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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1831/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. GRASSO VALERIA Parte_1
e con l'Avv. GRASSO VALERIA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Cembra (TN), in data 04.08.2007, atto trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte 2, serie A, anno 2007, e che dalla loro unione sono nate tre figli: , il 06.10.2008; Per_1
il 15.11.2010 e il 07.10.2012. Per_2 Per_3
Le parti, con ricorso depositato il 17.04.2025, esponevano che il Tribunale di Trento con sentenza n.53/2024, dell'08.10.2024, depositata 10.04.2024, R.G.1016/2024 aveva omologato la separazione personale alle condizioni dalle stesse concordate. I ricorrenti esponevano altresì che non vi è stato mutamento delle condizioni e, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte:
1. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre nell'attuale abitazione familiare;
2. la casa coniugale, già di proprietà della signora resterà nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità quale genitore collocatario;
3. durante la settimana di sua permanenza a Trento, quindi a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al lunedì alle ore 18.30; nei periodi di sospensione scolastica il padre prenderà con sé i figli alle
8:00 del mercoledì mattina;
4. durante la settimana di permanenza a Trento, il padre avrà cura di accompagnare i figli a svolgere le varie attività extrascolastiche cui sono iscritti, nonché di seguirli nei compiti e nelle altre necessità della vita, così da sollevare la madre dall'impegno che lei affronterà durante la settimana in cui lui è all'estero;
5. i figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro, ad anni alterni. Trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui si trovano secondo il calendario, salvo diversi accordi tra i genitori;
6. durante il periodo di chiusura scolastica estiva, il diritto di visita verrà esercitato secondo il calendario previsto per il periodo scolastico.
Compatibilmente con gli impegni professionali dei genitori e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di due settimane, previo accordo delle parti sul periodo da ciascuna prescelto e comunicato almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza;
7. in considerazione delle attuali esigenze dei figli, il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento ordinario l'importo mensile di € 2.500,00 per ciascun figlio, e quindi la complessiva somma di € 7.500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'importo Parte_1 sarà automaticamente adeguato, annualmente, agli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie per i minori saranno sostenute dal padre nella misura del 100%. Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si farà riferimento alla Linee guida emanate dal CNF (doc. 8) e sarà sempre necessario il previo consenso del padre per le spese extra assegno non obbligatorie. Il
Pag. 2 di 5 rimborso avverrà entro 15 giorni dalla richiesta documentata da parte della madre;
9. titolare ed assegnataria degli assegni familiari e/o di ogni altra analoga provvidenza economica sarà la madre quale genitore collocatario e la detrazione delle spese straordinarie sarà operata dal padre;
10. quando la signora dovrà assentarsi per trasferte di carattere Parte_1 professionale su più giorni, il signor si impegnerà ad anticipare il suo CP_1 rientro e/o posticipare la sua partenza di massimo 3 giorni. La signora Parte_1 si impegna a comunicare l'impegno professionale con un preavviso di 60 giorni. L'accordo vale per un numero di trasferte non superiori a n. 4 nel corso dei 12 mesi. Il signor comunicherà alla signora a inizio anno e a CP_1 Parte_1 cadenza semestrale le date in cui non potrà garantire la propria presenza;
11. i ricorrenti si dichiarano tra loro economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia diritto di reciproco mantenimento. Dichiarano altresì di definire con il presente ricorso ogni vicenda patrimoniale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. i ricorrenti concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti per l'espatrio dei figli minori;
13. i ricorrenti si impegnano a rispettare un graduale inserimento di eventuali nuovi compagni nella vita dei figli, avendo cura del loro benessere e nel rispetto dei tempi e dei modi più consoni alla loro età e al loro carattere;
14. le spese di giudizio restano a carico del signor CP_1
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51, comma 2, l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. I ricorrenti, con note depositate rispettivamente il 13.05.2025 confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della separazione omologata dal Tribunale di Trento in data 10.04.2024, nel procedimento rubricato al n.1016/2024 R.G
Pag. 3 di 5 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 17.04.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in Cembra (TN), in data 04.08.2007, trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte 2, serie A, anno 2007. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con collocazione prevalentemente presso la madre dei minori , e non risulta contrastare Per_1 Per_2 Per_3 con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Cembra (TN), in data Parte_1 Controparte_1
04.08.2007, trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte
2, serie A, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso e riportate nella presente sentenza;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 5 .
