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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 111 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], residente a [...]di Sabina Parte_1
(RI), in Via Paradiso n. 11, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valdinievole n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato, in data 12 novembre 2021, domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della
Legge n. 18/80, a cui ha fatto seguito determinazione negativa dell' all'esito della visita CP_1
medica del 02.08.2022, con conseguente ricorso giudiziale avanzato dalla ricorrente.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che, pur concludendo per la sussistenza del suddetto requisito, ha individuato una decorrenza posteriore dalla data di presentazione della domanda amministrativa (segnatamente, dal 30 giugno 2023).
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di
“ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n.
18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021 o, in subordine, dalla data che risulterà di Giustizia.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE,
Qualora l'Ill.mo Giudice non ritenesse la ricorrente meritevole dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021, o da epoca antecedente quella del riconoscimento intervenuto nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 98/2023
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n.
18/80, con decorrenza dal 30.06.2023 o, in subordine, dalla data che risulterà di Giustizia, come riconosciuto dal CTU della fase di ATP n. R.G. 98/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
2 merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha domandato specifici chiarimenti al c.t.u.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03, in quanto parte ricorrente, a fronte di un provvedimento amministrativo negativo del 2 agosto 2022, ha iscritto il ricorso giudiziale per a.t.p. in data 1 febbraio 2023, entro il termine semestrale previsto dalla legge a pena di decadenza.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., riepilogando e precisando il quadro sanitario della ha dettagliatamente affermato che “la patologia neoplastica (mastectomia nel 2006) Pt_1
è stata trattata chirurgicamente, è clinicamente guarita e non ha dato complicanze e/o compromissioni in epoca successiva. La valutazione degli esiti non concretizza nessuna delle voci delle tabelle di legge.
La patologia cardiovascolare, accertata come insufficienza cardiaca acuta da stress quale complicanza di intervento di sostituzione di protesi di anca sinistra e da anemia metaemorragica durante la degenza presso il Policlinico Gemelli di Roma con dimissioni del
23.04.2018, è stata trattata correttamente ottenendo compenso emodinamico come da controllo definitivo del 21.12.2021.
3 La patologia psichiatrica, sindrome ansioso depressiva medio-grave reattiva ben controllata farmacologicamente e la patologia urologica, incontinenza stabilizzata mista da sforzo e da urgenza trattata occasionalmente con presidi di incontinenza, in parte connesse con il fattore età, non hanno una incidenza rilevante nella percentuale di invalidità né sono da prendere in considerazione, secondo le tabelle di legge, se di grado inferiore al 10%.
Le patologie ortopediche documentate in atti: esiti di pregressa sostituzione di protesi di anca sin, deficit della deambulazione con necessità di sostegno, ipotrofia muscolatura quadricipitale, deambulazione con bastone canadese con zoppia di fuga a sinistra per eterometria arti inferiori (dx>sx = 1cm), certificate fino all'esame clinico specialistico ortopedico del 30.06.2023 non concretizzano LA IMPOSSIBILITA' A DEAMBULARE E AD
ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI senza l'aiuto di un accompagnatore, ma solo lo STATUS DI DIFFICOLTA' A DEAMBULARE IN MODO AUTONOMO (difatti nessuno degli specialisti consultati attesta una impossibilità ma solo una difficoltà)”.
Ciò posto, ha proseguito testualmente il consulente, “In data 30.06.2023 lo specialista ortopedico accerta quanto rilevato anche in corso di esame clinico peritale ovvero:
“poliartosi con ripercussione sulla statica e sulla dinamica e grave deficit della deambulazione (incerta ed instabile). La perizianda si presenta con ausilio di deambulatore con comoda e con l'aiuto di terzi per grave difficoltà anche nella variazione di postura” ovvero nello stato di IMPOSSIBILITA' A DEAMBULARE E AD ATTENDERE ALLE
ORDINARIE OCCUPAZIONI”, circostanze che hanno spinto, dunque, il consulente a confermare quanto già espresso in sede di a.t.p.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda proposta, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
4 - rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel