Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI NE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2024, proposto dalla signora DA FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi e Simona D'Izzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del verbale contenente gli esiti finali relativi agli esami di stato, redatto dalla Commissione d’esame n. VI UDL103006 e pubblicato il 5 luglio 2024;
- della scheda del candidato, dalla quale si evince che alla ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio integrativo;
- di ogni altro atto, connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali e le griglie di valutazione, nel caso in cui si intendano preclusivi del riconoscimento, per la ricorrente, del bonus integrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il giorno 16 settembre 2024 e depositato il successivo giorno 29 la ricorrente ha impugnato l’esito finale del suo esame di Stato (superato con la votazione di 96/100) per la mancata attribuzione del punteggio bonus integrativo previsto dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, rivendicando l’attribuzione del punteggio integrativo (richiama all’uopo T.A.R. F.V.G., n. 46/2023, T.A.R. Lazio, n. 8071/2013, T.A.R. Sicilia, Catania, n. 951/2022 e T.A.R. Campania, Salerno, n. 2535/2023) in applicazione dei criteri contenuti nella tabella per l’attribuzione del bonus ( sub doc. 2 allegata al ricorso).
La ricorrente ha altresì chiesto, in via istruttoria, e qualora ritenuto opportuno e/o necessario ai fini di una più completa valutazione, l’acquisizione, ai sensi dell’art. 63 cod.proc.amm., dei documenti relativi ad altri candidati, ed in particolare delle schede di valutazione dalle quali si evincono i punteggi assegnati per crediti scolastici, per le prove di esame, nonché il bonus integrativo, per poter compiutamente argomentare l’ulteriore censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento.
2. L’amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato sotto il profilo dell’omessa motivazione.
5. Occorre preliminarmente respingere la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento (e la relativa connessa istanza istruttoria) sia perché il procedimento di valutazione degli esaminandi ha natura non comparativa, sia perché la ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per reputare del tutto sovrapponibili con la sua le posizioni degli altri candidati proposte a paragone.
Sotto questo profilo, la relativa istanza istruttoria è inammissibile perché esplorativa; in ogni caso la ricorrente non ha impugnato il diniego opposto dall’Istituto scolastico sull’istanza d’accesso (cfr. le note del 9 settembre 2024 e del 27 agosto 2024), volta ad ottenere proprio la documentazione di cui si domanda l’acquisizione a processo con la presente istanza istruttoria.
6. Come anticipato, è fondata la censura con cui si lamenta la totale omissione della motivazione circa la non attribuzione del punteggio integrativo.
6.1. L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017 stabilisce che “ la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti ”.
Ai sensi dell’art. 28, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 “ Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 9, lettera c) ”.
L’art. 16, comma 9, della predetta Ordinanza prevede che, “ In sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì: a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; b) le modalità di conduzione del colloquio; c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti; d) i criteri per l’attribuzione della lode ”.
6.2. Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio integrativo questo T.A.R. (sent. n. 46/2023) ha ritenuto necessaria un’espressa motivazione non solo della determinazione del “ quantum ” del bonus , ma anche delle ragioni poste a fondamento della scelta di non attribuire il punteggio (ove ne ricorrano i presupposti di legge).
La maggior parte della giurisprudenza amministrativa ha, invece, ritenuto non necessaria la motivazione nell’ipotesi in cui il bonus non venga attribuito, argomentato essenzialmente dalla sua natura “eventuale” e “premiale” e dall’indicazione del testo della disposizione di riferimento, che sembrerebbe richiedere che (solo) l’attribuzione del punteggio avvenga “motivatamente” (cfr. Cons. di Stato, n. 4921/2024; T.A.R. Sicilia, n. 3343/2024; T.A.R. Lombardia, n. 2960/2023 e T.A.R. Piemonte, n. 68/2023).
6.3. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento già espresso con la pronuncia n. 46/2023 di questo T.A.R., sulla base dei seguenti argomenti.
In primo luogo occorre rilevare che l’attribuzione del punteggio (sia con riguardo al “se” che alla misura dei punti da attribuire) è una scelta ampiamente discrezionale (“ la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio” ) e, in quanto tale, è sottoposta - in toto e per i principi generali dell’azione amministrativa - all’obbligo di motivazione ( ex art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990 “ ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”).
Infatti, garantire alla Commissione d’esame la più ampia discrezionalità nella decisione circa l’attribuzione del bonus non può comportare l’inammissibile creazione di un’area di completa e insindacabile arbitrarietà del relativo giudizio circa l’ an del punteggio integrativo. In linea generale, tutte le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione (ad eccezione delle espresse deroghe previste dalla legge, che nella specie non ricorrono) devono, infatti, poter essere sottoposte a controllo, attraverso il sindacato – più o meno ampi –sulla motivazione che, conseguentemente, deve sempre essere manifestata.
