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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. VA La LL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2617/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via P.A. da Olivadi n.27, presso lo studio degli avv.ti Antonella MASCARO e
Luigi CIAMBRONE, che la rappresentano e difendo, congiuntamente e disgiuntamente, giuste procure in atti, pec: Email_1 Email_2
- Ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
- Resistente Contumace -
N O N C H É C O N T R O
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Alimena, n.8 - CP_2 CP_3
Affari Legali e Contenzioso, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela GRANDINETTI e
IM RC, pec: e Email_3 Email_4
- Resistente -
N O N C H É C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata in alla Piazza Gullo n. 6, presso lo studio CP_2
Pag. 1 a 18 dell'avvocato Maria Agovino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta delega in atti, pec:
Email_5
- Resistente –
OGGETTO: pubblico impiego privatizzato – trasferimento, mobilità comando, distacco – art. 33 l.n. 104/1992 – art. 17 l.n. 266/1999
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avvocati Mascaro e Ciambrone per la ricorrente: “1) Ritenere e dichiarare che l'OSS Sig.ra
[...]
è referente unica della figlia di 11 anni, nata il [...], affetta Parte_1 Persona_1 da una malattia rara, la gastroenterite eosinofila, non ricoverata in istituti di cura e portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92; 2) Ritenere e dichiarare il diritto al trasferimento in sede più agevole in prossimità alla residenza familiare, individuata come referente unica della figlia disabile in situazione di gravità, in relazione alla presentazione dell'istanza di mobilità per il trasferimento quali sedi in ordine di scelta: A) AS PO AS Ospedale “Ferrari”; o, in via subordinata e gradata, in una delle sedi più prossime alla residenza familiare: B) di ROSSANO;
C) Controparte_5
; 3) Contestualmente ritenere e dichiarare che l'OSS Sig.ra Controparte_6
titolare, inoltre, ai sensi dell'art. 17 Legge 28 luglio 1999, n. 266, del diritto al Parte_1 ricongiungimento familiare con il marito in forza all'esercito ed inoltre al diritto al comando retribuito previsto dall'articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) integrativo del 20 settembre 2001, nel comparto Sanità, stante la carenza di personale OSS nelle sedi di destinazione;
4) Conseguentemente ritenere e dichiarare la validità e l'azionabilità della domanda di mobilità presentata con istanza di trasferimento della ricorrente all'AS di in data 17.06.2025 al fine di essere ricollocata presso l'Asp di Cosenza Controparte_1
e/o A.O. “Annunziata “ di Cosenza nelle loro articolazioni organizzative e funzionali dei vari Presidi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92; 5) Conseguentemente ordinare e/o dichiarare tenute le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., ad azionare il suddetto trasferimento;
6) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
7) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a far luogo al trasferimento con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33 commi della legge 104/92, nonché ai sensi dell'art. 17 della legge 28.07.1999 n. 266 e/o dell' art.
20 CCNL integrativo del 20.09.2001; 8) Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica
Pag. 2 a 18 conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con tutti gli effetti consequenziali”.
L'avvocato Maria Agovino per l' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4 contrariis rejectis, dichiarare l'infondatezza del ricorso depositato dalla sig.ra e Parte_1 conseguentemente rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
L'avvocato Michela Grandinetti per l' : “Voglia il Giudice Controparte_2 adito, contrariis rejectis, dichiarare il ricorso proposto dalla Sig.ra inammissibile e/o Parte_1 improponibile ovvero infondato in fatto e in diritto non sussistendo i presupposti di legge per la sua concessione mancando peraltro il fumus boni juris ed il periculum in mora con conseguente rigetto. Vinte le spese ed onorari del giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato contestualmente alla domanda cautelare in data 24 luglio 2025, Parte_1
premesso di aver stipulato in data 19 luglio 2023 contratto di lavoro a tempo pieno ed
[...] indeterminato con l' con la qualifica di operatore socio-sanitario – Area degli Controparte_7 operatori, ha esposto che a distanza di circa due anni dalla presa di servizio, si è resa conto che la distanza tra il luogo di lavoro in LO e la sua residenza familiare in AS rende oltremodo difficoltoso far fronte alle necessità familiari, che nel frattempo andavano aggravandosi;
che ella è madre di una bambina di 11 anni, nata il [...], affetta da una malattia rara, Persona_1 la gastroenterite eosinofila, la cui gravità e complessità richiede l'assistenza continua ed esclusiva della mamma, come da certificazione medica in atti;
che a tale già complicato quadro clinico si è aggiunto un aggravamento delle condizioni della minore per sospetta pubertà precoce;
che infatti il Tribunale di AS, con decreto di omologa del 5 marzo 2025, ha riconosciuto lo status di disabilità grave della minore ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992; che la CTU espletata in predetto giudizio afferma “Le infermità di cui soffre la piccola richiede alla famiglia un grande impegno in termini di tutoraggio ed alla bambina una attenta e scrupolosa adesione ai provvedimenti terapeutico-dietetici che ne limitano le attività giornaliere proprie dell'età
e che comporta difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell'età …La piccola Per_1
abbisogna di assistenza continua 24 ore su 24…”; che tale assistenza in favore della figlia non può
[...] essere prestata dal marito, in servizio presso la Compagnia Genio del 21° Persona_2 reggimento guastatori, reparto dell'esercito Italiano, con sede a AS ed i cui orari di lavoro, trattandosi di un militare in servizio attivo, prevedono turni h24 con spostamento anche fuori sede;
che egli è impossibilitato a chiedere alcun trasferimento vicino la sede di lavoro della moglie in quanto non vi sono fisicamente caserme nella provincia di che possono fargli esercitare il Controparte_1 suo lavoro, come da attestazione in atti;
che non ci sono parenti ed affini sino al terzo grado che
Pag. 3 a 18 possano o siano in grado di prestare assistenza alla minore , come da certificazioni in atti;
che Per_1 la distanza di 264 km tra la sede di lavoro in LO e quella della residenza familiare di AS rende oltremodo difficoltoso prestare assistenza alla figlia;
che in ragione di quanto premesso ella ha presentato in data 19/11/2024, e successivamente in data 08/04/2025, istanza di trasferimento in posizione di comando - ex art. 17 Legge 28 luglio 1999, n. 266 – presso l' Controparte_4
rappresentando la sua difficile situazione;
che a seguito di tale richiesta l'A.O. “Annunziata“
[...] di Cosenza, con determina dirigenziale n. 589 del 17.04.2025 tanto ha stabilito “concedere, ai sensi dell'art.
17 Legge 28 luglio 1999, n. 266, il nulla osta al trasferimento in posizione di comando presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza - Operatore Socio-Sanitario – Cat. Bs - dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Ospedale
PO di LO ( ) - per il periodo di un anno;
- di concordare la Controparte_1 data di immissione in servizio con l'azienda di provenienza, previo il rilascio del nulla osta al comando”; che l' , da cui dipende il P.O. PO di LO, ha concesso Controparte_1 il nulla osta (prot. 8706 del 12.06.2025) ma non in relazione all'art. 17 Legge 28 luglio 1999, n. 266, bensì in relazione all'istanza di comando ex art. 20 del CCNL del 20.09.2001; che pertanto l'A.O
“ di con nota del 16.07.2025 prot. 10735 così ha disposto: “Istanza di comando CP_6 CP_2 ex art. 20 del CCNL integrativo del 20.09.2001, prodotto dalla sig.ra per la quale è stato Parte_1 concesso da parte delle SS.VV. il nulla osta con nota prot. 8706 del 12.06.2025, non può essere accolta da quest'azienda, dal momento che si tratta di un istituto che ha carattere eccezionale e può essere concesso subordinatamente ad alcune condizioni, quali ad esempio, per sopperire a carenze di organico, esigenze organizzative o per specifiche competenze del dipendente”; che viste le discrasie tra le posizioni assunte dall'azienda di provenienza e da quella di possibile arrivo, l'odierna ricorrente ha riformulato la richiesta di trasferimento in data 17.06.2025, coinvolgendo nella richiesta di trasferimento anche l'AS di
Cosenza, ha ribadito il diritto al ricongiungimento familiare art. 17 della L. n. 266/1999, ed ha rimarcato il diritto della lavoratrice al comando ai sensi dell'art. 20 del CCNL integrativo del
20.09.2001 presso l'AS di Cosenza ovvero l'A.O. Annunziata di Cosenza;
che in tale istanza ha evidenziato di essere referente unica all'assistenza della figlia “affetta da malattia Persona_1 rara a causa dei rischi che potrebbe subire nella eventuale alimentazione erronea è da riconoscere la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92” e quindi in possesso dei requisiti per poter usufruire del diritto costituzionalmente tutelato del trasferimento per motivi previsti dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, come modificato dalla legge n. 53/2000 e successivamente dall'art. 24 comma 1 lett. B L. 183/2010 n. 104/92 per situazioni di particolare gravità; che in essa ha indicato quali possibili sedi per il trasferimento: A) AS PO AS
Ospedale “Ferrari”; o, in via subordinata e gradata, in una delle sedi più prossime alla residenza
Pag. 4 a 18 familiare: B) Ospedale Civile “ ” di ROSSANO;
C) Controparte_5 [...]
; che né l' né l'AS di Cosenza hanno dato Controparte_6 Controparte_7 riscontro a tale istanza;
che quest'ultima nelle more ha rappresentato a mezzo stampa, la carenza di
Oss al punto da pensare come via possibile la deroga al piano assunzioni per una crisi di organico per cui si necessita di almeno quattro operatori;
che è dunque maturato un silenzio rigetto privo di motivazione.
In diritto ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, come modificato dalla legge n. 53/2000 e successivamente dall'art. 24 comma 1 lett. B L. 183/2010 n.
104/92, la violazione dei principi di trasparenza, eguaglianza, buon andamento e ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'assenza di istruttoria e l'illogicità manifesta;
ha insistito nel rappresentare il diritto alla tutela della persona fragile, ovvero la figlia, ed ha allegato che tale situazione personale le sta generando stati ansiosi;
che l'AS di Cosenza ha omesso radicalmente di istruire la sua pratica di trasferimento;
che il diritto invocato trova referenti nella giurisprudenza di legittimità ed anche costituzionale;
che il diritto soggettivo invocato ha natura tendenzialmente assoluta, con l'unico limite di eventuali ragioni organizzative o operative interne dell'amministrazione tali da prevalere sull'interesse del privato. Ha inoltre censurato l'operato delle Amministrazioni convenute per non aver applicato l'articolo 20 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) integrativo del 20 settembre 2001, nel comparto Sanità, disciplina l'istituto del comando retribuito e si è altresì doluta della mancata applicazione dell'art. 17
Legge 28 luglio 1999, n. 266, che disciplina l'istituto del ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'autorità, che riconosce al dipendente il diritto al trasferimento con precedenza per ricongiungersi al coniuge appartenente alle forze armate o alle forze dell'ordine trasferito d'autorità.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni già trascritte.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è tempestivamente costituita l' Controparte_4 che ha confutato le tesi attoree, ha ritenuto non addebitabile nei suoi confronti le doglianze riportate, ed ha chiesto, fermo quanto già espresso in sede cautelare, di non ritenere fondata domanda la domanda di trasferimento motivata ai sensi dell'art. 17 l.n. 266/1999.
In data 9 dicembre 2025 si è tardivamente costituita, per questo stato di giudizio, l'
[...]
, che ha eccepito l'insussistenza dei diritti invocati, ha dedotto che con la nota Controparte_2 del 16 giugno 2025 la parte ricorrente ha chiesto soltanto all' di essere Controparte_7 trasferita, e che essa, come l'A.O. di Cosenza, sono state informate solo per conoscenza;
ha illustrato che non è dato sapere quale sia l'oggetto della presente richiesta, e che il richiesto trasferimento, per il quale non risulta avviata la procedura stabilita dal CCNL di categoria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001,
Pag. 5 a 18 sarebbe stato comunque subordinato al rilascio del nulla osta in entrata dell'AS di Cosenza ma prima ancora di quello in uscita dell' ; che non è stato pubblicato alcun avviso di mobilità e CP_7 che con nota del 05.09.2025 prot. n. 125301 il Direttore Amministrativo dell'Asp di Cosenza si è così pronunciato: “l'AS di Cosenza, nelle more dell'approvazione del fabbisogno del personale da parte della Regione Calabria, allo stato, non può assumere a tempo pieno ed indeterminato alcun operatore socio sanitario”; che l'istituto del comando è una facoltà da parte dell' e non un obbligo per CP_4 essa. Considerato l'esito del giudizio cautelare, ha richiamato la delibera n. 2992 del 5.12.2025 con la quale l'AS di Cosenza ha deliberato di “di prendere atto di quanto disposto con l'ordinanza del
Tribunale di LO e ratificare il Distacco ex art. 17 della l. 266/1999 della sig.ra dall' Pt_1 [...] all'AS di Cosenza a far data dal 16.12.2025 e di assegnare la sig.ra avente Controparte_7 Pt_1 il profilo di OSS allo spoke di AS” ed ha quindi concluso chiedendo la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
L' , nei cui confronti il contraddittorio si è ritualmente Controparte_1 instaurato con notifiche del 31 luglio 2025, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
Istruita documentalmente la causa, ascoltata la discussione orale delle parti come da conclusioni a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLE DECISIONI
§ 1. La parte ricorrente chiede il trasferimento presso l'AS PO di AS, o in via gradata presso l' di Rossano o in via ulteriormente gradata presso l' Controparte_5 CP_4
Rappresenta, a sostegno del proprio diritto, di assistere la figlia Controparte_6 minore , di 11 anni, affetta da gastroenterite eosinofila e riconosciuta persona in stato di Per_1 disabilità grave ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992, ed invoca pertanto l'art. 33 comma 5 della predetta legge. Ritiene inoltre che la domanda in esame trovi fondamento anche nell'art. 17 l.n. 266/1999 e nell'art. 20 del CCNL del 20 settembre 2001.
Giova premettere che, con ordinanza del 17/11/2023, questo giudicante ha accolto la domanda cautelare. L'ordinanza pronunciata ex art. 700 non è stata oggetto di reclamo ex art. 669terdecies
c.p.c. e la fase di merito non si è arricchita di nuovi elementi istruttori.
Occorre, pertanto, riportarsi a quanto già deciso in fase cautelare, anche in ragione di quanto ampiamente illustrato in merito alla fondatezza della domanda, cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
§ 2. La parte ricorrente ritiene di avere diritto al trasferimento ed invoca a tal fine l'art. 33 comma 5 della l.n. 104/1992, l'art. 20 del CCNL del 20 settembre 2001 e l'art. 17 l.n. 266/1999.
Deduce, altresì, la violazione dell'art. 10 della l.n. 241/1990.
Pag. 6 a 18 È necessario esaminare singolarmente ciascuno degli istituti richiamati.
§ 3. L'assunto difensivo fondato sull'art. 20 del CCNL integrativo del 20 settembre è infondato.
Ed invero, la parte ricorrente adduce la validità dell'accordo collettivo del 2001 obliterando qualunque precisazione in merito alla sua effettiva vigenza.
Ebbene, in ragione di quanto allegato dalle parti, e sulla scorta del principio per cui la conoscenza dei contratti collettivi nazionali soggetti alla disciplina del pubblico impiego privatizzato
è demandata di diritto alla conoscenza del giudice, occorre precisare quanto appresso.
L'art. 20 non può essere utilmente chiamato a sostegno delle ragioni attoree a causa della sua sopravvenuta inefficacia.
Ed infatti, per quanto di maggiore interesse, in questa sede è sufficiente precisare che le parti contrattuali hanno demandato, con il CCNL applicabile ratione temporis, all'art. 9 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”, lettera p., di fissare i criteri e modalità di incentivazione della mobilità del personale ai sensi dell'art. 1, comma 59 della Legge n. 662/1996.
In tal senso è bene precisare che il CCNL del 2001 ha visto dunque contrattualmente cessata la sua efficacia, e che, in assenza di una successiva volontà delle parti in ordine alla regolazione dei criteri di mobilità del personale, non è certamente consentito a quest'ultimi invocare accordi collettivi non più efficaci per scadenza del termine di validità.
Né, del resto, può sposarsi tale interpretazione ove si consideri che, diversamente, la contrattazione collettiva, nel suo continuo aggiornamento, non avrebbe più ragione d'essere, e che non è certo possibile per la parte ricorrente, nel silenzio di una disciplina successiva, evocare fenomeni di riviviscenza contrattuale, certamente inammissibili in forza del principio generale di relatività del contratto di cui all'art. 1372 cod. civ.
§ 4. Le doglianze di parte ricorrente sono altresì infondate in merito all'asserita violazione dell'art. 10 bis della l.n. 241/1990.
Ed infatti, la materia in esame, ovvero la mobilità del pubblico dipendente, sfugge, per la caratterizzazione soggettiva ed oggettiva, alla forma del procedimento amministrativo, per la quale soltanto può essere applicato l'art. 10bis.
La materia de qua, in altre parole, non deve alcuna osservanza ai principi della legge fondamentale amministrativa, poiché in questi casi le pp.aa. procedenti si muovono secondo i poteri propri dei datori di lavoro privati, così come notoriamente scolpito dall'art. 2 comma 2 del d.lgs.
165/2001, ove è esplicitamente affermato che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
Pag. 7 a 18 amministrazioni pubbliche, quali pacificamente sono le aziende sanitarie, sono disciplinati dalle pertinenti norme di lavoro subordinato di cui al codice civile.
A nulla vale la qualifica soggettiva indubbiamente rivestita di pubblica amministrazione da parte delle aziende sanitarie coinvolte, dovendo darsi applicazione alla natura dell'istanza, che è certamente quella tipica dei rapporti di lavoro privati.
§ 5. Quanto sino esaminato conduce ad indagare la fondatezza della richiesta azionata dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 33 comma 5 l.n. 104/1992, che tanto prevede: “Il lavoratore di cui al comma
3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Con tale disciplina, come noto, si è affermato il diritto del lavoratore che presta assistenza ad una persona affetta da disabilità di ottenere una sede di servizio più vicino possibile alla residenza, sì da poter concretamente coniugare il proprio lavoro con l'esigenza di prestare assistenza. È bene ricordare che essa rappresenta un'applicazione concreta del diritto fondamentale della solidarietà sociale, ex art. 3 Cost, che nella materia in esame si atteggia a vera grundnorm.
Tuttavia, tale diritto non assume i connotati di un diritto assoluto, poiché, per espressa previsione normativa, esso può inverarsi solo “ove possibile”.
È a tal riguardo univoco l'insegnamento per il quale il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio si sostanzia in una posizione giuridica soggettiva che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda.
Tale affermazione assume invero rilevanza decisiva ai fini dell'applicabilità della norma.
Ed infatti, l'art. 33 comma 5 postula che il lavoratore chieda il trasferimento tra le unità produttive della medesima azienda.
Ebbene, tale circostanza di fatto non si riscontra nel caso in esame.
Da un lato, è indubbio che con il ricorso al lemma “trasferimento”, il legislatore abbia voluto disciplinare esclusivamente l'ipotesi di movimento di un lavoratore tra le varie sedi aziendali, dall'altro, anche per mezzo del richiamo all'uniformità della disciplina dettata sia per i lavoratori privati che pubblici, ha evidentemente circoscritto l'ambito della propria applicazione ai casi di medesimezza del datore in ragione dei vincoli, anche pubblicistici, che possono sussistere tra dipendenti e datori di lavoro.
È il caso, appunto, del pubblico impiego privatizzato, il cui accesso è subordinato al superamento di un concorso pubblico e che richiede necessariamente l'identità dell'amministrazione
Pag. 8 a 18 datrice nella costanza del rapporto, non potendo ammettersi che il lavoratore transiti da un'amministrazione ad un'altra, se non in applicazione della specifica disciplina oggi contenuta negli artt. 30 e ss. del d.lgs. 165/2001.
In altre parole, l'art. 33, con il ricorso al termine “trasferimento” e non “mobilità”, ha delimitato il suo campo di applicazione, il quale, in ragione dell'eccezionalità della disposizione, non può essere modificato a piacere dell'interprete.
Ed allora, se esiste un diritto al trasferimento, ma non alla mobilità, temperato con le ragioni produttive, questo non può essere invocato nel caso di specie.
La lavoratrice, dipendente dell' chiede di essere trasferita all'Asp di Controparte_7
Cosenza o All' Controparte_6
La radicale alterità tra le Amministrazioni indicate, le quali risultano autonome ed indipendenti l'un l'altra, esclude la fondatezza della domanda.
Né vale, del resto, considerare che le aziende sanitarie operino all'interno del medesimo comparto, poiché la loro disciplina giuridica è dettata dalla legge.
A tal riguardo l'autonomia delle Aziende sanitarie è stabilita dall'art. 3, comma 1 bis, che tanto afferma “…si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale
o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”, previsione confermata, per quanto concerne le aziende ospedaliere, dal successivo art. 4, comma 1 “Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista;
le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali”.
A comprova della diversità strutturale tra le aziende, occorre dunque tenere conto che l'art. 3 comma 3 prevede che il funzionamento e le modalità organizzative delle aziende sanitarie è devoluto alla competenza regionale, per quanto di maggiore interesse, nei seguenti ambiti: articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;
finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di
Pag. 9 a 18 indebitamento;
e, significativamente, ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali, nonché ai criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero.
In linea a tale quadro normativo, non può dunque ipotizzarsi alcun “trasferimento” da un'azienda sanitaria ad un'altra, poiché ciò avverrebbe non solo in spregio del chiaro dettato normativo, ma in violazione dell'assetto ordinamentale, che conferisce ad ogni azienda l'autonomia e la responsabilità, sia in ordine alla gestione delle risorse umane, sia della responsabilità contabile e finanziaria.
Da quanto sinteticamente esaminato scaturisce che il lavoratore del comparto sanità, diversamente, ad esempio, dai dipendenti dell'amministrazione scolastica, è limitato ad invocare l'art. 33 l.n. 104/1995 nel più confinato ambito territoriale della propria azienda sanitario, mentre i secondi, per la differente organizzazione, possono ottenere il trasferimento, per il medesimo diritto, su tutto il territorio nazionale.
Né del resto di ciò può dolersi la ricorrente, che ha consapevolmente partecipato ad una selezione pubblica indetta da un'amministrazione molto distante dalla sua residenza.
§ 6. Posto quanto sopra, occorre ora vagliare l'applicabilità dell'art. 17 l.n. 266/1999.
Tale norma, inserita nella legge “Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero CP_8
, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio della magistratura”, è
[...] rubricata “Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”, e prevede che “
1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti
d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”.
Essa, dunque, richiede il ricorrere di condizioni soggettive ed oggettive per la sua applicabilità.
Partendo da quest'ultime, è richiesto che il coniuge del militare sia dipendente di una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ebbene, non pare che tale circostanza possa essere revocata in dubbio, poichè la lavoratrice, in quanto dipendente della locale , è certamente rientrante nella lista delle amministrazioni di Controparte_1 cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il cui elenco, a seguito
Pag. 10 a 18 dell'intervenuta abrogazione del d.lgs. 29/1993, è ora posto nel vigente art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Sul versante soggettivo è certo, e non contestato, che tra i coniugi esista e persista lo stato di convivenza coniugale, che non può dirsi certamente interrotta od insussistente per il fatto che i due coniugi, in costanza di matrimonio e genitori di figlio minore, siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse.
§ 6.1. Allo stesso tempo, devono dirsi infondate le difese sollevate dall'Azienda convenuta in ragione della dedotta assenza del requisito del “trasferimento” a carico del coniuge militare della ricorrente. Secondo la tesi in esame, infatti, il diritto al distacco sorgerebbe solo a seguito del
“trasferimento” del coniuge militare.
L'assunto è infondato.
Ed infatti, tale interpretazione restringe il campo di applicazione della fattispecie in questione limitandola solo al caso in cui il militare sia trasferito da una sede di servizio ad un'altra, e postula quindi che l'efficacia della norma sia geneticamente connessa alla mobilità del militare. Tuttavia, essa si manifesta irragionevole ove solo si consideri che in tal modo l'interesse perseguito dalla legge (id est: il ricongiungimento familiare, v. appresso) sarebbe tutelato solo a seguito di eventi di trasferimento, e mai troverebbe accoglimento ove il coniuge del militare stipuli un contratto di lavoro successivamente al matrimonio. Nel caso dato, dunque, l'interpretazione meramente letterale proposta si pone in diretto contrasto con la ratio legis, con la sua natura ed i connessi limiti, e si palesa pertanto illogica.
§ 6.2. La norma in esame si conferma dunque di immediata applicazione, tuttavia occorre valutarne la portata all'interno del frastagliato quadro normativo che regola la mobilità del dipendente delle amministrazioni pubbliche.
Ebbene, l'art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 prevede che “I vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
La legge, dunque, pone un principio di ordine generale di permanenza quinquennale nella sede di primo servizio.
A tal riguardo, osserva il Tribunale che è in atti (cfr. doc. 12 parte ricorrente) che la lavoratrice ha stipulato il contratto di lavoro con l' in data 13 febbraio 2023 Controparte_1
e che esso, all'art. 2, riproduce il testo di cui all'art. 35 comma 5 bis.
La disposizione contrattuale, cui la lavoratrice ha prestato consenso, nega quindi ogni ipotesi mobilità infraquinquennale.
Pag. 11 a 18 Vale osservare, inoltre, che la stipula del contratto di lavoro è postuma alla vigenza dell'art. 17 della l.n. 266/1999, di talchè la parte non può muovere alcuna doglianza rispetto alla volontaria adesione ad una disciplina contrattuale che esplicitamente fissa un tempo minimo di permanenza neppure derogabile dalla contrattazione collettiva.
L'art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 è infatti volto a garantire una razionalizzazione dell'organizzazione del personale, e rappresenta uno strumento di particolare utilità per le amministrazioni che, nel rispetto della programmazione, hanno coperto i fabbisogni di personale attraverso l'avvio e conclusione di procedure concorsuali, anche mediante lo scorrimento di graduatorie di altri enti, come avvenuto nel caso in esame. È per tale ragione che il legislatore ha posto il vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore al quinquennio, appunto non derogabile da parte dell'autonomia negoziale.
A tal riguardo, non è forse inutile ricordare che il medesimo vincolo viene oggi riproposto, senza particolari differenze, anche per i dipendenti neoassunti nelle Regioni e negli Enti locali. Ai sensi dell'art. 14-bis, d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (su reddito di cittadinanza e quota 100), “i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli Enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti
a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”, anche in questo caso non derogabile dai contratti collettivi”.
Dalle norme richiamate si profila dunque un'evidente antinomia, poiché, mentre il testo di cui al d.lgs. 165/2001 vincola il dipendente alla prima sede di assegnazione per un tempo non inferiore al quinquennio, l'art. 17 della l.n. 266/1999 statuisce il diritto ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
§ 6.3. Ritiene il Tribunale che essa sia solo apparente e che possa essere risolta in favore dell'applicazione dell'art. 17 per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, occorre considerare che la norma di cui all'art. 35 comma 5 bis del d.lgs.
165/2001 non sia assistita da alcun canone di assolutezza, e che diverse sono le ipotesi normative della sua cedevolezza.
Tra le prime, va considerato il disposto di quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo, ove, disciplinando il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, afferma che “
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
Pag. 12 a 18 di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende
e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”.
È dunque la stessa legge a prevedere la possibilità di passaggio tra amministrazioni diverse anche in difetto della permanenza quinquennale presso la prima sede di servizio. Ciò a conferma che tale requisito non può dirsi imprescindibile.
In tema, è altresì opportuno precisare che l'applicazione dell'art. 17 della l.n. 266/1999 prescinde dall'effettiva esistenza di una procedura di mobilità attivata dalle amministrazioni datrice, poiché essa è diretta alla tutela di interessi personali e familiari di primaria importanza ed è svincolata da ulteriori verifiche preliminari, dovendo ricorrere solamente i requisiti soggettivi e oggettivi su esaminati.
§ 6.4. Individuati gli elementi essenziali della disciplina in esame, è opportuno precisare che l'art. 17 disciplina ben tre distinte ipotesi di mobilità, solo apparentemente uguali tra loro.
Una sua più attenta lettura svela che il diritto alla mobilità del coniuge convivente del militare sussiste all'atto del trasferimento presso l'amministrazione di appartenenza, oppure per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o in quella più prossima.
I titoli giuridici con i quali il dipendente pubblico può ricongiungersi sono dunque quelli del trasferimento, del comando o del distacco.
§ 6.5. Ebbene, nel caso in esame deve escludersi il riferimento al trasferimento poiché la ricorrente, con la domanda in esame, chiede di lasciare l' per Controparte_1 prestare servizio presso altra azienda sanitaria.
Valga al riguardo richiamare quanto già affermato in precedenza, ove si è brevemente richiamato il d.lgs. 502/1992, con il quale è stata riordinata la disciplina sanitaria, introducendo le
Aziende Sanitarie Locali, alle quali viene riconosciuta autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale. Di talchè, la già richiamata radicale distinzione tra l'odierna azienda datrice, l'
[...]
e l'AS di Cosenza e l' impedisce che Controparte_7 Controparte_6 possa applicarsi l'istituto del trasferimento, destinato ad operare unicamente all'interno delle sedi disponibili dell'amministrazione di appartenenza.
§ 6.6. Quanto alle ulteriori due ipotesi, è utile brevemente riportare quanto appresso.
Pag. 13 a 18 In via generale, per il settore privato, l'istituto del distacco del lavoratore è stato consolidato in fonte primaria generale da due decenni, mediante l'art. 30, d.lgs. n. 276/2003. Nel pubblico impiego, invece, l'istituto medesimo è normato da epoca risalente, con plurime peculiarità regolative,
e sovente assume tuttora la denominazione di “comando”, derivante dalla tradizionale disciplina contenuta negli artt. 56 ss. del t.u. degli impiegati civili dello Stato, d.P.R. n. 3/1957. Del resto, un'ulteriore denominazione è quella di “assegnazione temporanea”, di cui all'art. 30, c.
2-sexies.
Il comando, propriamente inteso, può essere disposto anche senza il consenso del lavoratore interessato, in quanto costituisce esercizio del potere datoriale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di (auto-vincolarsi a) consultare e tenere conto delle preferenze espresse dal dipendente. La durata massima attualmente previsa dal menzionato comma 2-sexies è tre anni, ma, in difetto di ulteriori disposizioni normative, nulla esclude che essa sia rinnovabile, fatta salva «la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di quella di appartenenza» e quindi solo per un limitato arco temporale «ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie».
§ 6.7. Per quanto riguarda la possibilità del "distacco", si fa invece riferimento alla devoluzione dell'attività del prestatore disposta dal datore in favore di altro soggetto.
Ebbene, per tale ipotesi, è necessario che sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro, il fatto che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, e, inoltre, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (Cass.
23933/2010, 17748/2009).
Il distacco, infatti, non può essere disposto a tempo indeterminato, e resta collegato alla sede di servizio, o al trasferimento d'autorità del coniuge, e dura finché questo permane.
Tale ultima evenienza si determina al ricorrere di un mutamento delle condizioni di fatto. Si pensi all'ipotesi in cui il coniuge militare del lavoratore cambi nuovamente sede di servizio, con conseguente necessità del lavoratore pubblico dipendente di perseguire nuovamente il ricongiungimento. È evidente che in questa circostanza il distacco nella prima sede perderebbe la sua funzione o, meglio, la causa che lo ha determinato, e che occorrerebbe dar luogo ad un secondo distacco per soddisfare le esigenze familiari.
Pag. 14 a 18 Particolare rilievo, in tema di distacco, assume la disciplina di inviare all'estero esperti distaccati da parte delle p.a. nazionali ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 165/2001. In questa materia il riferimento normativo principale è il d.P.C.M. 30.10.2014, n. 184, recante “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'UE, le organizzazioni internazionali o Stati esteri”, che tuttavia non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, e sul quale dunque non occorre soffermarsi.
Questa breve digressione consente di affermare che il comando e il distacco descrivono rispettivamente il fenomeno per cui un dipendente di ruolo di un'amministrazione pubblica presta temporaneamente in servizio presso un altro ente o presso un ufficio della stessa amministrazione.
Entrambi sono istituti di carattere eccezionale generalmente in uso della pubblica amministrazione per l'appagamento di suoi interessi.
§ 6.8. Tuttavia, con l'art. 17 si verifica una singolare torsione, poichè il “comando” o
“distacco” in questa ipotesi non assecondano la funzione di perseguire un interesse datoriale, quanto, diversamente, di soddisfare il diritto del lavoratore al ricongiungimento familiare.
Ed allora, il ricorso alla terminologia in esame è stato effettuato sulla scorta di un'ottica sistematica, secondo la quale il legislatore, pur nel conferire il diritto al ricongiungimento, non ha voluto mutare il titolo giuridico, e conseguentemente la relativa disciplina, con cui esso si verifica.
Allo stesso tempo, non ha voluto esautorare il datore del potere di provvedervi, sebbene, per quanto detto, a questi non residui che una posizione di soggezione rispetto alla richiesta del dipendente.
§ 6.9. Ebbene, facendo applicazione delle coordinate su esposte, deve precisarsi che, nel caso di specie, l'unica ipotesi applicabile, in ragione della diversità dell'amministrazione di destinazione, è quella del distacco.
Con tale istituto si istituisce un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento, per realizzare il quale il legislatore ha eccezionalmente utilizzato strumenti di regola posti a favore dell'amministrazione nell'interesse del dipendente.
È bene specificare che, per espressa disposizione normativa, esso non appare soggetto ad alcun limite, poiché la formulazione della sua operatività non incontra alcun accomodamento o bilanciamento, almeno nella sua formulazione letterale.
A ben vedere, ciò si giustifica in ragione della specialità della norma, che ha la funzione di garantire l'unità familiare in favore del personale delle forze armate.
Questa osservazione giustifica ulteriormente le ragioni della sua prevalenza sull'art. 35 comma
5 bis del d.lgs. 165/2001, norma generale, quest'ultima, destinata a cedere alla norma speciale in esame.
Pag. 15 a 18 § 6.10. Né del resto possono nutrirsi dubbi sulla compatibilità dell'art. 17 l.n. 266/1999 con l'assetto ordinamentale.
Basti in tal senso rilevare che il Giudice delle leggi, con la sentenza 183/2008, ha vagliato positivamente la norma de qua, e ne ha escluso l'illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che la parziale compressione degli interessi di alcune amministrazioni sia diretta al soddisfacimento e al rispetto di un altro diritto di rango costituzionale, ovvero il diritto all'unità della famiglia, che costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, e che dunque è destinato a prevalere.
Il ricongiungimento ha la funzione di rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995).
È dunque il caso di riaffermare che tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni, nella specie quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge, purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti.
Al riguardo, è opportuno premettere che, per quanto riconosciuto dalla Corte, la legittimità di una disposizione legislativa, rispetto al parametro dell'art. 97 della Costituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue componenti, isolatamente considerate.
