'illogicità dell'assunto motivazionale, espresso nella sentenza del giudice di primo grado, in forza del quale l'evento dannoso e il nesso causale dovevano ritenersi provati, anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie, in applicazione del principio di non contestazione, deducendo che:
- la sentenza era nulla a causa dell'irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, non essendo dato comprendere se l'accoglimento della domanda attorea era dipeso dalle emergenze istruttorie raccolte o dall'asserita mancata contestazione;
- in ogni caso, il appellante aveva contestato l'esistenza del nesso causale fin dal primo Pt_1 atto difensivo.
Con il terzo motivo di appello il appellante ha lamentato l'erroneità dell'assunto Pt_1 motivazionale del giudice di primo grado secondo il quale nessuna valenza interruttiva del nesso di causalità poteva essere attribuita al fatto che la buca era visibile e che le condizioni di visibilità erano buone, deducendo che:
- tali circostanze rivestivano piena valenza interruttiva del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'anomalia stradale;
- inoltre, nella fattispecie rilevava l'oggettiva impossibilità per l'ente di esercitare un controllo tempestivo e una vigilanza continua su un tratto di strada scarsamente percorso dal traffico veicolare e posto al di fuori e a notevole distanza dal centro abitato.
Con il quarto motivo di appello il appellante ha lamentato l'erroneità e l'illogicità Pt_1 dell'assunto motivazionale della sentenza di primo grado in forza del quale il appellante Pt_1 doveva essere dichiarato responsabile per non aver offerto la prova liberatoria ex art. 2051 c.c., deducendo che:
- il ragionamento del giudice di primo grado sarebbe stato corretto se l'appellato avesse fornito la prova della responsabilità del appellante;
Pt_1
- per contro, l'appellato non aveva fornito la prova del nesso causale, per cui per l'ente non era sorto l'onere di fornire la prova liberatoria;
- in ogni caso, per quanto dedotto con il terzo motivo di appello, la prova del caso fortuito era stata raggiunta.
Preliminarmente, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. Sez. Un. 27199/2017; nello stesso senso Cass. 16771/2022, 4583/2022, 41901/2021, 24262/2020, 1329372020, 11187/2019);
- nel caso di specie, per come si è detto, il appellante ha identificato in modo univoco i Pt_1 punti contestati della sentenza impugnata e ha enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibili le affermazioni del giudice di primo grado;
- infatti, per un verso, il appellante ha individuato espressamente gli assunti motivazionali Pt_1 della sentenza impugnata ritenuti erronei;
- per altro verso, il appellante ha individuato le ragioni poste a sostegno dei motivi di Pt_1 appello, e cioè (in sintesi) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l'erronea applicazione del principio di non contestazione, la mancata valorizzazione di elementi interruttivi del nesso causale e l'insussistenza dell'onere per il appellante di fornire la prova liberatoria Pt_1
(comunque fornita) ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel merito, il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono infondati, mentre il terzo motivo di appello è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, secondo quanto affermato da Cass. 12166/2021 (che sintetizza i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c.):
- custodi sono tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto;
- a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate e delle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia;
- del resto, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 cod. strada, gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
- in caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito;
- in altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della pubblica amministrazione è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto;
- tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno;
- facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., alla stregua di una scelta effettuata dal legislatore l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito;
- il custode è invero tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
- deve cioè dimostrare: a) di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (art. 14 cod. strada) e al principio generale del neminem laedere;
b) che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
In sintesi, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. 10188/2022, che richiama Cass. 30775/2017).
Per come precisato da Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Nel caso di specie, l'appellato ha depositato (quale all. 4 all'atto di citazione in primo grado) n. 6 fotografie dello stato dei luoghi, dalle quali si evince che:
- nella parte di centro-sinistra della careggiata vi era una buca non ripristinata e non segnalata;
- l'autovettura Volkswagen Touareg targata DZ697ZY (di incontroversa proprietà dell'appellato) era ferma nei pressi della predetta buca;
- la ruota anteriore sinistra dell'autovettura presentava danni tanto nel cerchione quanto nello pneumatico.
Inoltre, all'udienza del 17/5/2018, svoltasi dinanzi al giudice di primo grado, il teste Tes_1 ha dichiarato:
[...]