D’altra parte la decisione di non attribuire il punteggio (punteggio integrativo pari 0) e quella sulla misura del punteggio condividono la stessa natura, sicché risulterebbe davvero irragionevole ammettere un diverso trattamento circa gli oneri motivazionali incombenti sulla Commissione (elemento che, peraltro, in via di fatto, potrebbe scoraggiare la Commissione dall’attribuire il bonus ).
6.4. Per quanto si debba ribadire che non può esservi alcun automatismo nell’assegnazione del punteggio integrativo “perché altrimenti esso perderebbe la sua funzione premiale e si tramuterebbe in uno strumento di livellamento al rialzo dei voti dell'esame ” (cfr. Cons. di Stato, n. 4921/2024), questo non vuol dire che della non attribuzione del bonus non debba essere fornito adeguato corredo motivazionale.
La natura solo “eventuale” ed “eccezionale” del punteggio integrativo non è infatti idonea ad elidere la legittima aspettativa del candidato a conseguire il punteggio che merita in base ad un giudizio della Commissione certamente discrezionale, ma necessariamente non arbitrario.
6.5. A tale riguardo occorre aggiungere pure che non è determinate l’argomento letterale dal quale muove l’opzione ermeneutica che nega la necessità della motivazione nel caso di non riconoscimento del bonus .
Infatti, da un approfondito esame del testo dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017 non è possibile affermare che l’obbligo motivazionale sussiste soltanto per la determinazione della misura del bonus (“ la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti” ).
Ciò perché prevedere che la misura del bonus debba essere adeguatamente motivata (in relazione ai criteri prestabiliti dalla Commissione) non consente di far derivare, in via meramente interpretativa, un’inespressa dispensa dall’obbligo di motivazione nel caso della mancata attribuzione.
Se è vero che la norma prevede espressamente che l’obbligo di motivazione sussista in ordine alla attribuzione del punteggio integrativo e non anche in caso contrario (cfr. T.A.R., Emilia Romagna, n. 256/2025) è altresì vero che l’obbligo di motivazione della non assegnazione del bonus deriva comunque, seppur implicitamente, dai principi generali dell’azione amministrativa.
Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame impone allora di ritenere che la norma, nel caso dell’attribuzione del punteggio, richieda, attraverso l’impiego dell’avverbio “motivatamente”, un rafforzamento della motivazione che dia conto delle ragioni del quantum riconosciuto in relazione ai singoli criteri individuati dalla Commissione nella riunione preliminare, fermo restando l’obbligo di motivare anche nel diverso caso dell’esclusione del bonus .
Come affermato già in precedenza da questo T.A.R. (cfr. la già citata sentenza n. 46/2023), ragionando diversamente (ammettendo cioè che la Commissione possa non motivare l’attribuzione di un punteggio integrativo pari a zero), “ la decisione sul punto sarebbe destinata a rimanere non intellegibile dall’interessato o da terzi e risulterebbe impossibile – tra l’altro – distinguere tra una legittima scelta discrezionale di non assegnazione del punteggio integrativo e una illegittima omissione, per trascuratezza o dimenticanza dei commissari ”.
7. Venendo al caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente soddisfa pacificamente le condizioni fissate dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017 per l’attribuzione del punteggio integrativo (“ credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti ”), avendo ottenuto 40 punti di credito scolastico e 56 punti nel complesso delle prove d’esame.
La sottocommissione, al momento di assegnare la votazione finale, avrebbe dunque dovuto – per quanto sopra enunciato - deliberare circa la spettanza del punteggio integrativo e dare conto delle proprie valutazioni in sede di verbalizzazione. Dall’esame della “scheda del candidato” e degli altri documenti in atti, l’elemento motivazionale invece risulta del tutto omesso.
8. Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso, sotto l’esclusivo profilo dell’omessa motivazione circa l’attribuzione del punteggio integrativo; ne consegue, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla mancata attribuzione del bonus ex art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017.
Il Tribunale non può procedere direttamente all’attribuzione del punteggio, né può ordinare alla sottocommissione di disporre in tal senso, non risultando esaurita – pur dopo il riscontro della illegittimità, sotto il profilo dell’omessa motivazione, della non attribuzione del punteggio integrativo – la discrezionalità valutativa dell’amministrazione sia sul se attribuire o meno il bonus, sia sulla misura del punteggio integrativo eventualmente da riconoscere alla ricorrente.
La sottocommissione è però tenuta a riesercitare il proprio potere in conformità alle indicazioni della presente sentenza, previa eventuale integrazione del colloquio orale, ove ritenuto necessario.
Le spese di lite sono compensate in considerazione della novità delle questioni esaminate e della presenza di un cospicuo orientamento giurisprudenziale di segno contrario a quello accolto da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI NE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati, nei limiti d’interesse della ricorrente e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO