Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/12/2025, n. 9826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9826 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09826/2025REG.PROV.COLL.
N. 05165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5165 del 2025, proposto da
Associazioni “Diportisti Maria Ss. di Porto Salvo” e “Pescatori Sportivi OI AU”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Battaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Mascherino 72;
contro
Autorita' di Sistema Portuale dei Mari RE ER e ON OI AU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00315/2025, resa tra le parti, Riconoscimento del diritto di accesso a documentazione relativa ad una diffida di rilascio della darsena senza alcun provvedimento indicante, appunto, tale assunzione da parte della Autorità portuale di OI AU. Richiesta legittimamente avanzata in riferimento esclusivamente alla documentazione riguardante la parte ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale dei Mari RE ER e ON OI AU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. ES GE e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l'avv. Antonio Battaglia ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Rilevato che:
1) le associazioni “ Diportisti Maria SS. di Porto Salvo ” e “ Pescatori Sportivi OI AU ”, odierne appellanti, sono rappresentanti di decine di diportisti e pescatori ormeggianti, da oltre 30 anni, le proprie imbarcazioni nella darsena “ Marinai d’Italia ” del porto di OI AU;
2) in data 26.07.2024, le appellanti hanno trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari RE ER e ON, odierna appellata, istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla diffida alla “ rimozione e/o sgombero […] entro e non oltre il giorno 31.07.2024 ” delle suddette imbarcazioni, siccome apposta in data 9.07.2024 su taluni pali della darsena in questione;
3) con nota del 29.07.2024, trasmessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, l’Autorità di Sistema Portuale ha informato la controinteressata Associazione Sportiva dilettantistica “ Il AE ”, in considerazione dell’afferenza dell’istanza di accesso anche a documenti da quest’ultima prodotti e “ nei quali possono essere contenuti dati personali o giudiziari ”; detta ultima nota è stata inviata per conoscenza anche all’associazioni appellanti.
Rilevato altresì che:
1) l’istanza di accesso è stata respinta con provvedimento del 7.10.2024, con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto, tra l’altro, insussistente l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata in capo alle associazioni istanti essenziale ai fini dell’accesso di cui all’art. 22 L. 241/1990;
2) avverso tale diniego le associazioni hanno notificato un ricorso giurisdizionale, il quale tuttavia non è stato iscritto a ruolo “ per un problema al sistema telematico ”;
3) le appellanti hanno conseguentemente avanzato una seconda istanza di accesso con nota del 12.11.2024, con la quale, ritenendo sussistenti “ evidenti fatti nuovi non rappresentati nell’originaria istanza e, comunque, essendoci una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante ”, hanno chiesto di accedere agli atti del medesimo procedimento;
4.con provvedimento del 9.12.2024 l’amministrazione appellata ha nuovamente rigettato l’istanza, in quanto meramente reiterativa della precedente;
5)con la sentenza appellata, il T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha dichiarato il ricorso proposto inammissibile per mancata notifica dello stesso alla controinteressata Associazione Sportiva dilettantistica “ Il AE ”;
6)all’esito dell’odierna della camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, la causa relativa all’appello proposto avverso la predetta sentenza è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
1) l’odierno giudizio ha per oggetto l’impugnazione della sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata individuata dall’Amministrazione già in seguito alla prima istanza di accesso con apposita nota inviata per conoscenza alle odierne appellanti;
2) la sentenza resiste alle censure mosse dalle appellanti in quanto:
l’istanza di accesso proposta per seconda è meramente reiterativa della prima, avendo a oggetto i medesimi atti e non essendo supportata dalla deduzione di fatti nuovi:
il provvedimento di rigetto, oggetto di impugnazione, costituisce un atto meramente confermativo dell’iniziale diniego, in quanto non è stato preceduto da nuova istruttoria e non è corroborato da una specifica motivazione caratterizzata da un particolare quid novi ;
sussiste, quindi, la violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.a. per mancata notifica del ricorso nei confronti del controinteressato, essendo pacifica la conoscenza, da parte delle associazioni appellanti, di detta posizione di contro-interesse alla stregua degli atti del procedimento originario;
Considerato, pertanto, che l’appello non merita positiva valutazione e va conseguentemente respinto e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES GE, Presidente, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES GE |
IL SEGRETARIO