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1831/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. GRASSO VALERIA Parte_1
e con l'Avv. GRASSO VALERIA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Cembra (TN), in data 04.08.2007, atto trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte 2, serie A, anno 2007, e che dalla loro unione sono nate tre figli: , il 06.10.2008; Per_1
il 15.11.2010 e il 07.10.2012. Per_2 Per_3
Le parti, con ricorso depositato il 17.04.2025, esponevano che il Tribunale di Trento con sentenza n.53/2024, dell'08.10.2024, depositata 10.04.2024, R.G.1016/2024 aveva omologato la separazione personale alle condizioni dalle stesse concordate. I ricorrenti esponevano altresì che non vi è stato mutamento delle condizioni e, pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte:
1. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre nell'attuale abitazione familiare;
2. la casa coniugale, già di proprietà della signora resterà nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità quale genitore collocatario;
3. durante la settimana di sua permanenza a Trento, quindi a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al lunedì alle ore 18.30; nei periodi di sospensione scolastica il padre prenderà con sé i figli alle
8:00 del mercoledì mattina;
4. durante la settimana di permanenza a Trento, il padre avrà cura di accompagnare i figli a svolgere le varie attività extrascolastiche cui sono iscritti, nonché di seguirli nei compiti e nelle altre necessità della vita, così da sollevare la madre dall'impegno che lei affronterà durante la settimana in cui lui è all'estero;
5. i figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro, ad anni alterni. Trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui si trovano secondo il calendario, salvo diversi accordi tra i genitori;
6. durante il periodo di chiusura scolastica estiva, il diritto di visita verrà esercitato secondo il calendario previsto per il periodo scolastico.
Compatibilmente con gli impegni professionali dei genitori e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di due settimane, previo accordo delle parti sul periodo da ciascuna prescelto e comunicato almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza;
7. in considerazione delle attuali esigenze dei figli, il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento ordinario l'importo mensile di € 2.500,00 per ciascun figlio, e quindi la complessiva somma di € 7.500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora L'importo Parte_1 sarà automaticamente adeguato, annualmente, agli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie per i minori saranno sostenute dal padre nella misura del 100%. Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si farà riferimento alla Linee guida emanate dal CNF (doc. 8) e sarà sempre necessario il previo consenso del padre per le spese extra assegno non obbligatorie. Il
Pag. 2 di 5 rimborso avverrà entro 15 giorni dalla richiesta documentata da parte della madre;
9. titolare ed assegnataria degli assegni familiari e/o di ogni altra analoga provvidenza economica sarà la madre quale genitore collocatario e la detrazione delle spese straordinarie sarà operata dal padre;
10. quando la signora dovrà assentarsi per trasferte di carattere Parte_1 professionale su più giorni, il signor si impegnerà ad anticipare il suo CP_1 rientro e/o posticipare la sua partenza di massimo 3 giorni. La signora Parte_1 si impegna a comunicare l'impegno professionale con un preavviso di 60 giorni. L'accordo vale per un numero di trasferte non superiori a n. 4 nel corso dei 12 mesi. Il signor comunicherà alla signora a inizio anno e a CP_1 Parte_1 cadenza semestrale le date in cui non potrà garantire la propria presenza;
11. i ricorrenti si dichiarano tra loro economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia diritto di reciproco mantenimento. Dichiarano altresì di definire con il presente ricorso ogni vicenda patrimoniale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12. i ricorrenti concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti per l'espatrio dei figli minori;
13. i ricorrenti si impegnano a rispettare un graduale inserimento di eventuali nuovi compagni nella vita dei figli, avendo cura del loro benessere e nel rispetto dei tempi e dei modi più consoni alla loro età e al loro carattere;
14. le spese di giudizio restano a carico del signor CP_1
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 51, comma 2, l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. I ricorrenti, con note depositate rispettivamente il 13.05.2025 confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della separazione omologata dal Tribunale di Trento in data 10.04.2024, nel procedimento rubricato al n.1016/2024 R.G
Pag. 3 di 5 Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 17.04.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente;
che non vi è mai stata riconciliazione;
che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in Cembra (TN), in data 04.08.2007, trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte 2, serie A, anno 2007. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso con collocazione prevalentemente presso la madre dei minori , e non risulta contrastare Per_1 Per_2 Per_3 con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Cembra (TN), in data Parte_1 Controparte_1
04.08.2007, trascritto nel registro di stato civile dello stesso Comune al n.2, parte
2, serie A, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso e riportate nella presente sentenza;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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