- “il 3 giugno del 2017 mi trovavo a transitare sulla strada che collega la SP6 alla SS514 e ad un certo punto ho trovato un'autovettura a centro della strada il cui conducente stava accertando dei danni che aveva subito facendo delle foto”;
- “mi sono quindi fermato e chiedendo spiegazioni ho constatato che la ruota sinistra, se non ricordo male, si era danneggiata sia nel cerchio che nel pneumatico”;
- “nella discussione con il predetto è emerso come ho potuto vedere anch'io che i danni erano stati causati da una buca presente quasi al centro della strada, che si presenta molto stretta”;
- “riconosco la buca presente sulla sede stradale e i danni subiti dalla ruota in quelli che sono rappresentati nelle foto presenti nel fascicolo di parte dell'attore che mi vengono esibite”;
- “come ho già detto, transitavo per quella strada nello stesso senso di marcia dell'autovettura dell'attore ma non ho assistito al verificarsi del danno”;
- “se non ricordo male, l'autovettura dell'attore era di colore scuro e per quanto mi risulta, il danneggiamento era avvenuto da poco”.
È vero, dunque, che il teste non ha assistito al sinistro. Testimone_1
Ad ogni modo, in primo luogo, va evidenziato che il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 trovato l'autovettura dell'appellato mentre transitava “sulla strada che collega la SP6 alla SS514” e ha poi riconosciuto la buca rappresentata nelle fotografie prodotte dall'appellato.
Da ciò si desume che le fotografie prodotte riproducevano la strada (attraversata dal teste Tes_1
di collegamento tra la S.P. 6 e la , la quale ricadeva (circostanza introversa fra le
[...] CP_2 parti) nel territorio del Comune appellante.
Del resto, già nel corso del giudizio di primo grado il appellante ha sostenuto che “la strada Pt_1 di collegamento tra la S.P. 6 e la ” si trovava su un tratto “posto al di fuori e a notevole CP_2 distanza dal centro abitato” (con conseguente impossibilità di tempestivo controllo e di continua vigilanza;
cfr. comparsa di risposta in primo grado, p. 3), il che presuppone logicamente che tale strada si trovasse nel territorio del Comune appellante (per quanto al di fuori del suo centro abitato).
Risulta perciò erronea l'affermazione del appellante secondo la quale nulla dimostrava che Pt_1 le fotografie riproducessero effettivamente la strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , CP_2 ricedente nel proprio territorio, e nulla escludeva che la buca si trovasse altrove. Ne segue che il appellante è qualificabile come custode ex art. 2051 c.c., in quanto: Pt_1
- in base alla giurisprudenza citata, a carico dei proprietari delle strade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo anche sulle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia;
- pertanto, l'ente pubblico proprietario risponde ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa;
- nel caso di specie, per come si è detto, dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni del teste si evince che i fatti di causa sono avvenuti nella strada di collegamento tra la S.P. Testimone_1
6 e la , ricadente nel territorio del Comune appellante. CP_2
In secondo luogo, deve notarsi che il teste non ha solo riconosciuto, nelle Testimone_1 fotografie prodotte dall'appellato, la buca presente nella sede stradale e i danni subiti dalla ruota (nel cerchio e nello pneumatico) dell'autovettura dell'attore, ma ha anche affermato che “il danneggiamento era avvenuto da poco”.
Orbene, considerato che vi era una buca nella sede stradale, che l'autovettura dell'appellato era ferma nei pressi della buca, che il danneggiamento era avvenuto da poco, che si trattava di una strada di campagna isolata (priva di altre possibili fonti di pericolo in base alle fotografie prodotte) e che non è stata offerta dal Comune appellante una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, può presumersi che i danni subiti dall'autovettura dell'appellato siano stati causati dalla buca, con conseguente sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno.
Del resto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la causa ben può essere “individuata presuntivamente in relazione al contesto … anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto”, per cui è stato riscontrato vizio di motivazione nell'aver escluso “la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto … da quello noto … alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio” (cfr. Cass. 9140/2013).
Risulta perciò erronea anche l'ulteriore affermazione del appellante secondo la quale nulla Pt_1 escludeva che la buca si fosse formata successivamente o che l'appellato si fosse recato sui luoghi dopo essersi procurato il danno altrove, ben potendo presumersi (per come si è detto) che il danno subito dall'appellato sia stato causato proprio dalla buca in questione.
In sintesi, come richiesto dalla giurisprudenza, l'appellato ha assolto l'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato, attraverso le fotografie prodotte e le dichiarazioni del teste il Testimone_1 verificarsi dell'evento dannoso e (anche in ragione delle presunzioni di cui sopra) il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia (con conseguente infondatezza del primo motivo di appello).
A fronte di quanto sopra, risulta irrilevante che la Polizia Municipale abbia attestato di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento da parte dell'appellato, considerato che la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno può presumersi, sulla base degli elementi indicati sopra, anche senza tener conto della circostanza (allegata, ma non dimostrata, dall'appellato) per cui l'appellato avrebbe contattato la Polizia Municipale senza ottenere risposta.
Risulta altresì irrilevante che il giudice di primo grado abbia (erroneamente) fondato la decisione anche sulla mancata contestazione del nesso di causalità da parte del appellante. Pt_1
Ed infatti, è vero che già con la comparsa di risposta in primo grado il appellante ha Pt_1 eccepito che “nel caso di specie, non può certamente dirsi che l'attore sia riuscito a dare la prova del nesso causale e, cioè, della derivazione del danno che ha patito dalla buca presente lungo la strada” (cfr. p. 3).
Ad ogni modo, per come si è detto, la sussistenza del nesso causale può presumersi sulla base degli elementi indicati sopra, senza che sia necessario invocare il principio di non contestazione, non applicabile nel caso di specie (data l'espressa contestazione, da parte del appellante, della Pt_1 prova del nesso causale da parte dell'appellato).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, la sentenza impugnata non può Pt_1 dirsi nulla in ragione del (dedotto) irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, considerato che il giudice di primo grado non ha fondato la propria decisione, contemporaneamente, su due affermazioni fra loro inconciliabili, ma ha (erroneamente) rafforzato la motivazione, già basata sulle risultanze istruttorie, attraverso un ulteriore elemento quale la (pretesa) mancata contestazione del nesso causale da parte del appellante. Pt_1
Ed infatti, per come si evince dal testo della sentenza impugnata, dapprima il giudice di primo grado ha rilevato che, sulla base delle “emergenze istruttorie”, poteva dirsi “provata anche l'effettiva verificazione dell'incidente nel punto e con le modalità dedotte in citazione”; successivamente, ha affermato che “il sostanzialmente, non ha mai contestato … il fatto che i danni derivati Pt_1 siano causalmente riconducibili a detta anomalia, per cui facendosi applicazione del principio della non contestazione … sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso nella specie devono ritenersi provati anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste e dalle altre emergenze istruttorie” (cfr. pp. 3-4; sottolineatura aggiunta).
Si comprende, dunque, che, nel ragionamento del giudice di primo grado, l'applicazione del principio di non contestazione costituiva una ragione ulteriore (rispetto alle risultanze istruttorie) per ritenere provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno. Il fatto che la motivazione sia stata (erroneamente) rafforzata in questo modo non esclude, comunque, che il nesso causale sia stato provato alla luce delle risultanze istruttorie (con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello).
In terzo luogo, il appellante (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza sopra citata) Pt_1 non ha dimostrato:
- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, le necessarie attività di controllo, vigilanza e manutenzione con riguardo alla strada di collegamento tra la S.P. 6 e la , non essendovi prova che la buca fosse stata eliminata o quanto meno segnalata CP_2 specificatamente prima del transito dell'autovettura dell'appellato;
- che l'evento abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse possibile l'intervento riparatore del non essendovi prova che la buca si fosse formata appena prima Pt_1 dell'incidente e che fosse dunque impossibile un tempestivo intervento riparatore. È vero che il appellante ha eccepito di non aver potuto esercitare un controllo tempestivo e Pt_1 una vigilanza continua su un tratto di strada scarsamente percorso dal traffico veicolare e posto al di fuori e a notevole distanza dal centro abitato.
Tuttavia, va considerato che, per giurisprudenza consolidata, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione” (cfr. Cass. 23919/2013, che richiama Cass. 8935/2013 e 21508/2001).
D'altro canto, deve ritenersi che il appellante abbia dimostrato che l'evento dannoso era Pt_1 stato determinato anche dall'omissione, da parte dell'appellato, di cautele esigibili alla stregua delle circostanze del caso concreto, con conseguente concorso di colpa dello stesso e con conseguente parziale fondatezza del terzo motivo di appello.
Sul punto, va anzitutto ricordato che:
- in base all'art. 141, comma 1, cod. strada, “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”;
- in base all'art. 141, comma 2, cod. strada, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, se è vero che la buca (di dimensioni non eccessive) non era segnalata, è anche vero che (per come evidenziato dal Comune appellante) il sinistro si è verificato nella mattina (ore 12.30 circa) del 3/6/2017, in una giornata soleggiata, con conseguente buona visibilità generale della strada.
Pertanto, considerato che l'appellato poteva rendersi conto della percorrenza di una strada di campagna, stretta e non perfettamente asfaltata, e dei conseguenti possibili pericoli legati alla conformazione della strada, può ritenersi sussistente un concorso di colpa dell'appellato nel non aver regolato la velocità (pur non accertata nel caso di specie) in modo adeguato alle caratteristiche e alle condizioni della strada. Ed infatti, anche a voler ritenere che siano stati rispettati i limiti di velocità, l'appellato non era esonerato dall'obbligo (derivante dalla legge) di conservare il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere le manovre necessarie, il che non è avvenuto.
Orbene, secondo la giurisprudenza sopra citata, la condotta colposa del danneggiato (caratterizzata da oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza) può assumere un rilievo causale meramente concorrente o anche un'efficienza causale esclusiva.
Nel caso di specie, considerato il limitato grado della colpa dell'appellato (consistente nella violazione della regola cautelare prudenziale di cui all'art. 141 cod. strada), a fronte della maggiore gravità della condotta del appellante (che ha del tutto omesso il controllo, la vigilanza e la Pt_1 manutenzione su una strada situata nel proprio territorio), deve attribuirsi alla condotta colposa dell'appellato un rilievo causale meramente concorrente e, più precisamente, deve ritenersi che il sinistro e i conseguenti danni siano ascrivibili per il 70% a responsabilità del appellante e Pt_1 per il 30% a responsabilità dell'appellato.
Pertanto, il appellante è tenuto al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma pari al Pt_1
70% del danno subito dall'appellato (quantificato in primo grado in euro 1.265,31, senza successiva contestazione di tale importo nel presente giudizio di appello) e dunque pari a euro 885,72.
Va infine precisato (con riguardo al quarto motivo di appello) che:
- data la dimostrazione (per presunzioni) del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, gravava sul appellante l'onere di fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Pt_1
- il appellante non ha dato prova del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai Pt_1 principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno;
- piuttosto, per come si è detto, deve ritenersi sussistente un mero concorso di colpa dell'appellato nella causazione del danno.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, il appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, della Pt_1 somma di euro 885,72. Su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'illecito (3/6/2017) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Sul punto, deve notarsi che:
- gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. 32985/2022, che richiama Cass. 24468/2020, 18243/2015 e 19636/2005);
- pertanto, sebbene l'appellato abbia richiesto con l'atto di citazione in primo grado solo gli interessi legali, devono essergli attribuiti sia gli interessi, sia la rivalutazione.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016);
- “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Nel caso di specie, poiché il primo, il secondo e il quarto motivo di appello sono stati ritenuti infondati, mentre il terzo motivo di appello è stato ritenuto parzialmente fondato, la domanda risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado è stata accolta in misura di poco ridotta rispetto al giudizio di primo grado (euro 885,72, anziché euro 1.265,31), per cui, in base alla giurisprudenza citata, deve escludersi una reciproca soccombenza.
Pertanto, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e all'esito complessivo della lite, il appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato, dell'importo Pt_1 indicato in dispositivo (liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente giudizio di appello) a titolo di spese e compensi per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1442/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza n. 482/2018, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e depositata in data 22/11/2018, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 885,72, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le
[...] modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna il al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 125,00 per spese vive e in euro 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- quanto al presente giudizio di appello, in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 15 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo