Articolo 358 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 358.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto per volonta' dell'armatore).

Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, e' dovuta all'arruolato, oltre alla indennita' prevista nell'articolo 352, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342.

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, e' dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.

Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennita' pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto e' stato stipulato e' inferiore a quarantacinque giorni;
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennita' pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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