Art. 16. Trattamento del personale dell'Istituto
Il trattamento del personale dell'Istituto e' regolato in conformita' della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanita' con le seguenti integrazioni e modifiche:
a) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unita' funzionali, nell'ambito dei programmi di attivita' dell'Istituto;
b) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilita' del personale da e verso l'Istituto superiore di sanita' e le strutture prevenzionali delle unita' sanitarie locali;
c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilita' di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attivita' prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attivita' di libera professione.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo art. 17. Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Il trattamento del personale dell'Istituto e' regolato in conformita' della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanita' con le seguenti integrazioni e modifiche:
a) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unita' funzionali, nell'ambito dei programmi di attivita' dell'Istituto;
b) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilita' del personale da e verso l'Istituto superiore di sanita' e le strutture prevenzionali delle unita' sanitarie locali;
c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilita' di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attivita' prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso universita' o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attivita' di libera professione.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo art. 17. Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."