Art. 1.
I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone gia' dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimita' dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.
Nella ipotesi prevista nell' art. 48 del Codice civile , anche su richiesta della Comunita' israelitica competente per territorio, puo' essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.
I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone gia' dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimita' dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.
Nella ipotesi prevista nell' art. 48 del Codice civile , anche su richiesta della Comunita' israelitica competente per territorio, puo' essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.