Nel caso in esame, l' ha mostrato di non ritenere necessario ed Controparte_7 imprescindibile l'apporto della lavoratrice nell'Azienda, ed ha infatti rilasciato il nulla osta per il suo trasferimento presso altra Azienda in data 12 giugno 2025 (cfr. doc. 27 parte ricorrente). Allo stesso tempo, l' non ha opposto alcun diniego, ed anzi ha accolto le richieste Controparte_4 della lavoratrice (cfr. doc. 29 parte ricorrente).
Al di là della confusione operata nella precedente fase, ove solo si consideri che il comando è stato disposto da un'Azienda rispetto alla quale la lavoratrice non è legata da alcun vincolo contrattuale, ciò che è rilevante è la valutazione di tale eccezionale forma di mobilità.
Ed invero, soccorre a tal fine l'insegnamento da ultimo invocato, che ha chiarito che il bilanciamento va operato su valori complessivi, e che dunque se è vero che l'istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad un'amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra amministrazione.
Pag. 16 a 18 Trattasi, in ultimo, di una norma che pone un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, e pertanto non si pone in contrasto con l'art. 97 della
Costituzione sotto il profilo del buon andamento.
A tal fine si osserva inoltre che nessuna delle aziende convenute ha sollevato contestazioni in fatto specifiche e circostanziate, fondate su esigenze concrete in ordine al diniego del comando.
Ciò vale in particolar modo per l' e per quella Controparte_1 di Cosenza, che, in ottemperanza all'ordinanza cautelare emessa in data 17 novembre ha consentito il distacco della lavoratrice a far data dal prossimo 16 dicembre.
§ 7. Tale circostanza non può del resto essere invocata quale mutamento della situazione di fatto tale da determinare la cessata materia del contendere, e conseguentemente non è utile neppure ai fini della regolazione delle spese di lite. È sufficiente a tal fine evidenziare che essa è stata assunta solo in esecuzione del pronunciamento cautelare e non autonomamente dalla convenuta.
Inoltre, va considerato che, se i provvedimenti ex art. 700 sono idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, in ragione delle modifiche apportate dalla l.n. 80/2005, e ciò giustifica appunto la facoltatività dell'instaurazione del giudizio ordinario, ciò non si risolve nell'inutilità dello stesso. Ed infatti, nello stesso senso, se è vero che il provvedimento d'urgenza, emesso ante causam, non perde comunque efficacia anche liddove il giudizio di merito eventualmente intrapreso si estingua, è altrettanto certo il diverso grado di stabilità rivestito dalle differenti forme di pronunce conclusive. Solo le sentenze, infatti, possono assumere le vesti di cosa giudicata, ed in quanto tali, sono idonee a regolare definitivamente il caso di specie.
§ 8. Si deve infine puntualizzare che tale eccezionale forma di mobilità non può dirsi assoluta ed incondizionata, dovendo essere sempre necessario che vi sia uguaglianza di qualifica e mansioni tra quelle prestate all'azienda distaccante e quelle che verranno rese alla distaccataria.
L'uniformità della qualifica di OSS posta a sostegno della domanda esclude che tale ultimo requisito sia violato.
§ 9. Il ricorso pertanto è accolto nei limiti di quanto indicato.
Va quindi dichiarato il diritto di al distacco dall'AS di Parte_1 all'AS di Cosenza, secondo l'ordine delle seguenti sedi: AS PO AS Controparte_1
Ospedale Ferrari, ospedale “ ” ”, o all' CP_5 Controparte_5 CP_9 [...]
secondo le mansioni sue proprie di OSS- operatore sociosanitario, con Controparte_6 condanna delle amministrazioni convenute all'assunzione delle consequenziali determinazioni.
§ 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la natura lavoristica della materia trattata, secondo lo scaglione di
Pag. 17 a 18 riferimento indeterminabile-complessità media, attesa la non specificità delle questioni trattate, secondo i parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, valutato altresì l'esito complessivo della controversia, favorevole, per quanto indicato, alla ricorrente anche nella precedente fase cautelare, esse vengono liquidate in complessivi €6.513,60, di cui €5.664,00 per compensi ed €849,60 per spese, che sono posti a carico dell' e Controparte_1 dell' Compensa per l'intero le spese di giudizio nei confronti Controparte_2 dell' Controparte_6
P. Q. M.
Il Tribunale di LO, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2.- accerta e dichiara il diritto di ex art. 17 l.n. 266/1999, al Parte_1 distacco dall' all'AS di Cosenza, secondo l'ordine delle seguenti sedi: AS Controparte_7
PO AS Ospedale Ferrari, , o Controparte_10 all' secondo le mansioni sue proprie di OSS - Controparte_6 operatore sociosanitario;
3.- condanna le amministrazioni convenute all'assunzione delle consequenziali determinazioni;
4.- rigetta nel resto il ricorso;
5.- condanna l' e l' al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi €6.513,60 di cui €5.664,00 per compensi ed €849,60 per spese, oltre accessori come per legge.
6.- compensa per l'intero le spese di lite nei confronti dell' Controparte_6
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
LO, 10 dicembre 2025
Il Giudice
VA La LL
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